Cassazione penale, sentenza n. 19051, ud. 10 gennaio 2013 – dep. 2 maggio 2013
In tema di responsabilità da reato degli enti, la Corte ha precisato che la confisca del profitto del reato presupposto, in quanto sanzione principale ed autonoma, ha natura obbligatoria, anche nella forma per equivalente e che in vista della sua applicazione deve dunque ritenersi legittima la sottoposizione a sequestro preventivo dei beni della persona giuridica a prescindere da qualsiasi valutazione sulla pericolosità delle cose destinate all’ablazione. I giudici di legittimità hanno in proposito chiarito come il ricorso da parte del legislatore alla locuzione “può” nel secondo comma dell’art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001 debba essere imputato non già all’intenzione di configurare la suddetta confisca di valore come meramente facoltativa, bensì alla volontà di vincolare il dovere del giudice di procedervi alla previa verifica dell’impossibilità di provvedere alla confisca diretta del profitto del reato e dell’effettiva corrispondenza del valore dei beni oggetto di ablazione al valore di quest’ultimo.