Diritto

Dolo e omesso versamento di ritenute certificate

(di Andrea Orabona)

Con sentenza n. 5825 del 28 aprile 2014, depositata in cancelleria il 27 maggio 2014, il Tribunale di Milano, sez. III penale, in composizione monocratica, ha mandato assolto il legale rappresentante pro tempore di una società di capitali dalla fattispecie incriminatrice di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis D. Lvo 2000/74 – per difetto dell’elemento soggettivo sotteso all’integrazione del medesimo illecito fiscale -.

La sentenza di proscioglimento che qui ci occupa – emessa con la formula ampiamente liberatoria del “perché il fatto non costituisce reato” – rileva il ruolo di assoluta centralità oggi attribuito dalla giurisprudenza di merito all’estremo del dolo generico nell’accertamento della responsabilità penale del contribuente, vuoi persona fisica vuoi organo apicale preposto all’amministrazione di un ente giuridico, per i reati puniti dagli artt. 10 bis e 10 ter D. Lvo 2000/74.

Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale Meneghino era, invero, emersa la prova oggettiva del mancato versamento in termini di una parte delle ritenute d’acconto – indicate nella dichiarazione annuale “Mod. 770” della società debitrice d’imposta – per un ammontare superiore ad Euro 50.000,00, ovvero, all’importo stabilito per la punibilità del soggetto/responsabile dell’imputazione tributaria.

Ciononostante, il Giudice penale ha inteso attribuire un rilievo prioritario al profilo dell’involontarietà (rectius inconsapevolezza) dell’omissione di pagamento in capo al firmatario della dichiarazione fiscale di sostituto d’imposta dell’ente, identificato nel Presidente del Consiglio d’Amministrazione in pectore di un’impresa commerciale di medio/grandi dimensioni.

In particolare, la linea difensiva dell’imputato ruotava tutt’intorno alla valorizzazione delle seguenti circostanze di fatto – inerenti – i) le funzioni prettamente manageriali in concreto svolte dall’amministratore pro tempore della società; ii) la possibilità di utilizzo di crediti d’imposta in compensazione con l’importo dovuto a titolo di ritenute d’acconto certificate; iii) l’assenza di qualsivoglia contenzioso e/o pendenza fiscale con l’Amministrazione Tributaria da parte dell’ente debitore.

Senza sottacere il rilievo attribuito dal Giudice Penale alla predisposizione della dichiarazione di sostituto d’imposta ad opera di Studi professionali/esterni all’impresa commerciale – tale da munire di un ulteriore tassello probatorio il profilo di involontarietà del fatto di reato da parte dell’imputato – che – “quale legale rappresentante pro tempore della società aveva sottoscritto il modello 770/2009, ma non era certamente in grado di capire e verificare che i conti fossero corretti nelle singole voci che li componevano o di controllare i singoli versamenti”.

Da qui, l’esito assolutorio assunto dal Tribunale di Milano, che – nel solco di un trend (quasi) portato a termine dalla giurisprudenza/penale di merito – ha così inteso superare le considerazioni dietrologhe di alcuni studiosi sulla natura marcatamente oggettiva della responsabilità penale del contribuente per la commissione delle fattispecie “meramente sanzionatorie” dell’omesso versamento di ritenute certificate o dell’I.V.A. ai sensi degli artt. 10 bis e 10 ter D. Lvo 2000/74.

Con l’auspicio che gli sforzi interpretativi, profusi dai collegi difensivi nelle Aule di Giustizia, possano definitivamente condurre tutti i Giudici di Merito ad affrontare con maggior attenzione i processi chiamati in tema di reati tributari, e, vieppiù, con lo sguardo precipuamente rivolto all’accertamento dei profili soggettivi sottesi alla configurabilità dei delitti fiscali – anche in conformità al celeberrimo principio costituzionale di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost. -.