Finanziamenti per l’internazionalizzazione
(di Sabrina Polato)
Le imprese italiane, siano esse di piccola-media-grande dimensione, hanno a disposizione una serie di strumenti agevolativi statali tra loro alternativi ed in alcuni casi complementari per finanziare, in tutto o in buona parte, i propri progetti di internazionalizzazione. Tali agevolazioni possono essere erogate sia da enti statali locali (CCIAA, Regioni), sia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
In questa sede, verranno esaminate ed illustrate le misure disponibili a livello ministeriale non potendo, per ovvie ragioni, dare completezza di informazione su tutte le agevolazioni attive nelle varie Province e Regioni italiane.
Per sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) mette a disposizione delle imprese una serie di agevolazioni finanziarie a valere su fondi pubblici, la cui gestione è affidata alla SIMEST Spa. Nata nel 1991, SIMEST SPA è oggi una società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti, con una presenza azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale).
I finanziamenti di SIMEST si suddividono in due macro-categorie: Contributi in Conto Interessi e Finanziamenti a tasso agevolato. [1]
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
- LEGGE 100/1990: “Partecipazione al capitale di imprese Extra UE”.
Finalità della misura, rivolta indistintamente a tutte le società di capitali e di persone, alle cooperative, ai consorzi, alle Associazioni è promuovere la partecipazione di imprese italiane in società all’estero.
L’intervento di SIMEST è duplice:
- Partecipazione di SIMEST fino al 49% del capitale sociale della società estera, per una durata massima di 8 anni, entro i quali viene concordato con l’impresa italiana il riacquisto della quota SIMEST.
- Agevolazione mediante contributo agli interessi di finanziamenti concessi all’impresa italiana, da qualsiasi banca, per l’acquisizione delle quote di capitale di rischio nella società estera (EXTRA UE), partecipata da SIMEST. La durata massima del finanziamento bancario agevolabile è di 8 anni, compreso un eventuale periodo di preammortamento di 3 anni. Il tasso di contribuzione, fisso per tutta la durata dell’agevolazione, è pari al 50% del tasso di riferimento vigente, alla data di stipula del contratto di finanziamento. L’agevolazione copre fino al 90% del controvalore in euro della quota di partecipazione dell’impresa italiana nella società estera, fino al 51% del capitale di quest’ultima.
L’acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già costituite.
L’importo massimo ammesso all’agevolazione è pari, per impresa e per anno solare, a 10 milioni di euro.
La valutazione delle richieste viene effettuata da SIMEST sulla base di uno studio di fattibilità sul progetto (BP).
- D. Lgs. 143 del 31 marzo 1998, Capo II: “Crediti all’esportazione”.
Il credito all’esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è uno strumento destinato a favorire le esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi studi, parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo. Il supporto di SIMEST si sostanzia in un contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o straniere. L’intervento della SIMEST non è subordinato al rilascio di garanzie da parte dell’esportatore. Inoltre, ai fini dell’ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.
Grazie a questo strumento, le imprese esportatrici italiane possono proporre agli acquirenti esteri di pagare fino ad un massimo dell’85% del prezzo della fornitura mediante una dilazione di pagamento a medio/lungo termine (comunque non inferiore a due anni) a condizioni e tassi di interesse in linea con gli accordi OCSE. Il restante 15% del prezzo della fornitura verrà corrisposto dall’acquirente in contanti.
I beni forniti devono essere beni di investimento italiani: macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento. Possono essere ammessi all’intervento anche le forniture di semilavorati o beni intermedi purché destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
Se inclusi nel prezzo della fornitura, sono ammissibili all’intervento anche i compensi di mediazione e/o di agenzia nella misura massima del 5% del valore della fornitura; le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, sempreché diversi da materie prime e da semilavorati e nei limiti previsti dalla normativa UE.
La richiesta del credito all’esportazione è presentata dalla banca italiana o estera. Limitatamente alle operazioni di smobilizzo a tasso fisso (sconto) sul mercato estero, la richiesta può essere presentata direttamente dall’esportatore.
FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO
- LEGGE 133/2008 , D.M. 21 dicembre 2012, ART. 3 COMMA 1 LETTERA A: “Apertura di strutture all’estero per il lancio e la diffusione di nuovi prodotti o l’acquisizione di nuovi mercati”.
Finalità della misura è agevolare il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi a marchio italiano ovvero l’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, in tutti i Paesi Extra UE, attraverso l’utilizzo di strutture permanenti quali uffici, show room, magazzini, singolo negozio, corner.
La domanda può essere presentata da tutte le aziende aventi sede legale in Italia, senza distinzione di dimensione e fatturato. Sono tuttavia escluse le imprese attive nei settori di attività non finanziabili per la regola comunitaria “De Minimis”, ai sensi de art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 (ATECO 2007: sezione A – sezione C divisioni 10-11-12 salvo le eccezioni ivi indicate).
Le spese ammissibili al finanziamento sono:
- spese di funzionamento (locali, loro allestimento, personale ecc.);
- spese per attività promozionali (formazione, consulenze, mostre e fiere, ecc.);
- spese per interventi vari (30% forfettario della somma delle spese precedenti).
Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST, fino a 2 anni dopo la data di stipula del contratto di finanziamento.
Il finanziamento, erogato al tasso fisso dello 0,50% annuo, può coprire fino ad un massimo dell’85% dell’importo delle spese ammissibili, nei limiti di quanto consentito dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis”. In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 25% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi. La durata complessiva è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 4 di rimborso del capitale. I periodi di preammortamento e rimborso possono essere ridotti su richiesta dell’impresa.
Il finanziamento prevede un anticipo compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% dell’importo concesso. Il restante importo del finanziamento viene erogato in più tranche sulla base della documentazione relativa alle spese effettuate e dietro presentazione della garanzia.
Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione di garanzie (fideiussioni).
- LEGGE 133/2008, D.M. 21 dicembre 2012, ART. 3 COMMA 1 LETTERA B: “Realizzazione di studi di prefattibilità, di fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani all’estero”.
Finalità della misura è agevolare la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani in tutti i paesi Extra UE. Lo studio deve riguardare lo stesso settore di attività dell’impresa richiedente. L’assistenza tecnica deve riguardare un investimento avviato da non più di 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.
La domanda può essere presentata da tutte le aziende aventi sede legale in Italia, senza distinzione di dimensione e fatturato. Sono tuttavia escluse le imprese attive nei settori di attività non finanziabili per la regola comunitaria “De Minimis”, ai sensi de art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 (ATECO 2007: sezione A – sezione C divisioni 10-11-12 salvo le eccezioni ivi indicate).
Le spese ammissibili al finanziamento sono (sia per studi, sia per programmi di assistenza tecnica):
- le retribuzioni del personale interno (a cedolino) comprensive di viaggi e soggiorni, per prestazioni sia in Italia sia all’estero, per il tempo effettivamente dedicato allo studio;
- le spese per il personale esterno relative a consulenze specialistiche comprensive dei relativi viaggi e soggiorni: tali spese devono essere oggetto di apposito contratto.
Le spese per il personale interno devono essere almeno pari a quelle per il personale esterno. Le spese da sostenersi in modo documentato nel Paese di destinazione dell’iniziativa devono essere almeno pari al 75% del totale delle spese preventivate.
Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST fino a 6 mesi dopo la data della stipula del relativo contratto di finanziamento.
Per gli studi di prefattibilità e fattibilità, il finanziamento, erogato al tasso fisso dello 0,50% annuo, può coprire fino al 100% dell’importo dellespese ammissibili, ” può essere concesso, nei limiti consentiti dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis”, per un importo comunque non superiore a euro 100.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali; euro 200.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi.
In ogni caso il finanziamento non può superare il limite del 12,5% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi.
Il finanziamento prevede un anticipo compreso tra un minimo del 50% ed un massimo del 70% dell’importo del finanziamento concesso, che può essere erogato entro 3 mesi dalla stipula. Il saldo viene erogato entro 12 mesi dalla stipula del contratto, previa presentazione delle garanzie e dell’idonea documentazione di spesa.
Per i programmi di assistenza tecnica, Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili e può essere concesso, nei limiti consentiti dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis”, per un importo comunque non superiore a € 300.000,00. In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 12,5% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi.
Il finanziamento prevede un anticipo compreso tra un minimo del 50% ed un massimo del 70% dell’importo del finanziamento concesso (entro 3 mesi dalla stipula). Il saldo viene erogato entro 18 mesi dalla stipula del contratto, previa presentazione delle garanzie e dell’idonea documentazione di spesa.
Per gli studi di prefattibilità e fattibilità la durata complessiva del finanziamento è di 3 anni, di cui 1 anno di preammortamento (per soli interessi) e 2 anni di rimborso del capitale.
Per i programmi di assistenza tecnica, la durata complessiva è di 3 anni e 6 mesi, di cui 18 mesi di preammortamento (per soli interessi) e 2 anni di rimborso del capitale.
I periodi di preammortamento e rimborso possono essere ridotti su richiesta dell’impresa.
Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione di garanzie (fideiussioni).
- LEGGE 133/2008, D.M. 21 dicembre 2012, ART. 3 COMMA 1 LETTERA C1: “Patrimonializzazione delle PMI esportatrici”.
Finalità della misura èstimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI esportatrici, per accrescere la loro capacità competitiva sui mercati esteri.
Per usufruire del finanziamento, la PMI deve presentare il proprio piano di sviluppo sui mercati esteri.
La domanda può essere inoltrata da tutte le PMI costituite in forma di SPA, aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti la presentazione della domanda, un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale.
Sono tuttavia escluse le imprese attive nei settori di attività non finanziabili per la regola comunitaria “De Minimis”, ai sensi de art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 (ATECO 2007: sezione A – sezione C divisioni 10-11-12 salvo le eccezioni ivi indicate).
L’importo massimo del finanziamento concedibile è pari a € 300.000,00 calcolato nel rispetto della normativa comunitaria “de minimis” e nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente. L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche (entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento).
Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di riferimento (detto “livello soglia”), costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette.
Il livello soglia è posto uguale a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. Tale livello è calcolato sull’ultimo bilancio approvato dall’impresa prima dell’esame della domanda di finanziamento ed è definito “livello d’ingresso”. L’impresa può presentare domanda qualunque sia il suo livello d’ingresso rispetto al livello soglia (inferiore, uguale o superiore). Non sono tuttavia ammissibili al finanziamento domande di imprese con un livello soglia superiore a 2,00 (patrimonializzazione elevata).
Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia di 0,80 e di 1,00, SIMEST, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, può valutare se chiedere l’eventuale rilascio di garanzia e la relativa misura.
Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso inferiore al livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese commerciali/di servizi la stessa, per garantire il rimborso del 100% del finanziamento concesso, dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa.
- LEGGE 133/2008, D.M. 21 dicembre 2012, ART. 3 COMMA 1 LETTERA C2: “Realizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione di una PMI ad una fiera sui mercati extra UE”.
Finalità della misura è incentivare la prima partecipazione di una PMI avente sede legale in Italia ad una fiera/mostra sui mercati extra UE. Al momento della presentazione della domanda l’impresa dovrà fornire a SIMEST un’autodichiarazione attestante che si tratta della prima partecipazione ad una specifica fiera/mostra.
Sono escluse le imprese attive nei settori di attività non finanziabili per la regola comunitaria “De Minimis”, ai sensi dell’ art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 (ATECO 2007: sezione A – sezione C divisioni 10-11-12 salvo le eccezioni ivi indicate).
L’impresa può presentare più domande di finanziamento, ogni singola domanda deve riguardare una o più fiere/mostre da realizzarsi al massimo in tre Paesi diversi EXTRA UE. La domanda deve essere presentata prima della data prevista per l’inizio della fiera/mostra.
Le spese ammissibili al finanziamento di cui alla scheda programma sono:
- spese di funzionamento (affitto spazio espositivo e suo allestimento, personale esterno, ecc.);
- spese per attività promozionali (consulenze, materiale pubblicitario, workshop e similari ecc. riconducibili alla fiera/mostra);
- spese per interventi vari (20% forfettario della somma delle spese precedenti).
Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST.
Le spese sono ammissibili se direttamente collegate alla fiera/mostra e sostenute nel periodo di realizzazione del programma, che decorre dalla data di presentazione della domanda stessa e termina 18 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento.
L’importo massimo finanziabile è pari a € 100.000,00 per ciascuna PMI o aggregazione di PMI riconducibili alla stessa proprietà; € 300.000,00 per l’aggregazione di PMI non riconducibili alla stessa proprietà (€ 200.000,00 nel caso di due PMI aggregate ed € 300.000,00 nel caso di tre o più PMI aggregate).
Il finanziamento può coprire fino ad un massimo dell’85% dell’importo delle spese indicate nella scheda programma e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis”. In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 12,5% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi.
Il finanziamento, erogato al tasso fisso dello 0,50% annuo, prevede un anticipo compreso tra un minimo del 20% ed un massimo del 30% dell’importo del finanziamento concesso. La durata complessiva è di 4 anni, di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 2 di rimborso del capitale. I periodi di preammortamento e rimborso possono essere ridotti su richiesta dell’impresa.
Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione di garanzie (fideiussioni).
Note
[1] Fonte: SIMEST e Ministero Sviluppo Economico “Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione”