Diritto

Prime riflessioni sulle ipotesi delittuose di omicidio e lesioni personali stradali

(di Andrea Orabona e Giulia Piva)

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2016 è definitivamente entrata in vigore la L. n. 41 del 23 marzo 2016 recante l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico delle ipotesi delittuose di omicidio e lesioni personali stradali ai sensi degli artt. 589 bis e 590 bis C.p..

I tratti salienti delle fattispecie incriminatrici di nuovo conio possono così sintetizzarsi: i) la codificazione di n. 2 circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 589 ter ed art. 590 ter) configurabili allorquando il conducente che ha provocato l’omicidio o le lesioni personali stradali si dia alla fuga; ii) l’introduzione dell’art. 590 quater C.p. – tale prevedere il divieto di concessione al reo delle circostanze attenuanti, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 98 e 114 C.p., in tutte le ipotesi aggravate di omicidio e lesioni personali stradali -; iii) la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione previsti per il delitto di cui all’art. 589 bis C.p. – anche nell’ipotesi non aggravata di cui al comma primo della medesima disposizione incriminatrice -.

Inoltre, si evidenzia l’innalzamento della pena prevista per l’ipotesi base del delitto di omicidio stradale – da un minimo di 8 ad un massimo di 12 anni di reclusione – ove commesso da soggetto postosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 1.5 grammi per litro, ovvero, in stato di alterazione psico/fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Fatte salve ulteriori eccezioni, l’omicidio stradale è altresì punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni nell’ipotesi di commissione del reato ad opera di un soggetto/attivo avente un tasso alcoolemico intercorrente tra gli 0,8 l/g e 1,5 l/g.

Addirittura, la medesima sanzione penale è applicabile anche alle condotte d’omicidio stradale sottese, ex plurimis, alle seguenti ipotesi: i) eccesso di velocità in un centro urbano, pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero, su strade extraurbane, per tenuta di una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita; ii) attraversamento di un’intersezione con il semaforo disposto al rosso, ovvero, circolazione contromano; iii) manovra d’inversione nel senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, ovvero, a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o linea continua.

Sul diverso versante del delitto di lesioni personali stradali – le fattispecie incriminatrici ex art. 590 bis posseggono una struttura del tutto consimile a quella del delitto di omicidio stradale, eccezion fatta per i soli limiti edittali di pena – con particolare riguardo alla commissione di fatti di lesioni/personali stradali in stato di ebbrezza ai sensi della lett. c) dell’art. 186 C.d.S., ovvero, sotto l’effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope, ove comunque risultano previste delle sanzioni con limite edittale nel massimo sino a 7 anni di reclusione.

Diversamente, le sanzioni previste dal legislatore per le lesioni stradali gravi e gravissime oscillano, rispettivamente, da 1 anno e 6 mesi ad anni 3 di reclusione, e da anni 2 ad anni 4 di reclusione, vuoi nelle ipotesi di fatto/reato cagionato dal conducente in stato di ebbrezza alcoolica tra gli 0.8 l/g e 1.5 l/g vuoi per violazione di specifiche disposizioni del Codice della Strada – già esposte supra con riferimento al delitto di omicidio stradale -.

Per entrambe le fattispecie di lesioni e omicidio stradale – il legislatore ha comunque previsto l’applicazione di una circostanza aggravante speciale laddove il fatto sia commesso da persona non munita di patente di guida o con titolo sospeso o revocato, ovvero, nell’ipotesi in cui il veicolo, di proprietà dell’autore del reato, sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria RCA -.

Ex adverso, il legislatore ha altrettanto previsto l’applicazione di una circostanza attenuante della pena ad effetto speciale qualora “l’evento (n.d.r del reato di lesioni o omicidio stradale) non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole”.

Da ultimo, si segnala l’applicazione – già nelle scorse settimane – delle disposizioni in commento, con riguardo all’irrogazione di una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino italiano – posto agli arresti domiciliari in qualità di indagato dal fatto/reato di omicidio stradale -.

In particolare, e da quanto emerso dalle prime informative di polizia giudiziaria, il conducente di un autoveicolo sarebbe purtroppo deceduto a causa di un violentissimo scontro frontale con un’avversa vettura. Nell’occasione, l’indagato si sarebbe invero trovato alla guida del proprio veicolo privo di titolo di guida e, vieppiù, ad una velocità pari al doppio rispetto a quella consentita ex CDS.