(di Francesco D’Alonzo (1))
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Accertamento tributario – Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa – Inutilizzabilità in giudizio – Presupposti – Onere della prova.
In tema di accertamento tributario, la mancata esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa a condizione che l’amministrazione finanziaria provi sia che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e sia che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, attraverso un comportamento doloso volto ad eludere la verifica; non integrano i presupposti applicativi di detta preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell’indisponibilità del documento, non solo se l’indisponibilità sia ascrivibile a forza maggiore od a caso fortuito (ad esempio, documentazione rubata, smarrita o temporaneamente dispersa per calamità naturali e poi rinvenuta, sequestrata e poi rimessa nella disponibilità del contribuente), ma anche se imputabile a colpa, quale, ad esempio, la negligenza e l’imperizia nella custodia e conservazione (Cass. civ., sez. trib., ord. 21.3.2018 n. 7011).
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(a cura dell’avv. Francesco D’Alonzo)
ABUSO DEL DIRITTO
Abuso del diritto – Principio generale antielusivo – Conseguenze.
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo e comporta che sono vietate ed inopponibili all’erario le operazioni che, pur non contrastando con alcuna specifica disposizione, siano idonee a procurare un vantaggio fiscale e non possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un “risparmio di imposta”, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili giustificatrici, la cui ricorrenza rientra nell’onere probatorio del contribuente; tale regola giuridica, già prima di trovare espresso e generale riconoscimento, definizione e disciplina di natura procedimentale nell’art. 10-bis della l. n. 211/2000 (statuto del contribuente), introdotto con d.l.vo n. 128/2015, è stata desunta dai superiori principi, posti dall’art. 53 Cost., di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione (Cass., sez. trib., sent. 14.2.2018 n. 3533).
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Pretesa tributaria – Procedimento di formazione – Notificazione degli atti – Funzione – Omessa notifica dell’atto presupposto – Impugnativa giudiziale “limitata” al solo atto consequenziale notificato – Scelta del contribuente – Ammissibilità – Conseguenze.
In materia di riscossione delle imposte, nell’ipotesi di omessa notificazione di un atto presupposto, il contribuente ha la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.l.vo n. 546/1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dalla citata omissione, ovvero di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass., sez. trib., ord. 18.1.2018 n. 1144).
APPELLO TRIBUTARIO
Appello tributario – Nuove eccezioni – Divieto – Contenuto.
Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all’art. 57 del d.l.vo n. 546/1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle c.d. eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass., sez. trib., sent. 7.4.2017 n. 9080).
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