Osservatorio di Diritto Tributario della Corte di Cassazione – Parte seconda
(a cura dell’avv. Francesco D’Alonzo)
ABUSO DEL DIRITTO
Abuso del diritto – Principio generale antielusivo – Conseguenze.
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo e comporta che sono vietate ed inopponibili all’erario le operazioni che, pur non contrastando con alcuna specifica disposizione, siano idonee a procurare un vantaggio fiscale e non possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un “risparmio di imposta”, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili giustificatrici, la cui ricorrenza rientra nell’onere probatorio del contribuente; tale regola giuridica, già prima di trovare espresso e generale riconoscimento, definizione e disciplina di natura procedimentale nell’art. 10-bis della l. n. 211/2000 (statuto del contribuente), introdotto con d.l.vo n. 128/2015, è stata desunta dai superiori principi, posti dall’art. 53 Cost., di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione (Cass., sez. trib., sent. 14.2.2018 n. 3533).
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Pretesa tributaria – Procedimento di formazione – Notificazione degli atti – Funzione – Omessa notifica dell’atto presupposto – Impugnativa giudiziale “limitata” al solo atto consequenziale notificato – Scelta del contribuente – Ammissibilità – Conseguenze.
In materia di riscossione delle imposte, nell’ipotesi di omessa notificazione di un atto presupposto, il contribuente ha la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.l.vo n. 546/1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dalla citata omissione, ovvero di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass., sez. trib., ord. 18.1.2018 n. 1144).
APPELLO TRIBUTARIO
Appello tributario – Nuove eccezioni – Divieto – Contenuto.
Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all’art. 57 del d.l.vo n. 546/1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle c.d. eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass., sez. trib., sent. 7.4.2017 n. 9080).
ATTI IMPUGNABILI
Contenzioso tributario – Atti impugnabili – Elenco – Natura – Tassativa – Interpretazione estensiva – Condizioni.
In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.l.vo n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, sicché è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni, in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448/2001 (Cass., sez. VI-T, ord. 15.2.2018 n. 3775).
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Dichiarazione dei redditi – Compilazione – Errori – Comunicazione di irregolarità – Trasmissione al contribuente – Condizioni.
In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, l’invio al contribuente della “comunicazione di irregolarità”, ai fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, non spettando, in tali circostanze, alcuna riduzione delle sanzioni amministrative (Cass., sez. V, sent. 28.12.2017 n. 31037).
GIUDICATO TRIBUTARIO
Giudicato tributario – Sentenza – Accertamento definitivo relativo ad un determinato periodo d’imposta – Effetti.
La sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (Cass., sez. trib., sent. 7.4.2017 n. 9080).
Sentenza tributaria – Giudicato – Accertamento sull’illegittimità dell’attività investigativa della Guardia di finanza – Conseguenze.
In materia tributaria, il giudicato formatosi con riguardo all’illegittimità dell’attività investigativa della Guardia di finanza è efficace nei giudizi concernenti periodi d’imposta diversi, i cui avvisi di accertamento siano scaturiti dalle medesime indagini, in quanto la relativa illegittimità ne rende del tutto inutilizzabili i risultati, mentre tale estensione deve escludersi relativamente alla valutazione di mera erroneità ed infondatezza del verbale di constatazione, salvo sia riferita ad una situazione fattuale che sia tendenzialmente permanente e correlata ad un interesse protetto con carattere di durevolezza e che, pertanto, entri a far parte della fattispecie impositiva per una pluralità di periodi d’imposta, come accade per i tributi periodici o le esenzioni o agevolazioni pluriennali (Cass., sez. trib., sent. 7.4.2017 n. 9080).
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Giurisdizione – Trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro – Controversie – Attribuzione al giudice tributario – Esclusione.
In caso di controversia circa la legittimità di trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, l’indagine sulla legittimità di tali trattenute comporta una causa di natura puramente previdenziale, la quale deve essere definita dinanzi al giudice ordinario, secondo le disposizioni processuali che regolano le controversie di lavoro e in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, e non al giudice tributario (Cass., sezioni Unite, ord. 3.11.2017 n. 26149).
Giurisdizione – Giudice tributario – Limiti.
Nell’ambito del processo tributario non vi è spazio per l’impugnazione di atti che possono coinvolgere un numero indeterminato di soggetti con pronuncia avente efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti (Cass., sezioni Unite, sent. 27.12.2017 n. 30991).
GRATUITO PATROCINIO
Gratuito patrocinio – Compenso al difensore – Decreto di pagamento – Opposizione alla liquidazione – Legittimazione passiva – Ministero della giustizia – Sussistenza – Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il Ministero della giustizia è l’unico soggetto legittimato passivamente e parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione di compensi ed onorari inerenti a giudizi civili e penali, giacchè è nel suo bilancio che viene a gravare l’onere degli esborsi correlativi (Cass., sez. II, ord. 6.3.2018 n. 5314).
Patrocinio a spese dello Stato – Parte dichiaratasi ammessa al gratuito patrocinio – Condanna a pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato “ove lo stesso inizialmente dovuto” – Sentenza “condizionata” – Fattispecie.
In tema di gratuito patrocinio, la statuizione di condanna, emessa a carico della parte asseritamente ammessa al gratuito patrocinio, al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato “ove lo stesso inizialmente dovuto” – sul presupposto che non era risultata esistere “né allegazione né prova di ammissione al patrocinio a spese dello Stato” – va intesa come “condizionata” alla circostanza (negativa) della non avvenuta ammissione al patrocinio pubblico, giacché in caso di ammissione al patrocinio l’obbligazione di pagamento è da considerarsi non sussistente (Cass., sez. VI-1, ord. 18.6.2018 n. 16079).
IMPOSTA DI REGISTRO
Imposta di registro – Società di capitali – Conferimenti – Beni immobili – Passività ed oneri deducibili – Esclusione – Fattispecie.
In tema d’imposta di registro, l’art. 50 del d.P.R. n. 131/1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (direttiva CEE n. 335/1969) impone che, qualora siano conferiti in una società di capitali beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all’oggetto del trasferimento (Cass., sez. trib., ord. 28.3.2018 n. 7637).
IMPOSTA SUL REDDITO (PERSONE GIURIDICHE)
Imposte sui redditi – Persone giuridiche – I.R.Pe.G. – Istanza di rimborso – Termine decennale di prescrizione – Decorrenza.
In tema di imposte sui redditi, il termine decennale di prescrizione (con l’aggiunta di novanta giorni) del diritto al rimborso dell’I.R.Pe.G. inizia a decorrere dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, posto che l’indicazione nella predetta dichiarazione di un credito d’imposta costituisce già istanza di rimborso; ne discende che il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza già contenuta nella dichiarazione, su cui si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), del d.l.vo n. 546/1992, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l’amministrazione finanziaria deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio (Cass., sez. V, ord. 4.5.2018 n. 10690).
MEZZI DI PROVA
Mezzi di prova – Prova testimoniale – Divieto – Contenuto – Dichiarazioni extraprocessuali – Inutilizzabilità – Esclusione.
Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.l.vo n. 546/1992 si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (Cass., sez. trib., sent. 7.4.2017 n. 9080).
Mezzi di prova – Poteri del giudice – Acquisizione d’ufficio – Limiti.
Nel processo tributario, l’art. 7 del d.l.vo n. 546/1992, laddove attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova – e dunque anche nell’ora abrogato terzo comma (che attribuiva «alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia») -, deve essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio; tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia e sempre che la parte su cui ricade l’onere della prova non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questa risulti piuttosto ostacolata dall’essere i documenti in possesso dell’altra parte o di terzi (Cass., sez. V, sent. 20.1.2016 n. 955).
PROCESSO TRIBUTARIO
Processo tributario – Natura – Impugnatoria – Conseguenze.
Il contenzioso tributario è concepito come processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi ed il provvedimento autoritativo impugnabile dinanzi al giudice tributario postula che con esso l’amministrazione finanziaria comunichi al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ossia compiuta e non condizionata (Cass., sez. Un., sent. 27.12.2017 n. 30991).
SOCIETÀ DI CAPITALI
Società di capitali – Estinzione – Effetti – Fenomeno di tipo “successorio” – Conseguenze.
Agli effetti del novellato art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.l.vo n. 6/2003), a seguito dell’estinzione della società di capitali, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; l’effettiva liquidazione e ripartizione dell’attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza, se costituisce fondamento sostanziale e misura (nonché limite) della responsabilità di ciascuno dei successori, non può però anche ritenersi presupposto dell’assunzione, in capo al socio, della qualità stessa di “successore” e, correlativamente, della legittimatio ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass., sez. V, sent. 16.6.2017 n. 15035).
SOCIETÀ DI PERSONE
Società di persone – Cancellazione – Estinzione – Effetti – Omesso versamento di tributi – Iscrizione a ruolo a nome della società estinta – Validità.
Successivamente al verificarsi dell’estinzione di una società di persone, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, è sempre possibile l’iscrizione a ruolo, a nome della società medesima, di tributi da essa non versati, in quanto la formazione del ruolo, a norma dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, va operata al nome del contribuente, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oppure no, al momento di tale iscrizione, ancora esistente; ne discende che il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della società di persone estinta è azionabile nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società medesima (Cass., sez. V, sent. 28.12.2017 n. 31037).