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OSSERVATORIO DI DIRITTO TRIBUTARIO DELLA CORTES DI CASSAZIONE

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a cura di Francesco D’Alonzo (1)

ABUSO DEL DIRITTO

Abuso del diritto – Finalità – Differenza con l’obbligo di “qualificazione” dell’atto registrato – Fattispecie.

Va escluso che l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 sia predisposto al recupero di imposte “eluse”, poiché l’istituto dell’”abuso del diritto” – disciplinato oggi dall’art. 10-bis della l. n. 212/2000, introdotto dal d.l.vo n. 128/2015 – presuppone una mancanza di “causa economica” che non è viceversa prevista per l’applicazione del citato art. 20, il quale semplicemente impone, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, di “qualificare” l’atto o il collegamento di più atti in ragione della loro intrinseca portata, cioè in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale (Cass. civ., sez. trib., ord. 28.3.2018 n. 7637).

ACCERTAMENTO

Accertamento – Invalidità – Fattispecie – Emissione prima dei 60 giorni dalla notifica del p.v.c. – Presupposti.

L’art. 12 della l. n. 212/2000 (c.d. statuto del contribuente) – che al comma 7 sancisce l’invalidità dell’avviso di accertamento emesso prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del p.v.c. – trova applicazione, come da espressa previsione legislativa, soltanto nell’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (Cass. civ., sez. trib., sent. 21.3.2018 n. 7033).

APPELLO TRIBUTARIO

Appello tributario – Atti – Spedizione a mezzo posta in busta chiusa – Irregolarità – Conseguenze.

Nel processo tributario la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta come previsto dall’art. 20 del d.l.vo n. 546/1992, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata; inoltre, la decadenza è esclusa se il ricorso sia stato spedito nei termini di legge, anche se ricevuto dal destinatario oltre tale termine (Cass. civ., sez. trib., ord. 21.3.2018 n. 7011).

AUTOTUTELA

Autotutela – Giurisdizione tributaria – Limiti.

In sede di autotutela tributaria il contribuente non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto impositivo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa a seguito della sua intervenuta definitività, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’amministrazione finanziaria alla rimozione di siffatto atto: ciò in quanto non è dato al giudice tributario di invadere la sfera discrezionale riconosciuta alla P.A. in punto di esercizio del potere di annullamento dell’atto amministrativo in autotutela, pena il superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima (Cass. civ., sez. V, ord. 23.8.2018 n. 7616).

CASSAZIONE

Giudizio di legittimità – Ricorso – Proposizione in via autonoma da parte del destinatario di un ricorso avverso la medesima sentenza – Natura – Ricorso incidentale – Configurabilità – Ammissibilità – Condizioni.

Nell’ambito del giudizio di legittimità, l’impugnazione proposta in via autonoma dalla parte a cui sia stato già notificato un ricorso avverso la medesima sentenza ha natura di “ricorso incidentale” ed è ammissibile solo se notificato e depositato nei termini per quest’ultimo previsti (Cass. civ., sez. V, sent. 28.3.2018 n. 7640).

Giudizio di legittimità – Decisione di secondo grado – Nullità – Vizio di omessa pronuncia – Presupposti.

Nel giudizio di cassazione l’omessa pronuncia, quale vizio (di nullità) della sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., può essere utilmente prospettata esclusivamente in riferimento alla mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che gli è stata ritualmente proposta, sì da dar luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. civ., sez. trib., sent. 21.3.2018 n. 7033).

GIUDICATO PENALE

Giudicato penale – Sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato tributario – Efficacia nel procedimento tributario – Limiti.

Sebbene nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spieghi automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, essa può tuttavia essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (Cass. civ., sez. trib., sent. 21.3.2018 n. 7033).

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Giurisdizione – Giudice tributario – Oggetto.

Agli effetti degli artt. 2 e 19 del d.l.vo n. 546/1992 la giurisdizione attribuita al giudice tributario è soltanto quella relativa ai crediti tributari e, in generale, all’intera materia fiscale; essa concerne esclusivamente le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie, nonché il contenzioso catastale (Cass. civ., sez. Un., ord. 3.11.2017 n. 26149).

GRATUITO PATROCINIO

Patrocinio a spese dello Stato – Parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio – Obbligo di versare l’importo previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 – Non ricorre.

L’ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228/2012, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. civ., sez. VI-1, ord. 14.6.2018 n. 15595).

Patrocinio a spese dello Stato – Istanza di ammissione – Contenuta nel ricorso per cassazione – Competenza a decidere – Del giudice che ha emesso il provvedimento gravato – Sussistenza – Della Corte di cassazione – Esclusione.

Ove la domanda di ammissione al patrocinio pubblico sia contenuta nel ricorso per cassazione, competendo la decisione finale ammissiva al giudice del merito ed essendo essa efficace per tutte le fasi o i gradi del giudizio (come si desume dagli artt. 75, comma 1, 93, comma 1, 124 e 126 del T.U. n. 115/2002), la relativa deliberazione non spetta alla Corte di cassazione, ma al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato (Cass. civ., sez. VI-1, ord. 18.6.2018 n. 16079).

IMPOSTA DI REGISTRO

Imposta di registro – Atti registrati – Forma – Attività interpretativa – Canoni.

In ambito tributario, la prevalenza della “natura intrinseca” degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul titolo e sulla loro forma apparente vincola l’interprete a privilegiare, nell’individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma e, quindi, il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti, ed ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche frazionatamente, in uno o più atti, con la conseguenza di dover riferire l’imposizione al risultato di un comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali, atomisticamente considerati (Cass. civ., sez. trib., ord. 28.3.2018 n. 7637).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Imposta sul valore aggiunto – Oggetto – Convenzione di lottizzazione – Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali – Imponibilità ai fini i.v.a. e delle imposte sul reddito – Esclusione.

In tema di i.v.a., l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, in attuazione di impegni assunti tramite una convenzione di lottizzazione, è una modalità alternativa all’assolvimento dell’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali ed ha, al pari di questi ultimi, natura di prestazione patrimoniale imposta, talché è esclusa sia dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, sia dalle imposte sul reddito (Cass. civ., sez. V, sent. 28.3.2018  n. 7641).

PROCESSO TELEMATICO

Processo telematico – Giudizio tributario – Ricorso per cassazione – Notifica – A mezzo di p.e.c. – Relata – Sottoscrizione mediante firma digitale – Mancanza – Conseguenze – Inesistenza dell’atto – Esclusione.

In tema di notifica a mezzo di p.e.c. del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal giudice tributario, la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa di “inesistenza” dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (Cass. civ., sez. trib., ord. 16.2.2018 n. 3805).

Processo telematico – Notifiche telematiche – Ricevuta di accettazione e consegna della p.e.c. – Effetti – Presunzione di conoscenza della comunicazione – Ricorre.

In tema di notifiche telematiche, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 cod. civ.; spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico (Cass. civ., sez. III, sent. 31.10.2017 n. 25819).

Processo telematico – In genere – Notifica – A mezzo di p.e.c. – Perfezionamento – Fattispecie.

In tema di processo telematico, la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (d.P.R. 11.2.2005 n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario; tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio; i gestori certificano, quindi, con le proprie “ricevute” che il messaggio: a) è stato spedito; b) è stato consegnato; c) non è stato alterato; in ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte; i gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio; di conseguenza, la semplice verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica (Cass. civ., sez. III, sent. 31.10.2017 n. 25819).

Processo telematico – Giudizio di cassazione – Notifiche a mezzo di p.e.c. – Nullità – Principio di cui all’art. 156 c.p.c. – Applicabilità – Sussiste.

In tema di giudizio telematico per cassazione, anche alle notifiche a mezzo di p.e.c. va applicato il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; principio, questo, che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario, statuendo altresì, riguardo alla modalità con la quale l’eccezione di nullità viene sollevata, l’inammissibilità dell’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte (Cass. civ., sez. trib., ord. 16.2.2018 n. 3805).

Processo telematico – Giudizio di cassazione – Parte ricorrente – Indicazione indirizzo di p.e.c. – Omessa elezione di domicilio in Roma – Effetti.

Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 366 c.p.c. introdotte dall’art. 25 della l. 12 novembre 2011 n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l’indirizzo di p.e.c. ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l’indicazione della p.e.c. senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 5.10.2017 n. 23289).

Processo telematico – Giudizio tributario – Sentenza di appello – Notifica – A mezzo di p.e.c. – Effettuata prima del 1° dicembre 2015 – Conseguenze – Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario telematico, la notifica della sentenza di appello effettuata tramite p.e.c. dal difensore del contribuente, munito di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza ex lege n. 53/1994, all’amministrazione finanziaria in data 5 dicembre 2014 non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 1°, del d.l.vo n. 546/1992 in relazione all’art. 38, che a sua volta richiama l’art. 16 del decreto medesimo, norma che non contemplava la previsione della notifica del ricorso a mezzo p.e.c., viceversa prevista dal nuovo art. 16-bis, la cui applicabilità decorre dal 1° dicembre 2015 per le sole notifiche tramite p.e.c. degli atti nel processo tributario telematico sperimentale dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria; posto che l’art. 1 della l. n. 53/1994, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 46, comma 1°, lett. a), n. 2) del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114/2014, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”, si ricava a contrario dalla citata disposizione, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguito disciplinata dall’art. 3-bis della citata legge n. 53, come inserito dall’art. 16-quater del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni nella l. 7 n. 221/2012, che ha abrogato il comma 3-bis dell’art. 3 della legge n. 53 cit., non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni (Cass. civ., sez. VI-T, ord. 12.9.2016 n. 17941).

PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario – Procura difensiva – Conferimento – Modalità.

Nel processo tributario, le modalità di conferimento dell’incarico ai difensori sono disciplinate, nel giudizio di primo grado, dall’art. 12, comma 3, del d.l.vo n. 546/1992, il quale consente che il conferimento abbia luogo, oltre che con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in calce od a margine di un atto del processo, anche oralmente con dichiarazione verbalizzata in udienza, sicché la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente per procura in calce od a margine del ricorso introduttivo non ne determina l’inammissibilità, salvo che la controparte non contesti espressamente l’autografia della sottoscrizione non autenticata  (Cass. civ., sez. V trib., ord. 7.3.2018 n. 5426).

Processo tributario – Giudizio di cassazione – Error in procedendo – Configurabilità – Presupposti – Differenza tra censure ex art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c.

Nel procedimento tributario di cassazione, il rapporto tra le istanze delle parti e la censurata pronuncia del giudice può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per “error in procedendo”, impugnabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. trib., sent. 21.3.2018 n. 7033).

SOCIETÀ DI PERSONE

Società di persone – Impugnazione dell’avviso di rettifica dei redditi – Litisconsorzio necessario tra società e soci – Sussiste – Trasformazione in corso di causa della società di persone in società di capitali – Irrilevanza.

Nel processo tributario c’è litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci, compresi gli accomandanti, in virtù della “unitarietà” dell’accertamento dei relativi redditi ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, senza che possa assumere rilevanza la trasformazione, in corso di causa, della società di persone in società di capitali (Cass. civ., sez. trib., ord. 21.3.2018 n. 7026).

TA.R.S.U.

Tributi locali – Tassa raccolta dei rifiuti solidi urbani – Commisurazione – Parametri – Capacità di produrre rifiuti – Garage – Imposta – Applicabilità – Fattispecie.

In tema di ta.r.s.u., l’art. 65, comma 1, del d.l.vo n. 507/1993, come sostituito dall’art. 3, comma 68, della l. n. 549/1995, nello stabilire che la tassa “può” essere commisurata a determinati parametri – quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento -, teorici oppure effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell’equità contributiva, ossia della legittimità dell’atto amministrativo; perciò, non è priva di logica giuridica l’affermazione secondo cui anche i garage sono soggetti alla ta.r.s.u. perché producono rifiuti apprezzabili (Cass. civ., sez. trib., sent. 2.3.2018 n. 4961).

(1) Avvocato cassazionista – Camera Avvocati Tributaristi di Caserta ss=”

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