Gli effetti del D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 sui procedimenti penali pendenti
(di Giulia Piva)
Il 22 ottobre scorso è definitivamente entrato in vigore il nuovo decreto legislativo n. 158/2015 che, in attuazione della delega fiscale, ha profondamente modificato il sistema penale tributario.
Nello specifico, la recente riforma ha rivisitato la disciplina dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, rimodellandone completamente l’impianto sanzionatorio, principalmente, attraverso la depenalizzazione di alcune condotte illecite e l’introduzione di nuove cause di non punibilità del reato.
Il legislatore delegato ha, infatti, notevolmente ridotto le pene e/o sostituito le sanzioni amministrative a quelle penali per le condotte più lievi, differenziandole nettamente dalle fattispecie di reato ritenute fraudolente – le cui conseguenze sanzionatorie sono state, in alcuni casi, anche aggravate -.
Tutte queste modifiche normative non solo entrano immediatamente in vigore, bensì diventano efficaci anche per il passato – ripercuotendosi, pertanto, anche sui numerosi procedimenti pendenti per i novellati reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 -.
In particolare, l’intervenuto decreto ha modificato le soglie di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento IVA elevandole – rispettivamente – da Euro 50.000 ad Euro 150.000, nonché da Euro 50.000 ad Euro 250.000.
Per l’effetto, tali modifiche producono effetti dirompenti sia sui contribuenti che, avendo già subito un controllo, sono già stati segnalati all’Autorità competente, che su quelli con procedimenti penali (per reati di omesso versamento) già pendenti al 22 ottobre 2015.
È infatti ai sensi del principio di favor rei di cui all’art. 2 del C.p. che, in caso di successioni di leggi penali nel tempo, il giudice è tenuto ad applicare la normativa più favorevole al reo – ancorchè i relativi giudizi per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento IVA non siano ancora stati definiti con sentenza passata in giudicato -.
Di conseguenza, dovranno pertanto essere dichiarati assolti con la formula piena del “perché il fatto non sussiste”, tutti quei contribuenti con procedimenti tutt’ora pendenti per reati di omesso versamento – di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/2000 – aventi ad oggetto somme inferiori alle nuove ed elevate soglie di non punibilità.
Nella specie – essendo le (precedenti) omissioni di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/2000 inferiori alle riformate soglie penali – viene infatti a mancare l’elemento costituivo dei reati stessi.
In concreto, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo d.lgs. n. 158/2015 circa 1/3 dei procedimenti pendenti per i reati di omesso versamento di ritenute e/o di Iva saranno definiti de plano con richiesta di archiviazione e/o con sentenza di proscioglimento – anziché di condanna -.
Tra le numerose novità introdotte dal recente decreto, vi è altresì l’innesto nell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000 – di una causa di non punibilità (per il contribuente responsabile dei reati di omesso versamento e/o di indebita compensazione per crediti non spettanti) in caso di integrale pagamento del proprio debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e relativi interessi.
Il riformato articolo precisa inoltre che – ai fini della non punibilità dei reati di cui agli art. 10-bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1, (compensazione di crediti non spettanti) D. Lgs. n. 74/2000, il contribuente dovrà provvedere all’integrale versamento dell’ammontare del proprio debito tributario – anche attraverso procedure conciliative o di adesione all’accertamento, ovvero, tramite ravvedimento operoso – entro, e non oltre, la dichiarazione di apertura del dibattimento.
Diversamente, prima delle modifiche introdotte dalla recente riforma, l’art 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevedeva unicamente la possibilità per gli autori di un qualsiasi delitto tributario di beneficiare della diminuzione di pena (fino ad un terzo) e della non applicazione delle pene accessorie a seguito dell’integrale soddisfacimento del proprio debito tributario entro l’apertura del dibattimento.
Ad oggi, invero, il pagamento del debito tributario da parte del contribuente comporterà la non punibilità del reato limitatamente ad alcune fattispecie criminose, ovvero, unicamente per i reati di omesso versamento e/o di indebita compensazione per crediti non spettanti.
È pacifico che tale modifica travolgerà anche i procedimenti penali pendenti per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 – permettendo così al contribuente di provvedere all’integrale pagamento del proprio debito alla prima udienza utile, indipendentemente dallo stato e grado del procedimento -.
In caso contrario, il nuovo d.lgs. n. 158/2015 violerebbe lapalissianamente il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della nostra Carta Costituzionale, in quanto – a fronte del pagamento di una medesima somma – non consentirebbe al contribuente con procedimenti penali ancora pendenti di rilevare la non punibilità per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione per crediti non spettanti, nella stessa misura in cui potranno rilevarla coloro che commetteranno i (medesimi) fatti di reato all’indomani dell’intervenuta riforma.
Inoltre, il nuovo comma 3 del predetto art. 13, sempre relativamente ai reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D. L.gs. n. 74/2000 prevede la possibilità di estinguere il proprio debito tributario anche a seguito della rateizzazione del pagamento dell’importo dovuto all’Erario, tramite la concessione da parte dell’Autorità Giudiziaria procedente di una proroga di tre mesi (a far data dalla dichiarazione di apertura del dibattimento) e di eventuali ulteriori tre mesi -.
Tale previsione si estende anche ai procedimenti penali tutt’ora in corso per i reati di omesso versamento e/o di indebita compensazione per crediti non spettanti, concedendo così ai contribuenti responsabili dei reati di cui sopra la facoltà di richiedere tale agevolazione alla prima udienza utile in ogni stato e grado del procedimento.
Ne consegue che il legislatore delegato, al fine di contrastare più efficacemente le frodi ed evasioni Iva, ha inteso differenziare nettamente le condotte fraudolente – e pertanto meritevoli di sanzioni penali – da quelle connotate da un minor grado di disvalore sociale e, così, punibili anche attraverso semplici sanzioni amministrative, creando così un sistema tributario differenziato sulla base della diversa gravità delle condotte delittuose.
Tuttavia, la nuova normativa tributaria ha paradossalmente agevolato gli autori di omesso versamento per somme “sopra-soglia”, rispetto a quelli responsabili dei medesimi reati per somme inferiori alle nuove ed elevate soglie di punibilità (e pertanto autori di meri illeciti amministrativi), in quanto – i primi – potranno provvedere all’integrale pagamento del proprio debito sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, mentre – i secondi – dovranno rispettare i termini più stringenti previsti dalla disciplina amministrativa.