Professionisti Altri esperti

La rassegna stampa giuridica di Economia & Diritto – Estate 2022

Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022

Emanazione del seguente principio di diritto: “Allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.

Corte di Cassazione ordinanza n. 21960 del 12 luglio 2022

«In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla legge legge 24 luglio 1985, n. 409, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all’art. 1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell’art. 14 della L. 24 dicembre 1993 n.357 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all’art. 32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all’esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile»

Cassazione ordinanza n. 21356/2022

“Se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa – e concernente l’avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati – ha effetto riflesso nel giudizio concernente l’impugnazione proposta dal socio avverso l’avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione (Cass. n. 13989 del 23/05/2019; Cass. n. 23899 del 24/11/2015), è altrettanto vero che, nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio (che normalmente non può dolersi dell’accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze ad esso riferibili: Cass. n. 3980 del 18/02/2020) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l’avviso di accertamento che lo riguarda; invero, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non notificato non è opponibile al socio e tale inopponibilità si traduce nella possibilità, per il socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (così sostanzialmente Cass. n. 6626 del 07/03/2019), anche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza della S.C. (per la quale il socio può unicamente eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria: ex multis, Cass. n. 18042 del 09/07/2018)” (Cass. n. 18200 del 2021).

Corte di Cassazione sentenza numero 24579 del 9 agosto 2022

La notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla. L’assenza di soggettività impedisce l’autonoma legittimazione processuale attiva e passiva.

Corte di Cassazione ordinanza n. 25165 del 23 agosto 2022

Il disconoscimento di firma certificata da ufficiale giudiziario o postale può essere fatto solo con querela di falso; nel caso, il giudice tributario ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 è tenuto a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della relativa decisione, o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio; si tratta, infatti, di un accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum gli esiti. Ovviamente si dovrà verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato, e la sua rilevanza ai fini della decisione. La Cassazione afferma che la firma apposta sull’avviso di ricevimento sottoscritto dall’agente postale gode di fede privilegiata fino a querela di falso; ed ancora che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, anche con grafia illeggibile, e non risulti che il piego sia stato consegnato dal messo a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario.

(Rassegna a cura di Michele Vanadia)


Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
Contattaci: redazione@economiaediritto.it
Le foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.
Seguici anche su Telegram, LinkedIn e Facebook!

NESSUN COMMENTO

Lascia un Commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.