La rassegna stampa giuridica di Economia & Diritto – Maggio 2022
Corte di Cassazione ordinanza 17 maggio 2022 n. 15682
“l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a ristretta partecipazione, in ipotesi come quelle riferibili alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, si è anche affermato che, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, come invece accade per le società di persone, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell’art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass., 31 gennaio 2011, n. 2214).
Con orientamento ormai consolidato è stato affermato che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, così escludendo il pericolo di conflitto di giudicati (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1865; 30 novembre 2012, n. 21396; 20 settembre 2017, n. 21765)”.
Corte di Cassazione ordinanza n. 16472 del 23 maggio 2022
La prova contraria nell’applicazione della disciplina delle società di comodo può anche consistere nella dimostrazione dello svolgimento di un’attività imprenditoriale effettiva. In questo modo, la normativa di riferimento appare conforme al principio di proporzionalità e coerente con la recente proposta di direttiva in materia elaborata dalla Commissione UE.
Corte di Cassazione ordinanza n. 14908 dell’11 maggio 2022
“il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia in materia di sanzioni, ritiene che le stesse non possano eccedere quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’Iva ed evitare l’evasione (v. Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland; Corte di Giustizia, sentenza 19 luglio 2012, in C-263/12, Ainers Redlihs; da ultimo Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2019, in C-712/17, EN. SA . Srl, con riguardo al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6: Cass. n. 16450 del 2021); in tema di sanzioni amministrative tributarie, la mancanza di
evasione o di detrazione fiscalmente illegittime non è ininfluente, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai fini della determinazione della correlata sanzione, potendo assumere rilievo in relazione al parametro della proporzionalità: ne deriva che deve essere disapplicato, per contrasto con il diritto unionale, l’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471
del 1997, laddove stabilisce l’entità della sanzione per illegittima detrazione d’imposta nella misura pari allo stesso ammontare della detrazione (illegittimamente) compiuta, senza prevedere la possibilità di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, dovendosi prevedere la possibilità di elevare progressivamente l’entità della sanzione al fine di assicurarevl’esatta riscossione dell’IVA ed evitare l’evasione d’imposta (Cass.vn. 1830 del 2019); in materia d’IVA, le modalità di determinazione delle sanzioni previste dagli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 delv1997, che le ragguagliano ad una forbice dal cento al duecento per cento della differenza rispetto all’imposta dovuta e dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registratovnel corso dell’esercizio, eccedono il limite necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione attesa l’entità minima della percentuale fissata per la maggiorazione e l’impossibilità di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, per cui vanno disapplicate in quanto contrarie al diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2014 in C-272/13 (Cass. n. 14767 del 2015)”.
Corte di Cassazione sentenza n. 14493 del 9 maggio 2022.
La scelta di un regime di tassazione più favorevole non realizza l’abuso del diritto, poiché occorre che il vantaggio fiscale sia indebito, e cioè contrario allo scopo delle norme tributarie.
Cassazione sentenza n. 14889 dell’11 maggio 2022.
«la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (nella specie, in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico), pur in mancanza di un’approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso (Cass. n. 15851 del 29/07/2016; Cass. n. 1286 del 26/01/2004). Peraltro, la partecipazione del contribuente deve essere effettiva, nel senso di un’attiva collaborazione con i verificatori, consistente nel fornire le indicazioni ritenute dagli stessi utili ai fini dell’accertamento (non solo con riferimento alla rappresentatività del campione, ma anche, ad esempio, alla tipologia di attività esercitata, alle metodologie di lavorazione, sull’organizzazione del lavoro, ai fornitori, ecc.); ne consegue che la semplice assistenza silente e non collaborativa non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati».
(Rassegna a cura di Michele Vanadia)
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a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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