Diritto Criminologia e criminalistica

La tratta degli esseri umani e la costrizione alla prostituzione come componente della criminalità organizzata

(di Kazimiera Juszka[i] e Elżbieta Żywucka – Kozłowska[ii] – Traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Grębowiec Baffoni)

La prostituzione da secoli è un fenomeno presente in ogni società. È considerata come fenomeno socialmente indesiderabile e patologico. È collegato o coesistente per molti versi con altri elementi dalla sfera di patologie sociali come alcolismo, tossicodipendenza e criminalità organizzata. Potrebbe sembrare un fenomeno facilmente definibile, tuttavia ogni prova della sua definizione rischia di essere troppo riduttiva.

Il concetto stesso di “prostituzione” deriva dal latino prostitutio, ovvero “concedersi in prostituzione”. È quindi una relazione che consiste nel fornire una varietà di servizi sessuali ad un numero indeterminato di persone, in cambio dei benefici materiali tangibili[iii]. K. Imieliński osserva che la prostituzione è un “fenomeno sociale che consiste nel fatto che un certo numero di membri di una comunità fornisce i servizi sessuali in cambio di vantaggi materiali, senza il coinvolgimento emotivo”[iv]. La prostituta invece è la persona che “in modo permanente od occasionale svolge servizi sessuali di vario genere e in qualsiasi forma, senza il coinvolgimento emotivo, in cambio di benefici materiali, che sono la ragione decisiva della sua azione” [v].

Un’opinione un po’ diversa esprime M. Jasińska che sottolinea che “la prostituta è una persona che soddisfa le esigenze sessuali dei partner occasionali dietro il pagamento senza il coinvolgimento emotivo e praticamente senza possibilità di scelta”[vi]. Questa definizione non tiene conto del fatto che alcune prostitute possono svolgere questa prassi individualmente e hanno la possibilità di scegliere il cliente, invece tale scelta non hanno le prostitute in un sistema di regolamentazione che forniscono i loro servizi nelle case di tolleranza. Una definizione interessante propongono M. Antoniszyn e A. Marek, secondo i quali “la prostituzione è la fornitura dei servizi sessuali in qualsiasi forma, a seconda delle preferenze del cliente permanente o occasionale, in cambio dei vantaggi materiali (denaro, regali)” [vii]. In questa prospettiva è chiaramente sottolineato l’elemento materiale e sessuale con la contemporanea l’assenza del coinvolgimento emotivo.

Le persone che si prostituiscono non presentano un gruppo omogeneo. Quindi, a questo proposito sono stati adottati diversi fattori che dipendono sia dall’area delle attività, dall’orario di lavoro, dal modo in cui vengono ingaggiati i clienti o dal luogo nel quale vengono forniti i servizi. Di conseguenza, anche negli anni 60 del secolo scorso in Polonia venivano usati i seguenti nomi:

  • „lokalówki” (le donne che ingaggiano i clienti in diversi locali, in genere negli alberghi), gruzinki [n.d.t. georgiane] (attive alle porte dei condomini, il nome di questo tipo di prostitute viene associato alla prostituzione che veniva svolta subito dopo la guerra, tra le macerie degli edifici) [viii],
  • uliczne, rosówki [n.d.t. di strada, lombrichi] (indicanti le donne non molto belle), gwardzistki [n.d.t. di guardia] (con lunghi anni di servizio), ksiutówki [n.d.t. giovani spensierate] (che forniscono i loro servizi sulle spiagge), mewki [n.d.t. femmine del gabbiano] (operante nei porti navali) [ix].

Nel periodo successivo, accanto i vecchi nomi, sono apparsi anche tanti nuovi: tirówki, [n.d.t. dal tir] agentki [n.d.t. che lavorano nelle agenzie] dyskotekówki [n.d.t. delle discoteche], towarówki [n.d.t. towar – merce] (che si concedono per i regali), galerianki (o szlaufiary – giovani di 15,16 anni – ragazze in cerca di clienti nei grandi centri commerciali, che si concedono non solo per il denaro, ma anche per i regali costosi, cioè profumi, vestiti alla moda o telefonia mobile)[x].

  1. Hołyst analizzando il fenomeno della prostituzione ha indicato la tipologia di prostitute leggermente diversa:

call girls ragazze squillo – o ” ragazza al telefono ” (giovani, spesso istruite e spesso con buona conoscenza delle lingue straniere, proprietarie di un appartamento) i cui clienti sono spesso imprenditori, anche stranieri. I contatti con i clienti vengono mantenuti telefonicamente.

  • che offrono i propri servizi negli alberghi e nei locali notturni (trattano la prostituzione come la principale fonte di reddito, di solito non commettono i reati). Queste persone forniscono i servizi nelle camere d’albergo, a volte nei ripostigli.
  • uliczne – di strada – spesso dipendenti da alcol, droghe, talvolta malate. Di solito sono le persone che “stanno cadendo fuori” da questa professione, nonché principianti.

– che lavorano nei saloni di massaggio e nelle agenzie (spesso sono straniere, di solito con una buona formazione, poco autonome, che vogliono mantenere l’anonimato)

– prostitute occasionali.

Oltre le forme di prostituzione elencate in alto vengono indicate cosiddette dame di compagnia o prostitute di elite che hanno i loro clienti permanenti (facoltosi). Di solito sono le donne istruite, con buona conoscenza delle lingue straniere, impegnate a partecipare alle riunioni ufficiali. Vengono a conoscenza dei loro clienti durante le riunioni sociali, anche per raccomandazione[xi].

Attualmente nel mondo sono in vigore quattro soluzioni legali nel campo della prostituzione[xii]:

1) abolizionista: secondo questa regola, la prostituzione non è vietata, ma non è nemmeno legalizzata.

2) Neoabolizionista: si differenzia dalla prima in termini di esercizi pubblici, che sono considerati illegali e la prostituzione di strada non è né vietata né legalizzata.

3) Proibizionista, in cui la prostituzione è illegale, sia per le attività sulla strada, così come nelle case di tolleranza.

4) Legalista: presuppone l’ammissibilità della prostituzione in qualsiasi forma, a condizione che non sia associata con la trasgressione della legge. Le prostitute spesso sono obbligate a registrare la loro attività, e, talvolta, si impone gli esami clinici periodici.

In Polonia, che ha adottato la convenzione del 1949 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione, è in vigore il sistema abolizionista, basato sul principio che è necessario combattere il fenomeno della prostituzione ma non con le persone che praticano la prostituzione[xiii]. La convenzione per quanto riguarda la prostituzione viene implementata dal codice penale del 1997, secondo cui la prostituzione non è trattata come un reato penale.

Tuttavia, nella legge polacca è in vigore una disposizione che in qualche modo prevede la responsabilità per la prostituzione. Ai sensi dell’art. 142 del codice delle trasgressioni, sono soggetti alla responsabilità tutti coloro che insistentemente, imponendo o in qualche altro modo violando l’ordine pubblico, si propongono ad un’altra persona per un atto di prostituzione, con l’obiettivo di ottenere benefici materiali[xiv].

Secondo J. Warylewski questa norma è in contrasto con la convenzione ratificata, perché si presume la responsabilità esclusiva della persona che si prostituisce, e non del cliente. Se il potenziale cliente proponesse l’attività sessuale ad un’altra persona, non incorrerebbe in alcuna responsabilità, perché non si sarebbe verificato nessun elemento oggettuale avente per l’obiettivo i profitti materiali. In altre parole il cliente non sarebbe responsabile perché non ottiene nessun beneficio materiale[xv].

L’accettazione del principio che la prostituzione non è punibile, nel diritto polacco si associa al riconoscimento che punibili sono le attività legate direttamente alla prostituzione, ovvero la costrizione alla prostituzione, sfruttamento della prostituzione, e tutti i tipi di traffico delle persone, anche ai fini della prostituzione.

Il crimine di traffico degli esseri umani è una questione molto complessa, che è diventata l’oggetto di regolamentazione internazionale nei primi del Novecento. Allora sono entrate in vigore due leggi firmate a Parigi, cioè l’Accordo Internazionale Anti-tratta del 18 maggio 1904[xvi] e la Convenzione internazionale relativa alla repressione del traffico degli esseri umani del 4 maggio 1910[xvii] dove il termine “traffico” significava “l’esportazione all’estero degli adulti o dei bambini, anche con il loro consenso, ai fini della prostituzione”[xviii]. Negli anni successivi la comunità internazionale riconoscendo il problema del traffico degli esseri umani ha sviluppato e implementato gli ulteriori atti di legge. Questi atti sono:

  • Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione del traffico di donne e bambini, firmata a Ginevra[xix]
  • Convenzione internazionale per la repressione del traffico delle donne adulte,

firmata a Ginevra l’11 ottobre del 1933[xx],

  • Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione del 2 dicembre 1949, aperta alla firma a Lake Success – New York, il 21 marzo 1950[xxi]
  • Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 18 dicembre 1979[xxii],
  • Convenzione per i diritti del bambino, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989[xxiii]
  • Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare delle donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata internazionale adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000[xxiv]
  • Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea (2002/629/GAI*) del 19 luglio 2002 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani[xxv]
  • Convenzione del Consiglio d’Europa, del 16 maggio 2005 per la lotta contro la tratta degli esseri umani[xxvi]

In tutti i suddetti atti del diritto internazionale, si possono trovare diverse definizioni del termine “traffico degli esseri umani”. La Convenzione internazionale relativa alla repressione del traffico degli esseri umani del 4 maggio 1910, per “la tratta degli esseri umani” intende “il reclutamento, il rapimento o la seduzione, della donna o della ragazza con lo scopo di dissolutezza, anche con il suo consenso”, nonostante che i singoli atti componenti gli elementi costitutivi, sarebbero stato realizzati non in uno, ma in diversi paesi (Art. 1)[xxvii]. La Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione del 2 dicembre 1949 stabilisce che gli Stati – le parti devono “punire chiunque chi per appagare le passioni fornisce, attira o rapisce per i fini della prostituzione un’altra persona, anche con il suo consenso” (art 1. punto 1)[xxviii].

Una definizione più precisa di “tratta degli esseri umani” comprende l’art. 3 punto a del Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare delle donne e bambini del il 15 novembre 2000, secondo la quale “il traffico degli esseri umani” è “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l’accoglienza delle persone, mediante la minaccia o l’uso della forza o l’uso di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o sfruttamento della debolezza, consegna o ricezione delle somme di denaro o dei vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su un’altra persona, a scopo dello sfruttamento”. Questa definizione viene completata nell’art. 3 punto c, in cui si aggiunge che “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l’accoglienza di un bambino ai fini dello sfruttamento è considerato la tratta degli esseri umani, anche se non comprende nessuno dei metodi di cui sopra”[xxix].

L’espansione delle operazioni criminose si trova nell’art. 4a della Convenzione del Consiglio d’Europa, del 16 maggio 2005, per la lotta contro la tratta degli esseri umani, in cui si afferma inoltre che “lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o le pratiche simili alla schiavitù, l’asservimento o il prelievo degli organi”[xxx].

Anche nell’art. 4b della Convenzione del Consiglio d’Europa si indica che è insignificativo l’acconsentimento della vittima al suo intenzionale sfruttamento (definito al punto a), se è stato utilizzato qualsiasi metodo elencato in questa sezione, mentre le attività quali: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l’accoglienza – in riferimento ad un bambino, quando l’obiettivo è il suo sfruttamento, è sempre considerato un reato di tratta degli esseri umani, a prescindere dal fatto se include uno dei metodi elencati nell’art. 4a della Convenzione[xxxi].

Nel diritto polacco fino a poco tempo non vi era alcuna definizione di “tratta delle persone”. Nel periodo tra le due guerre in questa maniera veniva trattata la rimozione degli adulti o dei bambini all’estero a fini della prostituzione. In questo senso era significativo l’art. 1 della Convenzione del 30 settembre del 1921, secondo il quale “chi per soddisfare le passioni degli altri ha reclutato, rapito o sedotto, anche con il consenso della donna o della minore a scopo di dissolutezza, dovrebbe essere punito, anche se i singoli atti che costituiscono elementi costitutivi del reato sono stati realizzati in diversi paesi”[xxxii].

In considerazione di quanto sopra gli autori del codice penale del 1932 nell’art 211 hanno compreso con la criminalizzazione “l’esportazione dal paese di un’altra persona allo scopo di sfruttarla per la pratica la fornicazione professionale”, invece nell’art. 212 del codice penale, hanno introdotto l’aggravamento nei confronti dell’art. 211 del codice penale, se il reato è stato commesso nei confronti della moglie, del figlio, del figliastro, del nipote, della persona affidata alla supervisione, in cura, o in educazione, o nei confronti ad un minore di età inferiore di 21[xxxiii].

Invece ai sensi dell’art. IX dei Regolamenti che introducono il Codice penale del 1969, nella penalizzazione sono stati inclusi i comportamenti che “forniscono, attirano o sequestrano la persona a scopo di prostituzione, anche con il suo consenso” (§ 1) e “la pratica di tratta delle donne, anche con il loro consenso, o dei bambini” (§ 2) [xxxiv].

Questo corrisponde alla disposizioni della Convenzione del 1950, ratificata dalla Polonia, per la lotta contro la tratta umana e contro lo sfruttamento della prostituzione. Tale disposizione riguardava i reati indicati con il nome collettivo del reato ovvero “sessuale”, poiché in esso viene descritto il comportamento del colpevole il cui scopo è quello di far praticare la prostituzione ad un’altra persona. Il reato di cui tale disposizione è stato così descritto con il significato dell’obiettivo[xxxv].

La modifica del codice penale del 20 maggio 2010, entrata in vigore l’8 settembre del 2010, ha introdotto nella definizione giuridica polacca della tratta degli esseri umani. Secondo le disposizioni, in questo tipo di reato possono essere considerate solo azioni causali indicate direttamente nell’art. 115§22 del codice penale[xxxvi]. Queste azioni sono:

  1. reclutamento
  2. trasporto,
  3. fornitura,
  4. trasferimento,
  5. stoccaggio
  6. accoglienza delle persone

È significativo che, al fine di realizzazione del reato di tratta degli esseri umani, le pratiche elencate in alto dovrebbero essere realizzate in un modo particolare, cioè, con l’uso della violenza o della minaccia, rapimento, inganno, false dichiarazioni o tramite la conduzione in errore o sfruttando l’incapacità di comprendere correttamente l’azione intrapresa come anche l’abuso di un rapporto di dipendenza. Inoltre si elenca lo sfruttamento di una situazione critica o dello stato di impotenza, la donazione o l’accettazione dei vantaggi materiali o personali oppure la promessa dei vantaggi data alla persona assistente un’altra persona o vigilante l’atra persona.

Occorre precisare che perché l’atto potesse essere classificato come un reato di tratta degli esseri umani, l’autore del reato deve intraprendere le azioni aventi per obiettivo lo sfruttamento di un’altra persona, anche con il suo consenso, in particolare, per la prostituzione, pornografia o altre forme di sfruttamento sessuale, per il lavoro o nei servizi di natura obbligatoria, in accattonaggio, in schiavitù, o in altre forme di sfruttamento degradante la dignità umana o per ottenere cellule, tessuti o organi, in contrasto con le disposizioni della legge.

Le vittime di questo crimine sono di solito le persone disoccupate, in cerca di lavoro, soggette ad essere ingannate con le promesse di buoni guadagni e di stabilità.

La tratta degli esseri umani è una delle aree di attività di gruppi criminali organizzati. Molti anni di ricerca nel campo della criminologia hanno permesso di esplorare e sviluppare i criteri caratteristici per questo tipo di crimine. Il punto di partenza è stato il presupposto che la criminalità organizzata è un processo che si svolge all’interno degli altri processi sociali e di conseguenza le organizzazioni criminali sono soggette ai continui processi di generazione e di soluzione[xxxvii].

I gruppi contemporanei nel campo della criminalità organizzata sono di natura internazionale. A questo scopo utilizzano i più recenti mezzi di comunicazione, di elaborazione dei dati, e di collegamenti radio e altri[xxxviii].

L’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale presume che con la definizione di criminalità organizzata può essere chiamata qualsiasi associazione di persone nella quale vengono effettuati, a livello internazionale e al di là dei confini di un paese, le attività chiaramente contrarie alla legge, al fine di realizzare un profitto[xxxix]. Questa definizione attribuisce la grande importanza alla globalizzazione delle attività criminali[xl].

La pratica penale e le varie definizioni precedenti di criminalità organizzata, che sono state indicati nella letteratura, hanno permesso lo sviluppo di una definizione ai fini della Conferenza dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni (all’interno del gruppo di lavoro “Il Perseguimento della Criminalità Organizzata”), che fra l’altro Germania è entrata in vigore.

Secondo questa definizione la criminalità organizzata è “il programmato, determinato esercizio volto al raggiungimento del profitto o del potere; il compimento dei crimini, che singolarmente e nel loro complesso sono significativi quando più di due partecipanti, con la divisione del lavoro, collaborano insieme per un tempo più lungo o indeterminato[xli]

            Le ricerche recenti a questo proposito indicano alcune caratteristiche della criminalità organizzata. Prima di tutto, si richiama l’attenzione al carattere complesso, internazionale dell’organizzazione. La crescente professionalità degli autori è combinata con una profonda cospirazione, che si serve dei più moderni mezzi di comunicazione[xlii].

I gruppi di criminalità organizzata si sono incisi in modo permanente nella pratica delle forze dell’ordine e della giustizia. Molta attenzione è stata focalizzata sull’essenza delle associazioni a delinquere e di gruppi criminali.

I rappresentanti della scienza giuridica e la Corte Suprema più volte si sono espressi sul concetto di “associazione a delinquere” e del “gruppo criminale”. La Corte Suprema del 1992 ha considerato le caratteristiche dell’ “associazione” come: forme permanenti di organizzazione, di gestione individuata, definita disciplina dei membri. Un gruppo di persone, o anche una grande comunità di persone che creano un’ “associazione” per realizzare certe idee (obiettivi, programmi) sotto il costante ordine interno, consolidato secondo le strutture stabilite e che riconosce la dirigenza statuita, rispettando la disciplina stabilita[xliii].

Tra le varie sentenze in relazione al reato di cui all’art. 258 del codice penale, solo pochi includono il concetto dell’associazione che ha l’intenzione di commettere un reato, bisogna però notare che quasi tutte le sentenze sono state espresse nei primi anni in cui è entrato in vigore il codice penale[xliv].

Nella sentenza della Corte di Appello in Lublino del 15 maggio 2003 è stata sollevata invece la questione della distinzione del gruppo e dell’associazione a delinquere. Riferendosi a questo problema la Corte di Appello di Lublino ha sottolineato che “il gruppo criminale è più flessibile rispetto alla forma dell’associazione a delinquere. Pertanto, la decisione se abbiamo a che fare con un gruppo organizzato o l’associazione a delinquere dovrebbe essere basata sulla considerazione di questo problema negli aspetti funzionali e strutturali”[xlv]

Una caratteristica importante del gruppo criminale è il fatto che esso possiede una “struttura permanente”, che dovrebbe essere intesa come la durevolezza nel tempo, ciò ha osservato la Corte di Appello a Katowice, nella motivazione della sentenza dell’8 dicembre 2010[xlvi].

Le associazioni a delinquere stanno beneficiando non solo dalle rapine e dagli altri crimini contro la proprietà, ma anche dalla prostituzione o dalla tratta degli esseri umani. Sia il traffico degli esseri umani che la prostituzione sono collegati tra loro in un modo speciale. L’inseguimento dei criminali è difficile, ancora più difficile e l’acquisizione delle prove anche perché la maggior parte delle vittime ha paura di testimoniare davanti alla corte.

Bibliografia

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  2. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Info Trade, Gdańsk 2007.
  3. Imieliński, Manowce seksu, Wydawnictwo Res Polonia, Łódź 1990.
  4. Izdebski, Handel ludźmi i prostytucja, [in:] Z. Lasocki [a cura di] Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie, , Wydawnictwo UW, Warszawa 2006.
  5. Jasińska, Problematyka prostytucji w Polsce, [in:] A. Podgórecki [a cura di] Zagadnienia patologii społecznej, , PWN, Warszawa 1976.
  6. Jasińska, Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt, Wydawnictwo Prawnicze Publisher, Warszawa 1967.
  7. Kowalczyk – Jamnicka, Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998.
  8. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  9. Michalska – Warias, Przestępczość zorganizowana i prawno karne formy jej przeciwdziałania, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006.
  10. Pospiszyl, Patologie społeczne. Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  11. Siemaszko, Społeczna geneza przestępczości: wokół teorii zróżnicowanych powiązań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
  12. Sztobryn-Giercuszkiewicz, Psychologiczne aspekty prostytucji, Wydawnictwo Dajas, Łódź 2004.
  13. Tekieli, A. Modzelewska, Wprowadzenie do problematyki handlu ludźmi, [in:] W. Pływaczewski [a cura di] Handel ludźmi – współczesne niewolnictwo, , Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.
  14. Warylewski, Nie szczypać w mieście, (Zagadkowe niekiedy) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, „Gazeta Sądowa” 2000, n. 11

 

Note

[i] Dott. Kazimiera Juszka, phd., Università Jagellonica di Cracovia (Polonia) [Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska]

[ii] Dott. Elżbieta Żywucka – Kozłowska, phd., Università Warmia-Mazury di Olsztyn [Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Polska]

[iii] J. Sztobryn-Giercuszkiewicz, Psychologiczne aspekty prostytucji, Wydawnictwo Dajas, Łódź 2004, pp. 13–31.

[iv] K. Imieliński, Manowce seksu, Wydawnictwo Res Polonia, Łódź 1990, p. 12.

[v] Z. Izdebski, Handel ludźmi i prostytucja, [in:] Z. Lasocki [a cura di], Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006, s. 276.

[vi] M. Jasińska, Problematyka prostytucji w Polsce, [in:] A Podgórecki [a cura di] Zagadnienia patologii społecznej, PWN, Warszawa 1976, p. 437.

[vii] M. Antoniszyn, A. Marek, Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985, p. 11.

[viii] M. Kowalczyk – Jamnicka, Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Wydawnictwo

Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998, p. 14.

[ix] M. Jasińska, Problematyka…, op. cit., p. 439.

[x] M. Kowalczyk – Jamnicka, Społeczno – kulturowe…, op. cit., p. 15.

[xi] Ibidem, p. 681.

[xii] I. Pospiszyl, Patologie społeczne. Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, pp. 224-228.

[xiii] M. Jasińska, Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt, Wydawnictwo Prawnicze Publisher, Warszawa 1967, p. 173–186.

[xiv] Decreto del 20 maggio 1971, Codice delle Trasgressioni (cioè G.U. del 2013 r. pos. 482 con ulteriori modifiche), art. 142.

[xv] J. Warylewski, Nie szczypać w mieście, (Zagadkowe niekiedy) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, „Gazeta Sądowa” 2000, n. 11, p. 41.

[xvi] La dichiarazione del Governo dell’8 settembre 1922 relativa all’adesione della Repubblica di Polonia all’accordo internazionale del 18 maggio 1904 ed alla Convenzione internazionale del 4 Maggio 1910, firmate a Parigi, sulla tratta degli esseri umani (G.U. del1922 ., n. 87, pos. 783) T. 1904.

[xvii] Ibidem

[xviii] B. Tekieli, A. Modzelewska, Wprowadzenie do problematyki handlu ludźmi, [in:] W. Pływaczewski [a cura di] Handel ludźmi – współczesne niewolnictwo, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006, p. 8.

[xix] Convenzione internazionale per la repressione del traffico di donne e bambini, (ratificata secondo il decreto del 13 febbraio 1924). (G.U. del 1925 n. 125, pos. 893), T 1921 firmata a Ginevra il 30 settembre 1921.

[xx] Convenzione internazionale per la repressione del traffico delle donne adulte, firmata a Ginevra l’11 ottobre del (ratificata secondo il decreto del 18 marzo 1937). (G. U. del 1938., n 7, pos. 37), T. 1933.

[xxi] Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione. (ratificata secondo il decreto del 29 febbraio 1952). (G.U. del 1952, n. 41, pos. 278)

[xxii]Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 18 dicembre 1979 (G.U. del 1982, N. 10, pos. 71).

[xxiii] Convenzione per i diritti del bambino, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (G.U. del 1991, N. 120, pos. 526).

[xxiv] Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare delle donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata internazionale adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 (G.U. del 2005 r., N. 18, pos. 160)

*   [n.d.t. GAI – abbreviazione Giustizia e Affari Interni]

[xxv] Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea (2002/629/GAI) del 19 luglio 2002 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani. G.U. L 203 del 1 agosto 2002. p. 1.

[xxvi] Convenzione del Consiglio d’Europa, del 16 maggio 2005 per la lotta contro la tratta degli esseri umani realizzata a Varsavia il 16 maggio 2005 (G.U. del 2009 n. 20, pos. 107).

[xxvii] La dichiarazione del Governo dell’8 settembre 1922 relativa all’adesione della Repubblica di Polonia all’accordo internazionale del 18 maggio 1904 ed alla Convenzione internazionale del 4 Maggio 1910, firmate a Parigi, sulla tratta degli esseri umani (G.U. del1922 ., n. 87, pos. 783) T. 1904, art. 1.

[xxviii] Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione (ratificata secondo il decreto del 29 lutego 1952 r.). (G.U. del 1952 r., nr 41, poz. 278), art. 1 pkt 1

[xxix] Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare delle donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata internazionale adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 (G.U. del 2005 r., N. 18, pos. 160) art. 3 punti a e c.

[xxx] Convenzione del Consiglio d’Europa, del 16 maggio 2005 per la lotta contro la tratta degli esseri umani realizzata a Varsavia il 16 maggio 2005 (G.U. del 2009 n. 20, pos. 107) art. 4a.

[xxxi] Ibidem, art. 4b.

[xxxii] Convenzione internazionale per la repressione del traffico di donne e bambini, firmata a Ginevra il 30 settembre 1921 (ratificata secondo il decreto del 13 febbraio 1924). (G.U. del 1925 n. 125, pos. 893), T 1921 art. 1.

[xxxiii] Regolamento del Presidente della Repubblica di Polonia del 11 luglio 1932. Codice penale (G.U. del 1932, n. 60, pos. 571), art. 211, art. 212.

[xxxiv] Decreto del 19 aprile 1969. Le modalità di applicazione del codice penale, (G.U. del 1969, n. 13 pos. 95), art. IX § 1, art. IX §2.

[xxxv] Ibidem.

[xxxvi] Decreto del 20 maggio 2010 sulle modifiche di legge – il Codice penale, decreti sulla Polizia – Regolamenti introduttivi del Codice penale e del decreto – il Codice del procedimento penale (G.U. del 2010 n. 98 pos. 626), art. 115§22.

[xxxvii] A. Michalska – Warias, Przestępczość zorganizowana i prawno karne formy jej przeciwdziałania, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006, p. 27.

[xxxviii] Ibidem, s. 33.

[xxxix] W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, p. 31.

[xl] A. Siemaszko, Społeczna geneza przestępczości: wokół teorii zróżnicowanych powiązań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, pp. 22- 23.

[xli] Ibidem, p. 27.

[xlii] J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Info Trade, Gdańsk 2007, p. 207.

[xliii] Sentenza della Corte Suprema del 23 marzo 1992, segn. II KRN 433/91, OSNKW 1992, N. 7-8, pos. 48.

[xliv]            Sentenza della Corte Suprema del 3 settembre 1998, segn. V KKN 331/97, Prok. i Pr. 1999, inserto „Orzecznictwo”, n. 2, pos. 4; e anche Sentenza della Corte di Appello in Katowice del 14 ottobre 1999 r., segn. II AKa 221/99, Prok. i Pr. 2000, inserto „Orzecznictwo”, n. 6, pos. 18.

[xlv]            Sentenza della Corte di Appello di Lublino del 15 maggio 2003 r. segn. II AKa 146/02, Prok. i Pr. 2004, inserto „Orzecznictwo”, n. 6, pos. 19.

[xlvi] Sentenza della Corte di Appello in Cracovia dell’8 agosto 2009., segn. II AKa 132/00, KZS 2009, n. 9, pos. 43.