Tra decreto certezza e Legge di Stabilità la CTR di Milano fa chiarezza circa l’istituto del raddoppio dei termini del potere di accertamento
(di Serena Giglio e Chiara Lo Re)
A pochi mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 128 del 05.08.2015 recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, che aveva modificato la disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento, la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Stabilità 2016) ha abrogato l’istituto del raddoppio dei termini in presenza di notizie di reato ritenendo, evidentemente, che la recente modifica non fosse in grado di rispondere alle esigenze di maggiore certezza del diritto nel rapporto tra Fisco e contribuente.
Com’è noto l’art. 2 del D.lgs. 128/2015 – dando voce alle pronunce di merito già intervenute più volte sulla tematica in senso garantista per il contribuente – introduceva un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi (di cui all’Art.43 del D.P.R. n.600/1973) e per gli accertamenti Iva (di cui all’Art.57 del D.P.R. n.633/1972) in caso di reato tributario, prevedendo che il raddoppio non operasse qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria fosse presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
In sostanza il raddoppio dei termini poteva operare solo se la violazione penale era stata denunciata dall’Amministrazione finanziaria all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento).
Il comma 3 dell’art. 2 del D.lgs. 128/2015 precisava che la nuova normativa in materia di raddoppio dei termini avrebbe trovato applicazione per gli atti impositivi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (i.e. 2 settembre 2015), mentre venivano fatti salvi gli effetti degli atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto. Tale disposizione transitoria – invero – veniva mal salutata dagli operatori del diritto in quanto discriminatoria e lesiva per quei contribuenti che, sfortunatamente per loro, si erano visti accertati mediante l’utilizzo illegittimo dell’istituto del raddoppio dei termini prima della data del 2 settembre 2015.
Su questo scenario, si innesta la Legge di Stabilità 2016 che, nell’abrogare del tutto l’istituto del raddoppio a regime, detta, con il comma 132, una specifica disciplina transitoria.
In specie, tale ultima norma stabilisce in sintesi che per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015:
- gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
- per i predetti periodi d’imposta, viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per l’accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari (previsti dal D.Lgs. 74/2000)
- tale raddoppio dei termini di accertamento, che riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione, non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l’accertamento.
Ma, in assenza di un espresso coordinamento legislativo ovvero di appositi chiarimenti di prassi, come coordinare correttamente la disciplina transitoria del D.lgs. “Certezza” e quella della Legge di stabilità?
Sovviene ancora una volta l’autorevole e saggia Commissione tributaria regionale di Milano con la lapidaria sentenza n. 386/5/2016 del 22 gennaio 2016.
I giudici meneghini, investiti dell’ormai nota eccezione sollevata dal contribuente circa l’illegittimo utilizzo del raddoppio dei termini di accertamento in caso di trasmissione della notizia di reato oltre la scadenza del termine ordinario di accertamento e chiamati a pronunciarsi sulla circostanza – denunciata dal difensore nel relativo giudizio – secondo cui lex posterior derogat priori, ha affermato che “Anche se il comma 132 nulla dice sulla vigenza dell’art. 2 del D.lgs. 128/2015 – entrato in vigore il 2 settembre 2015 – poiché le norme disciplinano la stessa materia e non è applicabile il criterio della specialità, questo Collegio ritiene che debba intendersi implicitamente abrogato il terzo comma del medesimo articolo 2”. In maggiore dettaglio, prosegue, il Collegio di Milano “se non fosse intervenuto il comma 132 della legge di stabilità la disciplina applicabile al caso di specie sarebbe stata quella indicata dal previgente art. 57 d.P.R. n. 633/72” in quanto fatta salva dalla disciplina transitoria di cui al citato art. 2 del D.lgs. n. 128/2015
Con tale arret giurisprudenziale salutato con favore da tutto il mondo tributario, la C.T.R. di Milano ha confermato la sopraesposta interpretazione ritenendo, in ossequio ad una sorta di “favor rei”, che il comma 132 della Legge di Stabilità abbia abrogato implicitamente l’art. 2, comma 3 del D.lgs. 128/2015 e ristabilendo, in tal modo, gli equilibri e la simmetria di trattamento tra i soggetti accertati mediante l’illegittimo utilizzo del raddoppio dei termini prima del 2 settembre 2015 e quelli sottoposti ad accertamento mediante il medesimo istituto dopo tale data.