Voluntary disclosure 2.0
(di Giulia Piva e Andrea Orabona)
Il Decreto Legge n. 193/2016 ha recentemente introdotto una nuova versione della procedura di collaborazione volontaria (o voluntary disclosure 2.0) – così riaprendo i termini per l’emersione dei capitali illegittimamente detenuti all’estero o in Italia da parte dei singoli contribuenti -.
La nuova procedura di collaborazione spontanea consente al contribuente, che non abbia già usufruito della vd1, di denunciare i capitali detenuti all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio ex D.L. n. 167/1990 ed i redditi nazionali – così beneficiando dell’applicazione di sanzioni ed interessi in misura notevolmente ridotta, oltre a all’esclusione della responsabilità penale per numerosi fatti di reato sottesi all’illegittima detenzione dei capitali mai dichiarati -.
A tutt’oggi, il singolo contribuente ha dunque la facoltà di autoliquidare imposte, sanzioni ed interessi, relativi a cespiti illegittimamente detenuti, ovvero, provenienti da illeciti commessi sino al 30 settembre 2016 – mediante la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017 (con possibilità di integrazione della stessa e presentazione della relazione accompagnatoria sino al successivo 30 settembre 2017), contenente l’indicazione di tutti gli investimenti, patrimoni, attività e redditi, mai dichiarati all’Amministrazione Finanziaria -.
Aderendo alla procedura di collaborazione volontaria bis – accessibile unicamente in assenza di conoscenza da parte del contribuente di atti di verifica o ispezione, accertamento amministrativo e/o attività investigativa in sede penale nei propri confronti, inerente l’ambito applicativo della voluntary disclosure – il soggetto/autodenunciante potrà beneficiare, previo versamento delle somme dovute, di una notevole riduzione delle sanzioni fiscali previste per l’omessa e/o infedele compilazione del quadro RW -.
La voluntary disclosure 2.0, mantenendo il medesimo impianto della precedente procedura di collaborazione volontaria, conferma sostanzialmente i benefici altresì assicurati dalla precedente versione di collaborazione spontanea sotto il profilo sanzionatorio – penale ed amministrativo -.
Sotto il profilo penalistico, il contribuente che assolve correttamente e compiutamente gli obblighi di cui alla voluntary disclosure 2.0 non è assoggettabile a responsabilità penale per la commissione di eventuali incriminazioni tributarie ex D. Lvo n. 74/2000, nonché per i più gravi delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ed auto/riciclaggio, ai sensi degli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, C.p..
In particolare, il contribuente che aderirà alla nuova procedura di collaborazione volontaria non sarà punibile per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lvo n. 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis) ed omesso versamento di IVA (art. 10 ter).
Diversamente, rimangono sanzionabili le fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previste, rispettivamente, dagli artt. 8, 10, 10 quater e 11, D. Lvo n. 74/2000.
Novità di particolare rilievo consiste nella possibilità per il singolo contribuente di autodenunciare anche il denaro contante o valori detenuti in cassette di sicurezza illegittimamente custodite in Italia, ai sensi dell’art. 5-octies D.L. n. 193/2016, così regolarizzando in toto la propria posizione contributiva.
Sotto tale profilo, assume particolare importanza la figura dell’intermediario finanziario – cui devono essere affidati il denaro contante ed i valori al portatore oggetto di regolarizzazione, unitamente ad una relazione vincolata sino al termine della procedura di collaborazione volontaria -.
Il deposito dei valori e contanti – oggetto di evasione fiscale – all’intermediario finanziario dovrà avvenire entro la data di presentazione della relazione accompagnatoria all’istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria.
Ovviamente, il ruolo dell’intermediario assume rilievo altresì in riferimento al rimpatrio giuridico delle attività detenute all’estero – imponendosi al contribuente la stipula di un contratto di mandato fiduciario per l’affidamento dei cespiti oggetto d’emersione, onde poter ritualmente usufruire dei benefici sanzionatori previsti dalla vd2 -.
Senza infine sottacere come – in assenza di una formale adesione alla procedura di vd2 – l’intermediario finanziario sia astrattamente passibile di un’imputazione, a titolo di concorso con il contribuente, per il reato di auto/riciclaggio ex art. 648 ter C.p. volto a sanzionare chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo (vieppiù di natura fiscale ex D. Lvo n. 74/2000), sostituisca, trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità, in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza illecita.
In consimili ipotesi, la responsabilità per l’ipotesi delittuosa di auto/riciclaggio è dunque astrattamente imputabile – non solo – a carico del singolo contribuente – bensì – anche nei confronti dei consulenti o professionisti che lo hanno assistito nell’operazione di occultamento di fondi neri all’estero o in Italia, con applicazione di sanzioni penali peraltro aggravate in capo all’intermediario finanziario ove il reato presupposto sia di natura fiscale ai sensi dell’art. 13 bis del D. Lvo 74/2000.
Per l’effetto, l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria sembra – allo stato – rappresentare ancora una volta l’ultimo viatico percorribile per escludere pro futuro in capo al contribuente profili di penale responsabilità a titolo di auto/riciclaggio ex art. 648 ter 1 C.p. – per l’eventuale immissione in attività economiche e finanziarie di cespiti derivanti da reati tributari ex D. Lvo 2000/74, ovvero, formati e detenuti in territorio estero in spregio agli obblighi dichiarativi sottesi al quadro RW -.