Diritto Criminologia e criminalistica

Il profilo criminalistico del delinquente

di Elżbieta Żywucka – Kozłowska* (Traduzione dalla lingua polacca di Jolanta Grębowiec Baffoni)

Ogni costrutto reale ha le proprie basi concettuali. Non si otterrebbe granché senza un’idea e senza un progetto. Nella nostra realtà mutevole le nuove soluzioni sono sempre più indispensabili e ciò che una volta era assolutamente nuovo, oggi è ovvio e innegabile. Un frammento del passato, dell’esperienza e delle conclusioni che né derivano, oggi sono la base dei nuovi studi e delle ricerche per le conquiste future. Negli anni novanta del secolo scorso si rifletteva sull’utilità delle ricerche genetiche nella pratica investigativa, oggi, in molti casi, esse sono fondamentali nelle identificazioni dei delinquenti. Sono anche indispensabili nell’identificazione delle salme ignote, ad una condizione però: le tracce protette devono essere confrontate con le altre, e più precisamente con le tracce DNA prelevate dai parenti (con ogni probabilità) del defunto[i].

Il punto di partenza del profiling criminalistico sono quindi tutte le possibili tracce protette. In questa fase non è importante la loro qualità o quantità, poiché il problema essenziale è la loro protezione più accurata per le ulteriori indagini. Per questo motivo nel profiling criminalistico tutte le tracce sono ugualmente importanti, quindi le impronte dattiloscopiche, traseologiche[ii] biologiche, meccanoscopiche[iii], odorologiche[iv], otoscopiche[v], odontoscopiche[vi] e altre. Accanto alle tracce protette è altrettanto importante la documentazione fotografica del luogo dove vengono svolte le attività d’indagine e d’investigazione. Il materiale di osservazione ottenuto e sistemato dalle fotografie è una preziosa integrazione delle informazioni, indispensabili per il profiling. In epoca del XXI secolo è comune la dimostrazione delle attività processuali in forma delle registrazioni DVD (prima VHS). Il loro contenuto ha essenziali valori conoscitivi, tuttavia non sostituisce la forma classica del materiale di osservazione. Le fotografie professionali dal luogo delle indagini più volte “contengono” l’immagine del criminale che osserva il lavoro degli agenti (soprat[vii]tutto nelle fotografie generiche delle situazioni, panoramiche). Le fotografie (più spesso DVD) sono realizzate anche durante le cerimonie funebri delle vittime dei delitti, particolarmente degli omicidi[viii].

Da queste considerazioni risulta che il fondamento del profiling criminalistico sono esclusivamente le tracce criminalistiche. Il profiling criminalistico si può descrivere quindi come modo o metodo che conduce dalla traccia alla persona che l’aveva lasciato e della cui attività o intenzione era di carattere delittuoso.

Una questione discutibile sono le tracce comportamentali (materiali o non materiali (?)), che tuttavia nel profiling criminalistico vengono trattate come materiali. A prova di questa tesi sono per esempio le tracce di trascinamento della vittima (o di spostamento degli altri oggetti), quindi le tracce traseologiche. In modo simile vengono trattate le tracce di manipolazione del corpo della vittima attraverso tagli, bruciature o perfino amputazione delle parti del corpo. Tutte le tracce descritte sono di carattere materiale, quindi possono essere sottoposte alle profonde ricerche criminalistiche, in risultato delle quali è possibile stabilire per esempio il tipo dell’attrezzo utilizzato dal criminale[ix].

Un altro esempio del tipo di impronta può provenire dal caso di un reato in cui la traccia era formata da due elementi, ovvero dall’apertura di una bara e di conseguenza dal trascinamento della salma fuori da essa e poi dalla cappella del cimitero dove è stata sottoposta all’atto necrofilico[x].  La traccia criminalistica in questo caso era indubbiamente composta dai segni maccanoscopici e dattiloscopici, invece la traccia comportamentale era l’atto di profanazione della salma. Si potrebbero citare tanti altri esempi, tuttavia credo che la dinamica del caso citato renda comprensibile il concetto della traccia composta da due elementi.

1.Sul luogo del reato

Le tracce criminalistiche che vengono protette sul luogo del reato sono la base probatoria del crimine compiuto da una determinata persona e devono essere trovate e descritte con la precisione nei protocolli delle attività svolte. Purtroppo, in pratica accadono anche i casi delle impronte confuse o inadeguatamente descritte o persino delle tracce che risultano totalmente diverse da quelle protette sul luogo del reato. Tali circostanze diventano cause di numerosi problemi, la cui soluzione complica il procedimento. Un esempio di questo tipo è l’indagine nel caso di omicidio di Henz G. La polizia sospettando dell’omicidio Ronald S. ha perquisito la sua casa “superficialmente per la mancanza di corrente elettrica”. In quella circostanza non è stato trovato nulla di significativo. Però durante una nuova perquisizione è stata trovata la salma della vittima[xi].

Gli errori nelle analisi delle tracce protette non sono una novità nella pratica degli organi dell’inseguimento e nemmeno nella medicina compresa in senso generale[xii].

Simili casi trovano riscontri anche nella letteratura, e uno dei più controversi per gli studi e i suoi risultati è il casus di Napoleone Bonaparte. P. Górecki e M. Matacz dimostrano che secondo le fonti ufficiali, l’imperatore è morto per il cancro allo stomaco, mentre Pascal Kintz e Paul Fournes esprimono il parere che l’imperatore veniva gradualmente avvelenato con l’arsenico. Tale convinzione trova la giustificazione nelle analisi DNA e tossicologiche. Invece gli esiti delle ricerche svolte sulla commissione di “Science et vie” dimostrano che «la concentrazione dell’arsenico nei capelli di Napoleone era troppo bassa per causare la sua morte. Invece le tracce dell’arsenico potrebbero dimostrare che la sostanza contenente  questo composto veniva utilizzata nei tempi di Napoleone per la cura dei capelli»[xiii].

Non è possibile tralasciare in questo luogo nemmeno la problematica della contaminazione delle tracce criminalistiche. L’inquinamento delle impronte criminalistiche può accadere praticamente in ogni momento, dall’istante del loro rinvenimento fino alla conservazione (dopo le analisi specialistiche)[xiv]. Per questo motivo sono importanti le norme di procedimento durante rinvenimento, protezione, analisi e conservazione delle impronte protette[xv].

Il profiling criminalistico si basa dunque sulle tracce materiali raccolte durante le attività processuali. Esse sono la base per la conduzione delle ricerche criminalistiche, i cui risultati avvicinano gli investigatori alla verità su che cosa è successo, su chi ha partecipato in un determinato avvenimento e sul suo ruolo.

Il profiling criminalistico della persona è una sfida a misura delle conquiste scientifiche del XX secolo, e anche se potrebbe sembrare un compito piuttosto facile, presenta diverse difficoltà.

È indiscutibile il fatto che ogni persona lascia sempre le tracce che vanno dagli odori alle impronte digitali o DNA. Tutto ciò rende possibile verificare l’identità dell’autore del reato. Accanto alle tracce sopracitate esistono anche altre impronte, come per esempio tracce di spostamento di qualcuno o di qualcosa, di abbandono degli oggetti (o della loro occupazione) oppure le tracce originate in risultato del “marchio” delle proprie azioni criminose, come è avvenuto in un serial killer dei ragazzini, dove l’assassino scriveva sugli specchi o sui foglietti (con un rossetto o con una matita colorata, o a volte con la penna) la parola “vendetta”[xvi].

I componenti del profiling criminalistico (in lato stretto di questo significato) sono quindi tutte le tracce adeguate per le analisi criminalistiche, quindi:

  1. tracce biologiche (in ogni forma),
  2. tracce dattiscolopiche,
  3. tracce del padiglione auricolare,
  4. tracce delle labbra,
  5. tracce dei denti,
  6. tracce dell’odore,
  7. tracce traseologiche,
  8. tracce fonoscopiche[xvii],
  9. tracce meccanoscopiche,
  10. tracce delle arme da fuoco,
  11. tracce fisicochimiche.

Accanto a questi elementi nel profilo criminalistico si prendono in considerazione anche gli altri, fra essi:

  1. movente del crimine,
  2. modus operandi del criminale,
  3. esistenza o non esistenza dei legami fra il criminale e la sua vittima.

I risultati ottenuti nella fase successiva delle ricerche (dopo il rinvenimento e la protezione delle tracce e dopo la decisione sullo svolgimento delle indagini), sono la base per cercare le conclusioni sul criminale. A volte (già nella fase preliminare del procedimento), gli organi di inseguimento individuano il delinquente poco tempo dopo l’acquisizione delle informazioni sul crimine, (per esempio perché l’autore è rimasto sul luogo del reato, oppure lui stesso ha avvertito gli organi di inseguimento, oppure perché il suo stato fisico non gli permetteva di allontanarsi per motivi di stato ebbrezza di alto grado, ecc.). Tuttavia, tali situazioni non esonerano gli investigatori dallo svolgimento di tutte le attività previste dalla legge. Per questo motivo è così importante la raccolta del materiale in modo esaustivo, che poi servirà ai fini del procedimento penale.

2. Gli elementi del profilo criminalistico[xviii]

Dal modello presentato in alto risulta che il profilo criminalistico è composto da cinque elementi. Potrebbe sembrare discutibile l’elemento definito come “i legami della vittima con l’autore del reato”, che non è il componente di natura criminalistica, nel senso stretto del significato. L’argomento che sostiene tale tesi sono soprattutto le verifiche nel campo della vittimologia come disciplina autonoma che si occupa di studi delle vittime dei reati, della loro predisposizione, classificazione e dei legami con l’autore del reato[xix].

D’altra parte non è possibile trascurare argomenti importanti, costituiti tanto dalle azioni dell’autore del reato che hanno provocato le tracce sul corpo (o dentro il corpo) della vittima quanto dalle tracce della vittima lasciate sull’autore del reato. Le tracce vengono analizzate non solo al fine dell’identificazione della persona che le ha lasciate, ma anche per rilevare la loro età. Inoltre, in pratica si eseguono spesso le analisi degli oggetti appartenenti alla vittima per stabilire altre circostanze essenziali nel lavoro investigativo (per esempio le analisi criminalistiche del hard disk, delle carte SIM e delle carte di memoria). In questo contesto le ricerche si qualificano agli studi nell’ambito dell’informatica.

Il movente del crimine in se stesso non suscita obiezioni di natura terminologica, poiché si riferisce solamente al comportamento riprovevole, criminale. In pratica il motivo non sempre viene conosciuto, non tanto per la mancata individuazione dell’autore del reato, quanto, nelle situazioni in cui l’autore è stato identificato, non sono stati conosciuti le ragioni del suo comportamento criminoso.

Le cause dei crimini, anche se di rado, possono essere mascherate dai loro autori. Alcune azioni sembrano di non entrare nelle loro categorie di “ammissibilità dell’esistenza”. Per questo si verificano i crimini realmente motivati dalle eccitazioni sessuali disturbate, ma atteggianti i crimini a sfondo di rapina o altro (esistono tanti altri tipi di mascheramento del comportamento del criminale)[xx].

Nella storia della criminalistica e della criminologia esistono numerose descrizioni degli omicidi eseguiti dagli autori motivati da vendetta, eccitazione sessuale, pretesa di dominio e di possedere, “piacere” di uccidere, irrazionale patologica immaginazione della propria genialità. Alcuni di questi omicidi (nel senso della motivazione reale) erano mascherati, come per esempio gli assassini eseguiti da Marc Lepine[xxi].

Il profiling criminalistico nella prospettiva proposta è un sistema di verifiche strettamente connesse,  condotte in base al materiale probatorio raccolto in forma delle impronte criminalistiche, tracce comportamentali di carattere materiale prestabilito, modus operandi e anche i motivi concreti che stanno alla base del comportamento dell’autore del reato, come pure i suoi legami (o mancanza dei legami) con la vittima del crimine.

2.1 La prova scientifica

La prova scientifica è ampiamente descritta nella letteratura specialistica[xxii]. È fondamentale stabilire che cosa si intende realmente per la prova scientifica. Non senza motivi si puntualizza che alcune delle prove scientifiche, in realtà non hanno molti punti comuni con la scienza nella sua cognizione classica, anche per la difficoltà di classificazione dei risultati dell’indagine peritale del comune ambito artigianale, come per esempio forgiatura o costruzione delle stufe in maiolica[xxiii].  In questa cognizione la prova scientifica ha l’ambito molto ampio. Ogni opinione dell’esperto o del consulente tecnico giudiziario, senza riguardo alla sua specializzazione (dalle ricerche genetiche fino alla costruzione delle stufe in maiolica) diventa il mezzo probatorio nel procedimento condotto.

L’esperienza dei soggetti che esprimono le opinioni, le loro conoscenze e l’utilizzo dei metodi speciali e le tecniche proprie di questi metodi, accettati in una determinata disciplina, determina l’accoglimento dei risultati del lavoro (dell’opinione) come mezzo probatorio[xxiv].

L’altro polo della comprensione della prova scientifica è il suo stretto ambito accentuato da T. Hanusek [xxv], R. Kmiecik [xxvi] e P. Girdowyń [xxvii].  La prova scientifica in tale cognizione è niente altro che i risultati del lavoro dei periti nelle nuove discipline della conoscenza umana, in fase di formazione, che non sono pienamente accettate nell’ambito della determinata scienza. In realtà tali perizie presentano a volte un importante problema nell’applicazione della giustizia. La corte, valutando le prove raccolte liberamente, si rapporta a ognuna di loro. È ovvio che le opinioni suscitanti i dubbi della corte sono analizzate in modo straordinariamente preciso. Le altre, che hanno ottenuto lo status dell’accettazione comune, non suscitano i dubbi simili (come per esempio le perizie dattiloscopiche o meccanoscopiche).

Secondo T. Tomaszewski le prove scientifiche sono quelle ottenute «in risultato di varie ricerche e analisi specialistiche, in particolare di ricerche basate sulla tecnica più nuova» [xxviii]. Indubbiamente la questione più importante in questo ambito sono i criteri di valutazione delle prove che, secondo J. Wójcikiewicz, dovrebbero essere gli stessi, a prescindere dalla loro ammissibilità o credibilità[xxix]. Sembrerebbe quindi che il riconoscimento dei risultati delle ricerche come prove scientifiche non dovrebbe implicare nessun problema. Invece, come risulta dalla pratica e dalla giurisprudenza, la questione non è così semplice. Nella letteratura specialistica giustamente si sottolinea che per «valutare se il metodo utilizzato durante la perizia sia corretto dal punto di vista scientifico e se l’utilizzo dello stesso fosse corretto, è necessario servirsi di certe regole che stabiliscono un minimo di standard del metodo utilizzato. Come aiuto da questo punto di vista, possono servirci i criteri esemplari della valutazione della prova scientifica, elaborate dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso di Daubert. Sono stati assunti sei criteri: della falsificazione, della recensione, della pubblicazione, del valore diagnostico (livello dell’errore) della standardizzazione e dell’accettazione comune»[xxx].

Nella giurisprudenza polacca mancano però i criteri che dovrebbero compiere le prove scientifiche e che soltanto si possono acquisire dalle alcune giurisprudenze della Corte Suprema[xxxi].

2.2 I criteri della valutazione nella prova scientifica

Gli standard riguardanti la prova scientifica sono stati indicati espressamente nella sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti in una delle cause civili (Dubert v. Merrel Dow Pharmacelticals, 1993[xxxii]). La Corte Suprema degli Stati Uniti ha indicato nella sentenza i criteri della valutazione della prova scientifica, che sono criteri di:

  1. falsificazione,
  2. recensione,
  3. pubblicazione,
  4. valutazione diagnostica,
  5. standarizzazione,
  6. accettazione comune[xxxiii].

Il profiling criminalistico, per poter essere ritenuto un metodo con le qualità di prova scientifica, dovrebbe essere sottoposto alle verifiche standardizzate Dubert. Per questo motivo, in primo luogo, dovrebbe essere valutato nelle categorie di falsificazione. Nel modello assunto, agli studi empirici vengono sottoposte le impronte criminalistiche e le tracce materiali comportamentali. Indubbiamente i risultati delle ricerche criminalistiche sono verificabili empiricamente, ciò non si può dire per esempio dei risultati delle analisi comunemente conosciute come “parapsicologiche”, alle quali sicuramente si possono classificare la chiaroveggenza, la cartomanzia o le pratiche simili. T. Tomaszewski cita l’esempio di affermazioni di un astrologo che non sono verificabili scientificamente, e quindi inammissibili[xxxiv].

Per prudenza di ricerca bisogna però mantenere una distanza ai risultati di analisi osmologiche[xxxv], non perché fosse inattendibili, ma poiché sono ancora in statu nascendi, tuttavia gli esperimenti scientifici svolti dimostrano la loro attendibilità e veridicità. Per questo motivo possono essere ritenuti come prova scientifica[xxxvi].

Il secondo criterio della valutazione della prova scientifica è la recensione, invece il terzo, la pubblicazione. In questo luogo non è possibile non notare che essenzialmente il profiling criminalistico è differente dal profiling criminologico, tuttavia, secondo le nostre esperienze, tali differenze non sono state finora descritte. È vero che sono stati pubblicati i testi sul principio del profiling criminalistico, tuttavia anche questi, finora, sono frutto esclusivo del nostro lavoro[xxxvii]. Da qui deriva una difficoltà sostanziale, poiché non si può escludere un’eventuale mancanza della nostra oggettività (ma nemmeno dubitare sulla nostra obiettività) sul metodo stesso, con la contemporanea mancanza di esperienza degli altri studiosi. Dall’altra parte le nostre esperienze sul campo del profiling criminalistico risultano sostanziali e significative per l’avvenuta scoperta degli autori degli omicidi (il reato confermato con gli studi criminalistici, incluso DNA[xxxviii]).  Accanto a questi fatti si considerano particolarmente importanti e preziose le recensioni positive dei notevoli rappresentanti della scienza[xxxix], come anche il loro interesse sia dell’oggetto, sia dei risultati di queste ricerche[xl]. Per questo motivo, con la piena prudenza ritengo che anche questo criterio della prova scientifica, è stato realizzato.

 Un altro criterio del metodo di profiling criminalistico è il valore diagnostico (qualche volta questo criterio viene collegato con il successivo, ossia la standardizzazione). In questa fase della valutazione sulla validità del profiling criminalistico come prova scientifica, bisogna ricordare che è necessario verificare l’attendibilità, la regolarità e la precisione del metodo.

J. Wójcikiewicz afferma che «il valore del metodo si usa misurare con alcuni parametri».[xli]  Secondo questo autore il test attendibile è quello che produce gli stessi risultati. La correttezza invece è compresa da lui come «il grado in cui il determinato metodo misura ciò che dovrebbe misurare»[xlii]. La precisione invece consiste in esattezza delle misurazioni, quindi lo studioso deve avere a disposizione lo strumento di misurazione adeguato all’indirizzo e all’obiettivo delle ricerche. È esplicito che nel caso di profiling criminalistico non si possono utilizzare i tipici strumenti di misurazione (bilancia, misurini, ecc.). In questo caso è indispensabile servirsi di altri strumenti, fra i quali i più indispensabili risultano i test statistici[xliii].

Sorge quindi la domanda, se profiling criminalistico possa soddisfare le esigenze sopracitate. Secondo la nostra opinione ciò è possibile, poiché esso stesso si basa sulle tracce criminalistiche e sugli altri componenti verificabili scientificamente, sulla quale veridicità, esattezza e precisione, non esistono i dubbi.

Bisogna sottolineare che su ogni ricerca, quindi anche sulla ricerca criminalistica, “pesa” in qualche modo il componente di soggettivismo, ciò è una naturale conseguenza del fattore umano presente in essa[xliv].

Se quindi sulle ricerche primarie (in senso stretto sulle ricerche delle impronte criminalistiche, cui il risultato è la perizia criminalistica) graverà il soggettivismo, di conseguenza si rischia inevitabilmente il soggettivismo del profilo criminologico. Ciò riguarda sia le impronte criminalistiche stesse, sia modus operandi delle tracce comportamentali, come anche il movente del crimine e i legami con la vittima (in ultimi due casi, il grado del soggettivismo nella valutazione è più alto, poiché dipende esclusivamente dal soggetto che esprime una determinata affermazione).

L’ultimo criterio della valutazione della scientificità della prova è l’accettazione comune.  Nella letteratura specialistica si solleva il fatto che la concezione dell’accettazione comune si riferisce sia al riconoscimento del metodo nell’ambiente degli specialisti, sia «alla credibilità del metodo scientifico, alla correttezza della sua metodologia e dei mezzi tecnici utilizzati, che stanno alla base di una concreta prova ottenuta in risultato della ricerca specialistica, introdotta nel procedimento»[xlv]. Tenendo presente questo elemento di valutazione della prova in forma di profiling criminalistico, bisogna sottolineare che le ricerche criminalistiche hanno raggiunto tale standard (dattiloscopia, studi traseologici, studi biologici, meccanoscopici e altri). Le impronte criminalistiche che sono la base di questo metodo, sottoposte alle ricerche, conducono ai determinati e verificabili risultati. Similmente nel caso delle tracce materiali del comportamento; anche esse sono sottoposte alle analisi, secondo le norme accolte nelle determinate metodologie delle ricerche specialistiche. Anche altri tre elementi: modus operandi, motivi del reato e  legami della vittima con l’autore del reato, sono sottoposti ai procedimenti della ricerca.

Decisamente più facile (secondo la nostra valutazione) è verificare il modus operandi (anche modificato dall’autore del reato o appositamente falsificato) che i motivi stessi del reato. È vero che nella letteratura esistono numerose classificazioni in questo ambito, tuttavia, come dimostra la pratica, a volte esse risultano inadeguate poiché non sempre un determinato avvenimento criminoso, trova la propria identificazione nella scienza. In questi casi più spesso si indica la motivazione sconosciuta, non affermata. Qualche volta, nelle situazioni in cui vengono identificati alcuni principi di diversi moventi dell’autore del reato, esse vengono denominate con il termine “polimotivazione”.

Lo studio della motivazione dell’autore del reato da una parte necessita le competenze degli specialisti psicologi, dall’altra invece è il compito posto davanti ai criminalisti che analizzano il luogo del reato. I processi della motivazione personale, anche se ampiamente descritti nella letteratura specialistica, tuttora presentano una parte delle problematiche senza risposte nella pratica delle indagini e nella ricerca[xlvi].  Secondo la nostra opinione si tratta esclusivamente dei casi in cui è difficile indicare il movente del reato (per esempio omicidio con rapina, maltrattamento e profanazione del cadavere).  In sostanza gli studi psicologici (secondo i principi di questa disciplina) devono essere svolti secondo gli standard accettati. Ovviamente è indispensabile l’oggetto delle ricerche e non le ipotesi su chi sia e come sia. In questa condizione il movente stabilito (assunto nel profiling) anche solo ipoteticamente, sarà verificato nel momento in cui verrà identificato l’autore del reato, secondo l’affermazione di J. Pobocha «le ricerche psicologiche giudiziarie servono all’oggettivazione e alla standardizzazione delle diagnosi e delle valutazioni psichiatriche»[xlvii].

I legami della vittima con il criminale da un lato sono palesi (la persona A è la vittima e la persona B è criminale), dall’altra però causano i numerosi problemi con lo stabilire se tali legami esistevano realmente e nel caso affermativo, di che tipo erano e quali sono gli indubbi indizi di tali legami.

Il profilng criminalistico presume che, se esisteva (o non esisteva) il legame fra la vittima e il carnefice, esista la possibilità di determinarlo (se esisteva) o escludere l’ipotesi (se non esisteva), e che esista anche la possibilità di confermare tale ipotesi in via delle ricerche criminalistiche. Nel caso in cui non sia possibile di determinare esistenza o non esistenza del legame, abbiamo a che fare con l’esaurimento reale di tutti i mezzi accessibili e possibili, dei metodi e delle tecniche criminalistiche in quell’ambito. Ogni nuovo metodo, la tecnica, i nuovi strumenti, esigono il controllo e la verifica nella pratica. Così è sempre stato nel caso delle ricerche dattiloscopiche, fonoscopiche, traseologiche, genetiche e altre. La scienza esige la veridicità e la verità delle affermazioni, che sono la base per gli ulteriori studi e per le affermazioni in un determinato ambito.

In Polonia il profiling criminalistico o psicologico non è popolare nelle pratiche degli organi di inseguimento, ciò afferma E. Gruza, sottolineando che tale fatto non risulta tanto dalla mancanza degli specialisti, quanto dal scetticismo dei rappresentanti degli organi di investigazione[xlviii].

Non si può non riaffermare tale opinione, soprattutto nelle situazioni quando si fa il riferimento al profiling solo quando gli altri metodi risultano inefficaci, e il ricorrere alla possibilità di profiling da parte da alcuni (eppure non tutti) investigatori è l’effetto non tanto della conoscenza di questa metodo e della sua utilità, quanto dal concetto del dovere e dell’esattezza del proprio lavoro.

Sollevando la questione della scientificità del profiling criminalistico, non si può non osservare un altro problema qual è la verità nel processo penale. Tale problematica determina non solo la base della conoscenza del crimine e delle sue caratteristiche elementari ma si presenta anche in forma della domanda sulla sua oggettività. Le polemiche, non tanto sulla verità ma piuttosto sulla sua oggettività, durano da anni e fino ad oggi non si prevedono le loro conclusioni[xlix].

Accettando la scientificità dei determinati metodi dell’identificazione della persona, (dalla dattiloscopia fino agli studi genetici), è vero che è difficile negargli la scientificità, tuttavia non si può dimenticare il soggettivismo dei risultati delle ricerche, perché nonostante la loro altissima precisione, il soggetto interpretante è sempre uomo (perito).

Qualsiasi fosse il giudizio sulla valutazione dei componenti del profiling criminalistico, bisogna ammettere la loro verificabilità empirica dalle impronte sottoposte alle ricerche fino a modus operandi, tracce materiali del comportamento, create dalle tracce nella cognizione scientifica (per esempio il trascinamento come traccia materiale comportamentale è anche una traccia traseologica). Sono verificabili anche i legami della vittima con il carnefice (ciò è possibile da constatare in via delle attività procedurali e operativo-conoscitive) come anche la motivazione dell’autore del reato. La simulazione degli altri moventi di solito è alquanto inefficiente e conduce a una facile identificazione.

In questo luogo vale la pena richiamare le parole di M. Szyszkowska: «intraprendere le azioni è una delle fondamentali necessità della persona. Ciò permette di scoprire le proprie possibilità e perfezionarsi»[l].

Quindi la ricerca dei metodi nuovi, delle tecniche nuove, degli sviluppi nuovi, non è niente di insolito nelle attività dell’uomo che in questo modo supera la propria incompetenza e quella degli altri, perfeziona se stesso, secondo il pensiero di I. Kant, che la nobiltà dell’uomo è il risultato delle sue azioni sensate, non solo del suo cervello ricevuto in dono dalla natura[li]. Perciò, secondo noi, il metodo riportato in alto, ha le possibilità di essere ampiamente utilizzato in pratica, soprattutto oggi, nell’epoca della comune archiviazione dei dati in forma elettronica.

 

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Giurisprudenza

Decisione della Corte Suprema del 20 luglio del 1977 V KZ 54/77 (  OSNKW 1977, n. 9, pos. 108 ); sentenza della Corte Suprema del 6 maggio del 1983  IV KR 74/83  (OSNKW 1983, n. 12, pos. 102).


* L’Autrice è Ricercatrice presso la Facoltà di Legge e Amministrazione dell’Università di Warmia-Mazury (Polonia)

[i] Nella mia tesi di dottorato di ricerca dedicato all’identificazione delle salme ignote, ho indicato la possibilità di realizzare la base dei dati genetici (non codice genetico) connessa con la base dei dati PESEL (registrazione dei cittadini polacchi attraverso la serie di cifre e numeri). Cfr. Żywucka E. (1999), Prawno – kryminalistyczne aspekty identyfikacji nn zwłok [Gli aspetti giuridico-criminalistici dell’identificazione delle salme], tesi del dottorato di ricerca, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, (Facoltà di Legge e Amministrazione dell’Università Jagiellonica) Kraków.

[ii] [n.d.t.] la traseologia nella criminalistica si occupa degli studi comparativi delle tracce di spostamento, quindi tracce delle scarpe, dei pneumatici, il modo di camminare, tracce di trascinamento degli oggetti e delle persone, ecc.

[iii] [n.d.t.] la meccanoscopica nella criminalistica studia le tracce prodotte dagli strumenti meccanici, quindi cerca di risalire allo strumento utilizzato per un’azione criminosa, attraverso lo studio della traccia prodotta da esso. Per strumento non si intende soltanto oggetto prodotto dalle mani umane, ma qualsiasi cosa (ramo, bastone, ecc.) applicato nel crimine.

[iv] [n.d.t.] odorologia è il ramo della criminalistica che si occupa del riconoscimento delle persone in base ai profumi caratteristici per loro.

[v] [n.d.t.] otoscopia è il ramo della criminalistica che si occupa dell’analisi del padiglione auricolare, delle sue tracce, del raccoglimento del materiale comparativo per la perizia otoscopica.

[vi] [n.d.t.] odontoscopia è il ramo della criminalistica che si occupa di rilevamento, conservazione e analisi delle tracce dei denti, lasciate sugli alimenti ma anche sul corpo della vittima.

[viii] In pratica le registrazioni o le fotografie di questo tipo vengono realizzate dagli agenti dei Dipartimenti della Tecnica Operativa dei Comandi Provinciali della Polizia (Wydziały Techniki Operacyjnej KWP). L’analisi di questo materiale permette di acquisire tante informazioni preziose sulle persone partecipanti in queste cerimonie, del loro comportamento, delle reazioni e delle relazioni con le altre persone. I materiali vengono sottoposti ad un’attenta analisi; vengono sottoposti anche all’analisi dei consulenti (nell’ambito delle operazioni-riconoscitive), ma solo se esiste tale necessità e se la conoscenza di questo materiale da parte del consulente è giustificata.

[ix] Cfr. Innes B. (2001), Niezbity dowód. Metody wykrywania zbrodni, Wydawnictwo Muza, Warszawa, p. 82 (l’autore ha descritto il caso del doppio omicidio, in cui l’omicida ha spezzettato i corpi delle vittime con l’uso di un coltello).

[x] Gli atti dell’indagine e del processo penale contro Edmund K. (Procura Provinciale di Poznań per le cause 85/82) e gli atti del processo giudiziario (III K.1 / 85  Tribunale Provinciale di Poznań).

[xi] Cfr. Otto H.D. (2007), W imieniu pomyłki, Wydawnictwo Muza, Warszawa, p. 276.

[xii] Cfr. Bartens W. (2008), Pomyłki w medycynie. Błędne sądy, niepotwierdzone teorie, mylne przekonania (leksykon), Wydawnictwo KDC, Warszawa.

[xiii] Górecki P. Matacz M. (2002), Chromosomy historii, Wprost n. 51/52.

[xiv] Cfr. Gałęska – Śliwka A. (2009), Śmierć jako problem medyczno – kryminalistyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa; Pawłowski R., Dettlaff – Kąkol A., Paszkowska R., Jankowski Z. (2001), Błąd przedlaboratoryjny w genetyce sądowej. Kontaminacja materiału biologicznego na  Sali sekcyjnej, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, nr 4.

[xv] Por. Pękała M. (1999), Europejskie wytyczne do organizacji badania miejsca zdarzenia, Biuletyn Informacyjny  CLK KGP, n. 111. Sempre dello stesso autore (2000), Projekt standardów postępowania dla kierujących oględzinami miejsca zdarzenia, Biuletyn Informacyjny  CLK KGP, n. 113.

[xvi] Cfr. Żywucka E. – Kozłowska, Bronicki M. (2008), Kryptonim „Zemsta”. Przypadek seryjnego zabójcy dzieci Tadeusza K., Wydawnictwo Print Group, Szczecin; Żywucka – Kozłowska E., Bronicki M. (2008), Rekonstrukcja zbrodni Tadeusza K., in Kasprzak J., Bryk J. (a cura di), Kryminalistyka. Prawo. Policja. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji , Szczytno; Żywucka – Kozłowska E., Bronicki M. (2008), Modus operandi w analizie kryminalnej (na przykładzie śledztwa w sprawie o zabójstwo), in Gruza E., Tomaszewski T. Goc, M. (a cura di), Problemy współczesnej kryminalistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

[xvii] [n.d.t.] Fonoscopia nel campo delle ricerche criminalistiche studia i suoni, ovvero le registrazioni sonori del linguaggio parlato, si occupa dell’identificazioni delle persone e dei segnali acustici, degli strumenti per le registrazioni delle trasmissioni e studia le condizioni acustico-tecniche delle registrazioni.

[xviii] Elaborazione propria.

[xix] Cfr. Hołyst B. (2000), Wiktymologia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa; Hołyst B. (1964), Rola ofiary w genezie zabójstwa, in Państwo i Prawo, z. 11; Fattah, E.A. (1991), From crime Policy to victim Policy: The Reed for fundamental Policy change, in International Annals of Criminology n. 1-2 ; Falandysz L. (1979), Wiktymologia, Wiedza Powszechna, Warszawa; Kuć M. (2010), Wiktymologia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

[xx] Cfr. Stukan J. (2009), Polscy seryjni mordercy, Wydawnictwo Prometeusz, Opole, pp. 145 e successive

[xxi] Cfr. Wolcott M.G. (2007), 110 największych zbrodniarzy, Wydawnictwo Muza, Warszawa, pp. 201 – 203

[xxii] Cfr. Wójcikiewicz J. (2000), Dowód naukowy w procesie sądowym, Wydawnictwo  Instytutu  Ekspertyz  Sądowych, Tomaszewski T. (1998), Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, IES, Kraków; Widła T. (1992), Ocena dowodu z opinii biegłego, Wydawnictwo Uniwersytetu  Śląskiego, Katowice; Tomaszewski T. (1991), Problematyka wykorzystania dowodów naukowych ma tle procedury amerykańskiej, in Nowe Prawo, n. 1-2

[xxiii] Cfr. Moenssens A. A., Stars J. E. (1995), Scientific Evidence in Civil and Criminal Cases, West Publishing Company, New York.

[xxiv] Cfr. Gruza E. (1995), Przyczynek do zagadnienia dopuszczalności i wykorzystania ‘dowodów naukowych’ w procesie karnym, in Przegląd Sądowy, n. 7/8

[xxv] Cfr. Hanusek T. (1973), Ekspertyza kryminalistyczna, in  Zeszyty Naukowe ASW, n.1, Warszawa.

[xxvi] Cfr. Kmiecik R. (a cura di), (2008) Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza a Wiolters Kluwer business, Warszawa.

[xxvii] Cfr. Girdwoyń P. (2005), Nowe metody identyfikacji w praktyce sądowej, in Jurrisprudencja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno. tomo 58.

[xxviii] Tomaszewski T. (1998), Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, IES, Kraków, p. 121

[xxix] Wójcikiewicz J. (2000), Dowód naukowy w procesie sądowym, Wydawnictwo  Instytutu  Ekspertyz  Sądowych , Kraków, p. 8

[xxx] Zachuta A., (Zakopane, 26–28 maggio 2004) Conferenza sulle tendenze più nuove nell’osmologia polacca – „Osmologia 2004”, in Prokuratura i Prawo (2004), n. 7 – 8 , pp. 218 – 219

[xxxi] Cfr. Decisione della Corte Suprema del 20 luglio del 1977 V KZ 54/77 (OSNKW 1977, n. 9, pos. 108); sentenza della Corte Suprema del 6 maggio del 1983 IV KR 74/83  (OSNKW 1983, n. 12, pos. 102)

[xxxii] Cfr. Wójcikiewicz J. (2009), Temida pod mikroskopem, Judykatura wobec dowodu naukowego 1993 – 2008, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń  2009, p. 18; Tomaszewski T. (1998), Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, IES, Kraków, p. 124

[xxxiii] Cfr. Wójcikiewicz J. ( a cura di ), (2002), Ekspertyza sądowa, Zakamycze, Kraków, pp. 20- 21

[xxxiv] Cfr. Tomaszewski T.(1998), Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, IES, Kraków, p. 124

[xxxv] [n.d.t.] Osmologia è una disciplina sul funzionamento e sulle proprietà del senso dell’olfatto e delle sue patologie. Nella criminalistica è il ramo che si occupa di protezione e di studi delle tracce odorose delle persone con l’utilizzo dei cani appositamente addestrati, cui il compito è quello di verificare la corrispondenza fra l’odore del materiale probatorio (protetto sul luogo del reato) e il materiale comparativo acquisito dalle persone. In Polonia gli studi delle tracce odorose aventi per obiettivo l’identificazione della persona, sono una disciplina relativamente giovane.

[xxxvi]  Cfr. Zachuta A., (Zakopane, 26–28 maggio 2004) Conferenza sulle tendenze più nuove nell’osmologia polacca – „Osmologia 2004”, in Prokuratura i Prawo (2004), n. 7 – 8.

[xxxvii] Cfr. Żywucka E., Wośko G. (1999), Kryminalistyczne i sądowo – lekarskie wnioskowanie o sprawcy 11- letniej dziewczynki, in  Postępy medycyny sądowej i kryminologii, Szram S. (a cura di), Wydawnictwo AM i WAM, Łódź, tomo V; Żywucka – Kozłowska E., Bronowska K. (2007), Dowody prawdy. Przypadek Dawida J., Wydawnictwo Print Group, Szczecin; Żywucka – Kozłowska E., Bronicki M. (2008), Modus operandi w analizie kryminalnej ( na przykładzie śledztwa w sprawie o zabójstwo ), in Gruza E., Tomaszewski T., Goc M. (a cura di) Problemy współczesnej kryminalistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa; Żywucka – Kozłowska E. (2011), Profilowanie kryminalistyczne, in Edukacja prawnicza, n. 10; Wośko G., Żywucka E. (1999), Zabójstwo trzech synów przez ojca i jego samobójstwo, in Postępy medycyny sądowej i kryminologii, S. Szram (a cura di), Wydawnictwo WAM i AM, Łódź,  tomo V

[xxxviii] Cfr. Gli atti dell’indagine per la causa 915/06 Procura Distrettuale di Kamień Pomorski e gli altri procedimenti in cui l’autrice partecipava come consulente (per ovvi motivi i casi non possono essere descritti, poiché il profilo è stato elaborato nell’ambito delle attività operativo-riconoscitive).

[xxxix] Cfr. Żywucka – Kozłowska E., Bronowska K., (2007), Dowody prawdy. Przypadek Dawida J., Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2007 (La monografia tratta il materiale probatorio nel caso di omicidio realizzato da Dawid J. Il recensore della monografia è il prof. dott. libero docento Ryszard Pawłowski, noto studioso di genetica giudiziaria, che per il caso descritto nella pubblicazione ha svolto le indagini genetiche delle tracce protette l’analisi della salma con la comparazione con il materiale acquisito dal sospettato. Il risultato di queste analisi è stato positivo e univoco. A Dawid J. è stato provato l’omicidio).

[xl] I preziosi consigli e un importante sostegno ho sperimentato da parte dei più noti rappresentati della criminalistica: prof. dott. libero docente Ewa Gruza, prof. dott. libero docente Jerzy Kasprzak, prof. dott. libero docente. Karol Sławik, prof. dott. libero docente Stanisław Pikulski, prof. dott. libero docente Brunon Hołyst, prof. dott. libero docente Zdzisław Kegel, prof. dott. libero docente Maciej Szostak.

[xli] Wójcikiewicz J. (2000), Dowód naukowy w procesie sądowym, Wydawnictwo  Instytutu  Ekspertyz  Sądowych , Kraków, p. 9

[xlii] Idem, p. 9.

[xliii] I metodi statistici possibili da utilizzare, in particolare il test non parametrico chi quadrato (test di conformità e di indipendenza), coefficiente di correlazione V-Cramer (analisi del legami casuali tra variabili); cfr. Gilford P. (1960), Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa; Krzysztofiak M., Urbanek D. (1977), Metody statystyczne, PWN, Warszawa.

[xliv] Cfr. Moszczyński J. (2011), Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn.

[xlv] Tomaszewski T. (1998), Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, IES, Kraków, p. 125

[xlvi] Cfr. Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A., (2012), Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, edizione n. 1; Matusewicz C. (2006), Wprowadzenie do psychologii, Wydawnictwo VIZJA PRESSS & IT, Warszawa; Reykowski J. (1977), Z zagadnień psychologii potrzeb, WSiP, Warszawa; Cofer C.N., Appley M.H. (1972), Motywacja teoria i badania, PWN, Warszawa.

[xlvii] Pobocha J. (2010), Opiniowanie w zaburzeniach psychicznych – błędy i trudności, in Orzecznictwo lekarskie, n. 7 (1), pp. 50 – 51

[xlviii] Cfr. Gruza E. (2009), Psychologia sądowa dla prawników, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa, p. 250.

[xlix] Cfr. Szyszkowska M. (2000), Zarys filozofii prawa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok

[l] Szyszkowska M. (1995), Europejska filozofia prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, edizione n. 2, p. 141.

[li] Idem, p. 141.