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Un viaggio nella Costituzione: l’articolo 32

In questo particolare periodo storico, la tutela della salute assume un ruolo centrale nel nostro vivere quotidiano, quasi a ricordarci che i principi e i valori espressi in merito dalla Carta costituzionale, seppur entrata in vigore il primo gennaio del 1948, sono ancora oggi una bussola per navigare verso la giusta direzione. La sua attualità è resa altresì possibile grazie al carattere programmatico di un testo redatto da un’Assemblea Costituente “presbite”, ossia capace di guardare da lontano, così come ben auspicato dal deputato Piero Calamandrei.

La tutela della salute è disciplinata all’articolo 32 della Costituzione. Tale diritto è incluso nel Titolo II, Parte Prima del testo costituzionale, ossia tra i Diritti e i Doveri dei cittadini inerenti, in particolare, ai Rapporti etico-sociali.

Lo stesso articolo al primo comma afferma che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”, e al secondo comma dispone che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Tale articolo è il frutto di un lavoro di elaborazione da parte dei membri dell’Assemblea Costituente, i quali, il 4 marzo 1947, ne iniziarono la discussione.

L’articolo 26 del Progetto di Costituzione affermava che “La Repubblica tutela la salute, promuove l’igiene e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessun trattamento sanitario può essere reso obbligatorio se non per legge. Sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignità umana”.

Per la prima volta, la Repubblica sottolineava l’importanza della salute e, seppur condividendo il nobile intento sotteso alla redazione dell’articolo in esame, Calamandrei, rivolgendosi all’Assemblea, consigliava di collocare tale tematica “in un preambolo, con una dichiarazione esplicita del loro carattere non attuale, ma preparatore del futuro”. Secondo il deputato, tale articolo “esprimeva dei propositi, dei programmi e che bisogna tutti duramente lavorare per riuscire a far sì che questi programmi si trasformassero in realtà”. Di avviso contrario, il deputato Ugo Damiani, cherimarcava l’importanza del ruolo dello Stato in tale settore con un atteggiamento ottimistico.

Il deputato Aldo Spallicci, appartenente al Gruppo medico parlamentare, presentava l’emendamento con oggetto l’aggiunta del concetto di ”interesse della collettività”, espressione del principio di eguaglianza formale e sostanziale. Il deputato Giuseppe Caronia, invece, propose un emendamento avente ad oggetto l’eliminazione della parte del testo che recitava “di promuovere l’igiene”, dal momento che la tutela della salute, secondo il medico, implicava già in sé un senso di prevenzione. Gli interventi che si susseguirono rispetto a tale articolo, benchè con sfumature diverse, furono uniti dalla consapevolezza dal dato fattuale, ossia dalle generalizzate precarie condizioni di salute che il secondo dopoguerra aveva portato con sé e la conseguente necessità di ripartenza anche, e soprattutto, da un adeguato sistema sanitario.

È in tale contesto storico che si inserisce l’articolo 32, così come ancora è fedelmente riportato nella “fonte delle fonti”.

La Costituzione, prezioso scrigno riempito, tra gli altri, di valori etici morali, descrive il diritto alla salute come diritto dell’individuo (sottolineando il carattere della universalità dei destinatari), a carattere fondamentale, quasi a volere sottolineare la sua base fondante, nonché come presupposto irrinunciabile e strumentale per la piena realizzazione della persona umana (Cfr. C.Tripodina). Tale norma non è un mero programma ma assume carattere precettivo grazie all’intervento delle Regioni che, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono competenti a legiferare in materia di tutela della salute secondo i criteri guida definiti dallo Stato. A questo, inoltre, spetta la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui al medesimo articolo di, secondo comma, lettera m). Per completezza si precisa, altresì, che gli strumenti di programmazione in materia sanitaria sono il Piano Sanitario Nazionale e Regionale e il Piano Attuativo Locale. Le competenze di tali strumenti sono suddivise secondo il principio della sussidiarietà verticale.

Inoltre, la Repubblica deve garantire al singolo individuo una tutela bio-psico sociale, in una prospettiva non solo di cura, ma anche di prevenzione all’insorgenza di alcune patologie.

A tal proposito, secondo la definizione di salute data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948, infatti, “la salute è uno stato di benessere fisico mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o di infermità”.

I Costituenti affermano, inoltre, che salute non è solo un diritto primario dell’individuo, ma è anche un interesse della collettività, sottolineando la dimensione di tutela collettiva di tale diritto, tipica di uno Stato sociale. Quest’ultimo doveva altresì garantire cure gratuite.

L’effettiva concretizzazione del diritto alla salute, come diritto universale, coincide con l’entrata in vigore della Legge 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, improntato al principio dell’appropriatezza, dell’efficienza e dell’efficacia. Con tale Legge istitutiva, la Repubblica inserisce a pieno titolo l’assistenza sanitaria nell’assistenza sociale, ossia svincola la tutela della salute dalla categoria di lavoro di appartenenza.

Dal secondo comma dell’articolo in esame si rileva che l’obbligo nei confronti di ogni individuo a sottoporsi a un trattamento sanitario è possibile solo in presenza di una Legge. Pertanto, in linea generale, si sottolinea l’importanza della libertà del singolo di autodeterminazione terapeutica che può consistere anche nel diritto di rifiutare la terapia. Tuttavia, tale libertà è limitata dalla presenza di disposizioni di Legge che quindi, in casi tassativi e in virtù della tutela individuale e collettiva, obbligano l’individuo a sottoporsi a un trattamento sanitario (ad esempio, il Trattamento sanitario obbligatorio ed i vaccini obbligatori). Tale riserva di Legge è definita rinforzata in quanto il trattamento non potrà mai violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e della sua dignità.

Da una mera lettura della Costituzione, non si può non osservare che dagli articoli 16 e 41 si evince la possibilità di limitare il godimento di alcune libertà anche per motivi di sanità.

In particolare, l’articolo 16 limita la libertà di circolazione e di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale ove esistano motivi di sanità e di sicurezza. L’articolo 41 al secondo comma, invece, afferma che “l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. A tal riguardo si precisa che, in questo contesto di bilanciamento dei diritti, si sono contrapposte nel tempo diverse sentenze della Corte Costituzionale. Alcune pronunce, tra le quali la più recente in materia, affermano la superiorità del diritto alla salute rispetto agli altri diritti costituzionalmente garantiti, inteso come diritto primario, ossia che viene prima e che, afferendo alle esigenze basilari della persona, deve essere immediatamente tutelato (ex multis Corte Cost., 19 dicembre 1983, n. 365 e Corte Cost., 28 marzo 2018, n. 58. Altre, invece, precisano che “non esiste tirannia dei diritti e che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in un rapporto di integrazione reciproca e quindi non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri(ex multis Corte Costituzionale 2012, n. 264, e 2013, n. 85).

Al di là delle diverse posizioni giurisprudenziali attinenti al delicato tema in oggetto, l’importanza del diritto alla salute è amplificata dal ricordo dell’incessante suono delle sirene delle ambulanze che rompeva il dirompente silenzio di una apparente serenità quotidiana. Le dolorose immagini che il Covid-19 ci ha consegnato resteranno impresse nella mente di tante persone, a segnare uno dei periodi più difficili per la sanità mondiale, ed a ricordarci che, come diceva Arthur Schopenhauer, “la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente”.

(A cura di Verdiana Gorruso)


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