Voluntary disclosure
(di Massimiliano Sammarco)
A cosa serve | A regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale dei capitali detenuti all’estero compiute fino al 30 settembre 2014. Con l’adesione alla procedura i contribuenti possono definire le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. A tal fine il contribuente dovrà fornire spontaneamente all’Agenzia delle Entrate i documenti e le informazioni necessari alla determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte suddette, delle ritenute nonché dei contributi previdenziali scaturenti dai suddetti maggiori imponibili, a loro volta oggetto degli obblighi dichiarativi violati e per i quali il contribuente ricorre alla procedura in esame.
La procedura prevede l’obbligo di versare le imposte evase e gli interessi in maniera integrale, mentre le sanzioni godono di significative riduzioni |
Chi può aderire | In base al dettato normativo, la platea di soggetti che può avvalersi della collaborazione volontaria nazionale risulta più ampia rispetto a quella che può accedere alla collaborazione volontaria internazionale, atteso che, oltre che i contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria internazionale, con riguardo alle annualità diverse da quelle interessate dalla stessa, i destinatari possono essere sia contribuenti “diversi” da quelli indicati nell’articolo 4, comma 1, del decreto legge (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate), tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, sia i contribuenti destinatari degli stessi che vi abbiano adempiuto correttamente |
Come si richiede | I contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria devono presentare esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre 2015 apposita richiesta di accesso alla procedura, utilizzando il modello approvato con il provvedimento.
L’stanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente deve presentare apposita istanza, entro il 30 settembre 2015, indicando tutti gli investimenti e le attività finanziarie costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona. Il provvedimento ha previsto che il contribuente che accede alla procedura unisca alla documentazione una relazione di accompagnamento, parte integrante della richiesta di accesso alla procedura, idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d’imposta oggetto di collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta e che fornisca tutte le notizie di supporto atte a rendere gli stessi intellegibili. In particolare la relazione deve comprendere: – l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona; – la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; – la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero. Devono essere evidenziate anche movimentazioni, dismissioni, prelievi e utilizzi a qualunque titolo di tali fondi |
Come funziona | Sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate determina in maniera analitica tutte le imposte dovute (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali), maggiorate degli interessi |
Periodo coperto | Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo, 18 dicembre 1997, n. 472, il termine ordinario di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, salvo il diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
Alla luce di ciò, la collaborazione volontaria deve riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non siano appunto scaduti i detti termini ordinari per l’accertamento. Con riferimento agli investimenti ed alle attività finanziarie detenute in Paesi black list, individuati con il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, senza tenere conto delle limitazioni ivi previste, l’articolo 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009 dispone che: “…i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati”. Si deve evidenziare che l’art. 5-quater, comma 4, del decreto legge 78/2009 prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applichi il raddoppio dei termini di decadenza di cui al citato art. 12, comma 2-ter, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto legge. Più precisamente, perché non operi il raddoppio dei termini di cui sopra, tranne che per le ipotesi di reato, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni: a) il paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l’Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all’articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppi imposizioni elaborato dall’OCSE, anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell’entrata in vigore dell’accordo (art. 5-quinquies, comma 7);
b) il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel paese black list ove già le deteneva deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver) ed allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria – articolo 5-quinquies, comma 4, primo periodo, lettera c) -, in relazione ai periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all’effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE (c.d. monitoraggio rafforzato); c) nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all’attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il trasferimento (articolo 5-quinquies, comma 5). |
Cause ostative | La collaborazione volontaria non è ammessa qualora l’autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza:
a) dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche; b) dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento; c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie; La preclusione opera qualora le suddette attività e condizioni siano relative all’ambito oggettivo delle procedure (inclusi i questionari). Sono escluse dal novero delle cause di inammissibilità sia la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36 bis del D.p.r. n. 600 del 1973, che quella derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell’articolo 36-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. |
Copertura penale | Oltre ai benefici in termini di sanzioni amministrative nonché di determinazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 5-quinquies del decreto legge 78/2009, nei confronti di coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria è prevista, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l’esclusione della punibilità ai sensi del D.lgs. n. 74 del 2000, per:
– i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2); – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); – dichiarazione infedele (art. 4); – omessa dichiarazione (art. 5); – omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis); – omesso versamento di IVA (art. 10-ter). La non punibilità non copre tutte le fattispecie penali tributarie ma solo quelle dichiarative ed omissive espressamente individuate dalla norma e soltanto con riguardo a coloro che hanno commesso o concorso a commettere le stesse. Il legislatore ha altresì escluso la punibilità per i reati di: – riciclaggio (art. 648 bis c.p.); – impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma. |
Sanzioni tributarie da monitoraggio | Le sanzioni previste per le violazioni sul quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale. L’adesione all’accertamento comporta un ulteriore abbattimento a un terzo del minimo: in sostanza la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell’importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi e all’1% annuo nei paesi black list.
Proprio con riguardo alle sanzioni correlate alle violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1 del decreto legge, il legislatore ha inoltre inteso diversificare, attenuandola, la risposta sanzionatoria al comportamento del contribuente che, sottrattosi agli obblighi di monitoraggio fiscale, presti ora una piena, veritiera e spontanea collaborazione attiva con l’Amministrazione finanziaria. Il legislatore, assumendo tale condotta collaborativa alla stregua di una circostanza di carattere eccezionale giustificante un ridimensionamento delle sanzioni, ha così previsto all’art. 5-quinquies, comma 4, del decreto legge, che, in sede di collaborazione volontaria, dette sanzioni siano determinate, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997, in misura pari alla metà del minimo edittale in presenza, alternativamente, delle seguenti condizioni:
a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
c) l’autore della violazione rilascia all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver), controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Come emerge dalla relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a permettere all’Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (c.d. monitoraggio rafforzato). |
Sanzioni tributarie su imposte | Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la normativa in materia di collaborazione volontaria prevede che gli accertamenti relativi alle annualità oggetto della regolarizzazione possano definirsi mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, ovvero mediante accertamento con adesione di cui al medesimo decreto.
A seguito della presentazione della richiesta per l’accesso alla procedura e successivamente della documentazione a corredo della medesima, la competente struttura dell’Agenzia delle entrate procede quindi ad invitare al contraddittorio il contribuente il quale, se ritiene di aderire ai contenuti dell’invito, può definirlo versando le somme dovute in base allo stesso, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nell’art.5, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 218 del 1997. Tale disposizione, all’ultimo periodo, prevede che, qualora il contribuente aderisca ai contenuti dell’invito al contraddittorio, la misura delle sanzioni applicabili, prevista dall’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, in caso di accertamento con adesione è ridotta alla metà; pertanto, considerato che per l’accertamento con adesione le sanzioni “si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge”, l’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio rende applicabili le sanzioni nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge. Tanto premesso, si rappresenta che il nuovo art. 5-quinquies, comma 4, terzo periodo, del decreto legge, dispone che la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Sulla base delle disposizioni normative appena illustrate, risulta pertanto che le riduzioni delle sanzioni previste dagli istituti mediante i quali possono definirsi gli accertamenti devono applicarsi, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, tenendo conto di una misura della sanzione pari al minimo edittale ridotto di un quarto, ossia quella risultante dall’abbattimento previsto dal citato art. 5-quinquies, comma 4, terzo periodo. Al fine di stabilire il regime sanzionatorio applicabile, quindi, per “minimo previsto dalla legge”, rispetto al quale applicare le riduzioni previste dai citati istituti definitori, deve intendersi la misura della sanzione risultante dall’applicazione della specifica disposizione prevista per la procedura di collaborazione volontaria, ossia il 75 per cento del minimo edittale (il minimo edittale ridotto di un quarto). Concludendo, quindi, nei confronti del contribuente che si avvale della procedura, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Possibile anche in questo caso l’abbattimento fino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione |
Pagamento | La norma prevede che il perfezionamento della procedura avvenga attraverso il versamento di quanto dovuto ad esito delle attività dell’Ufficio.
In particolare: – nel caso il contribuente intenda definire l’invito di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, dovrà provvedere a versare le somme dovute in base allo stesso entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione; – nel caso la collaborazione volontaria trovi realizzazione nell’accertamento con adesione, nell’ambito del quale il contribuente dovrà indicare la scelta di pagare in forma rateale, per il perfezionamento della procedura le somme dovute in base allo stesso devono essere versate entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto; – le somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge, infine, devono essere versate entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Esclusa la facoltà di compensare il quantum dovuto con eventuali crediti fiscali. Possibilità di versare in unica soluzione o in tre rate mensili. Il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria non è preclusivo dell’ulteriore esercizio dell’azione accertatrice. |
Segnalazione al pm | Le Entrate avranno 30 giorni di tempo per comunicare all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell’informazione ai fini dell’esclusione della punibilità per i delitti coperti dalla sanatoria |
Calcolo a forfait | Per i patrimoni fino a 2 milioni di euro, il contribuente può chiedere il calcolo delle imposte a forfait, applicando l’aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo |
Voluntary “interna” | La nuova legge consente l’accesso alla disclosure anche ai soggetti non tenuti alla compilazione del quadro RW. Di fatto tutti i contribuenti, incluse le società, potranno sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione commesse fino al 30 settembre 2014, regolarizzando le imposte evase. Regole applicative simili alla voluntary “ordinaria”. |