Fisco

Modelli di gestione del ‘rischio fiscale’. Un confronto internazionale

(di Matteo Galeri)

Introduzione.

Il legislatore nazionale, ha recentemente approvato un disegno di legge relativo alla “Delega Fiscale”, nel quale si prevedono misure di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.

In tale ambito, partendo dalla normativa già prevista dal Decreto Legislativo 231/01 inerente la responsabilità fiscale dell’impresa, il legislatore intende introdurre “sistemi strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale”.

Le imprese di una certa entità[1], dovranno dotarsi di un “sistema di controllo interno” che riduca il rischio di inadempimenti fiscali più o meno fraudolenti.

A fronte di tale sforzo organizzativo da parte delle imprese, verranno accordati incentivi quali:

  • minori adempimenti;
  • riduzione delle sanzioni;
  • accertamenti leggeri.

Le imprese di dimensioni più modeste, infine, potranno usufruire dello strumento del “Tutoraggio Fiscale”, attualmente in via di potenziamento.

Il contesto di riferimento.

Il legislatore nazionale, cosi come accaduto in diversi altri Paesi, sta muovendo verso forme di cosiddetta “Cooperazione Rafforzata” con i “Contribuenti di maggiori dimensioni[2]”, che prevedono a tendere l’implementazione di modelli basati su un rapporto di trasparenza fra Contribuenti ed Autorità Fiscali, a cui associare istituti premiali[3].

Le iniziative che costituiscono il primo e decisivo passo per l’introduzione in Italia di un modello di “Cooperazione rafforzata” sono:

  • il lancio del progetto pilota denominato “Regime di adempimento collaborativo” da parte dell’Agenzia delle Entrate, destinato ai grandi contribuenti;
  • l’inserimento formale del “Regime di Cooperazione Rafforzata” nella cd. “Delega Fiscale[4]”.

Cosa prevede, fra l’altro, la “Delega Fiscale (Legge n. 23 del 12 Marzo 2014)”?

Il legislatore, mediante i decreti attuativi della “Delega Fiscale” di cui sopra, ha previsto che i “Contribuenti di maggiori dimensioni” che intendano partecipare al regime di “Cooperazione Rafforzata“, debbano dotarsi di un “Sistema aziendale strutturato di Gestione e di Controllo del Rischio Fiscale”, ovvero l’implementazione di un “Tax Control Framework”, di seguito “TCF“.

Un adeguato “TCF”, oltre a costituire un requisito di adesione a programmi di “cooperazione rafforzata“, ha lo scopo di individuare e gestire i propri “Rischi Fiscali”, in un contesto in cui tale rischio è valutato crescente, essendo in aumento sia le complessità intrinseche della materia che le potenziali ricadute reputazionali in capo alle imprese e ai gruppi di imprese.

La gestione del rischio fiscale: “Tax Control Framework”.

La gestione del “rischio fiscale” risulta un elemento imprescindibile dell’operatività aziendale, non solo a livello di “Compliance” ma anche in ambito strategico e finanziario.

La gestione del “Rischio Fiscale”, da qualche anno, è divenuta tema centrale nel dibattito internazionale.

Nel 2013 l’OCSE ha pubblicato il rapporto preliminare «Co-operative Compliance: a Framework», al fine di fornire linee guida su come un modello di co-operative compliance possa ristabilire fiducia e confidenza nel rapporto tra business community ed A.F. e consentire benefici ad entrambi, sulla base di esperienze di vari paesi.

In particolare, il report sottolinea l’importanza dei «Tax Control Frameworks» per la gestione sistematica del “Rischio Fiscale”.

L’adozione, da parte del Contribuente, di un “Tax Control Frameworks” sufficientemente robusto, tale da garantire all’Amministrazione Finanziaria l’affidabilità e veridicità del contenuto delle dichiarazioni fiscali, nonché la volontà del contribuente di essere aperto e trasparente, sono considerati elementi essenziali per il successo della “Co – operative compliance”.

Le esperienze di altri Paesi dimostrano la validità di relazioni collaborative tra Amministrazione Finanziaria e Contribuenti, nonché con i Consulenti Fiscali, atteso il ruolo di intermediazione da essi svolto.

La costruzione di un migliore rapporto tra le parti contribuisce alla creazione di un quadro ordinamentale più affidabile, in grado di favorire gli investimenti delle imprese.

Appare quindi utile favorire nelle imprese la diffusione di modelli della funzione fiscale basati non più esclusivamente sulla “minimizzazione degli oneri fiscali”, ma su una vera e propria gestione del “Rischio” di assolvimento degli obblighi fiscali, ovvero una “Cooperazione Collaborativa” fra i vari attori.

Le Autorità Fiscali di vari Paesi (tra cui i principali Paesi europei, anglosassoni e

la Russia) hanno maturato da tempo la consapevolezza della necessità di sviluppare rapporti di collaborazione con i propri contribuenti e di avviare, conseguentemente, programmi di Co-Operative Compliance, aumentando così la cultura della trasparenza, che è da sempre la più efficace forma sia di prevenzione contro l’evasione e l’elusione sia di risoluzione delle controversie in materia.

In tale contesto, l’Italia ha intrapreso il proprio percorso, avviando nel 2013 un primo progetto pilota[5], cui è seguito un intervento normativo (Legge n. 23 del 12 marzo 2014) recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra il fisco e il contribuente”, il regime facoltativo di “Adempimento Collaborativo.

L’adesione a tale regime comporta significativi vantaggi per il contribuente, tra i quali:

  • interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle Entrate;
  • procedura abbreviata in caso di interpello preventivo;
  • riduzione delle eventuali sanzioni amministrative;
  • pubblicità circa l’adesione al regime;
  • difesa in caso di implicazioni penali – tributarie.

Per impostare ed adottare un sistema strutturato che soddisfi le esigenze manifestate, sono indispensabili:

  • Competenze tecniche fiscali su imposte dirette e indirette;
  • Conoscenza dei processi operativi / business dell’azienda, dei processi amministrativi / fiscali e dei sistemi informativi aziendali che supportano la raccolta, elaborazione e il reporting fiscale (sistemi transazionali, consolidamento e reporting);
  • Competenze di analisi e gestione del rischio aziendale e del “Sistema di controllo interno”;
  • Team multidisciplinare con competenze fiscali, di processi operativi e di back office, dei sistemi informativi aziendali.

Il legislatore italiano, come anticipato, tramite la Legge 11 marzo 2014 n. 23 (c.d. “Delega Fiscale”), ha introdotto il c.d. “Regime facoltativo di Adempimento Collaborativo[6]”.

Questo nuovo regime si basa su un rapporto di trasparenza fra Contribuenti ed Amministrazione Finanziaria, da realizzare attraverso la condivisione preventiva di aree fiscali di particolare rilevanza da individuare tramite un “sistema di rilevazione, misurazione, monitoraggio e gestione del rischio fiscale”.

Per le imprese, l’adesione al regime di “adempimento collaborativo” comporterebbe l’ammissione a taluni istituti premiali, quali forme più rapide di interpello e definizione dei periodi di imposta, minori adempimenti e riduzione delle sanzioni in caso di violazioni.

Nell’ambito del “Disegno di Legge Delega” per la revisione del sistema fiscale, la norma che si occupa della gestione del rischio fiscale è destinata ad assumere un notevole rilievo ed a produrre un forte impatto sulle imprese.

L’obiettivo dichiarato è quello di “migliorare il rapporto tra Amministrazione Finanziaria (Fisco) e Contribuente, secondo l’impostazione della ‘enhanced relationship’ raccomandata dall’OCSE”.

Ai sensi dell’art. 6 del provvedimento, nell’ottica di costruire un miglior rapporto tra “Amministrazione Finanziaria (Fisco) e Contribuenti”, il legislatore dovrà disciplinare i meccanismi di “Cooperazione Rafforzata”, in linea con le così dette «enhanced relationship» raccomandate dall’Ocse.

E’ opportuno segnalare, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha anticipato i tempi, lanciando la sperimentazione del “Regime di Adempimento Collaborativo”.

 

Progetto pilota “Regime di Adempimento Collaborativo”.

Nell’ottica del miglioramento delle relazioni tra Amministrazione Finanziaria e Grandi Contribuenti, l’Agenzia delle Entrate intende avviare un progetto pilota volto a porre le basi per definire uno schema di riferimento per nuove forme di interlocuzione avanzata basate sulla cooperazione, la trasparenza e la fiducia reciproca.

Il progetto rientra in quello che in ambito internazionale prende il nome di “cooperative compliance programme” ovvero “Regime di Adempimento Collaborativo” e che ha di recente formato oggetto di attenzione da parte del legislatore italiano.

Il suddetto progetto prevede i seguenti step:

Obiettivo del progetto

L’obiettivo del progetto è quello di individuare in concreto, in collaborazione con i contribuenti, elementi utili alla successiva definizione delle caratteristiche che dovranno ispirare il nuovo rapporto e che consenta un’evoluzione dell’attuale attività di tutoraggio, prevista per il suddetto segmento di contribuenti (art. 27 commi da 9 a 12 del D.L. n.185/2008 convertito dall’articolo 1 della L. n. 2/2009), in un programma più avanzato e coerente con le recenti indicazioni fornite in sede OCSE.

Il nuovo regime dovrà prevedere un impegno effettivo del contribuente ad assumere comportamenti orientati alla compliance e a fornire volontariamente, o a richiesta, informazioni complete e tempestive sulle transazioni che presentano maggiori rischi fiscali o che possano suscitare potenziali divergenze interpretative. A fronte di un incremento di trasparenza, l’Agenzia, di contro, dovrà assumere un concreto impegno a rispondere alle esigenze del contribuente e a consentire la risoluzione delle questioni fiscali di più ampio rilievo in maniera tempestiva ed equilibrata.

In estrema sintesi, l’idea che sorregge l’adozione del progetto è quella di verificare la possibilità di introdurre un approccio al controllo ex ante, rispetto al tradizionale intervento ex post, con positivi impatti sul livello di compliance del contribuente e sulle sue esigenze di certezza e stabilità, nonché a fornire elementi utili per introdurre appositi provvedimenti attuativi del regime.

Descrizione del progetto

Nell’ambito del progetto pilota, le imprese ivi ammesse, coopereranno con l’Agenzia delle entrate (nella specie con il Settore Grandi Contribuenti della Direzione Centrale Accertamento) nell’ambito di appositi tavoli tecnici all’interno dei quali saranno analizzati diversi aspetti, quali ad esempio: le caratteristiche di modelli interni di gestione del rischio fiscale, gli elementi e le caratteristiche del nuovo approccio, adempimenti e incentivi che potranno essere posti a carico/beneficio del contribuente, impegni da parte dell’Agenzia delle entrate e così via.

In termini generali, una volta conclusa la sperimentazione e attivato di conseguenza il regime attraverso gli opportuni veicoli in osservanza degli esiti del progetto, l’eventuale adesione allo stesso dovrebbe consentire all’impresa di ridurre e semplificare gli adempimenti, di ottenere una serie di benefici e, soprattutto, di pervenire, per quanto possibile, a forme di certezza preventiva in merito alla conformità delle scelte effettuate alle corrette norme tributarie applicabili in concreto.

Il progetto, e la sua concreta esecuzione, è perfettamente coerente con le strategie dell’Agenzia delle entrate e, in particolare, con la missione delle strutture preposte alla trattazione dei Grandi Contribuenti, il cui obiettivo è quello di instaurare con tale tipologia di imprese (che rappresentano un segmento strategico nell’economia nazionale) un rapporto di mutua collaborazione fondato su un dialogo aperto e trasparente atto a favorirne l’adempimento spontaneo.

Condizioni per l’accesso

Sulla base di queste premesse, i soggetti interessati a partecipare al citato progetto possono presentare apposita richiesta secondo i termini di cui al paragrafo seguente. Occorre in merito segnalare che il numero di partecipanti dovrà necessariamente essere limitato in ragione di esigenze di efficacia e praticabilità. Pertanto, l’Agenzia delle entrate opererà, a proprio insindacabile giudizio, una selezione delle candidature pervenute, in ragione di una serie di requisiti di accesso, che potranno assumere carattere necessario o preferenziale. In particolare, tra i requisiti si segnalano i seguenti:

Requisiti necessari:

  1. rientrare nella qualifica di “Grande Contribuente[7]”;
  2. aver adottato modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 o aver adottato un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale (cd. “Tax Control Framework”).

Requisiti preferenziali:

  1. essere parte di un gruppo multinazionale ovvero esercitare la propria attività in Italia o all’estero attraverso stabili organizzazioni
  2. aver aderito in altri ordinamenti giuridici a forme di “Cooperative Compliance”, ovvero aver sottoscritto codici di condotta con le proprie amministrazioni finanziarie;
  3. aver attivato misure rientranti nel concetto di adempimento collaborativo, quali ad esempio ruling di standard internazionale o adesione al regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento.

Prossime fasi del progetto

Entro il mese di settembre, il Settore Grandi contribuenti della Direzione Centrale Accertamento avvierà gli opportuni contatti con le imprese per aprire i tavoli tecnici nei quali verranno analizzate le caratteristiche dei modelli interni di gestione del rischio fiscale.

Nel Disegno di Legge Delega per la revisione del sistema fiscale, la norma che si occupa della gestione del “Rischio Fiscale” è destinata ad assumere un notevole rilievo ed a produrre un forte impatto sulle imprese.

L’obiettivo dichiarato è quello di «migliorare il rapporto tra “Amministrazione Finanziaria e Contribuente”, secondo l’impostazione della “enhanced relationship” raccomandata dall’Ocse».

La norma in discussione si articola essenzialmente su tre punti cardine:

  • l’introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l’amministrazione finanziaria;
  • la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale per i grandi contribuenti;
  • la previsione di incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni.

In attesa del completamento dell’iter legislativo, è possibile svolgere alcune riflessioni.

In primo luogo, il legislatore dovrà definire l’ambito soggettivo di applicazione e chiarire se nei soggetti di grandi dimensioni interessati dal provvedimento rientrano solo quelli che l’Agenzia delle Entrate sottopone ad “attività di tutoraggio[8]”, ovvero se includervi anche i c.d. “Grandi Contribuenti[9]” per i quali l’Agenzia prevede approcci e strategie peculiari di controllo o addirittura se allargare la platea di soggetti introducendo altri criteri.

Quanto alla nozione di “Rischio Fiscale”, la Relazione Governativa lo fa coincidere con “il rischio di assolvimento degli obblighi fiscali”.

In tale ottica, avrebbero rilevanza tutte quelle “condotte, eventi o circostanze che, sia pure sotto un profilo probabilistico, siano in contrasto con gli obblighi tributari, e dunque potenzialmente in grado di produrre un danno non solo di carattere finanziario e patrimoniale, ma anche reputazionale”.

Un’impresa di grandi dimensioni dovrà, dunque, implementare dei sistemi strutturati in grado di garantire con continuità un’efficace gestione e controllo del “Rischio Fiscale”.

Questo implica un notevole sforzo organizzativo sotto il profilo dell’individuazione e dell’analisi dei potenziali rischi, dei livelli di priorità, delle modalità di gestione, delle dinamiche di interazione con gli altri soggetti operanti all’interno dell’impresa, prevedendo il coinvolgimento degli organi apicali e di “Governance” per i rischi più significativi.

Ma, soprattutto, i sistemi strutturati dovranno contenere “una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro complessivo dei sistemi dei controllo interni”; dovrà, in altri termini, essere chiaramente individuata la funzione che a carattere permanente e con continuità sarà incaricata della gestione e/o del controllo del rischio fiscale.

Si tratta di capire, ora, se il legislatore opterà per l’istituzione di una figura specifica, magari prescelta nell’ambito della funzione fiscale.

Quale che sia la scelta, è certo che il soggetto responsabile, in quanto operante nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, dovrà dialogare costantemente con le altre funzioni di controllo.

Il legislatore potrà, infine, prevedere incentivi in termini di minori adempimenti, riduzione delle sanzioni e minori accertamenti per le imprese che implementeranno i sistemi di gestione e controllo del “Rischio Fiscale”.

In sostanza, è previsto che il maggior onere organizzativo relativo all’adozione di sistemi strutturati di gestione e controllo, possa essere compensato da incentivi in termini di minori adempimenti o di riduzione delle sanzioni.

Al fine di garantire un’efficace applicazione di questo principio di compensazione, è evidente che il legislatore dovrà disciplinare puntualmente i criteri e le modalità di valutazione sull’idoneità dei sistemi a presidio del rischio fiscale.

L’adozione di Modelli di Gestione, Monitoraggio e Controllo del “Rischio Fiscale”.

I principali[10] “Sistemi di Gestione dei Rischi Aziendali” attualmente in essere:

  • Lgs. 231/2001.

Normativa italiana che sancisce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti privi di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina, introducendola per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, oltre ad un genere di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo.

  • Sarbanes Oxley Act, legge federale emanata nel luglio 2002 dagli Stati Uniti d’America a seguito di diversi scandali contabili che hanno coinvolto importanti aziende americane.

Suddetti scandali, hanno causato grande sfiducia da parte degli investitori nei confronti dei mercati, e si pone come obiettivo il ripristino della fiducia degli investitori stessi e la protezione degli azionisti contro possibili frodi.

In ambito domestico[11], le aziende di maggiori dimensioni dovranno realizzare, ai fini tributari, Modelli di Controllo simili a quelli già previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti, in base a quanto previsto dalla “Delega Fiscale” approvata dal legislatore nazionale.

Le fasi principali in cui il sistema deve articolarsi sono:

  • Identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs n. 231/2001;
  • Progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente), ossia la valutazione del sistema esistente all’interno della società ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Per quanto riguarda il “Sarbanes Oxley Act”, la sezione ”Management Assessment of Internal controls”, richiede che, con cadenza annuale:

  • il CEO e il CFO della società/gruppo attestino che il sistema di controllo interno che presidia il processo di costruzione e presentazione del bilancio (c.d. Financial Reporting) è efficace. Tale attestazione dovrà fondarsi su un’esaustiva documentazione a supporto sia dell’esistenza e della natura dei controlli, che della loro efficacia;
  • il revisore esterno attesti a sua volta se le dichiarazioni del CEO e del CFO contenute nell’attestazione sull’adeguatezza del sistema di controllo interno sono valide, accurate e complete. Il revisore dovrà pertanto emettere una relazione sui controlli interni relativi al Financial Reporting, basata su una valutazione del disegno del modello di controllo, nonché sull’effettuazione di attività di verifica indipendenti (c.d. testing).

Il management deve istituire un processo strutturato e periodico per la valutazione del “sistema di controllo interno” che porta alla formazione del bilancio.

Sulla base di quanto stabilito dal PCAOB, tale processo dovrà coprire le seguenti attività:

SCOPE

  • Identificazione dei controlli da valutare;
  • Valutazione della rilevanza de controlli identificati rispetto alla probabilità che il mancato funzionamento di tali controlli si traduca in un errore.

ASSESS

  • Valutazione dell’efficacia del disegno dei controlli (design effectiveness);
  • Valutazione dell’operatività dei controlli (operating effectiveness);
  • Identificazione delle carenze del sistema di controllo interno, in relazione alla loro significatività.

COMMUNICATE

  • Comunicazione dei risultati dell’assessment agli adeguati livelli.

In sintesi:

  • Il D. Lgs. 231/2001, ad oggi, non prevede la mappatura circa il “Rischio Fiscale”, in quanto i reati tributari non sono inseriti fra quelli previsti;
  • La Sarbanes Oxley Act è un processo strutturato per la valutazione del sistema di controllo interno che porta alla formazione del bilancio;
  • Entrambe le normative, utilizzano un approccio di “Risk Management”;
  • La “Cooperative Compliance” consente, attraverso l’utilizzo di un modello di organizzazione e gestione strutturato come quello previsto dal D. Lgs. 231/2001, al contribuente di supportare l’affidabilità e veridicità del contenuto delle dichiarazioni fiscali ossia di gestire possibili reati di natura tributaria.

Beneficio della “compliance avanzata”: garantire al contribuente certezza ex ante rispetto alle scelte fiscali da compiere.

Dialogare costantemente con il fisco consentirà alle imprese, per quanto possibile, di avere punti fermi sulle norme tributarie applicabili alle diverse operazioni.

Come evidenziato dal servizio studi del Senato, l’introduzione del “Tax Risk” all’interno dei sistemi aziendali di controllo, potrebbe dare nuova linfa ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001, visti finora da molte imprese più come un ennesimo (e costoso) adempimento che non come una reale opportunità.

Non a caso, tra i requisiti d’accesso al “Regime di Adempimento Collaborativo” promosso dall’Agenzia delle Entrate, vi è l’adozione dei “Modelli di organizzazione e di gestione” di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001, oppure sistemi di controllo del rischio fiscale, il c.d. «Tax Control Framework».

L’etichetta “sistemi strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale“, di per sé, non fornisce granché sulle future intenzioni del Legislatore.

Di per sé, un “Sistema di Controllo Interno” ben strutturato, dovrebbe già identificare (tra gli altri) anche i rischi inerenti gli adempimenti fiscali e le relative misure di controllo.

Sarà quindi interessante vedere se e quali integrazioni il legislatore vorrà realizzare tra la normativa sulla responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01 ed i “sistemi strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale“.
Indipendentemente dalla futura scelta operata dal legislatore, di rilevante interesse è la previsione che l’onere relativo all’adozione di tali “sistemi strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale” possa essere compensato da incentivi “sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti” e di “riduzione delle eventuali sanzioni”, come in precedenza già evidenziato.
L’approvazione della Legge n. 23/2014, potrebbe avere un impatto rilevante per le imprese in considerazione degli aspetti premiali che essa contiene e che rappresentano un incentivo di sicuro interesse.

A ciò si aggiunga che essa può diventare anche uno strumento di concorrenza tra imprese, in quanto il soggetto collettivo che avrà ben strutturato il proprio “Sistema di gestione e controllo del rischio fiscale” e, quindi, avrà instaurato un rapporto cooperativo con l’Amministrazione finanziaria, si porrà anche all’esterno quale impresa profondamente affidabile.

Un confronto internazionale.

In ambito internazionale, è possibile fotografare la situazione come segue:

Il legislatore, ha introdotto un “Modello Cooperativo di Conformità” nel 2001 inerente la gestione dei rischi fiscali, da parte delle aziende australiane; infine, annualmente, sono rilasciate delle “Disposizione di Conformità (c.d. Annual Compliance Arrangement – ACA)” in merito al Modello adottato dai contribuenti.

Il legislatore, nel 2010, ha introdotto un nuovo approccio relativo alla collaborazione con le “Grandi Imprese”, basato su una relazione cooperativa tra le Autorità competenti, i contribuenti e gli intermediari.

Il legislatore nazionale, dal 2012, ha reso permanente il Modello di Gestione dei Rischi Fiscali denominato “Compliance Assurance Process (CAP).

  • HONG KONG.

Il paese non ha adottato nessun modello formale di collaborazione tra Autorità Nazionali e Contribuenti.

In alternativa, sono in essere delle collaborazioni inerenti alcuni importanti obiettivi, quali un costante dialogo con la comunità economica e fiscale basato su un approccio orientato al “Rischio” della manifestazione di un evento.

Il paese asiatico ha introdotto, nel 2010, un Modello Formale di Collaborazione inerente la gestione dei rischi fiscali, rivolto alle aziende di grandi dimensioni.

Il legislatore ha introdotto nel 2008, un Modello formale di Collaborazione inerente la gestione dei rischi fiscali, denominato “Enanched Tax Payers Relationship Program”.

Il legislatore ha introdotto, nel 2004, un Modello Formale di Collaborazione inerente la gestione dei rischi fiscali, denominato “Tax Payers Engagement Strategy”.

Il legislatore nazionale, non ha adottato alcun Modello Formale di Collaborazione per la gestione dei rischi fiscali.

E’ stato introdotto un approccio innovativo di collaborazione, oltre un programma che assiste i grandi contribuenti nell’espletamento dei loro obblighi fiscali e gli adempimenti previsti dalla normativa tributaria.

Nel marzo 2013, è stato introdotto un programma pilota definito “Relation de Confiance”, per gestire nel modo ottimale il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e Contribuenti.

Il legislatore nazionale non ha adottato alcun Modello Formale di Collaborazione per la gestione dei rischi fiscali.

Ogni singola regione (Lander), ha adottato diverse misure per favorire una collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e Contribuenti, in merito alla gestione dei rischi fiscali.

Il legislatore ha adottato un Modello Formale di Collaborazione per la gestione dei rischi fiscali, nel 2005.

Il legislatore nazionale ha adottato un Modello Formale di Collaborazione per la gestione dei rischi fiscali, definito “Horizontal Monitoring”, nel corso del 2005 con due progetti pilota.

Il paese spagnolo, ha adottato un Modello Formale di Collaborazione per la gestione dei rischi fiscali, conosciuto come “Code of Good Tax Practice”.

Il legislatore ha introdotto, nel 2006, Modello Formale di Collaborazione per la gestione dei rischi fiscali, basato su un modello di gestione delle relazioni con i contribuenti, utilizzando un modello definito “Tax Compliance Risk Management”.

Note

[1] In particolare i soggetti di maggiori dimensioni, in base a determinati parametri quantitativi.

[2] Trattasi di imprese con volume d’affari o ricavi non inferiori a 150 milioni di euro.

[3] Si segnalano i seguenti: forme di interpello e definizione dei periodi di imposta più

   rapide, minori adempimenti e sanzioni, minori costi associati all’attività di verifica

   ispettiva.

[4] Con riferimento alla Legge numero 23 del 12 marzo 2014.

[5] Vedasi quanto proposto dall’Agenzia delle Entrate.

[6] Negli studi promossi dall’OCSE, definito come “co – operative compliance”.

[7] Rientrano nella categoria, quei soggetti che conseguono un volume d’affari o ricavi non

   inferiore a 100 milioni di euro annuo.

[8] Trattasi di imprese con volume d’affari o ricavi non inferiori a 150 milioni di euro.

[9] Si tratta di imprese con volume d’affari o ricavi superiore a 100 milioni di euro.

[10] Si effettua un confronto tra Italia e Stati Uniti d’America.

[11] Con riferimento all’Italia.