Regime forfetario per i soggetti non residenti: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti
Interessante quesito è stato recentemente posto all’Agenzia delle Entrate in materia di regime forfetario. La questione riguarda, in particolare, la possibilità per i soggetti non residenti di fruire del predetto regime agevolativo, sotto il profilo della tax compliance e dell’imposizione fiscale, a seguito delle modifiche attuate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (da ora in poi Legge di Bilancio 2020). La “chiave di Volta” risulterà essere una stringente condizione espressa all’interno dell’art. 1, comma 57, lett. b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
Premessa
Il quesito avanzato dal Contribuente ha ad oggetto “l’articolo. 1, comma 57 della legge L. 23 dicembre 2014, n. 190 [n.d.r. Legge istitutiva del regime forfetario], come modificato dall’articolo. 1, comma 692 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 [n.d.r. Legge di Bilancio 2020] – Applicazione del regime cd. Forfetario”.
In particolare, il soggetto istante risulta essere residente ai fini fiscali in Svizzera, dove produce la maggior parte dei propri redditi e svolge l’attività di medico chirurgo specializzato. Inizialmente al Contribuente era stato impedito di condurre l’attività professionale autonoma ma, a seguito di una riduzione delle ore lavorative del 20%, gli era stata concessa la relativa autorizzazione.
L’intenzione è quella di svolgere l’attività medica, da libero professionista, in Italia, per un numero massimo di dieci giorni al mese e con la conseguente apertura della partita IVA in regime forfetario.
Il Contribuente chiede un parere “in merito all’applicabilità nei suoi confronti della causa ostativa prevista dall’ articolo. 1, comma 57, lettera. b) della citata legge n. 190 del 2014” e, pertanto, in relazione alla possibilità di godere del predetto regime pur continuando ad essere residente ai fini fiscali all’estero.
La soluzione prospettata da quest’ultimo prevede la possibilità di applicazione del suddetto regime, non essendo violata quella che a Suo avviso è la ratio della norma, ossia il fine di “contrastare abusi di utilizzo del regime agevolato nell’ ipotesi di redditi tassati in via concorrente sia nello Stato di residenza che nello Stato di produzione”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco, dopo aver chiarito che non potrà fornire risposta specifica in merito ai requisiti di applicabilità del regime forfetario e alla residenza fiscale dell’istante (assunti come sussistenti), richiama la lett. b) del, comma 57, art. 1 della L. 190/2014, oggetto del quesito, di cui si riporta ora il dispositivo:
“Non possono avvalersi del regime forfetario: […] b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.”
Osservando letteralmente la norma, si comprende come la regola generale corrisponda all’impossibilità per i soggetti non residenti fiscalmente nel territorio dello Stato italiano di godere del regime forfetario, con un’eccezione al ricorrere di specifici requisiti, ossia:
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il Contribuente deve risiedere ai fini fiscali, in forza della normativa locale, in uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea (UE) oppure allo Spazio Economico Europeo (SEE, di cui fanno parte Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e
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gli Stati appartenenti alle comunità suddette devono assicurare un adeguato flusso di informazioni (c.d. Stati della White List) e
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il Contribuente deve produrre almeno il 75% del reddito nel territorio italiano.
I requisiti suddetti devono sussistere congiuntamente affinché un soggetto non residente possa godere in Italia del regime forfetario.
L’Amministrazione finanziaria, declinando quanto innanzi esposto alla situazione presentata dal Contribuente, non rinviene la sussistenza delle condizioni necessarie per la deroga della regola generale; difatti, il Contribuente non risulta essere residente in uno Stato “idoneo” (la Confederazione Elvetica non appartiene né all’UE né alla SEE) e non produrrebbe, nell’ipotesi prospettata, almeno il 75% del suo reddito complessivo in Italia, bensì, presumibilmente, solo il 20% sottratto dall’orario di lavoro in Svizzera.
Risulta doveroso specificare che sia la seconda che la terza condizione cadono immediatamente al mancato rispetto della prima, che sembra quasi essere “propedeutica” alle altre.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma che non sembrerebbero sussistere ragioni per attribuire il godimento del predetto regime all’istante.
La risposta all’interpello ordinario in specie, vincolante per l’Agenzia delle Entrate e non per il Contribuente, costituisce un atto di prassi di notevole importanza, fungendo da “bussola” per i numerosi soggetti italiani residenti all’estero ed intenzionati a voler sfruttare un regime utile ai fini di un discreto tax saving.
(A cura di Rocco Pietro Di Vizio)
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