Diritto

Una nuova prospettiva per lo studio della fenomenologia degli illeciti tributari di natura penale

(a cura della Redazione)

illecitiLa scarsa attenzione riguardo al tema della criminologia tributaria è dovuta ad una serie di note specializzanti che differenziano inevitabilmente gli illeciti penali in materia tributaria dal resto dei reati previsti dall’ordinamento.

Diversa è la scena del delitto: reo e vittima del reato, nel contesto criminologico tributario, appaiono come invisibili, sfuggenti. Si tratta di un settore in cui incerto è il confine tra legalità e illegalità e, nell’ambito del quale, le condotte non sono omogeneamente codificate nei vari sistemi giudiziari.

Inoltre, spesso, come nel caso dell’evasione fiscale, si è dinanzi a comportamenti talmente diffusi che se ne avverte una sorta di accettazione tra i consociati, se non addirittura una loro necessarietà al fine di permettere la sopravvivenza economica di soggetti che, diversamente, non riuscirebbero ad operare.

È dalla presa d’atto della peculiarità di simili problematiche che occorre, dunque, prendere le mosse per approcciarsi ad esse differentemente da come possibile per altri contesti criminologici e diversamente da come avvenuto in passato.

È pacifico che contrastare taluni fenomeni evasivi o elusivi in una fase in cui hanno già travalicato i confini nazionali diventa maggiormente difficoltoso. Sarebbe necessario, pertanto, riuscire a monitorare alcuni parametri significativi per individuare nelle fasi iniziali, quindi ad uno stato “embrionale” determinati comportamenti illeciti del contribuente. In altri termini, occorre che il Fisco anticipi l’intervento: giocare d’anticipo per provare a vincere una partita in cui l’avversario – per intendersi – non è più, e già da qualche tempo, il disonesto contribuente da cui aspettarsi condotte di mera tenuta ed occultamento di una contabilità in nero; né aiuterebbe sperare in una sistematicità di comportamenti illeciti, facilmente contrastabili attraverso classici controlli incrociati. Insomma, le tanto decantate clausole di sussidiarietà introdotte dal legislatore del 2000 quali argini volti a contenere le fantasie evasive dei contribuenti, da sole, non bastano più.

In questo contesto, assume particolare importanza l’attività d’intelligence del Fisco, specie se articolata non tanto in una statica raccolta di informazioni, quanto, piuttosto, in un maggiore e migliore utilizzo dei dati statistici per valutare in dettaglio, ad esempio, l’incidenza delle differenti forme di evasione (di IVA, IReS, contributi, ecc.) al fine di predisporre adeguati e calibrati strumenti di contrasto. Lo studio del fenomeno criminale attraverso il metodo sperimentale e l’osservazione dei dati si impone, se si vuole concretamente recuperare una base imponibile sempre più erosa.

Naturalmente, il fenomeno criminale in ambito tributario si svolge all’interno di un ambiente generale: si iscrive, cioè, in una determinata società. Occorre, pertanto, precisare l’influenza di questa società. Diversi fattori entrano in gioco per fare avanzare gli stimoli criminogeni, non escluso il fattore normativo. Le fonti normative, nazionali ed internazionali, di contrasto al fenomeno dell’erosione della base imponibile (base erosion) sono varie e si ispirano, nei vari Paesi, a differenti principi.

Così, la volontaria previsione di un principio antielusivo a fattispecie determinate come il nostro art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e non di un principio antielusivo generale, sull’esempio della “Generalklausel” contenuta nell’ordinamento tedesco ha, spesso, costituito un limite alla repressione dei fenomeni elusivi non codificati, non ancora totalmente superato se si pensa alla delicata questione dell’abuso del diritto.

Se la fantasia del contribuente, allo scopo di ottenere un risparmio d’imposta, anche indebito, può spaziare in maniera esponenziale, non altrettanto possibile deve essere la situazione che veda il legislatore costretto ad inseguire tali comportamenti attraverso la continua produzione di norme di contrasto, generali o ad hoc.

Riprendendo le parole pronunciate dal Presidente della Corte d’Appello di Milano, Giovanni Canzio, il quale, in occasione della recente inaugurazione dell’anno giudiziario, ha affermato che “la governance dell’economia e della finanza di un Paese come l’Italia non dovrebbe rinunciare a sicuri e forti presidi penalistici da sistemare dentro mura processuali solide e moderne”, si ha la riprova del fatto che una legislazione d’emergenza di contrasto ai fenomeni che qui interessano non serve, anzi è dannosa e allontana dall’obiettivo.

Studiare con metodo scientifico i fenomeni di devianza sociale che portano l’individuo a compiere attività che configurano illeciti tributari di natura penale, oltre ad incidere sul problema, rimarginandolo, non potrà che avere effetti benefici anche sull’onesto contribuente, in capo al quale, il dilagare dei citati fenomeni ha imposto sforzi di trasparenza in passato impensabili, laddove era richiesto di giocare a carte scoperte solo al contribuente sottoposto a ispezione o verifica, pur onesto che fosse.