La sospensione dei licenziamenti nell’emergenza Covid-19
La “sospensione” dei licenziamenti collettivi e individuali nell’ambito della legislazione Covid-19
Nel decreto Cura Italia 18/2020, convertito con legge 27/2020, tra le altre misure previste a supporto dell’economia, delle imprese e dei lavoratori, è stata introdotta la sospensione dei licenziamenti per 60 giorni, dunque, dal 17 marzo 2020 al 17 maggio 2020. Il decreto Rilancio 34/2020, pubblicato nella GU del 19 maggio, nell’art. 83 contiene una “proroga” della sospensione per altri tre mesi dalla scadenza originaria e, quindi, fino al 17 agosto 2020.
La sospensione dei licenziamenti non è un provvedimento a carattere generale, o “universale”, come si potrebbe pensare, ma ha una serie di limitazioni, introdotte da selezioni, da un lato, per tipologia di licenziamento e, dall’altro lato, per la qualifica dei lavoratori.
Nel tentativo di offrire una esposizione che contempli i casi di applicazione e di esclusione, è quanto mai opportuno esporre il tutto in modalità riassuntiva e, soprattutto, schematica.
Licenziamenti collettivi e procedure di riduzione del personale
- Non è possibile avviare e/o attivare procedure collettive di riduzione del personale, fino al 17 agosto 2020
- La sospensione riguarda anche le procedure avviate dal 24 febbraio 2020 e non concluse al 17 marzo 2020; in questo caso, qualora l’azienda abbia intrapreso la procedura dopo il 23 febbraio:
- dovrà provvedere al suo “congelamento” sino al 17 agosto 2020
- dovrà avviare, contestualmente, la richiesta di Cassa integrazione COVID-19, al fine di porre i lavoratori sotto la protezione economica dello Stato
La ratio della norma è, appunto, quella di dare continuità ai rapporti di lavoro, anche solo formalmente, al fine di permettere, a questi lavoratori, di fruire degli ammortizzatori sociali COVID-19
- Nessuna sospensione è stata prevista per le procedure collettive avviate prima del 24 febbraio 2020
Licenziamenti individuali
- Sono sospesi anche i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO), a prescindere dal numero dei dipendenti in forza e dal fatto che la motivazione sia diversa dalla crisi attuale
- È sospesa, sempre sino al 17 agosto, la procedura conciliativa prevista in caso di licenziamento per GMO, nelle aziende con organico superiore ai 15 dipendenti (Si tratta di una procedura obbligatoria da effettuarsi prima del licenziamento, presso la Commissione di conciliazione dell’Ispettorato del lavoro e prevista dall’articolo 7 della legge n. 604/1966, così come modificato dalla legge Fornero 92/2012).
Licenziamenti individuali per i quali non opera la sospensione
- Licenziamento per motivi disciplinari. Si tratta dei licenziamenti effettuati al termine della procedura prevista dall’articolo 7 statuto lavoratori, allorquando il lavoratore abbia commesso un inadempimento agli obblighi di legge e contrattuali, tale da meritare una sanzione espulsiva. Questi si dividono, a seconda della gravità, tra licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e licenziamenti per giusta causa
- Licenziamento per superamento del periodo di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio (c.d. comporto), disciplinato dall’art. 2110 c.c. e costituente una fattispecie autonoma di licenziamento, disancorata dalla categoria generale dei licenziamenti per GMO
- Licenziamento durante il periodo di prova (salvo il caso di abusi del datore di lavoro e di procrastinazione della “prova” oltre certi limiti, senza una ragione giustificatrice)
- Licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per il possibile accesso alle prestazioni del pensionamento di vecchiaia (età pensionabile, ai sensi di legge)
- Licenziamento per inidoneità sopravvenuta alle mansioni (accertata dagli organismi sanitari competenti)
- Licenziamento del lavoratore domestico, della badante e delle figure assimilabili
- Licenziamento del dirigente, sia di vertice, sia della media dirigenza, sia della bassa dirigenza (c.d. mini-dirigente)
Interruzione del rapporto con l’apprendista al termine del periodo di apprendistato
(A cura di Pasquale Dui)
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