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L’autocertificazione degli aiuti di Stato Covid-19

Con il provvedimento 27 aprile 2022 n. 143438 l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dovrà essere utilizzato dai contribuenti per il monitoraggio complessivo di tutti gli aiuti di Stato fruiti nel corso del periodo emergenziale.

La presentazione potrà essere effettuata in via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario dal 28 aprile al 30 giugno 2022.

CHI DEVE PRESENTARE L’AUTODICHIARAZIONE

I soggetti tenuti alla compilazione del modello, secondo le istruzioni approvate unitamente al provvedimento direttoriale, sono gli operatori economici che hanno beneficiato di una delle misure di aiuto previste dal cosiddetto “regime ombrello” di cui all’art. 1, commi da 13 a 15 del D.L. 41/2021. La presentazione non è invece obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli riportati nel suddetto articolo 1. In tale ultimo caso, l’autodichiarazione deve essere presentata specificando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario: i) ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva in quadro c; ii) ha superato i limiti massimali spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; iii) si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabiliti.

NOZIONE DI IMPRESA UNICA

Per la compilazione del modello dell’autodichiarazione è necessario tenere conto delle relazioni di controllo rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica”. La ratio è, infatti, quella di evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti Covid per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al medesimo gruppo. A tale proposito è bene ricordare che i regolamenti europei sugli aiuti di stato de minimis indicano i criteri in presenza dei quali due o più operatori economici, all’interno dello stesso Stato membro, vengono considerati singola impresa. In particolare, l’art. 2, paragrafo 2 del Regolamento de minimis 1407/2013 stabilisce che per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti/soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, per un accordo con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti/soci di quest’ultima. Inoltre, le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra esposte, per il tramite di una o più imprese, sono anch’esse considerate impresa unica.

Dalla lettura delle istruzioni si comprende che il dichiarante che si trovi in una relazione di controllo con altre imprese dovrà darne atto compilando il quadro B del modello e procedendo ad indicare il codice fiscale di tutti gli altri soggetti appartenenti al gruppo. Tuttavia, il dichiarante non dovrà indicare gli aiuti che tali soggetti hanno ricevuto dovendosi limitare ad indicare esclusivamente gli aiuti di cui ha personalmente beneficiato.

COSA DEVE ESSERE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla suddetta Sezione 3.12.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l’aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti”, del quadro A (come ad esempio, il credito d’imposta per le rimanenze di magazzino).

I massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.

Risulta possibile “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

RESTITUZIONE DEGLI AIUTI COVID

Nella dichiarazione devono essere indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire i sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.

In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

Il riversamento volontario dell’eccedenza dovuta in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24. Gli appositi codici tributo saranno successivamente emanati con apposito provvedimento. Resta esclusa la possibilità di restituire gli aiuti tramite compensazione.

IL CNDCEC CHIEDE LA PROROGA

In vista della scadenza del 30 giugno, considerata troppo ravvicinata dai Commercialisti, il CNDCEC ha chiesto un differimento del termine di presentazione, evidenziando che l’adempimento necessita di particolare cautela e attenzione per la sua compilazione, considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e considerato anche l’accavallarsi delle numerose scadenze fiscali nello stesso periodo.

(A cura di Laura Tescaro)


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