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Emergenza “Coronavirus”: il Governo cinese traccia la strada per un efficiente contenimento dei danni economici

L’avvento del cd. “Coronavirus” all’interno del territorio italiano ha preso alla sprovvista il Governo, ora chiamato ad adottare una serie di misure di emergenza riguardanti sia l’ambito sanitario ed amministrativo che il settore fiscale e finanziario.

La prima tipologia (di misure) è già entrata in vigore tramite il D.L. del 23 febbraio 2020, n.6 mentre per le seconde il testo è atteso nel breve periodo.

L’auspicio è che il Governo italiano abbia compreso l’entità del problema, la cui gravità non è tanto correlata alla mortalità del virus ma alle conseguenze macro (e micro) economiche che potrebbero colpire le imprese e gli individui appartenenti alle “zone rosse”.

In questo frangente, di esempio è il Governo cinese che, conscio delle conseguenze citate, ha emanato una serie di provvedimenti di carattere finanziario e fiscale, volti a sostenere determinati soggetti tra persone fisiche e giuridiche.

  1. Premessa

Il 23 febbraio 2020 è stato emanato un D.L. che prevede, in via esemplificativa, una serie di misure restrittive per la libertà di circolazione e libertà economica dei soggetti persone fisiche e giuridiche appartenenti alle aree “nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus”.

L’intervento dell’esecutivo, pertanto, può essere letto in chiave preventiva e cautelativa essendo, la diffusione del virus, nociva sia per la salute delle persone ma anche (e soprattutto) per l’economia domestica. Quest’ultimo aspetto, ad avviso di chi scrive, risulta essere ancora più grave della mortalità (ad ora valutata come bassa); difatti, la chiusura di numerosi esercizi commerciali e la restrizione nella libertà di movimento dei cittadini non può che gravare sulla produttività di una regione (tra l’altro una delle più produttive, ossia, la Lombardia) e dell’intero Paese. Per questi motivi il Governo è chiamato ad intervenire per tutelare i Contribuenti ed agevolarli nell’assolvimento dei debiti tributari e nell’eventuale esercizio della loro attività economica.

Di esempio possono essere le misure adottate dal Ministero delle Finanze cinese, in connubio con la People’s Bank of China (PBoC), la China Banking Regulatory Commission (CBRC) e la China Securities Regulatory Commission (CSRC), volte a sostenere gli attori, sia imprese che individui, attivi nella “lotta” al virus e coinvolti dalle conseguenze di quest’ultimo.

  1. L’intervento del Governo cinese: possibile esempio per l’Italia?

Un primo intervento a carattere finanziario è ravvisabile nell’ingente immissione di liquidità all’interno dell’economia cinese – si parla di 1.200 miliardi (equivalenti a156 miliardi di euro) di renminbi cinesi (RMB) attraverso operazioni di pronti contro termine (cd. “reverse repo”) – volta a mantenere una “ragionevole e abbondante liquidità” utilizzabile, in primis, per finanziare le imprese e, in secondo luogo, per mantenere stabilità all’interno dei mercati valutari.

Per quanto riguarda i prestiti, il Governo si è impegnato nel garantire e rendere meno onerosi i prestiti concessi alle imprese “collegate alla fornitura di materiale sanitario e medico ovvero che assicurano servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo dell’epidemia, inclusi quelli relativi alla ricerca e test per i relativi vaccini” sia di grandi che di piccole dimensioni (cd. “microimprese”). La ratio di tale intervento risiede nell’aumento della produttività di soggetti, grandi e piccoli, operanti nei settori di maggior utilità per il contenimento del Coronavirus. Nello specifico, il Ministero delle Finanze, con effetto retroattivo al 1 gennaio 2020, sosterrà, mediante risorse stanziate in un apposito fondo, i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese, riducendo, così, il valore del tasso di interesse correlato (il limite massimo imposto equivale all’1,6%).

Passando ora alle misure fiscali, si nota un forte impegno dell’Esecutivo cinese anche sotto tale profilo.

In particolare, è prevista la possibilità – specificatamente per “le imprese che direttamente o indirettamente sono coinvolte nella ricerca, nella produzione di prodotti farmaceutici, di dispositivi medici anti-epidemici, di equipaggiamenti per la protezione personale e di ogni altro prodotto connesso alla prevenzione, monitoraggio e controllo dell’epidemia” e per le persone fisiche risiedenti nelle “zone rosse”, ossia ad alto rischio batteriologico – rispettivamente di:

  • dedurre dalla base imponibile i costi sostenuti per lo svolgimento della loro attività di pubblica utilità per il contesto per i quali, inoltre, è possibile richiedere l’intero rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (d’ora in poi “IVA”);
  • beneficiare dell’esenzione dal pagamento di qualsiasi tassa o dazio riguardante i “farmaci, vaccini e dispositivi medici pertinenti l’epidemia”;
  • beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IVA sul fatturato generato nello svolgimento di attività legate alla “spedizione di forniture pertinenti al controllo, alla fornitura di trasporto pubblico connesse all’approvvigionamento e allo stoccaggio, ai servizi al consumatore e a quelli relativi al corriere espresso”;
  • beneficiare del differimento nel versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori impiegati nell’ambito dell’attività di impresa;
  • dedurre interamente, sia per le imprese che per i privati, dalla base imponibile il valore delle donazioni, in denaro o in natura, effettuate tramite competenti enti. Le donazioni di beni, inoltre, saranno esentate da IVA e;
  • beneficiare della totale e temporanea esenzione dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto riguarda i soli soggetti che svolgono “attività dirette di prevenzione e controllo dell’infestione”.

Dalla rassegna delle misure introdotte nell’ordinamento cinese, emerge che la presa di coscienza del problema sia forte per quanto riguarda anche le sue conseguenze economiche da non sottovalutare. L’intervento mira ad aumentare al massimo l’efficienza delle imprese che operano in settori attualmente “sensibili” tramite la riduzione di costi (costi dei beni strumentali, dei materiali, fiscali ecc.) e l’esenzione da imposte volti a lasciare, così, maggiore respiro ai diretti interessati.

  1. L’intervento fiscale e finanziario del Governo italiano: cosa aspettarsi

Passando all’ordinamento tributario italiano, si vuole evidenziare l’attualità e l’utilità di una norma da richiamare in causa in merito al prossimo intervento dell’esecutivo.

Si tratta dell’art. 9 della L. del 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto dei Diritti del Contribuente”) in cui è disciplinata la “rimessione in termini”. In particolare, il comma 1 di detta norma prevede che:

Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

In atri termini, nel caso in cui il Contribuente non abbia la possibilità, per causa a lui non imputabile, di soddisfare prontamente i suoi obblighi tributari, allora sarà attribuita al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, la facoltà di sospendere tali adempimenti, prorogando i termini fiscali entro cui effettuare i versamenti. Nel caso in esame, la condizione che richiama l’intervento dell’Esecutivo, ossia la “causa di forza maggiore”, può dirsi per certo soddisfatta poiché la diffusione del Coronavirus limita l’impossibilità dell’adempimento.

Sulla scorta di tale norma, pertanto, l’oggetto del futuro intervento potrebbe riguardare:

  • la sospensione nel pagamento delle imposte e tasse (obblighi fiscali in generali) fino a data da destinarsi;
  • la sospensione nel pagamento di utenze quali quelle inerenti a luce, gas ecc.;
  • la possibilità per le imprese di accedere a finanziamenti con tassi agevolati e/o attingere al Fondo di garanzia per le PMI;
  • la sospensione nel pagamento delle rate dei mutui bancari e;
  • l’attivazione di strumenti volti al sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese quali la cassa integrazione ordinaria.

Le risorse per realizzare tali interventi verranno reperite dal fondo istituito per la cd. “lotteria degli scontrini” dato che quest’ultima avrà inizio a luglio 2020.

  1. Conclusioni

La descrizione innanzi condotta ha cercato di mettere in luce le conseguenze economiche che la diffusione di un virus, a prescindere della sua mortalità, può riservare all’intero sistema mondiale.

Il sistema cinese diviene un ottimo esempio per altri Stati, quale l’Italia stessa, che dovessero ritrovarsi in condizioni similari in cui, oltre alla salute pubblica, è lo stesso sistema economico ad essere messo in pericolo.

L’attenzione del “Dragone” si pone tanto sui privati quanto sulle imprese, motore centrale nel contenimento del virus.

Non si può far altro che sperare in una mossa analoga dell’Esecutivo italiano che, seppur non ricada in una situazione “grave” come quella cinese, deve intervenire in via cautelativa e preventiva, come ha ben fatto in ambito sanitario e amministrativo, anche sotto il profilo finanziario e fiscale.

Fonti: le citazioni riportate all’interno del contributo sono tratte dal documento ufficiale in cui l’Italian Trade Agency (in sigla “ITA”) ha riassunto in lingua italiana le misure di emergenza introdotte all’interno dell’ordinamento cinese.

Si riportano alcuni link utili (citati dallo stesso documento di cui sopra) che rimandano alle comunicazioni ufficiali delle istituzioni cinesi:

https://www.assolombarda.it/servizi/internazionalizzazione/documenti/cina-coronavirus-misure-emergenza-nota-ice

http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/3966152/index.html

http://jrs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202002/t20200201_3464819.htm

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