Accordi e Convenzioni

Albergo Diffuso: la normativa italiana come forma non tradizionale di ospitalità

Abstract

Questo studio vuole essere un contributo per delineare le linee caratterizzanti dell’albergo diffuso, che costituisce la più recente figura di ospitalità nel nostro paese.

Il modello dell’albergo diffuso si può interpretare come un evoluzione dell’impresa alberghiera italiana di piccole dimensioni, un nuovo ruolo dell’albergo nel sistema economico e legislativo.

Definizione Albergo diffuso

L’Albergo Diffuso è un modello di ospitalità originale e di tendenza, che offre il meglio dell’ospitalità in casa, e il meglio dell’ospitalità in albergo (spazi e suddivisione identici ad un albergo ), e che ha le radici nella cultura ospitale del nostro paese. L’Albergo Diffuso può essere definito come un albergo orizzontale: albergo perché fornisce i principali servizi alberghieri (pernottamento, prima colazione, reception, spazi comuni per gli ospiti); orizzontale perché è solitamente situato in un centro storico di pregio con camere e servizi dislocati in edifici diversi, non costruiti appositamente per i turisti ma ristrutturati ed adibiti all’ospitalità.

Discrasia nell’ambito delle politiche regionali

Venendo alla legislazione in materia, in Italia la definizione di albergo diffuso è stata data per la prima volta, dalla normativa della regione Sardegna, la prima in Italia a riconoscerlo e a classificarlo come formula ricettiva distinta dalle altre.

La Legge regione Sardegna del 14 maggio 1984 n. 22 art 3 definisce: l’ esercizio ricettivo situato in un centro storico, caratterizzato da una comunità viva, dislocato in due o più stabili vicini tra loro, con gestione unitaria ed in grado di offrire a tutti gli ospiti servizi alberghieri.

Nel 1998, con la Legge regione Sardegna del 12 Agosto n.27, “Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: Norme per la classificazione delle aziende ricettive…”. Il primo articolo della stessa ha come oggetto: “ La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 14 maggio, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di aziende ricettive ed in particolare: (…) g) alberghi diffusi nei centri storici di cui alla legge regionale n. 11 del 1984, come modificata dall’articolo 25 della presente legge.” La precedente indicazione è quindi sostituita dalla definizione che segue: “ (…) 3. Possono assumere la denominazione di albergo diffuso gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell’eventuale ristorante ed annessa cucina e della dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del Comune e distanti non oltre 200 metri dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali (…)”.
In altre parole, questa formula ricettiva prevede tutte le comodità e i servizi dell’hotel, ma le singole stanze vengono ricavate da edifici già esistenti, ristrutturati, che possono non essere nello stesso fabbricato in cui è ubicata la reception anche se comunque non distano, da questa, più di 200 metri. Si delineano le linee guida e generali dell’albergo diffuso, ponendo in primis più l’aspetto contrattuale del modello:

  • Centralizzazione in un unico stabile : ufficio ricevimento, sale uso comune, ristorante, cucina
  • Unità abitative in uno o più stabili, stesso comune, stesso centro storico, ubicati a 200 metri di distanza

Successivamente vediamo che anche la Legge regionale Friuli Venezia Giulia del 16 gennaio 2002 art 64, dà la sua definizione prendendo spunto dalla legge Sardegna, ma focalizzandosi soprattutto sul profilo ricettivo :

  • (…) La dislocazione delle unità abitative può interessare più comuni.
  • Unità abitative ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti in cui ha sede l’ufficio
  • Ricettività extra-alberghiera

Si accoda anche La Legge regione Lazio del 16 Maggio 2008 n.16 art.2 attingendo alla:

Classificazione strutture ricettive extra-alberghiera;

Si procede anche con la Legge Provincia autonoma di Trento del 15 novembre 2007 n. 20 che si accoda alle due leggi regionali precedenti con la Classificazione della Ricettività extra-alberghiera.

In entrambe le leggi, Tale classificazione evidenzia il carattere della ricettività tradizionale :

7 unità abitative, servizi prima colazione, somministrazione bevande e alimenti; e Il carattere della ricettività extra-alberghiera: Affittacamere, B&B, case vacanze.

Per quanto riguarda le altre regioni italiane, da una prima analisi, si nota come nelle varie legislazioni sia comune un semplice cenno: “Gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, possono assumere la denominazione di villaggio – albergo”.

In questo caso, però non si specifica alcuna caratteristica territoriale o architettonica, aprendo pertanto la legislazione sia agli alberghi diffusi come definiti poc’anzi, sia a villaggi costruiti ex novo.

In seguito ecco,una serie di leggi che hanno contribuito,a formare la normativa vigente in materia di alberghi diffusi.

Di seguito vediamo la Legge regione Calabria del 31 Marzo 2008 n.8, che si distanzia dalla definizione di struttura extra-alberghiera, difatti le linee guide sono:

  • Strutture ricettive alberghiere
  • Unità abitative dislocate in più edifici, ubicazione centro storico.
  • Requisiti gestionali : soggetto giuridico-imprenditore, in capo ad esso servizio prenotazione, ricevimento, pernottamento, prima colazione.
  • Servizi accessori affidati a terzi soggetti

La legge regionale Calabria inquadra l’albergo diffuso fra le strutture ricettive alberghiere, evidenzia l’unitarietà delle sue componenti dislocate in diversi edifici, vicini tra loro,puntualizza la sua ubicazione nel centro storico e incentiva la caratterizzazione a “tema” della proposta ospitale.(L.R Calabria 31 marzo 2008 n.8 regolamento alberghi diffusi art 1-9). Per quanto attiene ai requisiti gestionali prevede la gestione della struttura ricettiva in capo ad un unico soggetto giuridico,in forma imprenditoriale,per i servizi : prenotazione, di ricevimento,di pernottamento e di prima colazione; mentre per,per la fornitura dei servizi diversi dai sopradetti ,lascia la possibilità di affidarli con apposita convenzione , ad altri soggetti,fermo restando la responsabilità dell’attività ricettiva nel suo complesso a carico del gestore.

La Legge regione Basilicata del 4 Giugno 2008 n. 6,  si focalizza su un’altra tematica:

Denomina una formula elastica di “ospitalità diffusa”, esercitata in un contesto storico o edificio di pregio, Nessuna distanza tra reception e unità abitative, Struttura ricettiva extra-alberghiera.La Regione Basilicata istituisce ,invece, come nuova figura di recettività,non l’albergo diffuso, bensì la formula denominata “ospitalità diffusa”,a carattere imprenditoriale, esercitata in un centro storico, o in un contesto di pregio , in cui non si prevede la distanza la distanza massima tra l’edificio adibito all’accoglienza e le unità abitative destinate all’alloggio e si contempla la possibilità di gestione contigua o disgiunta purchè coordinata. Si afferma in questo caso, sia la possibilità di una proprietà degli immobili conicidenti con la gestione distinta della proprietà, purchè i due aspetti siano coordinati e all’attuazione del progetto. Trattasi di una formula elastica e neutra che il legislatore regionale colloca nel capo dedicato ad “altre strutture” considerandola né di natura alberghiera,né extralberghiera.

Legge regionale Liguria del 30 Gennaio 2009 n.2 :

  • Classificazione struttura ricettiva alberghiera : 7 unità abitative, centro storico con un massimo di 3000 residenti ed un minimo di 300
  • Disciplina l’ospitalità diffusa: unità abitative localizzate in più borghi nuclei o edifici di pregio dello stesso comune o di più comuni limitrofi
  • Inidoneità di classificazione in stelle

Inoltre prevede che l’albergo diffuso debba essere localizzato all’interno di un centro storico di non più di tremila e non meno di cento persone residenti e le unità abitative non possono essere meno di sette. Nell’ambito della disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi, ha previsto il “genere” ricettività diffusa individuandone due specificazioni :  quella di “ospitalità diffusa” e quella di “albergo diffuso”

Fanno eccezione le Regioni Lazio e provincia di Trento che, nonostante, la denominazione “albergo”, lo classificano nell’ambito delle strutture “Extralberghiere”, attribuendogli in tal modo  una qualificazione sicuramente equivoca nei confronti dei consumatori che, alla denominazione albergo, sono soliti  riportare i requisiti tipici dell’ospitalità alberghiera.

La legge regionale Sicilia: Ultima legge

Ultima legge, non per questo meno importante, ci offre un empirica e delineata osservazione di questa nuova formula è la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, articolo 9. La legge regionale Sicilia, mira alla salvaguardia  dell’ambiente, al recupero urbanistico,  alla valorizzazione  delle   tradizioni, dando al  tempo stesso opportunità  occupazionali e imprenditoriali, con ricadute positive sulle attività commerciali esistenti, nonché sui Centri Commerciali Naturali, Questi aspetti fanno indubbiamente rientrare l’Albergo Diffuso nell’ambito del Turismo Sostenibile. Alla base della realizzabilità dell’Albergo diffuso risiede il concetto di ‘rete’ che va a svilupparsi tra tutti gli attori coinvolti: dai gestori ai proprietari degli alloggi, da chi gestisce i servizi collaterali, alla comunità tutta.

Segue l’art 3 , della L. Reg. Sicilia, Agosto 2013 n. 11. “ Norme per il riconoscimento dell’Albergo diffuso in Sicilia” ,ha il titolo requisiti dell’albergo diffuso:

Possono assumere la definizione di Albergo Diffuso le strutture caratterizzate da centralizzazione in un unico stabile,ufficio di ricevimento e sale comuni e la dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, non oltre 300 metri di distanza dalla reception.

Disciplina l’Albergo Diffuso al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

  • Destagionalizzare e arricchire l’offerta turistica
  • Recuperare il patrimonio edilizio ed incentivazione economica dei centri storici e dei borghi
  • Slancio produttivo alle antiche maestranze
  • Evitare spopolamento dei piccolo comuni dai circuiti turistici tradizionali

Segue Articolo 2:

Albergo Diffuso sorge in un centro storico (ZONA A), borghi marinari e rurali.

Articolo 3 Requisiti:

  • Gestione unitaria : gestita in forma imprenditoriale
  • Servizi alberghieri e assistenza
  • Unità abitative dislocate
  • Servizi comuni
  • Presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura
  • Riconoscibilità
  • 7 unità abitative
  • Requisiti per la classificazione in stelle identici a quelli delle strutture extra-alberghiere
  • Spazio interno da destinare alla vendita di prodotti tipici locali

Evoluzione Contrattuale

La scelta di collocare la figura dell’Albergo Diffuso  tra gli esercizi extralberghieri, operata da alcune Regioni, comporta in primo luogo che ad esse non possa applicarsi lo statuto proprio dell’impresa alberghiera. E’ vero che tutte le Regioni hanno comunque inteso assicurare oltre al godimento dell’immobile anche la fornitura di altri servizi, ma se per alcune Regioni deve trattarsi di servizi di natura propriamente alberghiera, per altre Regioni può parlarsi di servizi di natura genericamente alberghiera. Tutto ciò  può creare confusione e incertezza nel consumatore e negli operatori, in quanto i primi non sapranno se hanno a che fare con una formula alberghiera conosciuta, e i secondi se concorreranno  con un albergo o con una diversa struttura ricettiva. In  secondo luogo , in base ad alcune leggi regionali,   potranno essere denominati alberghi diffusi sia le strutture gestite in modo imprenditoriale , ma anche “ le strutture gestite in forma privata e in maniera non imprenditoriale”.

Questi problemi e incertezze si sono inevitabilmente riversati sulle  sperimentazioni del modello nelle diverse realtà regionali.

Conclusioni

Sono molti i motivi per i quali il numero degli alberghi diffusi è ancora ridotto, rispetto all’enorme potenziale del nostro Paese.  In primo luogo gli ostacoli normativi: anche se oggi l’Albergo Diffuso è normato in tutte le regioni del Paese, quasi la metà delle Regioni non ha un regolamento attuativo, e ciò impedisce di fatto la nascita di strutture che, offrendo il soggiorno ed i servizi in case pre-esistenti, riescano anche a garantire tutti i servizi alberghieri. In secondo luogo la mancanza di una adeguata conoscenza del modello dell’Albergo Diffuso, spesso confuso con altri modelli di ospitalità diffusa.  Dal punto di vista giuridico, manca a tutt’oggi una normativa omogenea in materia di “alberghi diffusi” valida per tutte le Regioni italiane. Parimenti, non esistono dati disaggregati sul segmento degli alberghi diffusi all’interno di rilevazioni statistiche ufficiali nazionali sul comparto ricettivo italiano.

Rispetto particolarmente all’albergo tradizionale, l’albergo diffuso nelle sue variegate forme, si caratterizza per una più accentuata differenziazione dei processi aziendali, gestionali e decisionali, ponendosi decisamente in una prospettiva di customer experience.

Merita attenzione particolarmente il valore delle sinergie tra i settori turistico e immobiliare e relative implicazioni per il management alberghiero.

Si richiedono, infatti, elevate capacità sul duplice fronte (turismo e immobiliare) per riuscire a coniugare soddisfazione del cliente-turista e della collettività ospitante con innovative soluzioni tecnologiche, organizzative e gestionali, di matrice sia turistica sia immobiliare

Per quanto fin qui argomentato, il modello dell’”albergo diffuso” si può interpretare come risultato di processi coevolutivi, identificando un nuovo ruolo dell’impresa alberghiera di piccole dimensioni nel sistema sociale ed economico locale. Rispetto all’albergo tradizionale, il modello dell’”albergo diffuso” esalta il legame tra il territorio con le sue tipicità e il turista, ponendosi come anello di congiunzione tra turista e comunità locale.

(A cura di Sabrina Ciullo)

Bibliografia:

Dell’Ara, 2008, Innovazione e territorio. Un nuovo paradigma per lo sviluppo del turismo, Franco Angeli, Milano

Dell’Ara, 2005 , Un po’ casa un po’ albergo, In “ I viaggi di Repubblica”, 15 maggio

Dell’Ara, 2008 Innovazione e territorio. Un nuovo paradigma per lo sviluppo del turismo, Franco Angeli, Milano

Morandi 2001, la disciplina regionale dell’albergo diffuso, in riv. Giuri. Circ. traso

albergodiffuso.it

istat.it


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