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Arriva lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per le piattaforme digitali

La proposta di Direttiva del 15 luglio 2020, n. 314 della Commissione Europea, persegue il fine di intervenire nell’ambito dello scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, emendando la Direttiva del 15 febbraio 2011, n. 16, relativa “alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”. In particolare, l’art. 8ac della Proposta prevede l’estensione del cd. “scambio automatico obbligatorio di informazioni”, di cui all’art. 8 della Direttiva succitata, ai cd. “Gestori di piattaforma”, ossia, le piattaforme digitali, escluse alcune di cui si dirà, residenti ai fini fiscali nel territorio dell’Unione Europea. L’obiettivo è quello di introdurre un nuovi oneri informativi per tutte quelle piattaforme digitali che ospitano numerosi esercenti attività commerciali e generare un cd. “level playing field” in tutela dell’equità fiscale.

  1. Premessa

La Commissione Europea ha presentato, il 15 luglio 2020, una interessante Proposta di Direttiva (da ora in poi, “La Proposta”) finalizzata a modificare la materia dello scambio di informazioni tra le Amministrazioni fiscali facenti parte dell’Unione Europea, incardinata nella Direttiva del 15 febbraio 2011, n. 16.

In particolare, all’interno di tale Direttiva, è prevista la distinzione fra tre differenti tipologie di scambi informativi coinvolgenti le Amministrazioni fiscali, ossia:

  1. scambio di informazioni su richiesta;

  2. scambio automatico obbligatorio di informazioni; e

  3. scambio spontaneo di informazioni.

La Proposta interviene su tutti e tre i succitati fronti, estendendo la seconda tipologia di scambio, automatico e obbligatorio, alle piattaforme digitali mediante le quali sono svolte attività commerciali di beni e servizi.

Ulteriori punti salienti toccati dalla Proposta, che non verranno analizzati in questa sede, riguardano la riformulazione delle caratteristiche delle richieste di informazioni concernenti gruppi di contribuenti e l’ampliamento del novero delle informazioni oggetto di scambio automatico che sarà esteso alle royalties.

  1. Le definizioni necessarie per comprendere le novità proposte

Prima di entrare nel vivo delle nuove regole introdotte, è necessario fornire alcune definizioni chiave per una comprensione esatta delle novità proposte.

La prima sezione dell’Allegato V della Proposta contiene tutte le definizioni necessarie per tale ultimo scopo, rispettivamente:

  • Piattaforma: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, comprese le applicazioni mobili, accessibili agli utenti e che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per questi ultimi

Non sono incluse nel termine “Piattaforma”:

  • il trattamento di pagamenti relativi all’attività pertinente;

  • la catalogazione o la pubblicità di un’attività pertinente da parte degli utenti; e

  • la possibilità di reindirizzare o trasferire utenti verso una piattaforma.

  • Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione”: gestore di piattaforma che si trova in una delle seguenti situazioni:

  1. è residente a fini fiscali in uno Stato membro o, se non ha la residenza fiscale in uno Stato membro, soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • è costituito a norma delle leggi di uno Stato membro; oppure

  • ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in uno Stato membro; oppure

  • ha una stabile organizzazione in uno Stato membro;

  1. non è residente a fini fiscali, né costituito o gestito, in uno Stato membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato membro.

  • Attività pertinente”: un’attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, rientrante in una delle seguenti:

  • la locazione di beni immobili;

  • i servizi personali;

  • la vendita di beni;

  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto; e

  • gli investimenti e i prestiti nel contesto del crowdfunding, quale definito nel quadro giuridico dei mercati finanziari dell’Unione.

  • “Venditore oggetto di comunicazione”: un venditore attivo che risiede in uno Stato membro o che ha dato in locazione beni immobili ubicati in uno Stato membro.

A tali fini, è stata elaborata una apposita definizione di residenza volta ad individuare i venditori oggetto di comunicazione, che saranno considerati residenti in uno Stato membro al soddisfare di una delle seguenti condizioni nel corso del periodo oggetto di comunicazione:

  • possedere l’indirizzo principale in uno Stato membro;

  • possedere un numero di identificazione fiscale o di partita IVA rilasciato in uno Stato membro; e

  • qualora il venditore sia un’entità, possedere una stabile organizzazione in uno Stato membro.

  1. Le nuove “Reporting Rule” per le piattaforme digitali

Da una rapida disamina delle definizioni chiave, è possibile comprendere che le modifiche proposte riguardino solo e soltanto quelle piattaforme digitali, residenti fiscalmente nel territorio dell’Unione Europea ovvero non residenti con stabile organizzazione ovvero che ivi abbiano parte dei loro interessi, che ospitino sui loro website soggetti esercenti attività pertinenti ai fini della Direttiva, tra quelle sopra elencate.

Gli step da seguire per portare a termine il flusso informativo che vede origine nell’attività dei venditori oggetto di comunicazione e termina dinanzi all’amministrazione fiscale competente, sono tre, rispettivamente:

  1. i gestori di piattaforma dovranno, in primis, ottenere e verificare le informazioni ottenute dai venditori, nel rispetto delle procedure di due diligence specificate nella seconda sezione dell’Allegato V, ed averle a disposizione entro il 31 dicembre del periodo di riferimento (i.e.reportable period”);

  2. le informazioni, ottenute e verificate, dovranno essere inviate entro un mese dal termine del periodo di riferimento all’autorità competente in un unico Stato Membro (i.e.single reporting”). Le piattaforme che svolgono tale attività di reporting dovranno, inoltre, informare il venditore le cui informazioni sono inviate del rispetto del GDPR; e

  3. Le informazioni inviate dai gestori di piattaforma dovranno essere comunicate dall’autorità competente ricevente a quella dove è residente (Cfr. supra per la nozione di residenza ai fini della Proposta) venditore oggetto di comunicazione. Lo scambio di informazioni dovrà avvenire elettronicamente, attraverso l’”EU common communication network”, entro e non oltre i due mesi successivi al periodo di riferimento.

  1. Conclusioni

Quanto innanzi sintetizzato corrisponde al contenuto dell’art. 8ac della Proposta di Direttiva in esame. La ratio segue il principio di equità fiscale, in forza del quale ogni Contribuente deve soddisfare l’obbligazione tributaria su di esso pendente, nel rispetto della sua capacità contributiva.

Le piattaforme digitali, in qualità di Contribuenti persone giuridiche, hanno messo in crisi il principio succitato, evadendo ingenti somme destinate ai differenti Erari e impedendo, così, alle Amministrazioni fiscali di verificare l’esatto ammontare del credito fiscale loro spettante.

Il tutto ha origine, pertanto, dalle informazioni messe a disposizioni dalle parti; informazioni che devono essere chiare, trasparenti e di facile accesso, affinché non si incomba in pratiche elusive o (peggio ancora) evasive ad ampio raggio.

La Proposta disaminata vuole porre un freno a tali prassi abusive, intervenendo in maniera incisiva sulle informazioni che ciascuna piattaforma digitale dovrebbe essere tenuta a trasmettere, nel rispetto di un iter predeterminato.

Il Legislatore europeo sta ottenendo un coscienza sempre più ampia di una digital economy che non ci è permesso sottoconsiderare, a causa delle evidenti distorsioni di mercato che impediscono di generare un level playing field e di ottenere la tanto ambita equità fiscale.

(A cura di Rocco Pietro Di Vizio)


Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani
a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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