La “Patent Box Documentation” dopo il Covid-19
Abstract
Il 17 febbraio 2020 si è conclusa la consultazione pubblica, indetta dall’Agenzia delle Entrate, volta ad “acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di circolare contenente chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime Patent box a seguito delle novità contenute nell’art. 4 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita)”. Il comunicato riportato si riferisce alle modifiche attuate dal c.d. “Decreto Crescita” in materia di determinazione del beneficio Patent Box. Tale schema di circolare riporta interessanti esplicazioni per quanto concerne, in particolare, il set documentale richiesto ai fini della “penalty protection”.
Premessa
Lo schema di circolare dell’Agenzia delle Entrate, sottoposto a consultazione pubblica nel periodo compreso tra il 10 e il 17 febbraio 2020, fornisce chiarimenti in merito alle modifiche contenute nell’art. 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”). Tale norma introduce la possibilità di “autoliquidare” il beneficio previsto dalla disciplina del Patent Box e, nello specifico, di “determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l’agevolazione spettante previo possesso di una documentazione specifica che attesti e dia forza probante a quanto calcolato liberamente.
Risultano essere di particolare interesse, ai fini del seguente resoconto, i chiarimenti in materia di “idonea documentazione”, le cui regole di articolazione sono state sinteticamente fornite, in origine, dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019, n. 658445.
I chiarimenti dell’Agenzia sulla “Patent Box Documentation”
La c.d. “Patent Box documentation” (da ora in poi PB Doc) è suddivisa in due sezioni: A e B.
La sezione A contiene, come mostrato dalla circolare in esame, “elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del Contribuente, con un focus particolare sui fattori generatori di valore e, quindi, sulle funzioni aziendali coinvolte nella gestione e nell’utilizzo dei beni immateriali oggetto di richiesta agevolativa”.
Tali informazioni risultano di notevole importanza per i verificatori nell’attuazione dell’attività istruttoria, permettendo ad essi di comprenderne l’“apparato” antistante la produzione del bene immateriale.
Appare doveroso specificare che l’onere documentale non riguarda l’intero contesto organizzativo, funzionale e di rischio del Contribuente, ma solo quanto strettamente legato alla produzione dei beni immateriali, così come ribadito dalla predetta circolare con focus sulle operazioni infragruppo: “l’onere informativo relativo alle operazioni con le imprese associate è limitato alle sole operazioni che coinvolgono, anche indirettamente, i beni agevolabili e come tali in grado di avere un effetto sulla determinazione del contributo economico”.
Ulteriore chiarimento attinente la sezione A riguarda l’apposizione della marca temporale, la quale, in relazione alla “[…] documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di agevolabilità richiesti dalla disciplina […]” è obbligatoria, mentre, al contrario, in relazione alla “documentazione attestante lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo” non lo è, non costituendo, quest’ultima, parte integrante della documentazione idonea.
La sezione B, da ultimo, contiene “informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi”.
In questa sezione è forte il riferimento ad alcuni dei metodi utilizzati per la determinazione dei prezzi di trasferimento, estesi anche alla disciplina del Patent Box, ossia: Comparable Uncontrolled Price Method (c.d. CUP) e Residual profit split method (c.d. RPSM).
In tale frangente viene posta enfasi sulla distinzione tra utilizzo diretto e indiretto del bene immateriale oggetto di agevolazione; pertanto, a seconda dell’utilizzo e del metodo considerato, dovranno essere sfruttati differenti dati e modalità di calcolo.
Fatta questa doverosa premessa, la circolare si limita a fare stretto riferimento al succitato Provvedimento n. 658445/2019 (in cui sono specificamente descritte le parti in cui ciascuna sezione si deve articolare) e alla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E (in cui sono forniti i primi chiarimenti in materia di Patent Box).
In sintesi:
- nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, nell’ambito del metodo CUP, il Contribuente deve “determinare la c.d. ‘royalty implicita’ sul bene immateriale, incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto e del servizio prestato”;
- nel caso di utilizzo indiretto, sempre nell’ambito del metodo CUP, il Contribuente deve indicare analiticamente i canoni derivanti dalla concessione del bene immateriale;
- nell’ambito del metodo RPSM, invece, non viene evidenziata la distinzione tra utilizzo diretto e indiretto, ma si specifica che il Contribuente deve “porre particolare attenzione nel delineare correttamente il perimetro del Patent box, all’interno del complessivo reddito di impresa, descrivendo opportunamente i criteri adottati nel processo”.
Per ciascuna delle descrizioni sinteticamente rese viene fatto stretto riferimento a quanto indicato specificamente nel Provvedimento anzidetto che deve essere utilizzato come “bussola” di riferimento da tutti i professionisti che sono chiamati a predisporre la PB Doc.
(A cura di Rocco Pietro Di Vizio)
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