Il riversamento del credito indebitamente utilizzato
L’Amministrazione Finanziaria ad inizio anno aveva fornito gli indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti, mediante la Circolare n.4/E.
Nella circolare si leggeva che l’attività di controllo sarebbe dovuta essere indirizzata verso i contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta (i.e., credito d’imposta per ricerca e sviluppo) e altre agevolazioni, come quelle previste proprio per fronteggiare le conseguenze negative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori, etc.).
La circolare evidenziava che l’attività di controllo degli Uffici si sarebbe dovuta concentrare sui soggetti che hanno indebitamente utilizzato crediti d’imposta in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e sui soggetti destinatari di benefici e incentivi fiscali tra cui principalmente i seguenti crediti agevolativi: credito di imposta per ricerca e sviluppo, credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, credito di imposta sisma centro-Italia, credito di imposta zone economiche speciali, credito di imposta formazione 4.0.
Visto l’intensificarsi dei controlli sui crediti agevolativi, il Governo tramite il DL n. 146 del 21/10/2021 ha introdotto la possibilità di riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, per i soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. I crediti d’imposta riversabili sono quelli maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Possono avvalersi della facoltà del riversamento i contribuenti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Altresì, possono accedere alla procedura anche i soggetti che hanno fruito del credito in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il riversamento spontaneo può essere utilizzato anche per correggere errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
Il legislatore ha escluso la possibilità di ravvedersi per i contribuenti che:
- hanno utilizzato il credito d’imposta in compensazione mediante l’utilizzo di condotte fraudolente,
- non sono in possesso di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
L’Amministrazione Finanziaria, può constatare condotte fraudolente nell’utilizzo dei crediti di imposta anche successivamente al riversamento dello stesso, in questo caso le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.
Il termine per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta è il 30/09/2022, mentre la prima rata del credito deve essere riversata entro il 16/12/2022.
Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, i cui termini sono:
- 16 dicembre 2022: prima rata;
- 16 dicembre 2023: seconda rata;
- 16 dicembre 2024: terza rata.
Il legislatore ha previsto che non ci si può avvalere della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed in caso di pagamento rateale ha previsto la corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale (a decorrere dal 17 dicembre 2022).
Il contribuente che vuole avvalersi di questa procedura deve inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
L’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2022 emanerà un provvedimento con l’indicazione del contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura.
La procedura di riversamento si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro le suindicate scadenze comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi.
Al fine di incentivare la procedura il Governo ha previsto una penalty protection, ovvero in esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
La procedura di riversamento non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale. Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione.
(A cura di Marco Cardillo)
RIFERIMENTI
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a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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