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La rassegna stampa giuridica di Economia & Diritto – Ottobre 2021

La Corte con Ordinanza n 29228 del 20/10/21 ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: “nel caso di interposizione ex art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973, ove l’Ufficio ritenga, in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio, di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando si dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona, tal operazione di imputazione è soggetta – sul piano della ripartizione dell’onere probatorio – agli ordinari principi vigenti materia tributaria. Pertanto, ove l’Amministrazione Finanziaria intenda attribuire all’interposto, effettivo possessore del reddito e quindi effettivo debitore dei tributi, il reddito solo apparentemente conseguito dell’interponente, nella determinazione di tal reddito oggetto dell’imputazione dovrà attenersi al reddito determinato in capo all’interponente, se effettivo. Diversamente, ove intenda anche procedere alla rideterminazione in misura maggiore di tal reddito, sarà onere dell’Ufficio dar la prova dell’esistenza – oltre che della simulazione-azione di interposizione – anche dei maggiori ricavi; in tal caso, adempiuto adeguatamente detto onere, sorgerà lo speculare e rispettivo onere in capo al contribuente di fornire a sua volta prova della sussistenza di maggiori costi, il cui riconoscimento sarà in tal caso dovuto”.
Ordinanza Cassazione n 28257 del 15/10/2021- accertamento redditometro
“Con il quarto motivo, la contribuente lamenta che la CTR ha -errando- imputato solo a lei il reddito presunto dell’immobile, nel quale essa dimorava, almeno fino al momento della separazione, con tutta la famiglia. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione (apparente) laddove la sentenza ha ritenuto che ella non avesse fornito prove idonee a vincere il reddito presuntivamente attribuitole. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta che la CTR ha omesso l’esame delle prove da essa allegate, con particolare riferimento all’ordinanza resa dal tribunale di xxxxx nel giudizio di separazione personale recante, tra l’altro, l’obbligo del coniuge di fare fronte alle spese di gestione e manutenzione della casa. I tre motivi, tra di loro connessi, vanno trattati insieme. Essi sono fondati. Invero -e innanzi tutto- l’immobile in parola non era nella disponibilità della sola ricorrente, essendo destinato a dimora dell’intera famiglia: da qui la censurabile statuizione dell’attribuzione dell’intero reddito determinato sinteticamente alla sola xxxx. In secondo luogo, la CTR non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non riconoscere rilievo alle prove dedotte dalla ricorrente, con specifico riguardo alla dichiarazione del coniuge della xxxx e all’ordinanza del tribunale di xxxxx resa nel giudizio di separazione personale dei coniugi. Per ultimo, proprio il provvedimento per ultimo citato ha palesato che, anteriormente alla separazione, le spese relative all’immobile erano sopportate dal marito della ricorrente e che alle stesse il medesimo sarebbe stato tenuto per il futuro, in forza proprio di detta ordinanza. Conclusivamente, vanno accolti i motivi quarto, quinto e sesto, rigettati il primo e il terzo, assorbito il secondo; la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione”
Corte Costituzionale – ORDINANZE INDIVIDUATE – Ordinanza 150/2021
Commissione tributaria provinciale
Imposte e tasse – Accertamento delle imposte sui redditi – Prevista assunzione dei prelevamenti come ricavi, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.
In via subordinata: Imposte e tasse – Accertamento delle imposte sui redditi – Assunzione dei prelevamenti come ricavi, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili – Prevista applicazione anche agli imprenditori individuali ammessi alla contabilità semplificata.
– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), art. 32, primo comma, numero 2).
Corte di Cassazione ordinanza n. 27745 del 12 ottobre 2021
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la contestazione dell’assenza di buona fede da parte dell’acquirente non può basarsi su semplici indizi altrimenti si rischia che gli imprenditori non svolgano i propri affari, per il timore di partecipare ad una possibile frode fiscale con danno per il commercio e l’economia. “D’altra parte, se si ritenesse che siano sufficienti pochi indizi, non gravi, non precisi e non concordanti perché possa integrarsi la presunzione semplice di conoscenza o conoscibilità della frode, gli imprenditori sarebbero eccessivamente timorosi e potrebbero essere indotti a non rischiare, decidendo di non concludere molti affari, con grave nocumento per i traffici commerciali e quindi per l’economia in generale. In effetti principi cardine del nostro ordinamento giuridico, come il possesso di buona fede vale titolo e la legge di circolazione dei titoli di credito sono volti a favorire gli scambi senza che l’acquirente debba approfondire in maniera troppo approfondita la provenienza di quello che acquista”.
(Rassegna a cura di Michele Vanadia)

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a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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