
People Discussing Business Ideas - Brainstorming and Business Meeting
Milano, non solo piattaforma internazionale della Moda ma anche laboratorio digitale.
Giunta alla seconda edizione, questa interessante iniziativa è stata promossa dal Comune di Milano, Assessorato alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici.
Numerosi gli eventi in programma in città da domani fino al 17 marzo 2019. Tra i tanti si segnalano:
- la Conferenza del 13 marzo 2019 “Welcome to the Supply Chain Finance Collaboration” presso il Politecnico di Milano;
- i due Round Table del 14 marzo 2019 intitolati rispettivamente “L’innovazione è ovunque” all’Università di Milano e “Blockchain, creatività e proprietà intellettuale: sfide, minacce e strumenti di protezione” presso l’Agenzia Connexia.
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Non si può certo dire che la nostra Rivista non sia adeguatamente rappresentata in ambito accademico. Oltre al prestigio derivante dal nostro Comitato Scientifico, costituito da docenti universitari italiani e stranieri, un ulteriore segnale di crescita in questa direzione è rappresentato dalla nomina del Dott. Claudio Melillo, Direttore Editoriale del nostro periodico, a docente del Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale (edizione 2016/2017) della LUISS Business School di Roma, sulle orme dell’Avv. Serena Giglio, attuale Direttore Responsabile di ECONOMIAeDIRITTO.it.
Ciò premesso, di seguito, riportiamo alcune informazioni utili per chi intendesse iscriversi al prestigioso Master, tratte dal sito http://businessschool.luiss.it/diritto-tributario.
La Redazione
Il Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale della LUISS Business School forma i professionisti in ambito tributario che intendono inserirsi in un contesto aziendale o in studi professionali di primario livello, senza trascurare le possibilità di sbocco nell’Amministrazione Finanziaria.
Il Master è rivolto a giovani laureati (II Livello, ordinamento a ciclo unico) in discipline giuridiche ed economiche.
I profili in uscita dal Master possono trovare collocazione in studi di consulenza aziendale, studi legali, uffici fiscali di primarie aziende italiane e multinazionali, uffici studi di Istituzioni Private e Pubbliche, Amministrazioni Finanziarie.
Curriculum:
Il programma dura 12 mesi, distribuiti in 8 mesi d’aula e 4 mesi di esperienza sul campo (Field Project).
Precorso di Contabilità generale e bilancio (2 – 11 novembre 2015)
L’azienda, il sistema delle operazioni di gestione e le condizioni di equilibrio economico-finanziario. La rappresentazione contabile delle operazioni di gestione. Le operazioni di finanziamento. Le operazioni di acquisto: gli investimenti in fattori pluriennali e le spese correnti. Le operazioni di vendita. L’assestamento dei valori economici e la determinazione del reddito. L’analisi di un bilancio di esercizio. La redazione del bilancio d’esercizio nella prospettiva internazionale: principi contabili IAS-IFRS.
Mod. 1 – L’IRPEF: principi e disciplina della tassazione delle persone fisiche. Elementi di fiscalità locale (12 novembre – 9 dicembre)
Responsabile didattico: Prof. Fabio Marchetti
Determinazione dell’imponibile e dell’imposta. Redditi soggetti a tassazione separata. Redditi fondiari e fiscalità degli immobili di impresa. Redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e plusvalenze finanziarie). Il regime dei dividendi percepiti da persone fisiche. Imposizione sui capital gains. Redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e adempimenti del datore di lavoro. Redditi di lavoro autonomo e ritenute alla fonte. Redditi diversi di natura non finanziaria. La previdenza complementare: profili civilistici e fiscali. Casi operativi ed esempi di redazione dei Mod. 730, “Unico”, 770. La semplificazione fiscale e la dichiarazione precompilata. Addizionali IRPEF regionali e comunali. La fiscalità locale: profili generali ed elementi generali sul Federalismo fiscale. IMU, TASI e TARES: soggetti passivi, base imponibile e aliquote, esenzioni e riduzioni. La fiscalità locale: D. LGS 14 marzo 2011 n.23: la cedolare secca sugli affitti. Tassazione patrimoniale delle persone. La fiscalità locale: D. LGS 14 marzo 2011 n.23 – IMU.
Mod. 2 – Fiscalità d’impresa (10 dicembre 2015 – 4 marzo 2016)
Responsabile Didattico: Dott. Massimiliano Longo
- IRES E DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
La qualificazione del reddito d’impresa. Principi generali sulla determinazione del reddito d’impresa e sulle valutazioni fiscali. Dal risultato civilistico all’imponibile fiscale, il principio di imputazione e di derivazione del risultato fiscale da quello civilistico. Il reddito di impresa per i soggetti che adottano gli IAS. Componenti positive e negative del reddito di impresa: approfondimenti su ammortamenti, accantonamenti, rimanenze, oneri pluriennali, dividendi e plusvalenze. Raccordo tra valutazioni civilistiche e fiscali, casi operativi di variazioni in aumento ed in diminuzione. La fiscalità differita attiva e passiva, le variazioni temporanee nella determinazione del reddito di impresa ed il loro riassorbimento nel tempo. Agevolazioni temporanee e/o strutturali per le imprese. Esercitazioni e casi operativi sui valori in bilancio e loro rilevanza fiscale; eventuali novità per il 2016.
- IRES: SOGGETTI PASSIVI E SPECIFICITÀ NELLA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Il modello Ires di tassazione societaria. I soggetti passivi e la residenza fiscale. La base imponibile per società, enti commerciali ed enti non commerciali. Il regime tributario degli utili societari e delle plusvalenze. I vincoli alla deduzione degli interessi passivi. La trasparenza fiscale per le società di capitali. Il consolidato nazionale e mondiale
Federalismo fiscale su base regionale: quadro generale e ultime novità normative. Presupposto e soggetti passivi: quadro evolutivo alla luce dei numerosi interventi giurisprudenziali. La base imponibile delle società di capitali: il principio di derivazione dal risultato civilistico. La base imponibile per società di persone ed imprese individuali. La base imponibile per i professionisti. La base imponibile per Banche, Assicurazioni, Enti non commerciali ed Amministrazioni Pubbliche. Le deduzioni dall’imponibile: quadro analitico e casi operativi. Le aliquote e la deduzione piena del costo del lavoro a tempo indeterminato: novità dal 2015. La gestione operativa del raccordo tra Irap e reddito di impresa. Esercitazione: la redazione del modello autonomo di dichiarazione IRAP per le diverse categorie di soggetti passivi
Presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale: principi generali ed approfondimenti operativi. Le categorie di operazioni rilevanti ai fini Iva. L’esigibilità dell’imposta: regole generali, deroghe e regime di “cash accounting”. La territorialità per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi Base imponibile, rivalsa e detrazione. Approfondimenti su limiti e rettifiche alla detrazione.
Il tributo negli scambi con i Paesi terzi e nei rapporti interni all’Unione Europea . Le novità dal 2015 nelle transazioni internazionali on line. Adempimenti e obblighi dei contribuenti. La gestione Iva per gli enti non profit. Principali regimi speciali. Esempi di redazione di dichiarazione annuale
Mod. 3 – Pianificazione Fiscale Interna (7 marzo – 5 aprile 2016)
Responsabile Didattico: Prof. Livia Salvini
La nozione di elusione fiscale. Aumenti e riduzioni di capitale: profili contabili, civilistici e tributari. Trasformazioni, fusioni, scorpori e scissioni: profili contabili, civilistici e tributari. Liquidazione di società, fallimento e altre procedure concorsuali: profili civilistici e tributari. La disciplina tributaria di titoli e partecipazioni. Aspetti operativi della participation exemption. Il regime fiscale dei dividendi. L’interpello generale e speciale: oggetto e procedimento
Mod. 4 – Accertamento, contenzioso tributario e diritto penale tributario (6 aprile – 6 maggio 2016)
Responsabile Didattico: Prof. Massimo Basilavecchia
La dichiarazione dei redditi e gli obblighi contabili. Accessi, ispezioni e verifiche. Gli accertamenti bancari. Metodi e tipi di accertamento. Parametri e studi di settore. Partecipazione del contribuente al procedimento. Avviso di accertamento globale, parziale, integrativo ed esecutivo. Motivazione e prova. Strumenti deflattivi del contenzioso. Nuova normativa in materia di riscossione dei tributi erariali e locali. Versamenti delle imposte e compensazioni orizzontali e verticali. Le sanzioni amministrative tributarie. Competenza e composizione delle commissioni tributarie. Rappresentanza e difesa del contribuente. Procedimento di primo grado e la fase del reclamo. Procedimento di secondo grado. Ricorso per Cassazione. Il giudicato. Il giudizio di ottemperanza. Redazione di ricorsi. Il sistema penale tributario. Rapporti tra processo tributario e processo penale. Soggetti e struttura del reato tributario. Contravvenzioni in materia di IVA e di imposte sui redditi. Frode fiscale e falso in bilancio
Mod. 5 – Pianificazione fiscale internazionale (9 maggio – 8 giugno 2016)
Responsabile Didattico: Prof. Giuseppe Melis
Nozione di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti nel diritto interno e convenzionale. Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione: struttura e funzionamento. La nozione di stabile organizzazione e gli effetti sulla determinazione del reddito di impresa. Investimenti all’estero sotto forma di branches o di subsidiaries. Tassazione di dividendi, interessi e royalties. Paradisi fiscali e norme antielusive: Controlled. Foreign Companies, regime di indeducibilità dei costi, transfer price. Voluntary disclosure. Il principio di non discriminazione nelle imposte dirette e indirette. L’armonizzazione delle imposte dirette e indirette e la cd. “concorrenza fiscale”. Fondi di investimento e partnerships. Operazioni societarie transnazionali. Consolidato fiscale mondiale. Il trust. Lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali: la cooperazione internazionale contro la frode e l’evasione. Ruling internazionale. Fiscalità doganale
Presidente
Livia Salvini Ordinario di Diritto Tributario LUISS
Direttore del Master
Giuseppe Melis Ordinario di Diritto Tributario LUISS
Advisory Board
- Fabrizio Amatucci Ordinario di Diritto Tributario, Seconda Università degli Studi di NAPOLI;
- Nicola Antoniozzi Socio Fondatore Studio Pirola Pennuto Zei & Associati;
- Claudio Berliri Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani;
- Eugenio Della Valle Ordinario di Diritto Tributario, SAPIENZA;
- Valerio Ficari Ordinario di Diritto Tributario, Università di SASSARI;
- Stefano Fiorentino Ordinario di Diritto Tributario, Università di SALERNO;
- Massimiliano Longo Docente di Scienze delle Finanze LUISS;
- Gerardo Longobardi Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;
- Fabio Marchetti Associato di Diritto Tributario LUISS;
- Francesca Mariotti Direttore Area Politiche Fiscali CONFINDUSTRIA
- Giuseppe Melis Ordinario di Diritto Tributario LUISS;
- Renzo Parisotto Consulente del gruppo Ubi Banca ;
- Giovanni Puoti Rettore Università degli Studi Niccolò Cusano;
- Livia Salvini Ordinario di Diritto Tributario LUISS;
- Rita Santarelli Presidente VISES Onlus – Federmanager
- Andrea Silvestri Socio Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo
Docenti intervenuti nelle precedenti edizioni:
Giacomo Albano – Dottore Commercialista, Studio Legale e Tributario Ernst & Young
Paola Albano – Avvocato, Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Fabrizio Amatucci – Ordinario di Diritto Tributario della Seconda Università degli Studi di Napoli
Giuseppe Ascoli – Dottore Commercialista, Adonnino Ascoli e Cavasola Scamoni Studio Tributario
Massimo Basilavecchia – Ordinario di Diritto Tributario dell’ Università degli Studi di Teramo
Fabio Brunelli – Partner Di Tanno e Associati Studio Legale e Tributario
Bruno Ciappina – Ufficio Fiscale Autostrade per l’Italia
Alberto Comelli – Associato di Diritto Tributario dell’Università di Parma
Giuseppe Corasaniti – Associato in Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Brescia
Giammarco Cottani – Assistente di Direzione – Direzione Centrale Accertamento – Agenzia delle Entrate
Angelo Cremonese – Dottore Commercialista, Studio Perno, Cremonese, Radice & Cereda
Roberto Cusimano – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Davide De Girolamo – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Vincenzo De Sensi – Docente di Diritto Fallimentare luiss Guido Carli, Avvocato in Roma
Lorenzo Del Federico – Ordinario di Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Chieti – Pescara
Gabriele Escalar – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Massimo Fabio – Avvocato, KStudio Associato
Stefano Fiorentino – Ordinario di Diritto Tributario dell’Università di Salerno
Serena Giglio – Avvocato, ACP Studio Consulenza Tributaria (Direttore Responsabile di ECONOMIAeDIRITTO.it)
Claudio Giordano – Avvocato, Studio Legale Macchi di Cellere e Gangemi
Vittorio Giordano – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Fabrizio Iacuitto – Partner, Di Tanno e Associati Studio Legale e Tributario
Antonio Laudati – Sostituto Procuratore Generale Corte di Appello di Roma
Maurizio Lauri – Dottore Commercialista, Studio L4C – Studio Lauri Lombardi Lonardo Carlizzi
Stefano Lizzani – Dottore Commercialista, LT Partners Studio Legale e Tributario
Massimiliano Longo – Docente di Scienza delle Finanze Università LUISS Guido Carli
Luca Longobardi – Dottore Commercialista, Maisto e Associati
Daniele Majorana – Dottore Commercialista e Consulente Fiscale
Fabio Marchetti – Associato di Diritto Tributario Luiss Guido Carli
Giuseppe Marino – Associato di Diritto Tributario dell’Università di Milano
Mario Martinelli – Avvocato, Studio McDermott Will & Emery
Giuseppe Melis – Ordinario di Diritto Tributario LUISS Guido Carli
Rossella Miceli – Ricercatrice di Diritto Tributario dell’Università Sapienza di Roma
Giuseppe Molinaro – Dottore Commercialista, Responsabile Fiscale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo
Roberta Moscaroli – Dottore Commercialista, Dla Piper
Alberto Mula – Ricercatore di Diritto Tributario, Università degli Studi Napoli Federico II
Giuseppe Napoli – Dottore Commercialista, Docente di Diritto Tributario LUISS Guido Carli
Giuseppe Nebbia – Avvocato in Campobasso
Annalisa Pace – Professore Aggregato di Diritto Tributario Università di Teramo
Roberto Padova – Avvocato, Studio Pirola, Pennuto Zei & Associati
Alessio Persiani – Avvocato, Studio McDermott Will & Emery
Vania Petrella – Avvocato, Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Franco Petrucci – Consulente Fiscale già Dirigente Assonime
Luca Peverini – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Antonio Piciocchi – Dottore Commercialista, Studio Tributario e Societario Deloitte
Fabio Pirolozzi – Dottore Commercialista, TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
Pasquale Pistone – Associato di Diritto Tributario dell’Università di Salerno
Giovanni Puoti – Ordinario di Diritto Tributario dell’Università Sapienza di Roma
Paolo Puri – Associato di Diritto Tributario dell’Università del Sannio S.E.A.
Giulio Ranocchiari – Dottore Commercialista, T&R Studio Associato
Federico Rasi – Avvocato, Dottore di Ricerca in Diritto Tributario
Alberto Renda – Avvocato, KLegal Studio Associato
Domenico Riccio – Coordinatore dell’Area Governo e Riscossione presso Agenzia delle Entrate
Carlo Romano – Avvocato, TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
Fabiola Rossi – Dottore Commercialista, Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale
Francesco Rossi Ragazzi – Docente di Diritto Tributario Comparato Università di Chieti – Pescara
Eugenio Ruggiero – Dottore Commercialista, Studio Visentini Marchetti e Associati
Massimiliano Russo – Avvocato, LL.M. in Diritto Tributario
Carlo Sallustio – Avvocato, Fantozzi e Associati – Studio Legale Tributario
Livia Salvini – Ordinario di Diritto Tributario LUISS Guido Carli
Alessandro Serena – Ten.Col. t.ST GDF, Direttore responsabile Rivista della Guardia di Finanza
Enrico Siciliano – Dottore Commercialista, Studio Legale e Tributario Siciliano
Andrea Silvestri – Avvocato, Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale
Gianni Tarozzi – Dottore Commercialista, T&R Studio Associato
Riccardo Tiscini – Ordinario di Economia Aziendale dell’Universitas Mercatorum
Chiara Todini – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Giuseppe Zizzo – Ordinario di Diritto Tributario dell’Università LIUC di Castellanza
DATA DI INIZIO: 24 ottobre 2016
DURATA: 12 mesi
SELEZIONI: Aperte
LEZIONI: 9.30 – 13.30
PROSSIME SELEZIONI
6 ottobre alle 10:00 in sede o alle 14:30 su Skype
CONTATTI
LUISS Business School
Viale Pola, 12 – 00198 Roma
T 06 8522 2327
T 06 8522 2391
T 06 8522 5225
F 06 85 222 400
numero verde 800901194 – 800901195
smluissbs@luiss.it
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TAX LAB FISCALITA' INTERNAZIONALE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
AI LABORATORI DEL CE.S.E.D. – ANNO 2015
accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e dalla Guardia di Finanza di Milano
Per informazioni: formazione@economiaediritto.it
Telefono: 02/00681087 (Melillo & Partners)
****
LABORATORIO N. 2
I LABORATORI TRIBUTARI DI ECONOMIAeDIRITTO.it – ANNO 2015
accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e dalla Guardia di Finanza
****
DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO:
Metodologie e Tecniche di Difesa Tributaria
Laboratorio di Tax Risk Management e Gestione delle Controversie Tributarie
Programma analitico
Obiettivi:
Il Corso intende formare una nuova figura professionale che sarà molto richiesta in futuro, quella del Tax Risk & Dispute Manager, che avrà la competenza di mappare e monitorare i rischi fiscali in azienda, implementando un apposito modello, e di gestire eventuali future controversie tributarie atte a difendere gli interessi aziendali, laddove il modello non sia stato in grado di dimostrare la Tax Compliance nei confronti degli Organi di controllo. La formazione della nuova figura avverrà attraverso la (ri)qualificazione e/o la specializzazione di professionisti tradizionali (es., avvocati, commercialisti, consulenti d’azienda, ecc.) e di dipendenti degli uffici fiscali delle imprese (es., CFO, responsabili fiscali, impiegati, ecc.); il Corso è rivolto anche ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) che svolgono (o intendano svolgere) le verifiche fiscali nei confronti delle imprese nazionali e/o multinazionali. Il percorso formativo consente di conoscere le principali tecniche di Tax Governance finalizzate alla Tax Compliance e alla gestione dei rischi fiscali, con particolare attenzione ai rapporti con il Fisco (verifiche fiscali, accertamenti, monitoraggio, ruling, contraddittorio, ecc.). Questo tema è divenuto oggi cruciale (anche alla luce della Delega Fiscale approvata a marzo 2014 e del successivo decreto sulla certezza del diritto, approvato nel 2015) per chi si trova a gestire i rapporti con l’Amministrazione finanziaria e/o ad affrontare una verifica fiscale. In siffatto scenario, i migliori risultati (secondo l’esperienza empirica) giungono sempre da una corretta impostazione delle politiche di Tax Compliance e da una adeguata attività di prevenzione del rischio fiscale, prima ancora del contenzioso tributario. Lo scenario, dunque, è significativamente mutato rispetto a qualche anno fa in quanto oggi (e sempre più in futuro), soprattutto nelle imprese che operano con l’estero, occorre attuare politiche di prevenzione, prendendo in considerazione il contenzioso (incerto, oneroso e defatigante) solo come extrema ratio.
Questo non vuol dire rinunciare all’azione di difesa ma, al contrario, intraprendere la controversia nella maniera più efficace possibile e con i migliori presupposti in fatto e in diritto, certi di non aver lasciato nulla al caso.
Programma:
MODULO I – 23 OTTOBRE 2015 (14:00 – 18:00)
- Tax Planning & Tax Risk Management:
- Il concetto di rischio fiscale ed i principi dettati dalla legge delega n. 23/2014
- Il Tax Risk Assessment dell’Amministrazione finanziaria e l’attribuzione del Tax Risk Score
- La Tax Compliance e i modelli di trasparenza fiscale
- La nuova figura del Tax Risk Manager con competenze di contenzioso tributario (Tax Risk & Dispute Manager)
- Casi e testimonianze
- La verifica fiscale e i poteri dell’Amministrazione finanziaria:
- La nozione di verifica
- La classificazione delle verifiche
- I periodi d’imposta verificabili
- La durata della verifica
- I poteri esercitabili nel corso della verifica
- I diritti del Contribuente sottoposto a verifica fiscale
- La prova legale in ambito tributario
- Le dichiarazioni rese da terzi
- Il contraddittorio in verifica
- La partecipazione del Contribuente alle operazioni ispettive e il suo diritto di rilasciare osservazioni e memorie
- La gestione delle operazioni di chiusura della verifica fiscale
- Il processo verbale di constatazione
- Le valutazione del PVC e le possibili azioni difensive successive
- La verifica delle operazioni aventi rilevanza internazionale (cenni e casi pratici)
- Casi e testimonianze
MODULO II – 6 NOVEMBRE 2015 (14:00 – 18:00)
- L’accertamento (parte prima)
- Le richieste da parte degli uffici finanziari e le sanzioni derivanti dall’inadempimento del Contribuente
- Le metodologie di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
- L’accertamento sintetico
- L’accertamento basato sugli studi di settore
- L’emissione dell’avviso di accertamento: modalità e presupposti
MODULO III – 13 NOVEMBRE 2015 (14:00 – 18:00)
- L’accertamento (parte seconda)
- Gli istituti deflattivi del contenzioso
- L’accertamento delle operazioni aventi rilevanza internazionale (cenni e casi pratici)
- La scelta: adesione o ricorso?
- Casi e testimonianze
MODULO IV – 20 NOVEMBRE 2015 (14:00 – 18:00)
- Il Contenzioso:
- Il ricorso tributario di I° e II° grado: strumenti di difesa del Contribuente sotto il profilo procedurale e nel merito
- La mediazione-reclamo in ambito tributario
- L’utilizzo della consulenza tecnica nel contenzioso tributario
- La conciliazione giudiziale
- Il ricorso per revoca
- Il ricorso per Cassazione
- Le ultime novità sul processo tributario telematico
MODULO V – 27 NOVEMBRE 2015 (14:00 – 18:00)
- Case History: simulazione in aula di un processo tributario basato su un caso reale.
- Esame e commento del pvc (con eventuale coinvolgimento dei verificatori della Guardia di Finanza presenti in aula)
- Esame e commento dell’avviso di accertamento (con eventuale coinvolgimento dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate presenti in aula)
- Esame e commento degli atti del processo tributario (a cura del Prof. Avv. Paolo Brecciaroli, già Giudice Tributario presso le Commissioni della Lombardia; è stato Giudice nel famoso processo tributario a carico della multinazionale “Philip Morris“, accusata di avere stabili organizzazioni occulte in Italia)
Il programma potrebbe subire modifiche e/o integrazioni in ragione di eventuali esigenze didattiche o organizzative.
Accreditamenti ottenuti:
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: 20 Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti agli iscritti (4 CFP per ciascun modulo);
- Comando Regionale Guardia di Finanza Lombardia: Corso accreditato per l’aggiornamento professionale di 10 Funzionari dei Reparti operativi (es. Nucleo di Polizia Tributaria di Milano);
Date degli incontri:
- 23/10/2015 (Tax Risk Management e Verifica fiscale)
- 06/11/2015 (Accertamento – parte prima)
- 13/11/2015 (Accertamento – parte seconda)
- 20/11/2015 (Contenzioso – procedura)
- 27/11/2015 (Simulazione di un processo tributario – a cura del Giudice tributario, Avv. Paolo Brecciaroli di Milano)
Sede del Corso: MILANO, Via Santa Maria Valle, 3 – c/o Regus Center.
Referente Accademico:
- Claudio Sacchetto, Avvocato Tributarista, Professore Emerito di Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Torino, Membro dei Comitati Scientifici delle principali Riviste scientifiche di Diritto Tributario nazionale, europeo e internazionale, Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria, Docente e relatore in convegni, seminari e corsi nelle principali università e istituzioni del mondo.
Direzione Scientifica:
- Claudio Melillo, Dottore Commercialista in Legnano e Milano, Dottore di Ricerca in Diritto Tributario, membro della Commissione Fiscalità Internazionale dell’ODCEC di Milano, Autore di numerose pubblicazioni, Docente in seminari, convegni e corsi tenuti presso università italiane ed estere nonché presso le scuole di formazione dell’Amministrazione finanziaria, Direttore editoriale della Rivista online ECONOMIAeDIRITTO.it;
Docenti e relatori (in ordine alfabetico):
- Paolo Brecciaroli, Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista, già Giudice Tributario presso le Commissioni Tributarie della Lombardia, Membro della Commissione Contenzioso dell’ODCEC di Milano, Pubblicista e Docente in corsi e convegni in materia tributaria in Italia e all’Estero;
- Marco Cardillo, Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Torino, Autore di alcune pubblicazioni in materia tributaria su ECONOMIAeDIRITTO.it;
- Raffaele Caso, Avvocato Tributarista in Milano, Melillo & Partners Studio Legale Tributario, Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.;
- Serena Giglio, Avvocato Tributarista in Roma, Direttore Responsabile della Rivista online ECONOMIAeDIRITTO.it;
- Cesare Maragoni, Colonnello t. SFP, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia;
- Claudio Melillo, Dottore Commercialista e Tributarista in Legnano e Milano, Esperto di Tax Risk Management, Melillo & Partners Studio Legale Tributario, Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D., Dottore di Ricerca in Diritto Tributario, membro della Commissione Fiscalità Internazionale dell’ODCEC di Milano;
- Ernestina Pollarolo, Avvocato Tributarista in Alessandria e Torino, già Giudice tributario per circa 23 anni presso le Commissioni Tributarie del Piemonte;
- Camillo Sacchetto, Avvocato in Alessandria, Docente di diritto tributario telematico dell’Università degli Studi di Torino, Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.;
- Sergio Sottocasa Biani, Avvocato Tributarista in Milano, Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.;
- Altri relatori provenienti dall’Agenzia delle Entrate.
Ulteriori informazioni:
Il presente intervento formativo, articolato in 5 incontri pomeridiani di 4 ore ciascuno, per un totale di 20 ore, è strutturato come un vero e proprio Laboratorio (analogamente agli altri eventi formativi del Ce.S.E.D.) e mira al trasferimento di know-how da parte dei docenti e relatori nei confronti di discenti (professionisti, managers, funzionari del Fisco, imprenditori, praticanti, laureati, ecc.) interessati a conoscere strumenti e modalità operative di gestione del rischio fiscale e delle controversie aventi natura tributaria: dalla tax governance alle verifiche fiscali (ed eventuali indagini penal-tributarie correlate) e dagli accertamenti tributari fino al contenzioso.
Il Laboratorio ha contenuto prevalentemente pratico e costituisce un momento di crescita e di confronto costruttivo tra professionalità simili ma aventi ruoli differenti e talvolta contrapposti (es. professionisti e funzionari del Fisco). L’approfondimento delle tematiche oggetto dei singoli Moduli, infatti, è divenuta cruciale per chi si trovi ad affrontare una verifica fiscale, sia dal punto di vista della Pubblica Amministrazione che dal punto di vista del Contribuente.
Naturalmente, l’obiettivo principale del Laboratorio rimane quello di approfondire le metodologie e le tecniche difensive adottabili dal Contribuente in sede di verifica, accertamento e contenzioso, tenendo conto che i migliori risultati (secondo l’esperienza) giungono da una corretta impostazione dell’attività di difesa tributaria preventiva (i.e., Tax Risk Management) e da un utilizzo razionale ed equilibrato del contenzioso tributario (che, oggi più che mai, deve essere considerato sempre come extrema ratio, nell’interesse del Contribuente).
Contributo di iscrizione: 150,00 Euro (75,00 Euro Soci Ce.S.E.D.).
Per associarsi al Ce.S.E.D. e avere diritto alla riduzione del 50% è sufficiente seguire le indicazioni riportate nella seguente pagina web:
https://www.economiaediritto.it/centro-studi/aderisci-al-ce-s-e-d/
COME ISCRIVERSI AL CORSO O AD UN SINGOLO MODULO?
Scarica il Modulo di iscrizione entro il 26 novembre 2015 (data dell’ultimo modulo)!
Il pagamento del contributo d’iscrizione di 150,00 euro per la partecipazione al LABORATORIO TRIBUTARIO (RIF. TR&DM) o, in alternativa, ad un singolo modulo di proprio interesse e deve essere eseguito tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Centro Studi di Economia e Diritto” (IBAN: IT32 X031 5801 600C C102 2001 078) inserendo come causale: “Iscrizione al Corso TR&DM“.
Dopo aver effettuato il bonifico è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo formazione@economiaediritto.it con la richiesta di partecipazione al LABORATORIO DI TR&DM, allegando la ricevuta del bonifico bancario.
Coloro che intendono avere la riduzione del 50% sul contributo di iscrizione devono aderire al Ce.S.E.D. in qualità di Soci, seguendo le indicazioni riportate al seguente link:
DIVENTA SOCIO CESED
Gli appartenenti all’Amministrazione finanziaria (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) che si iscriveranno al Ce.S.E.D. come Soci Ordinari Persone Fisiche, versando la quota minima di euro 100,00, avranno diritto a partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di Alta Formazione, sia in presenza che on line (senza alcuna limitazione).
Dal 2015 il Ce.S.E.D., in collaborazione con il Comando Regionale della Guardia di Finanza della Lombardia, offre fino a 10 posti GRATUITI per la formazione professionale di altrettanti funzionari e/o dirigenti in servizio presso i principali Reparti della Lombardia.
LABORATORIO N. 1 (concluso in data 15 ottobre 2015)
STRUMENTI OPERATIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
Programma analitico
SEMINARIO N. 1: Come affrontare i mercati esteri
Obiettivi:
Le opportunità offerte dalla internazionalizzazione sono una risorsa cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di business e per l’incremento del fatturato aziendale. Il seminario fornisce una serie di strumenti operativi per affrontare i mercati esteri in maniera efficace, aiutando l’impresa ad individuare le corrette strategie di marketing e ad orientare al meglio le proprie risorse ed investimenti.
Programma:
- Il sistema delle strategie aziendali;
- Strategie di sviluppo e strategie competitive;
- I percorsi d’internazionalizzazione delle imprese;
- Le diverse forme di internazionalizzazione;
- Gli elementi che influenzano le strategie di sviluppo internazionale;
- Analisi competitiva e strategie di internazionalizzazione;
- Selezione e analisi dei mercati esteri;
- Modalità di entrata nei mercati esteri;
- Business planning per l’internazionalizzazione;
- Le leve di marketing.
SEMINARIO N. 2: Come gestire l’assetto organizzativo
Obiettivi:
Nessuna impresa può fare a meno di organizzare le proprie risorse se intende raggiungere i propri obiettivi. Avviare un progetto di internazionalizzazione richiede un’attenta analisi delle funzioni e dei processi aziendali coinvolti nonché, spesso, una riorganizzazione del modello di business e una modifica della mentalità. Il seminario fornisce gli strumenti operativi indispensabili per gestire il cambiamento organizzativo e adottare una corretta struttura finanziaria in vista dei nuovi traguardi.
Programma:
- I motivi per l’internazionalizzazione;
- Le strategie più adatte per operare sui mercati internazionali;
- Global niche, networking e neoregionalismo;
- Strategie organizzative e modelli di management;
- Scenari e variabili per la definizione delle strategie di impresa;
- Strategia di globalizzazione e strategia (multi) domestica;
- L’Internazionalizzazione delle imprese: il modello a stadi;
- L’integrazione informativa a supporto della strategia di internazionalizzazione;
- Grado e forme di internazionalizzazione;
- Modelli di strutture per l’internazionalizzazione;
- La produzione delocalizzata;
- Il global sourcing e la virtual enterprise;
- Le soluzioni organizzative per lo sviluppo internazionale;
- Modelli organizzativi di imprese internazionali;
- Il nuovo ruolo della Tesoreria nella strategia aziendale;
- Un uso strategico delle risorse finanziarie per l’internazionalizzazione;
- Il cash pooling;
- La Payment Factory;
- L’House Banking;
- Analisi dei modelli operativi bancari in un contesto internazionale;
- Overview dei servizi offerti da SACE;
- Overview dei servizi offerti da SIMEST;
- Cenni su altre forme di finanziamento disponibili.
SEMINARIO N. 3: I programmi europei come percorso privilegiato
Obiettivi:
Prendendo spunto dai finanziamenti a sostegno dell’internazionalizzazione offerti a livello Nazionale e Regionale, il corso fornisce una panoramica completa degli strumenti finanziari e di finanziamento dedicati dall’Unione Europea alle PMI. Il corso offre ai partecipanti una mappa esaustiva di riferimenti e strumenti che consentirà agli stessi di orientarsi in modo autonomo nella ricerca delle soluzioni più adeguate alla proprie esigenze di internazionalizzazione e ricerca di nuove opportunità.
Programma:
- Dati di contesto: il livello di internazionalizzazione delle PMI, fattori agevolanti e barrieranti, benefici per le PMI;
- Accenni alle opportunità, ai soggetti erogatori e alle modalità di accesso ai finanziamenti per l’internazionalizzazione a livello Nazionale e Regionale (Regione Lombardia);
- Presentazione del Portale della Comunità Europea dedicato alle PMI;
- Panoramica delle principali opportunità di finanziamento per le PMI europee:
- Programmi tematici e modalità di accesso (es: COSME o HORIZON 2020);
- Sostegni indiretti all’internazionalizzazione;
- Servizi di supporto: agenzie europee e nazionali;
- Case study: dall’idea allo sviluppo di progetto – comprendere l’articolazione di un bando, i formulari e i criteri di valutazione; utilizzare le banche date dei progetti e dei partner; il proprio ruolo nel progetto; strutturare il progetto in wp e deliverables; il budget; l’invio e il sistema di finanziamento e rendicontazione.
SEMINARIO N. 4: Come gestire gli aspetti legali e contrattuali
Obiettivi:
Per affrontare i mercati esteri e interagire con soggetti ubicati al di là dei confini nazionali occorre conoscere in dettaglio gli aspetti legali e contrattuali delle singole operazioni. Il seminario fornisce una serie di spunti operativi per approfondire tali aspetti e per attuare una politica di internazionalizzazione consapevole ed efficace.
Programma:
- Mercati globali e sistemi giuridici;
- I contratti internazionali e la legge applicabile;
- La forma del contratto;
- La lingua del contratto;
- La conclusione del contratto: tempi e formalità;
- I modi di soluzione delle controversie:
- l’arbitrato;
- la giurisdizione ordinaria;
- Il riconoscimento delle decisioni straniere;
- I contratti tra investitori e Stati e le problematiche connesse;
SEMINARIO N. 5: Come gestire la variabile fiscale
Obiettivi:
Nelle operazioni di internazionalizzazione la variabile fiscale rappresenta un elemento critico e, come tale, meritevole di particolare attenzione. Alla luce del quadro normativo assai complesso e mutevole, infatti, le imprese devono attuare un’attenta politica di Tax Governance e Tax Risk Management finalizzata al raggiungimento della Tax Compliance. Il seminario fornisce una serie di suggerimenti operativi per ridurre i rischi fiscali e far fronte in maniera efficace a tutte le problematiche fiscali delle operazioni aventi rilevanza internazionale.
Programma:
- Gli indirizzi operativi dell’Amministrazione finanziaria in materia di contrasto dell’evasione ed elusione fiscale internazionale;
- I rischi fiscali derivanti dall’internazionalizzazione;
- La residenza fiscale (delle persone fisiche e giuridiche) e l’esterovestizione;
- La stabile organizzazione (personale e materiale);
- Il transfer pricing ed il concetto di “arm’s length price”;
- I paradisi fiscali e la disciplina delle controlled foreign companies (CFC);
- Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (Modello OCSE);
- Le verifiche fiscali dell’Amministrazione finanziaria;
- Base Erosion and Profit Shifting (BEPS);
- Tax Governance e modelli di International Tax Compliance;
- La risoluzione delle controversie internazionali (MAP, ecc.);
- Gli aspetti penal-tributari delle operazioni internazionali.
Il programma potrebbe subire modifiche e/o integrazioni in ragione di eventuali esigenze didattiche o organizzative.
Accreditamenti ottenuti:
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: 20 Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti agli iscritti (4 CFP per ciascun modulo);
- Guardia di Finanza: Corso accreditato dal Comando Regionale Lombardia per l’aggiornamento professionale di 10 Funzionari dei Reparti operativi (es. Nucleo di Polizia Tributaria di Milano).
Date degli incontri:
- 18/09/2015, orario 14:00-18:00 (Aspetti strategici e commerciali) – Dott. Roberto Bottiroli, consulente aziendale, Dott. Valerio Vicenzetto e Dott.ssa Anna Barbieri, MAP SpA.
- 25/09/2015 orario 14:00-18:00 (Aspetti organizzativi) – Ing. Giancarlo Poggi, consulente aziendale, già Partner di Accenture SpA.
- 02/10/2015 orario 14:00-18:00 (Aspetti finanziari) – Prof. Giorgio Beltrami, docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- 09/10/2015 orario 14:00-18:00 (Aspetti contrattuali) – Avv. Anna Pozzato, civilista esperta di contrattualistica internazionale.
- 15/10/2015 orario 14:00-18:00 (Aspetti fiscali) – Dott. Claudio Melillo, dottore commercialista, tributarista e dottore di ricerca in diritto tributario.
Ospiti: Dott. Roberto Bottiroli, consulente aziendale; Avv. Raffaele Caso, fiscalista internazionale; Avv. Sergio Sottocasa Biani (in attesa di conferma).
Sede del Corso: Via Santa Maria Valle, 3 – c/o Regus Center.
Docenti e relatori:
- Claudio Melillo, Dottore Commercialista in Legnano e Milano e Dottore di Ricerca in Diritto Tributario;
- Giorgio Beltrami, Docente a contratto presso l’Università di Milano Bicocca;
- Giancarlo Poggi, Consulente aziendale, già Partner di Accenture SpA;
- Roberto Bottiroli, Consulente aziendale;
- Anna Pozzato, Avvocato civilista esperta di contratti internazionali e infragruppo;
- Valerio Vicenzetto, Presidente del CdA della Società MAP S.p.A. (in attesa di conferma);
- Anna Barbieri Venturi, Responsabile commerciale della Società MAP S.p.A. (in attesa di conferma);
- Lidia Komjanc, Esperta in operazioni di internazionalizzazione nei Paesi balcanici (in attesa di conferma);
- Raffaele Caso, Avvocato Tributarista in Milano;
- Col. t. SFP Cesare Maragoni, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia;
- Marco Cardillo, Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Torino (in attesa di conferma);
- Sergio Sottocasa Biani, Avvocato Tributarista in Milano (in attesa di conferma).
Ulteriori informazioni:
Il presente intervento formativo, articolato in 5 incontri pomeridiani di 4 ore ciascuno, per un totale di 20 ore, è strutturato come un vero e proprio laboratorio (analogamente agli altri eventi formativi del Ce.S.E.D.) e mira al trasferimento di know-how da parte dei docenti e relatori nei confronti di discenti (professionisti, managers, funzionari del Fisco, imprenditori, praticanti, ecc.) interessati a conoscere strumenti e modalità operative di gestione delle operazioni di internazionalizzazione delle PMI.
Il corso ha contenuto prevalentemente pratico e costituisce un momento di crescita e di confronto costruttivo tra i docenti e i discenti, destinato a proseguire anche dopo il Corso, grazie all’attività di networking sviluppata dal Centro Studi.
Contributo (simbolico) di iscrizione: 150,00 Euro (75,00 Euro Soci Ce.S.E.D.).
PER ISCRIVERSI AL CORSO:
Scaricare il Modulo di iscrizione.
Il pagamento del contributo d’iscrizione al Corso n. 1 deve essere eseguito tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Centro Studi di Economia e Diritto” (IBAN: IT32 X031 5801 600C C102 2001 078) inserendo come causale: “Iscrizione al Corso n. 1“.
Dopo aver effettuato il bonifico è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo formazione@economiaediritto.it con la richiesta di partecipazione al Corso n. 1, allegando la ricevuta del bonifico bancario.
Coloro che intendono avere la riduzione del 50% sul contributo di iscrizione devono aderire al Ce.S.E.D. in qualità di Soci, seguendo le indicazioni riportate al seguente link:
DIVENTA SOCIO CESED
Gli appartenenti all’Amministrazione finanziaria (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) che si iscriveranno al Ce.S.E.D. come Soci Ordinari Persone Fisiche, versando la quota minima di euro 100,00, avranno diritto a partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di Alta Formazione, sia in presenza che on line (senza alcuna limitazione).
Dal 2015 il Ce.S.E.D., in collaborazione con il Comando Regionale della Guardia di Finanza della Lombardia, offre fino a 10 posti GRATUITI per la formazione professionale di altrettanti funzionari e/o dirigenti in servizio presso i principali Reparti della Lombardia.
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TAX LAB 2015
CORSI ACCREDITATI DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO – ANNO 2015:
Il “Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.”, in collaborazione con Melillo & Partners Studio Legale Tributario, avvia i “Laboratori di Economia & Diritto”, una serie di workshop formativi, a numero chiuso, pensati per stimolare l’interesse dei discenti (professionisti, imprenditori, manager, funzionari pubblici, laureati, ecc.) a partecipare a sessioni di studio fondate sull’esperienza, oltre che sulla teoria.
Durante i “Laboratori di Economia & Diritto” qualificati docenti metteranno la loro pluriennale esperienza al servizio dei partecipanti, affinché questi possano accrescere con facilità il loro bagaglio di competenze teorico-pratiche.
Nell’ambito dei “Laboratori di Economia & Diritto” rientra il Tax L@b 2015: Laboratorio di Fiscalità Internazionale, corso di alta formazione accreditato dall’ODCEC di Milano con il riconoscimento di 20 CFP, unitamente al quale, su richiesta, è possibile attivare ulteriori incontri di approfondimento in aula, orientati a rispondere a specifiche esigenze di problem solving (anche su proposta di ciascun partecipante).
- TAX LAB 2015 (EVENTO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO PER 20 CFP) – PROGRAMMA – BROCHURE E MODULO DI ISCRIZIONE:
- Rappresentante del Comitato Scientifico di E&D:
- Prof. Avv. Claudio Sacchetto (Professore emerito di Diritto Tributario dell’Università di Torino).
- Direttore Scientifico e Coordinatore del Corso:
- Dott. Claudio Melillo, Dottore Commercialista in Milano (www.melilloandpartners.it) e Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda Università di Napoli (www.claudiomelillo.it).
- Relatori e Ospiti:
- Dott. Luigi Busoni, Tax Manager Gruppo IKEA Italia;
- Dott. Gianluca D’Aula, Tax Manager Gruppo ILLY Caffè (in attesa di conferma);
- Avv. Sergio Sottocasa Biani, Tributarista in Milano;
- Dott. Alessio Rombolotti, Analista di transfer pricing, Melillo & Partners Studio Legale Tributario;
- Avv. Massimiliano Sammarco, Tributarista in Roma;
- Dott. Marco Cardillo, Funzionario tributario presso l’Agenzia delle Entrate (in attesa di conferma);
- Col. t. SFP Cesare Maragoni, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia;
- Avv. Serena Giglio, Tributarista in Roma, Direttore Responsabile di ECONOMIAeDIRITTO.it;
- Avv. Claudia Marinozzi, Tributarista in Milano, (in attesa di conferma).
gli eventi sono organizzati in collaborazione con:
La sede dei corsi per i Professionisti è Milano, Via Santa Maria Valle 3. I posti disponibili sono 65.
Tutti gli eventi sono stati accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Ai partecipanti verrà rilasciato apposito attestato ai fini del riconoscimento dei CFP.
La sede dei Corsi è Milano, Via Santa Maria Valle, 3.
Informazioni e prenotazioni:
Melillo & Partners Studio Legale Tributario
Via Santa Maria Valle, 3 – 20123 MILANO
Telefono: (+39) 02 00681087
E-mail: formazionecontinua@economiaediritto.it
ALTRI EVENTI SVOLTI NEL 2015:
- Arriva il Tax Risk Manager in azienda_Worskshop del 7 maggio 2015
- Digital innovation Social Communication_Workshop del 3 giugno 2015
*****
Sei interessato a sponsorizzare i nostri eventi formativi?
A fronte di un contributo a copertura parziale degli oneri organizzativi, Ti offriamo la possibilità di partecipare come relatore ad uno o più eventi nonché di effettuare uno speech di presentazione della Tua organizzazione e di esporre materiale promozionale durante gli eventi.
Per i dettagli contattaci all’indirizzo partnership@economiaediritto.it.
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Finanziamenti
FONDI EUROPEI GESTITI DIRETTAMENTE DALL’EUROPA
> Ambiente, Azione per il Clima, Green economy (2)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Progettazione, pianificazione e conduzione di una valutazione delle esercitazioni per i moduli della protezione civile, le équipe di assistenza tecnica e di sostegno e le équipe della protezione civile dell’Unione europa (ECHO/B1/SER/2014/09).
- Scadenza 9 febbraio 2015 NEW.
Call for application – Presentazione candidature: Premio europeo Natura 2000
> Audiovisivi, Cinema, Media (9)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee (EACEA 24/2014)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti (slate funding) (EACEA 18/2014)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Sostegno allo sviluppo di singoli progetti (EACEA 17/2014)
Call for Proposals – Sovvenzione: Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee (EACEA 24/2014)
- Scadenze 13 gennaio 2015; 28 maggio 2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Invito a presentare le proposte. Sostegno all’accesso ai mercati (EAC/S29/2014)
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Media. Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Agenti di vendita (EAC/S21/2013)
- Scadenza 1 marzo 2016 (Reinvestimenti)
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Media. Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Cinema Automatic (EAC/S28/2013)
- Scadenza 31 luglio 2015 (Reinvestimenti)
Eurimages: Fondo del Consiglio d’Europa a sostegno della coproduzione, distribuzione, sfruttamento e digitalizzazione di opere cinematografiche europee
Call for Proposals – Sovvenzione: Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei – Sistema di sostegno «agente di vendita» 2013 (EACEA/07/13)
- Scadenza 2 marzo 2015 (reinvestimento fondo potenziale)
> Cooperazione con Paesi terzi (9)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Assistenza tecnica per l’integrazione della sostenibilità ambientale, compresi la biodiversità, il cambiamento climatico e la riduzione del rischio di catastrofi (EuropeAid/136473/DH/SER/Multi)
- Scadenza 19 febbraio 2015 NEW
Call for proposals – Sovvenzione: Verso un futuro libero dalla violenza domestica nei Paesi dei Caraibi orientali e Barbados (EuropeAid/136243/DH/ACT/Multi)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Servizi di assistenza tecnica internazionale per il progetto ADESEP (EuropeAid/136417/DH/SER/Multi)
Call for Proposals – Sovvenzione: Creazione di un Meccanismo europeo per i difensori dei diritti umani (EuropeAid/136316/DH/ACT/Multi)
Call for Proposals – Sovvenzione: Sostegno agli attori regionali impegnati nella tutela dei diritti umani negli Stati africani (EuropeAid/136394/DD/OPR/OUA)
Call for Proposals – Sovvenzione: Switch Asia II – Promozione di modelli e abitudini di consumo e di produzione sostenibili (EuropeAid/136362/DH/ACT/Multi)
Call for proposals – Sovvenzione: Rinforzare il ruolo della società civile nella promozione dei diritti dell’uomo e delle riforme democratiche – Algeria (EuropeAid/136240/DD/ACT/DZ)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Supporto tecnico all’attuazione e alla gestione di programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato (EuropeAid/136274/DH/SER/Multi)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Bando Twinning in Internet. “Rafforzare le capacità dei servizi dell’Infrastruttura Nazionale di Qualità (INQ) e la Valutazione di Qualità (VQ) nella Repubblica di Serbia (EuropeAid/136447/IH/ACT/RS)
> Cultura, Turismo, Cittadinanza (7)
Call for Application – Presentazione candidature: Designazione della Capitale europea della cultura per il 2021 (EAC/A03/2014)
- Scadenza 23 ottobre 2015 NEW
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Europa per i Cittadini. Asse 1 – Memoria Europea. Asse 2 – Impegno democratico e partecipazione civica (Gemellaggi di città, Reti di città, Progetti della società civile)
Call for Application – Presentazione candidature: Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura. Supporto alle piattaforme europee (EACEA 47/2014)
- Scadenza 25 febbraio 2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura. Progetti di traduzione letteraria (EACEA 46/2014)
Call for Proposals – Sovvenzione: Facilitare i flussi turistici transnazionali per gli anziani e i giovani nella bassa e media stagione (COS-TFLOWS-2014-3-15)
Premio Internazionale sull’Innovazione Culturale
> Energia, Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Reti Trans-europee TEN-E (1)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Sostegno alle attività principali della piattaforma tecnologica europea sul riscaldamento e il raffreddamento rinnovabili (PP-2041/2014)
- Scadenza 2 marzo 2015 NEW
> Giustizia, Sicurezza, Lotta alla violenza, Lotta alla droga, Diritti, Immigrazione (15)
Call for Proposals – Sovvenzione: Sostegno a progetti che promuovono l’indipendenza economica paritaria tra donne e uomini (JUST/2014/RGEN/AG/GEND)
- Scadenza 31 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Contratto quadro per servizi tecnici e di supporto nel settore della sicurezza legata agli eventi chimici, biologici, radiologici/nucleari ed esplosivi (CBRNE) (HOME/2014/ISFP/PR/CBRN/0025)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Crimini finanziari ed economici, corruzione e crimini ambientali (HOME/2014/ISFP/AG/EFCE)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Prevenzione della radicalizzazione, del terrorismo e dell’estremismo violento (HOME/2014/ISFP/AG/RADX)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Azioni di finanziamento volte a sostenere progetti transnazionali nell’ambito delle politiche comunitarie sulle droghe (JUST/2014/JDRU/AG/DRUG)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Sviluppo di una piattaforma digitale per la lotta contro le mutilazioni genitali femminili (MGF) (JUST/2014/RPPI/AG/FGMU)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Daphne – Progetti nazionali o transnazionali per il sostegno alle vittime di violenza e di reato (JUST/2014/SPOB/AG/VICT)
- Scadenza 10 febbraio 2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Daphne – Progetti transnazionali legati ai bambini vittime del bullismo (JUST/2014/RDAP/AG/BULL)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Lotta contro la criminalità informatica e gli abusi sessuali su minori (HOME/2014/ISFP/AG/CYBR)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Scambio di informazioni ai fini dell’applicazione della legge (HOME/2014/ISFP/AG/LAWX)
Call for Proposals – Sovvenzione: Azioni di sostegno ai progetti nazionali e internazionali volti a promuovere la cittadinanza dell’Unione Europea (JUST/2014/RCIT/AG/CITI)
Call for Proposals – Sovvenzione: Progetti internazionali per rafforzare la capacità dei professionisti che operano nella tutela dei diritti minorili (JUST/2014/RCHI/AG/PROF)
> Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster (20)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Promozione delle competenze di «e-leadership» in Europa (EASME/COSME/2014/013)
- Scadenza 18 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio relativo all’eventuale duplice uso delle tecnologie abilitanti fondamentali (EASME/COSME/2014/019)
- Scadenza 16 febbraio 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Sviluppo e attuazione di un quadro europeo per la professione nel settore delle TIC (EASME/COSME/2014/012)
- Scadenza 11 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio sull’adeguatezza della regolamentazione del quadro legislativo che disciplina la gestione dei rischi delle sostanze chimiche (escluse procedure REACH), in particolare il regolamento CLP e la legislazione pertinente (375/PP/ENT/IMA/14/11917)
- Scadenza 6 febbraio 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio relativo alla fattibilità di alternative ai rating del credito e allo stato del mercato dei rating del credito (MARKT/2014/257/F)
- Scadenza 25 febbraio 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Sostegno della cooperazione internazionale tra le reti di imprese e di cluster attraverso l’ulteriore sviluppo della piattaforma europea di collaborazione tra cluster (EASME/COSME/2014/023)
- Scadenza 13 febbraio 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di Servizi: Organizzazione di eventi tra paesi terzi e Unione europea durante l’esposizione universale di Milano 2015 (424/PP/ENT/SME/14/F/S608)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Settore europeo delle calzature: oltre la moda – Campagna di sensibilizzazione (EASME/COSME/2014/021)
Call fo Proposals – Sovvenzione: Enterprise Europe Network – secondo bando (COS-EEN-2014-2-04)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Quadro di valutazione relativo all’attrattività degli investimenti esteri diretti (IED) — studio in particolare sugli investimenti internazionali e sulla competitività per migliorare le catene di approvvigionamento transfrontaliere/intrafrontaliere nell’UE (EASME/EASME/COSME/2014/016)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Prove interlaboratorio di fibre tessili, compresi test e servizi connessi per l’analisi tecnica della fibra «poliacrilato» (423/PP/ENT/IMA/14/1131)
- Scadenza 12 febbraio 2015
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio per l’assistenza tecnica concernente la progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti DG ENTR lotto 9 (419/PP/ENT/IMA/14/11931A)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio sulle miscele di detergenti pericolose contenute in imballaggi solubili monouso (406/PP/ENT/IMA/14/119429)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Programma COSME. Analisi dei fattori guida, degli ostacoli e dei fattori di disponibilità delle imprese dell’Unione europea per l’adozione di prodotti e tecnologie di fabbricazione avanzata (EASME/COSME/2014/014)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Facilitare l’accesso al regolamento per Sistemi Aerei leggeri Pilotati Remotamente (COS-RPAS-2014-2-03)
- Scadenza 18 febbraio 2015
Call for Tenders – Appalto di servizi: Prestazione di servizi di valutazione alla Commissione europea nel settore del commercio (TRADE/2014/01/01)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio di sostegno per il controllo dell’adeguatezza nel settore dell’edilizia (408/PP/ENT/SME/14/A/N307C)
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon 2020, Strumento PMI (SME Instrument)
- Fase I, Scadenze: 18 marzo 2015; 17 giugno 2015; 17 settembre 2015; 16 dicembre 2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Progetti EuroTransBio per progetti di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale caratterizzati da eccellenza e innovatività
Call for Proposals – Sovvenzione: Facilitare i flussi turistici transnazionali per gli anziani e i giovani nella bassa e media stagione (COS-TFLOWS-2014-3-15)
> Istruzione, Formazione, Giovani, Sport (5)
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Erasmus+, Azione chiave 3: Supporto per la riforma delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle politiche. Sperimentazione delle politiche nel settore dell’educazione scolastica (EACEA/30/2014)
- Scadenza 20 marzo 2015 Pre-proposte (eForm) NEW
Call for Proposals – Sovvenzioni: Programma Erasmus+. Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emergenti. Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù (EACEA/33/2014)
- Scadenza 24 febbraio 2015
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio sulla comparabilità delle prove linguistiche in Europa (EAC/45/2014)
Premio per la scuola 2014/2015: Inventiamo una banconota. Per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado
- Scadenza 2 marzo 2015: termine per la presentazione dei progetti
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Erasmus+. Invito a presentare proposte 2015 (EAC/A04/2014)
- Azione chiave 1, Scadenze: 4 febbraio 2015; 4 marzo 2015; 30 aprile 2015; 1 ottobre 2015; 4 marzo 2015; 3 aprile 2015
> Pesca, Ricerca marina e marittima (6)
Call for Proposals – Sovvenzione: Migliorare l’interoperabilità negli Stati membri per rafforzare la condivisione di informazioni nell’ambito della sorveglianza marittima (MARE/2014/26)
- Scadenza 31 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio sulle migliori pratiche internazionali per la pianificazione dello spazio marittimo transfrontaliero (MARE/2014/40)
- Scadenza 31 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Networking a sostegno della rete delle zone di pesca europee 2014–2020 — Unità di sostegno FARNET (MARE/2014/29)
- Scadenza 9 febbraio 2015 NEW
Call for Proposals – Sovvenzione: Rafforzare la cooperazione regionale nella raccolta di dati nel settore della pesca (MARE/2014/19)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Appalto per la prestazione di servizi a sostegno del monitoraggio e della valutazione della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito di EMFF 2014–2020 — FAME (MARE/2014/02)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Guardiani del mare (MARE/2014/24)
> Politica regionale e urbana (1)
Call for application – Presentazione candidature: Regiostars 2015 – Premio per i progetti europei più interessanti e innovativi nel contesto dello sviluppo regionale
- Scadenza 28 febbraio 2015
> Protezione sociale, Lavoro e Mobilità, Integrazione, Cittadinanza (3)
Call for Proposals – Sovvenzione: Creazione di una rete sulla qualità e sui costi/benefici nell’assistenza a lungo termine e nella prevenzione della dipendenza (VP/2014/010)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Sostegno a favore dell’istituzione di una «piattaforma a livello UE per agevolare la costituzione di un partenariato transnazionale, scambio di esperienze, sviluppo delle capacità e networking, e capitalizzazione e diffusione dei risultati pertinenti» (VT/2014/011)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Programma Europa per i Cittadini. Asse 1 – Memoria Europea. Asse 2 – Impegno democratico e partecipazione civica (Gemellaggi di città, Reti di città, Progetti della società civile)
> Reti di comunicazione, Internet, Information Technology (2)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Servizi di gestione di media online e social media (4 lotti) (COMM/DG/AWD/2014/389)
Call for Proposals – Sovvenzione: FIWARE Accelerator Programme – Settore Smart cities.Inviti a presentare proposte SOUL-FI (Startups Optimizing Urban Life with Future Internet)
> Ricerca e Innovazione (20)
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Eurostars a supporto dei progetti di ricerca delle PMI che sviluppano prodotti, processi e servizi innovativi per guadagnare vantaggio competitivo a livello internazionale
- Scadenza 5 marzo 2015 NEW
Call for Proposals – Sovvenzioni: EraNetMed – Invito a presentare proposte di ricerca sulle Energie Rinnovabili, le Risorse idriche e le connessioni tra loro per la Regione del Mediterraneo. Energie rinnovabili ed efficienza energetica (JC-ENERGY-2014); gestione delle risorse idriche (JC-WATER-2014); nesso energia-acqua (JC-NEXUS-2014)
Call for Proposals – Sovvenzione: Progetti EuroTransBio per progetti di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale caratterizzati da eccellenza e innovatività
Call for Proposals – Sovvenzioni: CHIST-ERA. Invito a presentare proposte per progetti di ricerca 2014
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Azioni trasversali. Programma Scienza con e per la società
- Scadenza 16 settembre 2015: H2020-GARRI-2015-1
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Eccellenza Scientifica. Programma Tecnologie emergenti e future (FET)
- Scadenza 25 novembre 2014: H2020-FETHPC-2014
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Eccellenza Scientifica. Programma Infrastrutture di ricerca europee (comprese le infrastrutture digitali)
- Scadenza 14 gennaio 2015: H2020-EINFRA-2015-1
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Eccellenza Scientifica. Programma Azioni Marie Sklodowska Curie per competenze, formazione e sviluppo della carriera (MSCA)
- Scadenza 13 gennaio 2015: H2020-MSCA-ITN-2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Eccellenza Scientifica. Programma Consiglio Europeo per la Ricerca (CER)
- Scadenza 5 febbraio 2015: ERC-2015-PoC
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Leadership Industriale. Programma Innovazione nelle PMI
- Scadenza 16 dicembre 2015: H2020-SMEINST-2-2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Leadership Industriale. Programma Accesso alla Finanza di Rischio
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 Pilastro Leadership Industriale. Programma Tecnologia Spaziale
- 17 novembre 2014: H2020-PROTEC-2015
Call for Proposals – Sovvenzioni: Horizon2020 – Pilastro Leadership Industriale. Programma Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e manifattura e processi avanzati
- Scadenza 09 dicembre 2014: H2020-EeB-2015
- 09 dicembre 2014: H2020-FoF-2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Società sicure
- Scadenza 21 aprile 2015: H2020-DS-2015-1 NEW
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Società inclusive, innovative e riflessive
- Scadenza 28 maggio 2015: H2020-INT-INCO-2015
- 28 maggio 2015: H2020-INT-SOCIETY-2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime
- Scadenza 21 aprile 2015: H2020-SC5-2015-one-stage
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Trasporti intelligenti, verdi e integrati
- Scadenza 15 ottobre 2015: H2020-GV-2015
Call for Proposals – Sovvezione: Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Energia sicura, pulita ed efficiente
- Scadenze
- 3 marzo 2015: H2020-LCE-2015-1
- 3 marzo 2015: H2020-LCE-2015-2
- 3 marzo 2015: H2020-LCE-2015-3
- 3 marzo 2015: H2020-LCE-2015-4
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché bioeconomia
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società. Programma Salute, cambiamento demografico e benessere
> Trasporti e Mobilità, Reti trans-europee TEN-T (3)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Gestione dell’Osservatorio europeo per i carburanti alternativi (MOVE/C1/2014-797/2015-67)
- Scadenza 12 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio di valutazione sull’applicazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio sull’autorizzazione e sulla promozione della preparazione dei progetti principali della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), in particolare dei progetti riguardanti le vie d’acqua e dei progetti transfrontalieri (MOVE/B3/2014-751)
- Scadenza 11 febbraio 2015
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FONDI EUROPEI GESTITI DALLE REGIONI ITALIANE
E FONDI NAZIONALI/REGIONALI
> Fondazione Unipolis – Progetti d’innovazione culturale e sociale (1)
Bando della Fondazione Unipolis: Culturability – spazi d’innovazione sociale
- Scadenza 28 febbraio 2015
> Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) (3)
Bando Smart&Start Italia: Sostegno alla nascita e alla crescita delle start-up innovative in tutto il territorio nazionale
- Domande a partire dal 16 febbraio 2015
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli
- Scadenza fino ad esaurimento delle risorse
MISE: Strumento agevolativo beni strumentali (“Nuova Sabatini”)
> Regione Campania (1)
Avviso pubblico – Bando ‘Sportello per l’innovazione’. Interventi a favore delle PMI e degli organismi di ricerca.
> Regione Emilia Romagna (4)
Bando Start up innovative 2014, per piccole imprese costituite dopo l’1 gennaio 2011
Ingenium Emilia-Romagna II – Il fondo di investimento per le imprese innovative. Por Fesr 2007-2013, Asse 2, Attività II.1.3 – Fondo di capitale di rischio per le piccole e medie imprese innovative
- Scadenza 31 dicembre 2015
Fondo rotativo di finanza agevolata per la green economy: Programma Por Fesr 2007-2013, Asse 3 Qualificazione energetico ambientale e sviluppo sostenibile – Agevolazioni per piccole e medie imprese
- Fino ad esaurimento delle risorse
Avviso pubblico: Riconoscimento danni e concessione contributi in relazione a eventi alluvionali e trombe d’aria. Concessione di contributi alle imprese interessate
- Scadenza 28 febbraio 2015
> Regione Lazio (11)
Fondo per il Microcredito (L.R. 10/06)
Fondo di Garanzia CCIAA di Roma
FONDO POR I.3 Lazio – Interventi nel capitale di rischio delle imprese. Bando per PMI industriali o di servizi che vogliono avviare programmi di sviluppo tecnologico e innovativo
- Scadenza 15 maggio 2015 (per le PMI)
Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate dai Programmi Locali di Sviluppo Urbano (P.L.U.S.)
Fondo di Garanzia Spettacolo, Cultura, Editoria e Sport
Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative sul territorio del Lazio (art. 6 L.R. 13/2013)
- dal 20 novembre 2014 fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Avviso pubblico per la presentazione di progetti coerenti con il tema di EXPO MILANO 2015 ‘Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita’
- a partire dalle ore 9.00 del 10 novembre 2014 e per i successivi 30 giorni
Bando POR FESR Lazio 2007- 2013: Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione Europea per il finanziamento della ricerca, dell’innovazione e della competitività
Bando Accesso al credito Lazio – Far crescere il patrimonio delle piccole e medie imprese
- bando di prossima apertura
Bando Innovazione e Reti d’impresa Lazio – Fondo ‘Capitale di rischio’. Una partnership pubblico-privato per le imprese innovative
- 15 maggio 2015 o fino a esaurimento delle risorse
Bando Start up Lazio. Fondo per prestiti partecipativi alle start up
- 31 gennaio 2015 o fino a esaurimento delle risorse
> Regione Lombardia (6)
Avviso Pubblico per la selezione di progetti pilota finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica
Bando ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione. Edizione 2014
Bando per individuare le migliori start up lombarde nei settori collegati al tema EXPO ‘Feeding the planet, Energy for life’ (Start up per Expo)
Bando Lombardia Concreta – Contributi al credito per le imprese del turismo e dell’accoglienza
- Fino ad esaurimento delle risorse
Bando voucher per l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde 2014
Avviso pubblico: Azioni di rete per il lavoro, rivolte a gruppi di lavoratori coinvolti in processi di crisi o in cerca di occupazione
- Scadenza 31 dicembre 2015
> Regione Marche (2)
Avviso pubblico: Sostegno a progetti integrati di sviluppo delle PMI in fase di ricambio generazionale
Bando Regione Marche: Fondo di Ingegneria Finanziaria della Regione Marche – “Concessione di un Finanziamento agevolato per le Imprese del Comparto Culturale della Regione Marche”
- Fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
> Regione Piemonte (9)
Contributi per l’acquisto, installazione ed attivazione di parabole e modem per la connessione ad internet via satellite, in zone rurali
Agevolazioni agli investimenti innovativi delle Piccole e Medie Imprese per impianti di proiezione cinematografica digitale: impianti digitali, reti, audio e risparmio energetico
Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione,la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Edizione 2014 (Bando Pmi 2014)
Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese nate dai servizi forniti dagli sportelli provinciali per la creazione d’impresa (art. 42. l.r. 34/2008 e s.m.i.)
Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi – Edizione 2014 (Bando Micro 2014)
Interventi per la nascita e lo sviluppo del “lavoro autonomo” (art. 42. l.r. 34/2008 e s.m.i.)
Interventi per la nascita e lo sviluppo di “creazione d’impresa” (art. 42. l.r. 34/2008 e s.m.i.)
Bando regionale per la realizzazione di interventi volti a promuovere l’occupabilità di cittadini di paesi terzi in condizione di disagio occupazionale
Accesso alle agevolazioni per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione – Bando Studi di fattibilità 2014
- Scadenza 27 febbraio 2015
> Regione Puglia (1)
Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, volti alla penetrazione commerciale ed alla collaborazione industriale, a favore delle reti per ’internazionalizzazione, costituite da P.M.I. pugliesi
> Regione Sardegna (5)
Avviso pubblico: Servizi per l’innovazione. Sostegno alla realizzazione di idee e progetti di innovazione delle imprese
- Scadenza 30 novembre 2015
IV Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “fondo microcredito FSE”. POR FSE 2007-2013 Asse II occupabilità. Asse III inclusione sociale
- Fino ad esaurimento delle risorse
Borse “Generazione Faber” – Secondo bando per l’assegnazione di borse di sperimentazione da spendere presso il FabLab di Sardegna Ricerche
- fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
Avviso Pubblico: Servizi ICT per il turismo. Bando per la presentazione delle domande di aiuti
Bando Pubblico “Microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione digitale”. Incentivi per la competitività delle piccole e medie imprese
> Regione Toscana (7)
Fondo di Garanzia per i giovani professionisti e le professioni
- aperto (data inizio presentazione: 15 novembre 2014)
Bando FAS SALUTE 2014 – Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità della vita, la salute dell’uomo, biomedicale, l’inustria dei farmaci innovativi
Bando FAR-FAS 2014 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati congiuntamente da imprese e organismi di ricerca in materia di nuove tecnologie del settore energetico, fotonica, ICT, robotica e altre tecnologie abilitanti connesse
Fondo di Garanzia, Sezione 3 – Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali” (L.R. 21/2008)
Bando FAR-FAS 2014: Nuove tecnologie del settore energetico, con particolare riferimento al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili
Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della Misura C.2.2. “Sostegno alle attività di valorizzazione dell’ambiente e della fauna di interesse regionale” Azione a) “iniziative e attività di monitoraggio faunistico di interesse regionale in materia faunistico venatoria”
- ventesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n.41 parte III del 15 ottobre
Avviso pubblico per la concessione di incentivi a favore delle imprese di informazione (sostegno alle assunzioni)
- Fino ad esaurimento delle risorse
> Regione Umbria (1)
Bando per il finanziamento di interventi volti all’innalzamento degli standard di qualità, nella ricettività alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta
- Scadenza 11 febbraio 2015
> Regione Veneto (3)
Bando Mettiti in moto! Neet vs Yeet – Le opportunità per i giovani in Veneto
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l’accesso ai servizi digitali in modalità cloud computing. POR 2007-2013 Parte FESR, Asse 4 – Linea di intervento 4.1. – Azione 4.1.3.
- Scadenza 31 dicembre 2015
Avviso pubblico: Programma Operativo Regionale 2007-2013, Parte FESR. Asse 2. Energia – Linea di intervento 2.1. “Produzione di energia da08/01/2015 fondi rinnovabili ed efficienza energetica”. Azione 2.1.3 – Fondo di rotazione e contributi in conto capitale per investimenti realizzati da PMI e finalizzati al contenimento dei consumi energetici
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1.IL PENSIERO DI MARX
L’influenza di Marx sull’economia è certamente non trascurabile. Tante sono le idee rivoluzionarie promosse e portate avanti, come tante sono le critiche rivolte al sistema economico del tempo.
Marx si schiera infatti in una posizione fortemente anticapitalistica, scorgendo di fatto quattro punti vulnerabili del sistema:
- Distribuzione del potere.
- Distribuzione del reddito.
- Vulnerabilità del sistema capitalistico alla crisi e disoccupazione.
Il potere, che deriva dalla proprietà, è un fattore imprescindibile della vita economica. Esso era il privilegio inevitabile del capitalista. Nel capitalismo il potere appartiene al capitalista, è la conseguenza della proprietà dei mezzi di produzione.
Marx inoltre contesta lo stesso potere statale con l’accusa che amministrasse i soli interessi della borghesia.
In secondo luogo, Marx sottolinea l’ingiusta distribuzione del reddito, che a suo parere si basava sul concetto di produttività marginale (variazione di produzione in seguito all’aumento di un fattore produttivo, tenendo costanti gli altri fattori), uguagliando di fatto per tutti i proletari lo stipendio dell’operaio che lavorava in condizioni di produttività marginale. Il salario marginale pertanto condiziona il salario di tutti gli operai, a prescindere dal contributo lavorativo (e dagli utili che ne derivano) di questi ultimi.
Si viene a formare così il concetto del plusvalore, in quanto gli operai inframarginali producono di più rispetto allo stipendio conferitogli. Questo plusvalore, quindi, va a finire nelle mani del capitalista.
La terza critica è rivolta alla inclinazione del sistema capitalistico a depressioni.
Questa fragilità si spiega con la tendenza di quel sistema a sovrapprodurre, seguendo la fallacia convinzione della Legge di Say (secondo la quale l’offerta crea la domanda). Si tende quindi a produrre irrefrenabilmente, ad aumentare stipendi ed occupazione fino al momento in cui l’offerta sarebbe risultata eccessiva.
Pertanto, si sarebbe successivamente determinato un calo della produzione, quindi dei profitti ed un aumento della disoccupazione.
Per tornare ad una condizione d’equilibrio, essa si sarebbe ristabilita solo quando la diminuzione della produzione, degli stipendi e il livello ormai raggiunto di disoccupazione, avrebbero reso la produzione nuovamente vantaggiosa, attendendo l’autoregolazione del mercato.
Dal canto suo Marx, anticipatore forse della teoria della sotto-occupazione di Keynes, ritiene che la stabilità del sistema si possa trovare solo quando i salari sono mantenuti bassi da un esercito di disoccupati.
L’eccessivo uso di fattori fissi per la produzione e la seguente potenza produttiva capitalista sono quindi definiti come il tallone d’Achille del capitalismo.
L’ultimo punto debole considerato è il monopolio (concentrazione del mercato in mano ad una sola azienda), tendenza del capitalismo e che, avrebbe causato con il produrre la fine del sistema. L’espropriazione, quindi, assume una nuova forma, non è più il lavoratore indipendente ad essere usurpato, bensì lo stesso capitalista. Questo avviene mediante la centralizzazione dei capitali e dei mezzi di produzione, secondo leggi immanenti proprie della produzione capitalistica. “Ogni capitalista ne getta giù tanti altri” e “Gli espropriatori (capitalisti) che vengono espropriati (dal capitalista che accentra i capitali)”, sono frasi tratte dal Capitale (Libro I, Cap.24, sez.7) che sintetizzano questo concetto.
2.LA GRANDE DEPRESSIONE
Su molti aspetti quindi si è dimostrato certamente visionario, come la concezione della vulnerabilità del sistema capitalistico a crisi e depressioni.
Ne è la conferma la Grande Depressione del 1929 che, con una durata di circa 10 anni, avvenne nel pieno dei cosiddetti Roaring Twenties (I ruggenti anni Venti). Una crisi che, data l’assenza di una teoria sulle depressioni nel sistema economico classico, avrebbe rischiato di protrarsi ancora più a lungo se non fossero emerse figure più stataliste quali Franklin D. Roosevelt e J.M. Keynes.
Passando agli antefatti della crisi, gli anni Venti furono un periodo fertile e di grande espansione economica, finanziaria e culturale per gli USA. Questi ultimi, infatti, trainati da numerose scoperte ed invenzioni e dalla irrefrenabile voglia di successo, si accingevano a divenire la prima potenza economica mondiale.
Si ebbe infatti un grande sviluppo industriale, dovuto a nuove tecniche di produzione ed a nuove modalità di organizzazione del lavoro (Taylorismo), che determinarono un allargamento dei consumi ed una offerta dei beni più ampia. A questo va aggiunto anche il notevole progresso agricolo che caratterizzò l’incremento delle esportazioni di grano dovuto dal fatto che l’Europa, in seguito alla guerra, non ne riusciva a garantire il proprio fabbisogno.
Questo diffuso ottimismo lo si notò anche nel mercato borsistico. Numerosi furono gli investimenti da parte del grande pubblico (spinti dall’euforia) che, incentivati anche dal facile credito, alimentarono il fenomeno della speculazione.
L’epoca, quindi, fu caratterizzata da un sentimento comune di fiducia ed entusiasmo.
Diversamente, sul fronte internazionale la situazione economica si fece piuttosto instabile. Ciò derivò dalla Prima guerra mondiale e dalle immense spese per sostenerla e dall’eredità degli ingenti debiti di guerra imposti alla Germania.
Inoltre, nemmeno il libero scambio fra Paesi fu favorito, ma venne prediletto un modello politico isolazionistico e quindi un sistema economico protezionistico, caratterizzato dalla chiusura reciproca dei Paesi per scambi e commerci.
La grande fase di sviluppo si interruppe brutalmente il giovedì del 24 ottobre 1929 (Giovedì nero), con il crollo della Borsa di Wall Street. Questo evento segnò l’inizio della Grande Depressione che perdurò fino alla fine degli anni ’30, espandendosi anche nella zona europea.
Le ragioni del crollo quindi, oltre alla instabilità economica internazionale, sono da ricondurre alla crisi della sovrapproduzione, alla speculazione borsistica e dai bassi tassi d’interesse.
Ecco l’analisi dei motivi:
- La sovrapproduzione è sinonimo di eccesso di offerta.
All’epoca, infatti, era ancora diffuso il dogma della Legge di Say (offerta crea domanda).
Questa eccessiva produzione però, a fronte di una domanda interna che non cresceva di pari passo, determinò la crisi di sovrapproduzione; le merci rimasero invendute con una conseguente deflazione.
- La speculazione, invece, fu la conseguenza non solo dell’eccessiva euforia nei mercati e della crescita incontrollata dei titoli, ma anche dall’assenza di norme che regolassero il mercato borsistico.
- I bassi tassi d’interesse furono l’esito di una politica fiscale della FED volta all’espansione al ricorso del credito. La diminuzione dei tassi nel 1927 dal 4% al 3,5% agevolò difatti la contrazione di prestiti.
Numerose banche (con i numerosi crediti insolventi) ed industrie fallirono, vi fu un crollo del prezzo delle azioni, aumentò in modo vertiginoso la disoccupazione e diminuirono i prezzi ed i salari.
Conseguenze tragiche, che però furono trascurate dal governo, fedele all’idea liberista dell’autoregolazione.
Infatti, salvo qualche ingerenza pre-crisi da parte della FED (Federal Reserve System), la quale applicò un aumento dei tassi d’interesse nel biennio 1928 e 1929 fino al 6% (frenando così gli investimenti), da parte del Presidente repubblicano Herbert Hoover, seguace del concetto del Laissez-Faire, non furono né eseguiti interventi statali per salvare banche né ultimate misure efficaci di contenimento della crisi. Infatti, sotto l’amministrazione Hoover, a fine mandato, furono anche abbassati i tassi d’interesse fino all’ 1,5%, senza apportare però gli effetti desiderati.
Anzi, per proteggere il mercato in crisi, si decise di inasprire la politica protezionistica con dazi e misure fiscali restrittive volte al pareggiamento di bilancio, con la conseguenza di provocare un’ulteriore contrazione degli scambi e del commercio, aggravando di fatto la crisi.
Con una situazione che non tendeva a migliorare, si rivelarono chiari i limiti dell’economia liberista con la necessità quindi di introdurre meccanismi regolatori.
A dare una svolta a questa situazione fu l’elezione di Franklin D. Roosevelt nel 1933 come il nuovo Presidente degli USA. Egli, infatti, promosse il “New Deal”, un piano di riforme economiche e sociali, che si caratterizzava per la centralità dell’intervento statale.
Lo Stato, dunque, non si limitò a sorvegliare, ma ad agire concretamente ed attivamente per regolare il mercato, secondo gli influssi dell’economista britannico J.M. Keynes. Quest’ultimo sosteneva, infatti, che, per assecondare la ripresa del paese, sarebbe stato necessario un aumento della spesa pubblica.
L’intervento del governo, difatti, si rivelò fondamentale per aumentare il livello degli investimenti.
Occorreva dunque che il governo contraesse debiti e che spendesse per fini pubblici.
Inoltre, si ebbe un riordino del sistema economico e creditizio, con la FED che assunse il compito di gestire la politica monetaria e di controllare periodicamente gli istituti di credito. Furono anche elargiti sussidi di disoccupazione, in linea con le pratiche del Welfare State per garantire il benessere collettivo.
Tramite queste misure fu possibile risanare la situazione disastrosa che precipitò ufficialmente con il giovedì nero.
Dunque, concetti come: che il sistema economico si trovi in una situazione di equilibrio e che i fenomeni di scostamento dalla piena occupazione siano solo transitori, furono confutati e ribaltati dalla teoria della sotto-occupazione.
Secondo quest’ultima, infatti, la condizione di equilibrio (uguaglianza fra risparmi e investimenti) può richiedere una diminuzione dei redditi e quindi una condizione di sotto-occupazione. Questo perché secondo la teoria Keynesiana, con un incremento della produzione, dell’occupazione e del reddito, la propensione marginale al consumo tende a diminuire, comportando perciò un aumento dei risparmi.
Fondamentale fu quindi l’intervento statale che, con il programma di spese ed investimenti pubblici mantenne ed aumentò il volume di occupazione e ruppe questo equilibrio della sotto-occupazione.
Queste politiche incentivarono quindi la spesa dei risparmi accantonati del settore privato (creando nuovi posti di lavoro), innescando un meccanismo di ripresa.
3.IL PLUSVALORE E LA SUA DESTINAZIONE PER LA RIPRESA DELL’ECONOMIA.
A questo punto è possibile traslare l’attenzione alla velata contraddizione della teoria del plusvalore marxista con la modalità di rilancio economico previamente citata, vincendo l’equilibrio di sotto-occupazione.
Prima però, mi soffermo velocemente nel valutare la correttezza del plusvalore.
Esso, difatti, al di là della concezione filosofeggiante di Marx (differenza fra valore del prodotto del lavoro e remunerazione del lavoratore), deve essere definito come la giusta remunerazione per l’innovazione e per l’assunzione dei rischi sul capitale dell’impresa. Se l’imprenditore non ottenesse quel plusvalore, non vi sarebbe l’incentivo ad investire e a spendere, perpetuando l’attività.
Invero, la spesa di capitali dei privati si rivelano essenziali per dare un segnale di ripresa, in seguito alle politiche interventistiche dello stato (con la finalità proprio di generare questa capacità di spesa). Il plusvalore dell’imprenditore gode di questo indispensabile dovere, apportare spese ed investimenti del settore privato in una situazione di stallo per pungolare lo slancio dell’economia.
La ripresa economica passa quindi proprio attraverso il plusvalore dei privati ed il suo consumo.
(A cura di Giulio Staniscia)
GALLERIA DI IMMAGINI
- Grafico Dow Jones 1921-1969.
La quotazione del Dow Jones perse circa l’80% dai massimi e tornò ai livelli pre-crisi nel 1954.
Fonte immagine ed excursus: traderpedia.it – Il Grande Crollo del 1929 .

2) Grafico Tasso di Disoccupazione (1929-1942) – (1948-2020).
Il picco di disoccupazione ci fu nel 1933 quando i tassi arrivarono addirittura al 25.6%.
Fonte immagine ed excursus: cnbc.com – Unempolyment is nearing Great Depression levels. Here’s how the eras are similar – and different

3) Grafico Tassi di Interesse 1915-1970.
Fonte immagine: thewalkingdebt.org – il QE della FED ha compiuto cent’anni.

Galbraith J.K., 1990, Storia dell’economia, Rizzoli.
Marx K., 2015, Il Capitale, Newton Compton Editore.
Schiappa G., 2019, DALLA DEPRESSIONE DEL ’29 ALLA CRISI RECENTE CRISI ECONOMICHE A CONFRONTO, tesi di laurea.
Consob.it – La crisi del ‘29
Urbrick.com – La crisi del ‘29
Dirittoeconomia.net – La teoria keynesiana
Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
Contattaci: redazione@economiaediritto.it
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- Premessa
L’istituto del regolamento preventivo di giurisdizione ha una storia travagliata che trova il proprio fondamento in una disposizione legislativa appartenente ad un ordinamento differente da quello italiano ma che mutatis mutandis introdusse le prime procedure di risoluzione dei conflitti tra autorità giurisdizionale e autorità amministrativa. [1]
Il regolamento di giurisdizione nella sua formula attuale [2] ha la funzione di dirimere questioni che attengano al rapporto tra autorità giurisdizionali (c.d. difetto relativo di giurisdizione), nonché tra autorità giurisdizionale e autorità amministrativa (c.d. difetto assoluto di giurisdizione).
Posto che una trattazione esaustiva della materia richiederebbe una monografia, la disamina verterà su un particolare atto che da adito alla dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione, l’atto politico.
Per comprendere al meglio la questione è però necessario individuare il significato che sta dietro all’espressione difetto di giurisdizione, discontinuamente rievocato in contesti processualcivilistici (come avviene per l’art. 37 c.p.c. [3], 41 c.p.c. [4] e 382 c.p.c.). [5]
Si definisce il difetto assoluto di giurisdizione – espressione che ha condotto a crescenti elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali – come “quel fenomeno che si concretizza ogniqualvolta… non risulti possibile individuare nell’ordinamento alcun giudice deputato alla tutela della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”.[6]
L’introduzione della Costituzione del 1948 e dell’art. 113 [7] diedero occasione di comprendere meglio uno strumento (ancora sino ad oggi) analizzato con attenzione. La disposizione de qua garantisce delle posizioni giuridiche tutelate – interessi legittimi e diritti soggettivi – senza deroghe, allorché l’atto sia della pubblica amministrazione.
Una interpretazione poco impegnata della disposizione potrebbe indurre il lettore a ritenere che il difetto assoluto sia un istituto non costituzionalmente orientato e che faticosamente possa permanere nel nostro ordinamento. [8]
L’inconfigurabilità del difetto assoluto di giurisdizione è piuttosto enucleabile solo allorquando sussistano delle questioni vertenti su interessi legittimi e diritti soggettivi. Peraltro, nel nostro sistema è ben chiara la presenza di posizioni giuridiche non tutelate che ammettono dunque la configurabilità del difetto. L’art. 113 ha ristretto il novero delle ipotesi che permettano di ravvisare un difetto di giurisdizione a quelle in cui “si affermi che il privato non è titolare, di fronte alla autorità amministrativa, di alcuna situazione giuridica sostanziale, ma solo di un semplice interesse”. [9]
Tra i casi di “semplice interesse” – ossia di situazione giuridica sostanziale non riconosciuta dall’ordinamento – che celano una particolare complessità di individuazione “dell’inafferrabile difetto” [10] si possono annoverare: il merito amministrativo, i c.d. atti politici e l’interesse di fatto.
Si vedrà come l’atto oggetto della trattazione – come questo anche gli altri succitati – richiami una questione intrinsecamente di merito e non di giurisdizione.
- L’atto politico: intrinseca natura della questione
L’atto politico è una tipologia di atto di per sé peculiare per via dei connotati governativi sottesi. L’espressione viene richiamata già all’art. 7, 1° comma d. lgs. n. 104 del 2010 che enuncia: “Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”. [11]
Una lettura superficiale dell’art. 7, 1° comma potrebbe indurre il lettore in errore e questo in quanto il provvedimento governativo stricto sensu non è l’unico atto politico. Gli atti governativi (latu sensu) possono essere emessi, indubbiamente dal governo, ma finanche da ogni altro organo costituzionale.
Il primo segno distintivo dell’atto governativo è, difatti, il requisito di carattere soggettivo consistente nella sua emissione da un organo costituzionale quale (esemplificativamente) il Governo, il Presidente della Repubblica, il Parlamento in quanto “autorità cui compete la funzione di indirizzo politico e di direzione, al massimo livello della cosa pubblica”. [12]
Il secondo requisito è caratterizzato dall’esercizio di un potere politico composto dalle “più alte linee di indirizzo per il coordinamento e la gestione della cosa pubblica, con libera scelta anche dei fini (c.d. requisito oggettivo). [13]
Di particolare complessità è la differenziazione tra la categoria degli “atti di alta amministrazione” e la categoria degli “atti di governo” a causa dell’evanescenza che ne caratterizza il confine. Di norma gli atti di alta amministrazione vengono definiti come quegli atti che “segnano il raccordo tra la funzione di governo, che è espressione dello Stato-comunità, e la funzione amministrativa, che è espressione dello Stato-soggetto, e che essi realizzano al più alto livello”.[14]
La differenziazione delle due figure testé menzionate non rileva solo in termini nominalistici ma anche sostanziali e processuali.
Gli atti politici [15] sono, in quanto tali, insindacabili dal giudice laddove gli atti di alta amministrazione possono essere soggetti al regime giuridico della sindacabilità in sede giurisdizionale. [16]
Si può affermare che gli atti politici (o governativi che dir si voglia) [17] siano caratterizzati da residualità in ordine agli atti di alta amministrazione.
Il Supremo organo amministrativo evidenzia come solamente allorché non vi sia configurabilità della fattispecie nella figura dell’atto amministrativo, in via interpretativa, si sussumerà nella categoria degli atti governativi “estranei alla funzione amministrativa… espressione di una potestà di governo [ed esternalizzazione di] una volontà di indirizzo generale non idonea ad incidere su singole situazioni giuridiche soggettive”. [18]
Beninteso non è indispensabile l’appellativo di “atto politico” affinché questo possa essere ritenuto tale. [19] L’atto politico è caratterizzato “non dalla regolazione di interessi contrapposti” (come avviene nel rapporto amministrazione-cittadini), bensì nel perseguimento dell’interesse politico, “libero” ed “esente da conflittualità coi privati”.[20]
La libertà testé accennata, nondimeno, non può mai sfociare in arbitrio soggiacendo alle limitazioni dei precetti costituzionali.[21]
Proprio a causa del carattere residuale della politicità dell’atto, la categoria degli atti politici si è ristretta [22].
È appena il caso di accennare che l’enunciazione dell’atto politico ai sensi dell’art. 31 T.U. Cons. Stato, in dottrina non sembrava unanimemente conforme ai dettami filo-costituzionali ed in primis all’art. 113 Cost.
Nonostante parte di essa, negli anni addietro, abbia ritenuto che l’art. 31 fosse stato abrogato tacitamente dall’introduzione della norma costituzionale, per via della riconduzione di ogni atto – “produttivo nella sfera soggettiva dei terzi, e perciò capace di ledere diritti o interessi legittimi di questi… – nel regime proprio degli atti amministrativi (sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello della tutela)” [23]; la dottrina maggioritaria, invece, ha ritenuto che l’art. 113 Cost. si riferisca ai soli atti amministrativi e non anche agli atti di governo [24].
A riconferma della tesi maggioritaria è l’emanazione dell’art. 7 c.p.a. che ne conferma l’approvazione in chiave filo- costituzionale.
Dopo aver analizzato concisamente i suoi caratteri sostanziali, tocca vagliare se la verifica dell’atto politico sia da considerare questione intrinsecamente di giurisdizione o se concerna il merito della controversia. Al pari del merito amministrativo e dell’interesse di fatto (per i quali si riserva un’apposita trattazione), la figura de qua non è oggettivamente, se non attraverso una valutazione nel merito, in grado di manifestare le proprie peculiarità. Sebbene il carattere soggettivo, configuri potenzialmente l’atto politico; questo non è l’unico requisito di cui bisogna essere in possesso per considerare l’atto come governativo.
Quale elemento oggettivo, l’istituto di cui trattasi, richiede l’esercizio di un potere politico che in quanto tale non configuri alcuna posizione giuridica soggettiva azionabile [25]. La politicità dell’atto, essendo strettamente relazionata all’insussistenza di una posizione giuridica da tutelare, richiede inevitabilmente una valutazione della questione nel merito della domanda.[26]
Avalla tale tesi anche la circostanza che affinché possa declinarsi come politico, l’atto deve essere sottoposto a verifica che ammetta che la norma attributiva del potere lo contempli come tale e che appuri la competenza dell’autorità che ha agito.
Attraverso un’interpretazione sarà poi necessario che “sia impossibile individuare il parametro giuridico (norme di legge o principi dell’ordinamento) al quale deve essere ancorato… il sindacato giurisdizionale” [27]. Il giudice di merito prima e la Suprema Corte successivamente sono tenuti alla verifica della corrispondenza tra il potere esercitato e quello astrattamente delineato dalla norma di riferimento; indagini che attengono al merito e che hanno la finalità di verificare la legittimità dell’attività politica esercitata.[28]
È chiaro però che “dalla sussunzione della verifica in ordine alla natura politica di un atto nel genus delle questioni di merito non può discendere automaticamente l’inutilizzabilità degli strumenti di verifica della giurisdizione ex artt. 41 c.p.c., 360, 1° comma, n. 1, c.p.c. e 111, 8° comma, Cost…”. [29]
- Rilevabilità della questione e dichiarazione di improponibilità della domanda.
Secondo quanto affermato sino ad ora, può ritenersi che il Giudice di legittimità, investito della questione, sarà tenuto a dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione cassando senza rinvio.
Come testè evidenziato, la Corte di Cassazione dovrà verificare la competenza dell’organo emittente (c.d. requisito soggettivo); interpretare la norma attributiva del potere, che dovrà dare esito negativo all’individuazione di un “parametro giuridico… [a cui ancorare] il sindacato giurisdizionale” [30]; verificare la corrispondenza tra potere esercitato e quello astrattamente delineato dalla norma di riferimento; accertare “la sussistenza delle condizioni che costituiscono i presupposti di fatto per l’esercizio del potere politico in esame”. [31]
È però appena il caso di sottolineare, che la Suprema Corte, nell’accostarsi alla teoria del merito ha tendenzialmente reso inoperabile gli strumenti di tutela giurisdizionali, ritenendo le questioni (vertenti nel merito) non sottoponibili alla sua ricognizione.
Eppure, se già nel 1907 le questioni che vertevano sull’improponibilità erano state devolute all’organo superiore, si può attestare con fermezza, ed in controtendenza con la tesi giurisprudenziale, che la Corte sia capace di accertare l’esistenza (o meno) di posizioni giuridiche soggettive tutelate dedotte in giudizio [32]. Infatti, la considerazione che alla Corte non siano devolute tutte le questioni che attengano alla giurisdizione è fuorviante. [33]
Si può ben affermare anche che l’organo regolatore della giurisdizione sia munito del potere di valutare la politicità (o meno) degli atti [34] e ciò dall’ipotesi sottintesa dall’art. 382 c.p.c. che nell’attribuire alla Corte l’autorità di cassare senza rinvio – “quando il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione”[35] – le riconosce implicitamente il potere di accertare nel merito quelle questioni “di massima espressione del potere amministrativo… [e gli] atti politici.” [36]
Fatta salva la considerazione che le decisioni della Corte – in tutti i casi in cui queste determinino un difetto assoluto di giurisdizione – provocano un pregiudizio del diritto e della domanda (e conseguentemente nel merito) [37] e che sono idonee al passaggio in giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. [38], preme evidenziare come la Corte di Cassazione “lungi dal poter essere considerata soltanto «supremo organo regolatore delle competenze» …, diventi nel caso concreto, inevitabilmente, giudice di merito” [39].
(A cura di Francesco Mastroianni)
NOTE
[1] Il riferimento è alla legge 7-14 ottobre del 1790, dell’ordinamento francese che introduce uno “strumento al di sopra e al di fuori dell’ordine giudiziario”: così CALAMANDREI, La Cassazione Civile, Torino, 1920, pp. 429.
[2] Per ultima introdotta con il codice di rito del 1940.
[3] “Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione”: così l’art. 37, 1° comma c.p.c.
[4] “Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione”: così l’art. 41, 2° comma c.p.c.
[5] “Se riconosce [con riferimento alla Cassazione] che il giudice del quale si impugna il provvedimento ed ogni altro giudice difettano di giurisdizione cassa senza rinvio”: così l’art. 382, ultimo comma c.p.c.
[6] ZINGALES I., Pubblica amministrazione e limiti della giurisdizione tra principi costituzionali e strumenti processuali, Milano, 2007, p. 135.
[7] “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa” art. 113, 1° comma, della Costituzione.
[8] Vedi a riguardo VILLATA R., Il conflitto di attribuzioni sollevato dal prefetto, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 1967, p. 909 e ss.; ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 136 e ss.
[9] FERRI C., Note in tema di pronunce sulla giurisdizione, Pavia, 1968, pp. 6 – 7.
[10] CIPRIANI F., Sul difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, nota a Cass., Sez. un., 27 luglio 1998, n. 7339, in Foro it., 1999.
[11] Precedentemente disposto dall’art. 31 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (c.d. T.U. del Consiglio di Stato) che enunciava: “Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico.”
[12] ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., pp. 188-189.
[13] T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 04 gennaio 2020, n. 54.
[14] SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, I, Napoli, 1989, p. 21. Cfr. anche GARRONE G.B., sub art. 26 r.d. giugno 1924, n. 1054, in ROMANO A., Commentario, cit., pp. 334 e ss.; CARINGELLA F., Il diritto amministrativo, cit., pp. 22 e ss.; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 04 gennaio 2020, n. 54, cit., ai cui sensi: “vanno distinti gli atti politici da quelli di alta amministrazione, i primi soltanto sottratti alla cognizione del giudice amministrativo, per ragioni di ordine sia soggettivo (in quanto emessi da organi, preposti alla guida dello Stato), sia oggettivo (in quanto concernenti le più alte linee di indirizzo per il coordinamento e la gestione della cosa pubblica, con libera scelta anche dei fini perseguiti). Gli atti di alta amministrazione, invece, si pongono in una posizione di raccordo fra l’attività politica e quella amministrativa, sempre tuttavia restando attinenti alla cura concreta di interessi della collettività: benché caratterizzati da una discrezionalità particolarmente ampia, tali atti non sono quindi liberi nei fini: tali atti possono intervenire – quando previsto dalla legge – per nomine di particolare rilevanza, o per superare situazioni di stallo fra amministrazioni pubbliche”.
[15] Un elenco esemplificativo di atti politici viene indicato da ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 188, in cui afferma che: “Nell’ambito della categoria degli atti politici di organi costituzionali vengono, normalmente ed esemplificativamente, ricompresi: la proposta di nomina dei ministri; la nomina dei sottosegretari; la deliberazione dei decreti legge e dei decreti legislativi; la stipula dei trattati internazionali; il conferimento di onorificenze; l’accettazione (c.d. gradimento) dei rappresentanti diplomatici stranieri; la proposizione della questione di fiducia; determinati atti in materia di rapporti internazionali, quale, ad esempio, la decisione di applicare sanzioni politiche ed economiche; la dichiarazione di guerra; la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, dei senatori a vita e dei cinque giudici costituzionali; l’indizione delle elezioni politiche e dei referendum, lo scioglimento delle Camere, etc…”.
[16] Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 12 luglio 2019, n. 18829 ai cui sensi: “la deliberazione del Consiglio dei ministri emessa all’esito del procedimento indicato dall’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 non costituendo un atto politico ma un atto di alta amministrazione, come espressamente confermato dal comma 3 di tale norma… è assoggettata al sindacato di legittimità del Consiglio di Stato”; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sentenza, 05 aprile 2012, n. 3151, per cui: “I provvedimenti di alta amministrazione sono assunti in base a criteri eminentemente fiduciari, sono basati sulla valutazione della capacità e delle attitudini dei nominati e sono sottoposti al sindacato di legittimità”; Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2000, n. 1996, in Foro amm., 2000, p. 1227, per il quale: “Il decreto che concede l’estradizione di un imputato o condannato non ha natura di atto politico bensì di atto di alta amministrazione, come tale soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per quel che attiene alla lesione di interessi legittimi.”; Corte Cass., sez. un. 16 aprile 1998, n. 3882, in Giust. civ. Mass. 1998, p. 812, che evidenzia come “la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie locali è disposta con provvedimento discrezionale di alta amministrazione… ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all’impugnazione da parte del direttore generale dell’atto di risoluzione disposto in riferimento a tale norma e sulla base delle relative valutazioni discrezionali”.
[17] Vedi per la corrispondenza GROTTANELLI DE SANTI G., Atto politico e atto di governo, in Enc. Giur. Treccani, IV, Roma, 1988.
[18] GARRONE G.B., Atto politico (disciplina amministrativa), in Dig. Disc. Pubbl., I, Torino, 1987, p. 545.
[29] Cfr. ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., pp. 194-195; GARRONE G.B., Atto politico, cit., p. 545.
[20] GARRONE G.B., in ROMANO A., Commentario, cit., p. 299 afferma che tale atto è adottato “non già per la regolazione ed assetto di interessi contrapposti, quale quelli dell’amministrazione e del destinatario che dall’emanazione dell’atto medesimo ritiene di trarre un proprio personale vantaggio, bensì in considerazione di un interesse politico da perseguire, la cui scelta è del tutto libera ed esente da conflittualità con l’interesse del privato che, seppur esiste, si atteggia come mero interesse di fatto”.
[21] Cons. Stato, Sez. V, sentenza 27 luglio 2011, 4052, in Massima redazionale, 2011, che aggiunge: “la cui violazione [dei precetti costituzionali]può giustificare un sindacato della Corte costituzionale di legittimità sulle leggi e gli atti aventi forza di legge o in sede di conflitto di attribuzione su qualsivoglia atto lesivo di competenze costituzionalmente garantite”.
[22] Cfr. Corte cass., sez. un., ord. 5 giugno 2002, n. 8157, in Corr. Giur., 2003, p. 635, secondo cui: “Gli atti che vengono compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono totalmente al sindacato sia della giurisdizione ordinaria che della giurisdizione amministrativa, in quanto costituiscono manifestazione di una funzione politica, attribuita dalla Costituzione al Governo della Repubblica, rispetto alla quale non è configurabile una situazione di interesse protetto a che gli atti, in cui detta funzione si manifesta, assumano o meno un determinato contenuto. (In applicazione del principio di cui in massima, le Sezioni unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della difesa in relazione alla avvenuta distruzione, nel corso delle operazioni aeree della Nato contro la Repubblica federale di Jugoslavia, di un obiettivo non militare, e al conseguente decesso di alcuni civili)”; T.A.R. Sicilia- Catania, Sez. IV, 07 aprile 2022, n. 182, nella quale si afferma che l’obbligo vaccinale discende da un atto avente forza di legge, il quale, in quanto atto politico, non può essere sindacato dal giudice amministrativo.
[23] CERULLI IRELLI V., Corso di diritto amministrativo, Torino, 2001, p. 346.
[24] Vedi la nota 115 di ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 190, che sottolinea come: “Ad avviso di GALLI R., Corso, cit., pp. 368 ss., deve, al riguardo, ritenersi che il sopravvenire dell’art. 113 Cost. non abbia determinato l’implicita abrogazione del citato art. 31, posto che la lettera di tale norma costituzionale si riferisce esclusivamente agli atti amministrativi e non a quelli «di governo» e dunque non consacra in alcun modo, la sindacabilità delle scelte politiche degli organi costituzionali”.
[25] “L’inammissibilità del ricorso avverso i c.d. atti politici non potrebbe discendere dalle peculiarità di tali atti in sé considerati, ma deriverebbe dall’impossibilità di configurare, nei loro confronti, alcuna situazione soggettiva azionabile in sede giurisdizionale”: così COMOGLIO L.P. La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile, Padova, 1970, p.109.
[26] Cfr. ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 191.
[27] Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 23 agosto 2022, n. 25159, in Massima redazionale, 2022, per cui: “per affermare il carattere politico dell’atto e quindi sottrarlo al sindacato giurisdizionale è necessario che sia impossibile individuare il parametro giuridico (norme di legge o principi dell’ordinamento) al quale deve essere ancorato detto sindacato… L’esistenza di una norma che disciplina il potere e le relative regole di esercizio rende, infatti, sia pure limitatamente al segmento oggetto di regolazione, l’atto suscettibile di controllo giurisdizionale come proprio dello Stato di diritto in cui non si danno poteri costituiti che non siano posti e disciplinati da norme giuridiche.”; GUICCIARDI E., Aboliamo l’art 31?, in Foro amm., 1947, II, p. 24: “è… quello politico, un potere che la legge attribuisce a determinati organi consentendo loro massima discrezionalità per la sua esplicazione, ma fissando al tempo stesso i presupposti ed i limiti per la sua esistenza ed esercizio conto che tale potere si chiami politico, non deve significare che esso non sia anche un potere giuridico, cioè regolato giuridicamente a mezzo di una norma rivolta a stabilire la pertinenza di esso, e tale quindi da non poter essere violata in modo alcuno dagli atti compiuti nell’esercizio del potere medesimo: poiché ogni atto emanato nell’esercizio di quel potere è conforme alla norma che il potere attribuisce ed ogni atto non conforme a quella norma non può considerarsi emanato nell’esercizio di quel potere. Nel primo caso l’atto è politico ma è in modo evidente necessariamente legittimo; nel secondo è illegittimo, ma non è più atto politico perché non può più considerarsi esplicazione del potere politico attribuito dalla norma. E nel primo caso non sarà impugnabile… perché non potranno dedursi contro di esso motivi di impugnativa; mentre nel secondo sarà impugnabile e sindacabile, ma non come atto politico, sibbene come un comune atto amministrativo”.
[28] Cfr. SANDULLI A.M., Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, 1963, p. 74, che afferma: “… gli atti politici, come non sono suscettibili di ledere diritti soggettivi, così non sono suscettibili di ledere interessi legittimi: di fronte al potere politico… non possono infatti sussistere né diritti, né interessi legittimi.se delle lesioni di cotali posizioni soggettive possono verificarsi, ciò non può accadere, dunque, se non in quanto l’autorità dotata di potere politico abbia esorbitato dall’ambito del potere stesso: ma quando ciò sia avvenuto, gli atti in questione non saranno più atti politici e non saranno quindi soggetti a regime proprio di questi: eh si dovranno allora essere trattati alla stregua dell’enorme comuni, qualificandosi di volta in volta come fatti illeciti, come fatti irrilevanti, come atti amministrativi, ecc…”.
[29] ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 198.
[30] Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 23/08/2022, n. 25159, cit.
[31] ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 252.
[32] Nello stesso senso ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 230, secondo cui: “può, allora, affermarsi che il sistema attribuisce alla Suprema corte, in sede di verifica della giurisdizione, il potere di accertare l’esistenza o meno di una norma che tuteli la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio nei confronti della pubblica amministrazione”; v. anche BERLATI A., «Limiti esterni» della giurisdizione amministrativa e ricorso in Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato, in Arch. Civ., 1997, p. 248.
[33] A riguardo rileva quanto affermava CARNELUTTI F., Istituzioni del processo civile italiano, Roma, 1956, II, p. 38, secondo cui: “l’aver fatto passare l’inesistenza del diritto invocato contro la pubblica amministrazione come difetto di potestà del giudice è il risultato di un lungo e ingegnoso sforzo…rivolto… ad ottenere il controllo della corte di Cassazione”.
[34] Cfr. ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 230-231, secondo cui si può affermare che si attribuisce “alla Suprema Corte… il potere… di accertare la natura politica o meno di un determinato atto” e “di stabilire se le censure in concreto dedotte in un giudizio amministrativo di mera legittimità attengano, appunto, a profili di legittimità o al contrario, investano profili della determinazione amministrativa non sindacabili in sede giurisdizionale”; v. anche VERDE G., Profili del processo civile, Parte generale, Napoli, 2002, pp. 51-52, secondo cui: “È un caso ormai difficile da verificare, perché avendo l’art 24 Cost. posto il principio della generale tutela dei diritti e degli interessi, l’impossibilità di adire i giudici è ipotizzabile soltanto nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione e… di fronte all’attività di governo”.
[35] Art. 382 cpv. cod. proc. civ.
[36] LA CHINA S., Diritto processuale civile, Le disposizioni generali, Milano, 1991, pp. 220-221.
[37] Cfr. ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 232; CIPRIANI F., Il regolamento, cit., pp. 166 e 300; MONTESANO L., Processo, cit., pp. 212 e 227; NIGRO M., Giustizia, cit., p. 173; GASPERINI M.P., Il sindacato della Cassazione, cit., p. 298; CHIOVENDA G., Istituzioni, cit., II, sez. I., p. 601; BETTI E., Diritto, cit., pp. 138-139.
[38] Cfr. CIPRIANI F., Il regolamento, cit., 166, secondo cui: “si deve senz’altro riconoscere l’efficacia di giudicato sostanziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2909 c.c.”; GASPERINI M.P., Il sindacato della Cassazione, cit, p. 298, secondo cui: “Nell’ipotesi di statuizione declinatoria… il giudicato sulla carenza del potere decisorio del giudice ordinario sulla causa proposta si estende altresì alla causa giuridica per cui detto potere decisorio è stato escluso, rappresentata, nella specie, dall’impossibilità di configurare un diritto soggettivo in capo all’attore, cosicché si è in presenza di un giudicato che, prima ancora di escludere la giurisdizione, esclude il diritto soggettivo, e perciò assume valore di cosa giudicata sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c.”; MONTESANO L., Processo, cit., 227, secondo il quale: “la declinatoria di giurisdizione nei riguardi dell’amministrazione, pronunciata in sede di «conflitto» attuale o virtuale… dev’essere… considerata come un rigetto della domanda con piena forza di giudicato sostanziale: rigetto e giudicato che, ovviamente, non escludono l’esistenza del diritto per una «causa petendi» diversa da quella disconosciuta dalla Corte suprema”; LAUDISA L., La sentenza processuale, Milano, 1982, p. 68, secondo cui: “la sentenza che nega la giurisdizione perché la situazione prospettata non è tutelabile… equivale,… ad una sentenza di rigetto nel merito e pertanto fa stato tra le parti ex art. 2909 c.c.”; DE CRISTOFARO M., sub. artt. 339-391, in CONSOLO C.-LUISO F.P., Codice di procedura civile commentato, I, IPSOA, 2000, p. 1955, per cui: la sentenza che “nega l’esistenza stessa di una situazione giuridica tutelabile ad opera di un giudice ordinario o speciale… viene a decidere una questione di merito” ed “ha quindi un’efficacia extraprocessuale di giudicato sostanziale”.
[39] ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., pp. 233-234.
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Introduzione
Molto spesso si sente parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) quale programma di investimenti e opportunità che l’economia italiana si sia mai trovata a dover gestire dopo la pandemia causata dal Covid-19. La Commissione europea nel 2020, a seguito della crisi sanitaria e più nello specifico sociale ed economica, ha dichiarato di “mettere a disposizione un bilancio rafforzato (…), per dare avvio alla ripresa e preparare un futuro migliore” [1]. Nonostante la grande importanza che riveste tale programma, paragonato da alcuni al piano Marshall, ad oggi il PNRR è assai poco conosciuto, basti pensare che solamente il “12% dichiara di conoscerlo in modo approfondito, il 44% lo conosce solo in parte, mentre il 28% ne ha solo sentito parlare e il 16% ignora del tutto di cosa di tratti”[2]. La poca conoscenza del Piano e la sua complessità strutturale, vengono accompagnate dai numerosi problemi attuativi che stanno compromettendo la capacità del nostro Paese di realizzare gli investimenti, le riforme, gli obiettivi e i traguardi come originariamente definiti e aventi l’obiettivo di coniugare la crescita economica con quello della riduzione dei differenti divari territoriali.
Ma che cosa è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)?
Al fine di superare la pandemia e la conseguente crisi economica l’UE ha approntato, nel quadro del Next Generation UE (NGUE), il Dispositivo per la ripresa e resilienza (Recovery and resilience facility – RRF), disciplinato dal Regolamento n.2021/241/UE, quale strumento di supporto alla ripresa degli Stati membri, con una dotazione di 723,8 miliardi di euro, di cui 338 di grant (sovvenzioni) e 385 di loans (prestiti). Per poter avere accesso a tali risorse, ogni Stato membro ha definito un insieme di riforme e investimenti per il periodo temporale 2021-2026, contenute in un Piano nazionale per la ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Plan). L’iniziativa del NGUE ha canalizzato notevoli risorse verso Paesi quali l’Italia, che hanno sofferto di una bassa crescita economica ed un elevata disoccupazione con l’intenzione di promuovere una ripresa dell’economia europea con una declinazione su specifici ambiti di intervento quali la transizione ecologica, la digitalizzazione, la competitività, la formazione e l’inclusione sociale, territoriale e di genere[3].
L’Italia in tale scenario è la prima beneficiaria in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU, ovvero il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 di grant(sovvenzioni) e 122,6 di loans (prestiti) su specifici pacchetti di investimenti e riforme articolati in 6 Missioni o aree tematiche strutturali di intervento (es. transizione digitale, transizione verde, mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute), suddivise in 16 Componenti (c.d. cluster) funzionali a realizzare gli obiettivi economico e sociali, con la previsione di destinare il 40% delle risorse ai territori del Mezzogiorno. Il Piano prevede, inoltre, un ampio programma di riforme di contesto che dovranno accompagnarne l’attuazione e rafforzare al contempo il tessuto imprenditoriale e ridurre gli oneri e vincoli burocratici (es. Pubblica Amministrazione, Aumento delle spese per ricerca e sviluppo, Fisco, Giustizia e Lavoro)[4]. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce dunque un’innegabile prospettiva di progresso socio-economico del Paese, e che consentirà di avviare, grazie all’iniezione di capitali e l’implementazione di nuove riforme, un percorso di crescita economica sostenibile e duratura, superando gli ostacoli che hanno limitato l’espansione dell’economia italiana nel corso degli ultimi decenni e generare parallelamente un impatto significativo sulle iniziative di investimento privato.
Attuazione del PNRR: a che punto siamo?
Il Next Generation Eu ha messo a disposizione, in poco più di un anno e mezzo, già 150 miliardi di euro agli Stati membri dell’UE, dei quali 67 miliardi destinati all’Italia. Il Governo italiano al termine dell’anno 2022 ha dichiarato formalmente il raggiungimento delle 55 condizioni prefissate per lo stesso anno e il completamento dei 151 tra obiettivi e traguardi, chiedendo la contestuale erogazione della terza rata di un ammontare pari a 19 miliardi di euro, ma su cui è in corso la valutazione da parte della Commissione europea, che sta passando in rassegna gli obiettivi e traguardi che l’Italia era chiamata a portare a termine. In un simile scenario si aggiunge inoltre, la priorità aggiuntiva di assicurarsi la quarta rata da 16 miliardi di euro attraverso il raggiungimento dei 27 obiettivi (20 milestones e 7 target) e l’attuazione della riforma della giustizia civile e penale, il codice per gli appalti e la riforma del pubblico impiego.
Al netto del quadro finanziario indicato è stato evidenziato come ad oggi solo il 6% dei finanziamenti del PNRR italiano è stato speso e solamente l’1% dei progetti è stato completato (2.037 progetti su 171.610) con notevoli difficoltà nella gestione degli stessi. L’attuazione del Piano dunque al 31 dicembre 2022 è pari al 6% per tutte le diverse missioni, ad esclusione della missione 3 – “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, con un rapporto tra spesa sostenuta e totale delle risorse del 16,4%. Tale accumuli di ritardi saranno proiettati avanti nel tempo e dovranno essere recuperati nel corso del 2023, dove sarà indispensabile raggiungere le 96 condizioni aggiuntive tra obiettivi e traguardi il cui grado di raggiungimento è di circa il 28% secondo quanto indicato nella relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Corte dei Conti[5].
I predetti ritardi hanno indotto il Governo Italiano ad una rimodulazione del Piano, come originariamente approvato, rispetto a quei progetti ed opere che stanno subendo dei rallentamenti tali da compromettere la possibilità di essere completati entro il 2026, come ad esempio:
- Strutture ferroviarie del Centro (raddoppio della Roma-Pescara e della Orte-Falconara) e del Sud Italia;
- Costruzione e la riqualificazione degli asili nido;
- Piantumazione di alberi e rinaturazione del fiume Po;
- Investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
Come anticipato, il PNRR viene assimilato al Piano Marshall grazie al quale l’Italia si affermerà tra le sette economie più grandi del mondo, ma come nel 1950, i principali problemi di attuazione, che rischiano di minare la possibilità di ottenere le successive tranche di pagamento, riguardano non solo i progetti nelle aree del Sud Italia ma anche la gestione delle stesse risorse nelle amministrazioni locali, molte delle quali versano in uno stato di dissesto finanziario e per le quali il numero medio di progetti presentati è di gran lunga limitato rispetto all’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e potenzialmente impegnabili [6].
Quali sono le principali criticità nell’attuazione operativa del Piano?
I ritardi accumulati a fronte delle importanti sfide sottese nel PNRR sono da indagare in variabili strutturali e sociali che verrano di seguito indicate e meglio dettagliate, ovvero:
- Complessità del Piano che nella sua articolazione, ricca di misure e progetti di carattere strategico, richiede un’attenta pianificazione e coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte tra cui il governo centrale, le regioni, le province, i comuni e le imprese. Inoltre, il PNRR prevede un sistema di monitoraggio e valutazione continuo, che richiede la raccolta e l’analisi di grandi quantità di dati su aree tematiche eterogenee e trasversali, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dell’implementazione del Piano. Su questo aspetto si ravvisa la mancanza di un documento informativo sull’attuazione del PNRR, in quanto le uniche fonti disponibili e aggiornate sono ricollegabili alla Relazione al Parlamento della Corte dei Conti del 28 marzo, la Deliberazione n.6/2023 e il database OpenCup alimentato dai Soggetti titolari degli interventi che non sempre forniscono informazioni relative ad uno specifico bando pubblico, comportando l’inaccessibilità ad informazioni omogenee e complete sullo stato di attuazione dello stesso Piano. E non si parla di cifre di poco conto. Secondo quanto stimato da The European House Ambrosetti, l’impatto complessivo nel decennio 2026-2036 del PNRR potrebbe arrivare a un +13% rispetto allo scenario senza i fondi, eppure come già sottolineato il percorso è in salita poiché solamente il 6% dei finanziamenti è stato speso e l’1% dei progetti è stato completato, ovvero su 610 progetti candidati solo 2037 sono stati completati[7];
- Burocrazia amministrativa caratterizzata molto spesso da elevate procedure documentali per l’approvazione e gestione dei progetti nonché da poca flessibilità e tempestività nell’attuazione delle decisioni. Il 65% dei progetti del Piano transita in enti locali con criticità ravvisabili nel mancato utilizzo di strumenti digitali per la raccolta e l’elaborazione dei dati e nella promozione di una cultura della responsabilità e dell’efficienza nella gestione dei fondi pubblici. Lo scarso coinvolgimento degli stakeholder locali e i rallentamenti nei tempi di realizzazione tra le diverse fasi progettuali, favoriscono una ridotta partecipazione e consapevolezza da parte dei degli attori chiave coinvolti, i quali secondo un’indagine svolta all’Osservatorio PNRR – Ambrosetti, hanno dichiarato di aver riscontrato difficoltà nel partecipare ai bandi, difficoltà legate per il 45% ai criteri tecnici, per il 30% alla complessità nell’interpretazione del bando e per il 18% alle tempistiche per la candidatura.
- Mancanza di personale qualificato e specializzato in settori come l’ingegneria, la scienza dei dati e l’informatica. La carenza di personale qualificato è stata aggravata ulteriormente dalla fuga di molti professionisti altamente qualificati dall’Italia e dai processi di reclutamento per i progetti PNRR, caratterizzati da procedure farraginose e requisiti tecnici di selezione che hanno impedito di trovare rapidamente personale compatibile con le attuali esigenze progettuali. Secondo alcune analisi contenute nel report sulle “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine”[8], elaborato nell’ambito del Sistema informativo Excelsior e realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL, si è evidenziato come l’inadeguata disponibilità di personale ha generato problematiche significative nella gestione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Infatti, considerando una finestra temporale di difficoltà di reperimento che varia da 2 a 12 mesi, è emerso che nel 2022 si è verificata una perdita di valore aggiunto pari a 37,7 miliardi di euro, corrispondente al 3,1% del valore generato complessivamente dalle filiere industriali. Il concetto di mismatch tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai lavoratori rischia di accentuarsi ulteriormente nei prossimi anni a causa della transizione digitale e della transizione verde, nonché dell’evoluzione demografica dovuta all’aumento dei flussi pensionistici e della diminuzione del numero di persone in età lavorativa a causa dell’invecchiamento della popolazione.
- Potenziali resistenze e conflitti di interesse tra le diverse istituzioni e attori chiave coinvolti nell’attuazione del PNRR e che concorrono all’ottenimento delle diverse somme finanziarie messe a disposizione. Tale tematica è stata oggetto di analisi all’interno del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, dove si stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad adottare “tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi”. Alla luce del disposto normativo e nell’ottica di sfavorire il conflitto d’interesse nello specifico ambito del PNRR, i soggetti attuatori sono tenuti ad assicurare una sana gestione delle iniziative finanziarie. Le principali preoccupazioni infatti sono collegate ad una distribuzione di fondi pubblici non pienamente trasparente o carente nel controllo dei flussi di denaro, aprendo la strada a potenziali abusi nel caso in cui le procedure di monitoraggio non siano rigorose o insufficienti, creando opportunità per atti illeciti.
La disponibilità limitata di risorse e i vincoli temporali per la pianificazione e l’utilizzo di tali risorse non devono portare a decisioni affrettate, mancanza di trasparenza o una rendicontazione poco chiara dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi stabiliti. È fondamentale affrontare le criticità sopra menzionate e garantire che la maggior parte dei fondi venga destinata a interventi con un alto impatto moltiplicativo, evitando sprechi di risorse e assicurare un costante e graduale riequilibrio delle finanze pubbliche del Paese.
Conclusioni
In conclusione, l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in Italia è stata caratterizzata da numerosi ritardi che hanno compromesso l’efficacia e la tempestività delle misure previste. L’analisi condotta evidenzia una serie di fattori che hanno contribuito a tali ritardi, tra cui la complessità burocratica, la mancanza di coordinamento tra i diversi livelli di governo, le difficoltà nella selezione e nel reclutamento del personale necessario per l’implementazione dei progetti e le sfide nel coinvolgere gli attori locali. Questi ritardi hanno comportato conseguenze negative sullo sviluppo economico e sociale del Paese, con la perdita di opportunità di investimento, il rallentamento della creazione di posti di lavoro e la mancata realizzazione di infrastrutture e servizi essenziali per la popolazione. Inoltre, la mancanza di una corretta pianificazione e monitoraggio ha reso difficile valutare l’efficacia delle politiche e l’ottenimento dei risultati attesi. Per affrontare questa sfida, è necessario adottare un insieme di misure, tra cui un miglioramento del processo decisionale e della governance del PNRR, una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse, nonché una migliore coordinazione tra i diversi attori coinvolti. E’ pertanto cruciale garantire un impiego efficiente delle risorse del PNRR, che rappresenta una grande opportunità per l’Italia, ma è indispensabile affrontare e superare gli ostacoli che hanno generato ritardi significativi. Solo attraverso un impegno collettivo e una gestione efficace sarà possibile massimizzare gli effetti positivi del PNRR e favorire una ripresa sostenibile e resiliente dell’economia e della società italiana.
(A cura di Manuel Crisante)
Bibliografia
- Commissione 27 maggio 2020, “Il bilancio della UE come motore del piano per la ripresa europea”.
- https://www.corriere.it/politica/23_aprile_14/sondaggio-italiani-scettici-sull-esito-pnrr-il-49percento-non-rilancera-paese-3167a3e6-daf9-11ed-8ccb-9633461aaadc.shtml?refresh_ce
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia – https://www.camera.it/temiap/2021/06/25/OCD177-4986.pdf
- Camera dei deputati, PROVVEDIMENTO Priorità nell’utilizzo del Recovery Fund, 9 ottobre 2020
- Osservatorio PNRR, The european House Ambrosetti.
- Il corriere della sera – Scusate il ritardo. Le cose da fare per salvare i fondi del Piano (LINK)
- https://www.prealpina.it/pages/fondi-europei-percorso-a-ostacoli-302344.html
- https://excelsior.unioncamere.net/pubblicazioni/2023/previsioni-dei-fabbisogni-occupazionali-e-professionali-italia-medio-termine
Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
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I primi 12 articoli della Costituzione affermano i valori su cui si fonda la Repubblica, i cd “principi fondamentali”. Tra essi, l’ar. 9 tutela lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica; tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Dovete sapere che la nostra Assemblea Costituente trovò molta difficoltà a definire il tema dell’ambiente nella Costituzione, ed è proprio per questo che inizialmente è toccato allo sforzo della dottrina e della giurisprudenza il compito di elaborare una definizione normativa di “ambiente”.
L’evoluzione giurisprudenziale in materia ambientale
E’ la Corte costituzionale che, con uno sforzo interpretativo, “positivizza” la protezione dell’ambiente, facendo emergere “un diritto costituzionale in materia”. Lo sforzo interpretativo della Giudice delle Leggi manifesta la volontà di classificare l’ambiente per la prima volta come “valore costituzionale”. La Corte Costituzionale parte dal concetto di “paesaggio” tutelato dall’art. 9 Cost, e arriva ad una definizione del “bene ambientale”, assegnandole rilevanza come un “diritto costituzionale vivente”. Secondo la Corte, il paesaggio come ambiente rappresenta un momento della tutela ambientale. Dunque, la tutela del paesaggio viene definita dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale, e ciò fa s’ che da questo momento il paesaggio assume rilevanza non soltanto come valore estetico-culturale, ma tenendo conto di come le esigenze dello sviluppo socioeconomico del Paese incidono sul territorio e sull’ambiente (Corte Cost., sentenza n. 4 del 1985). Nella visone della Corte Costituzionale, l’ambiente è “un valore ptrimario da tutelare” all’interno di un processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che lo circonda, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale. (Corte Cost., sentenza n. 179 del 2019). In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l’intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio (Corte Cost., sentenza n. 71 del 2020). La Corte combinando le disposizioni contenute nell’articolo 9 con quelle previste nell’articolo 32 della Costituzione, fa emergere anche il diritto all’ambiente salubre, afferma la necessità della tutela della salute in tutte le condizioni in cui si svolge la vita di ogni persona (Corte cost., sentenze n. 210 e 640 del 1987) e richiede che l’ordinamento tuteli l’ambiente come elemento determinativo della vita e come valore primario assoluto (Corte Cost., sentenza n. 127 del 1990).
Gli altri contesti normativi in materia di ambiente
Sono numerosi gli ordinamenti che hanno scelto di assicurare una tutela esplicita in Costituzione alla materia ambientale. Solo per citare quelli a noi più vicini geograficamente: Finlandia, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Francia. In quest’ultima, dal 2005 la Costituzione contiene una Carta dell’ambiente (Charte de l’environnement) tramite la quale l’ambiente è stato elevato a bene costituzionalmente protetto. In Germania, quando si menzionano norme sulla tutela di ambiente e animali si cita espressamente la “responsabilità verso le future generazioni”. Lo sviluppo della problematica costituzionale dell’ambiente, è interessato anche dalla recente elaborazione normativa del concetto di ambiente a livello europeo. L’articolo 3 TUE afferma che l’Unione deve perseguire lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Secondo l’art 11 TFUE, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, l’ambiente deve essere la matrice delle politiche europee, e la politica dell’Unione a livello ambientale deve puntare a raggiungere i seguenti obiettivi: proteggere la salute umana; usare in maniera accorta e razionale le risorse naturali;combattere i cambiamenti climatici. Nel programmare la politica in materia ambientale, l’Unione deve prendere in considerazione:i dati scientifici e tecnici disponibili;le condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione;i vantaggi e gli oneri che possono derivare dall’azione e dall’assenza di azione;lo sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e lo sviluppo equilibrato delle singole regioni.
Il riferimento all’ambiente all’art. 117 Cost. Una”materia”
Come accennato in precedenza, la Costituzione italiana introduce una “menzione dell’ambiente” solo nel 2001(l. cost. 18.10.2001, n. 3). Essa è collocata nel titolo V della parte II, all’art. 117, il quale disciplina il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: al secondo comma si affida alla esclusiva legislazione statale la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» (lett. s), mentre il terzo comma attribuisce alla competenza concorrente Stato-Regioni la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali». L’art. 116, inoltre, rende possibile l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell’ambito di alcune materie indicate dall’art. 117, secondo comma, (tra le quali la lettera s), e di tutte le materie di cui al terzo comma del 117.
La riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost. L’ambiente come “principio”
Il testo dell’art. 9 della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale che vi introduce un nuovo comma, è il seguente: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Il testo dell’articolo 41, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale approvata, così recita: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».
Ambiente, biodiversità, ecosistemi e generazioni future
La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, ha riconosciuto un espresso rilievo alla tutela dell’ambiente, sia nella parte dedicata ai Principi fondamentali, sia tra le previsioni della cosiddetta Costituzione economica. Così, il nuovo comma 3 dell’art. 9 Cost., nel prevedere che la Repubblica (dunque, tutti gli enti della Repubblica) “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, detta un criterio generale di azione dei pubblici poteri improntato alla protezione dell’ambiente. Sempre nell’art. 9, comma 3, essenziale è il richiamo alle generazioni future: il riferimento colora l’azione dei pubblici poteri a tutela dell’ambiente di una profondità intergenerazionale, in linea con quanto previsto dalle altre costituzioni europee (per esempio, quella francese, tedesca, polacca, portoghese, svedese) e, prima ancora, dal principio dello sviluppo sostenibile, riconosciuto a livello internazionale, europeo e nazionale (all’art. 3-quater del Codice dell’ambiente): quel principio impone infatti di perseguire uno sviluppo che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
Il ruolo dei privati nella tutela all’ambiente
Se l’art. 9 è incentrato sul ruolo dei pubblici poteri nella tutela dell’ambiente, l’art. 41 allarga la prospettiva al ruolo dei privati. In particolare, il secondo comma prevede oggi che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, altresì “alla salute” e “all’ambiente”. E il terzo comma amplia – con l’espresso riferimento ai “fini ambientali” – il novero delle finalità a cui l’attività economica può essere indirizzata e coordinata dalla legge (“La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”). La riforma, approvata l’8.02.2022, degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, con l’introduzione (tra l’altro) di due nuovi limiti all’iniziativa economica privata ovvero la salute e l’ambiente comporta rilevanti conseguenze nell’ambito della gestione e strategia di impresa: i criteri ambientali, unitamente all’impatto sociale delle politiche aziendali ed ai temi di una gestione aziendale ispirata a buone pratiche e a principi etici assumono infatti sempre maggior rilievo, non solo etico, ma anche all’interno della normativa nazionale. I criteri ambientali, unitamente all’impatto sociale delle politiche aziendali ed ai temi di una gestione aziendale ispirata a buone pratiche e a principi etici trovano e sempre più troveranno spazio ed attenzione all’interno della normativa nazionale e nelle aule dei Tribunali italiani (ove già di recente si è imposta la tematica del cd. Green-washing e vi è stata la sanzione di un’azienda per aver tentato di mostrarsi pubblicamente più attenta, sensibile ed attivamente impegnata in questioni ambientali di quanto lo fosse effettivamente) con rilevanti conseguenze nell’ambito della gestione e strategia di impresa. Ma non solo: la compliance di un’impresa a tali criteri sarà sempre di più utilizzata dagli investitori per valutare e decidere le proprie scelte di investimento e dai consumatori per orientare le proprie scelte di acquisto di prodotti. E’ bene dunque che le imprese pongano sempre più attenzione alla tematica ambientale, all’impatto della propria attività di impresa sull’ambiente e, più in generale, al tema della sostenibilità, dotandosi di idonei strumenti, quali i bilanci di sostenibilità ed avvalendosi di professionisti specializzati ed enti certificatori che possano verificare la compliance delle stesse alla normativa, nonché riconoscere l’impegno delle imprese nel rispetto dei criteri ESG (“E: ambiente; S: impatto sociale e G: gestione aziendale ispirata a buone pratiche e principi etici”) e, più in generale, in materia di Corporate Social Responsability.
(A cura di Valerio Carlesimo)
Bibliografia:
Cedam, R.-Tizzano, A., Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 755 ss.;
Alberton, M.-Montini, M., Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona per la tutela dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2008, p. 505 ss.;
Alì, A., The EU and the compliance mechanisms of multilateral environmental agreements: the case of the Aarhus Convention, in The External Environmental Policy of the European Union: EU and International Law Perspectives, a cura di E. Morgera, Cambridge, 2012, p. 287 ss.;
Amadeo, S., Commento agli articoli 191-193, in Trattati dell’Unione Europea, 2° ed., a cura di Tizzano, A., Milano, 2014, p. 1616 ss.;
Arabadjieva, K., “Better Regulation” in Environmental Impact Assessment: The Amended EIA Directive, in Journal of Environmental Law, 2016, p. 159 ss.;
Axelrod, R.-Van Deveer, S., The Global Environment: Institutions, Law and Policy, Los Angeles, 2015; Boyle, A.-Freestone, D., International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, Oxford, 1999;
- Pellecchia, Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune, cit., p. 575;
- Rodotà, Postfazione. Beni Comuni: Una strategia globale contro lo Human divide, cit., p. 331;
Boyd, D. R., The environmental rights revolution, A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment, University of British Columbia Press, 2011;
Capaccioli, E.-Dal Piaz, F., Ambiente (Tutela dell’), Nss. D. I., App., 1980, 258; Caravita di Toritto, B., Diritto dell’ambiente, Bologna, 2005;
Cecchetti, M., Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, 2000; Cordini, G., Diritto ambientale comparato, in Trattato di diritto dell’ambiente, a cura di P.
Dell’Anno e E. Picozza, Padova, I, 2012, 101; Giampietro, F., Diritto alla salubrità dell’ambiente, Milano, 1980; Giannini, M.S., Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 15;
Grassi, S., Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente, Milano, 2012; Porena, D., La protezione dell’ambiente tra Costituzione italiana e “Costituzione globale”, Torino, 2009; Predieri, A., Paesaggio, Enc. dir., Milano, 1981, XXXI, 502.
Valerio Carlesimo, lauraeto magistrale in Giurisprudenza, Avvocato Stabilito presso il Foro di Cassino, Giurista ambientale
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La Legge 5 febbraio 1992 n.104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap rappresenta una tutela ed aiuto fondamentali per le persone disabili e per chi se ne fa carico, specialmente in ambito familiare (coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado di familiari disabili gravi; parenti ed affini entro il terzo grado di disabili gravi).
Sono protetti della Legge 104 anche i portatori di handicap non gravi e quelli il cui handicap sia superiore ai 2/3. Così come gli stranieri o gli apolidi con residenza, domicilio o dimora stabile in Italia. Infine, vi rientrano anche gli invalidi, che si distinguono dai portatori di handicap perché questo comporta un mero svantaggio sociale, mentre l’invalidità si caratterizza per la riduzione della capacità lavorativa.
Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare la relativa domanda all’INPS, accompagnata da una documentazione medico-sanitaria tesa a dimostrare innanzitutto lo stato di disabilità del soggetto richiedente.

In tal senso, il primo passo fondamentale è ottenere il certificato medico dal proprio medico di base; in seguito, sarà necessario inviare la domanda di accertamento dello status di disabile facendone richieste tramite l’INPS, il contact center INPS o INAIL oppure mediante il CAF.
L’accertamento medico, che si svolgerà alla presenza ed a cura di apposita commissione medica ASL, sarà diretto sia a riconoscere i benefici previsti dalla Legge 104 sia quelli previsti in casi quali invalidità civile e cecità totale o parziale. In tal modo viene prevista una procedura unica, tesa a snellire la mole di domande quotidianamente inoltrate.
La commissione medica ASL ha l’obbligo di pronunciarsi entro 90 giorni dalla data in cui il cittadino richiedente ha presentato la relativa domanda. Qualora la stessa non dia una risposta entro 45 giorni dall’inoltro della richiesta, è possibile procedere ad una visita provvisoria eseguita da un medico specialista nella o nelle patologie indicate nella relativa richiesta. Bisogna però ricordare come l’accertamento provvisorio derivante da questa visita sia efficace solamente fino alla definitiva pronuncia della commissione medica e quindi al rilascio dell’accertamento definitivo.
LE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE DALLA LEGGE 104 DEL 1992
Passiamo ora ad analizzare le agevolazioni riconosciute dalla Legge 104.
I PERMESSI RETRIBUITI
In base all’art 33 della Legge 104 del 1992 ed al Decreto legislativo 151 del 2001 il lavoratore dipendente maggiorenne con handicap grave, i lavoratori dipendenti genitori (affidatari, adottivi o naturali) del disabile, il coniuge, il convivente i parenti e gli affini entro il secondo grado del disabile hanno diritto a ore o giorni di permessi retribuiti per assistere e curare il disabile.
I permessi sono concessi dal datore in base alla domanda telematica presentata all’INPS e sono soggetti a determinati limiti. In particolare, il lavoratore disabile ha diritto a 3 giorni al mese continuativi o frazionati oppure a 2 ore al giorno; mentre il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado del soggetto disabile hanno diritto a 3 giorni al mese.
I genitori del figlio disabile:
- fino ai 3 anni del figlio, possono chiedere o il prolungamento del congedo parentale per un periodo totale, considerato anche il congedo ordinario, non superiore a 3 anni, o 2 ore di permesso al giorno o 3 giorni al mese continui o frazionati;
- dai 3 ai 12 anni del figlio, possono chiedere il congedo parentale, nei limiti di cui sopra, oppure i 3 giorni al mese continui o frazionati;
- per i figli con più di 12 anni, possono usufruire solamente dei 3 giorni al mese continui o frazionati.
SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO
In aggiunta, i lavoratori maggiorenni che soffrono di handicap grave possono scegliere la sede di lavoro più vicina al loro domicilio. Questa possibilità è riconosciuta anche ai lavoratori familiari del disabile che lo assistono ed in particolare:
- ai coniugi, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado;
- ai parenti o affini entro il terzo grado se i genitori o il coniuge del disabile hanno più di 65 anni o sono anch’essi invalidi gravi o se sono morti o assenti.
RIFIUTO DEL TRASFERIMENTO
Gli stessi soggetti di cui sopra possono rifiutarsi di essere trasferiti in un’altra sede, tranne nel caso in cui si verifichi l’incompatibilità della permanenza del lavoratore subordinato. Inoltre, il trasferimento può essere attuato se la presenza del lavoratore sul posto di lavoro comporta contrasti tra dipendenti e si ripercuote sul normale svolgimento dell’attività di lavoro.
RIFIUTO DEL LAVORO NOTTURNO
I lavoratori disabili o i loro familiari possono rifiutare lo svolgimento del lavoro notturno, ossia di quello prestato durante il periodo di almeno 7 ore che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino.
RIFIUTO AL LAVORO DOMENICALE E FESTIVO
Occorre specificare come il rifiuto di svolgere lavoro domenicale o festivo non sia previsto dalla Legge 194 del 1992. Tuttavia, questa tutela è prevista da alcuni contratti collettivi come quello vigente nel settore commercio e terziario il quale riconosce ai beneficiari delle 104 ed ai familiari con i quali questi convivono e che li assistono, la possibilità di opporre rifiuto alla richiesta di lavorare durante i giorni festivi e la domenica.
ACQUISTO DI VEICOLI
Per l’acquisto di automobili sono previsti ben quattro benefici, che possono sommarsi tra loro. Nello specifico sono previsti:
- la detrazione Irpef nella misura del 19% del costo sostenuto per acquistare una macchina. Di conseguenza se la macchina costa 5 mila euro, è possibile detrarre 950 euro dal totale delle imposte dovute. Questo beneficio si può conseguire in una rata unica o può essere spalmato in 4 rate. L’unico limite consiste nel costo del veicolo che si vuole acquistare; infatti, questo non può superare i 18.075,99 euro;
- il pagamento dell’Iva nella misura del 4%;
- l’esonero dal pagamento dell’imposta di trascrizione prevista nel caso di passaggio di proprietà della macchina;
- l’esenzione perpetua dal pagamento del bollo auto.

Queste agevolazioni sono riconosciute per l’acquisto e la riparazione di autovetture ed anche di motocarrozzette, caravan e veicoli specifici. Ne possono beneficiare esclusivamente:
- disabili con ridotte o nulle capacità motorie;
- beneficiari della legge 104 del 1992, a patto che siano disabili psichici o mentali percettori dell’indennità di accompagno o disabili con pluriamputazioni o deambulazione gravemente compromessa.
Oltre che dal disabile, le spese appena menzionate possono essere detratte anche dal familiare che lo abbia fiscalmente a carico proprio purché il reddito annuo del primo non superi la somma di 2.840,51 euro.
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
Ulteriore agevolazione consiste nella possibilità di dedurre dal reddito alcuni costi sopportati dal disabile o dal familiare che lo tiene a suo carico.
Nel merito, è possibile dedurre le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e si parla in tal caso di spese mediche generiche; ed è possibile dedurre le spese sostenute per necessità infermieristiche o riabilitative ed in tal caso si parla di spese per assistenza medica specifica.
A questo, si aggiunge una ulteriore detrazione Irpef pari al 19% dei costi sostenuti per l’acquisto di poltrone o apparecchi correttivi, di mezzi di ausilio alla deambulazione e per le spese mediche specialistiche.
(A cura di Adolfo Soda)
Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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Il modello di sviluppo basato sull’economia circolare è ormai diffuso e apprezzato quale alternativa sostenibile agli schemi di produzione tradizionali. L’innovatività della circolarità si riflette anche nella creazione e gestione di rapporti di lavoro.
L’articolo racconta di una interessante esperienza di imprenditoria, avviata tra le colline del basso Cilento, nelle zone interne retrostanti il golfo di Policastro (SA), ove tre giovani hanno dato vita ad un progetto aziendale ispirato ai principi dell’economia circolare, Mediterranea Canapa, che si occupa prevalentemente di coltivazione di canapa.
Introduzione
La discussione sulla validità del tradizionale modello economico di sviluppo è ormai necessaria per ripensare alla crescita economica quale processo sostenibile per le risorse naturali, per le abitudini di consumo e produzione e per una nuova concezione del rapporto di lavoro in azienda, fondata non sulla anacronistica identificazione dello stesso a mero fattore produttivo, ma in quanto relazione con una persona parte attiva dell’organizzazione produttiva.
E’ un concetto di lavoro che si riscontra nelle attività imprenditoriali fondate sulla circolarità: non si tratta di mero idealismo, ma di una diversa interpretazione del “fare impresa”, per cui la redditività può sposarsi con valori di solidarietà, attivismo sociale, sostenibilità ambientale.
Sono tante le esperienze che testimoniano che è possibile un’alternativa e uno sviluppo differente.
Di seguito, si racconta la storia di una impresa, Mediterranea Canapa, plasmata sul modello di circolarità, che si è modificata nel tempo per reggere il proprio ruolo sul mercato, senza alterare i rapporti di lavoro in essere, sorti non solo in base alle consuete selezioni di personale.
Il progetto Mediterranea Canapa
Nel febbraio 2018 Liviano Mariella, architetto che si occupa di progettazione culturale, di progetti di innovazione sociale e rigenerazione territoriale, assieme a Gianvito Greco e Francesco Giffone – rispettivamente comunicatore visual designer e agronomo forestale – danno vita alla Mediterranea Canapa srls[1], usando terre di proprietà abbandonate, nelle località cilentane di Tortorella, Vibonati e Bosco (SA). Ai tre si aggiunge Isabella Gregorio, titolare di un’azienda agricola della rete di Mediterranea Canapa, Magarìe.
Non si tratta solo di un’impresa agricola, ma di un coagulo di diverse progettualità, improntate alla sostenibilità, alla solidarietà sociale, alla valorizzazione delle reti di volontariato, alla creazione di lavoro e alla circolarità della produzione.
I soci fondatori, infatti, sono tutti originari della zona (Sapri e Vibonati), che hanno studiato e lavorato lontano dalla terra di origine e che per scelta hanno deciso di ritornarvi.
Come spiega Mariella, il loro obiettivo è creare una realtà economica non limitata al profitto e non settoriale, ma radicata sul territorio e ancorata alla socialità dello stesso: creare impresa vuol dire creare lavoro, ridurre la disoccupazione e rafforzare il contrasto al disagio sociale.
Un’idea di fare impresa così protesa al sociale è ispirata dalle pregresse esperienze nell’associazionismo e nel volontariato locale dei tre soci fondatori, in un contesto colpito da un graduale spopolamento, dovuto soprattutto alla mancanza di lavoro specialmente tra i più giovani, aggravato da una rilevante carenza di infrastrutture e da una difficile viabilità.
“Dove c’è l’opportunità di lavoro comunitario, il rischio che i giovani vadano incontro a devianze come uso di droghe, alcool, astenia, depressione, divengano NEET o lascino il territorio diminuisce notevolmente” afferma il dott. Mariella.
Per raggiungere un obiettivo di tale portata, una rete preesistente di contatti sul territorio, anche informale, è un patrimonio fondamentale: essa è stata vitale durante la fase iniziale della stessa impresa.
Perché coltivare canapa?
Secondo Mediterranea Canapa, coltivare canapa in terra cilentana, in cui non c’è tradizione, né tipicità di questa pianta, è una scelta che conviene per la sua straordinaria adattabilità a varie tipologie di terreno, per il suo basso profilo di rischio rispetto ad altre colture e perché è l’input perfetto per realizzare un’economia circolare.
Viene trattata ed utilizzata ogni parte della pianta: fiori e foglie sono destinati alla produzione alimentare (biscotti, tisane, olii) e cosmetica (unguenti, balsami labbra, saponi, olii essenziali).
La lavorazione avviene in due laboratori, uno artigianale, per la lavorazione ad uso tecnico, ed uno alimentare, per i prodotti di cosmetica e per gli altri prodotti. Solo il fusto è la parte non reimmessa in commercializzazione, ma è riutilizzato in tre modalità alternative esterne al ciclo di produzione principale: in processi di combustione come biomassa o ad uso domestico per riscaldamento, per estrarre olio, per essere trasformato in compost o per realizzare la pacciamatura del terreno, fungendo da protezione del suolo dai raggi solari.
La molteplicità di usi della pianta necessita professionalità e competenze differenti, talvolta ritrovate esternamente all’azienda stessa, attraverso l’attivazione di collaborazioni e la creazione di reti.
Un’agricoltura “sociale e solidale”. L’importanza delle reti “lunghe” e “corte”
La circolarità nella Mediterranea Canapa non si limita al circuito produttivo, ma si realizza anche come circolarità sociale, come specifica il titolare Mariella. Non è un caso che vige la regola per cui il 10% degli utili annuali vengano reinvestiti nel sostegno ad associazioni locali che si occupano di attività socio culturali o in progetti simili, che hanno soprattutto come destinatari giovani che non lavorano né studiano e che non hanno adeguata formazione per riuscire ad entrare e/o stabilizzarsi nel mondo del lavoro, intercettati anche con l’ausilio di reti informali o per conoscenza diretta.
E’ così che l’azienda vuol proporsi sul territorio come attivatrice di altre economie locali.
Tra lavoratori stabili – tutti fra i 27 e i 38 anni – e collaborazioni terze, si contano, nel corso degli anni di attività, almeno una ventina di persone, tutte del e sul territorio, impegnati in vari ambiti: agricoltura, commercializzazione e vendita, marketing, comunicazione, cultura.
Il network messo in piedi da Mediterranea Canapa comprende, inoltre, molteplici collaborazioni in attivo con altri operatori economici del territorio.
Le più importanti, sviluppate attraverso lo spin off “Mediterranea Social Food”, sono quelle attivate per la produzione dei biscotti, dei panettoni e delle colombe alla canapa (con il panificio Zicca di Sapri e con Montefrumentario di Antonio Pellegrino – Cooperativa Terra di Resilienza), per la cosmetica (con Magarìe, azienda agricola sita a Bosco), e con Angelo Avagliano (Tempa del Fico) per l’avvio di una piccola produzione sperimentale di pomodori nel 2020 provenienti da semi autoctoni ed evolutivi.
Il raccolto ha dato circa 200 kg di pomodori, distribuiti gratuitamente a famiglie economicamente disagiate, scelte con il supporto di due associazioni di volontariato di Sapri, “Una Goccia nell’oceano” e “Volontari Ospedali”, durante il periodo del lockdown. Il finanziamento dell’operazione è stato rinvenuto per circa il 70% da una campagna di crowdfunding, avviata dai soci fondatori, mentre il resto è stato finanziato come investimento aziendale in attività sociale.
Sfruttare le reti lunghe e le reti corte è essenziale per l’azienda: “Sono reti corte le relazioni intessute con le associazioni culturali e di volontariato locali, perlopiù finalizzate alla realizzazione di progetti a contenuto socio culturale e all’utilizzo dei terreni per attività non agricole (concerti, performances artistiche, campus di volontariato) e con altre aziende agricole, disponibili anche ad avviare progetti più complessi di un semplice rapporto informale, come patti di rete, partecipazione a bandi per finanziamenti, progettualità condivise” spiega Mariella, mentre “le reti “lunghe” riguardano soprattutto la parte scientifica, tecnica e commerciale della produzione: acquisto semi e macchinari, partecipazione a fiere di settore, diffusione del marchio nei punti vendita, contatti con professionisti operanti nel settore ricerca e sviluppo”.
Grecia, Germania e Austria sono i paesi principalmente interessati per le relazioni commerciali dell’azienda, mentre il territorio italiano è quasi interamente coperto per la distribuzione e commercializzazione dei prodotti (l’Italia è uno dei più grandi produttori ed esportatori di canapa e Mediterranea Canapa si colloca come azienda media del settore).
Il consistente patrimonio relazionale dell’azienda cilentana è chiaramente frutto delle esperienze pregresse dei soci, che possono beneficiare di una rete consolidata di relazioni sul territorio. Non è un caso che, ad inizio attività, i soci hanno fatto ricorso a prestiti tra agricoltori del territorio soprattutto per le attrezzature, anziché ricorrere a finanziamenti esterni per effettuarne l’acquisto.
Impresa sociale, circolarità e ambiente
Il core di Mediterranea Canapa verte non solo sui network, sul mutualismo e sul carattere di impresa sociale, ma pure su un altro aspetto della circolarità, la sostenibilità ambientale.
‘’Abbiamo assunto l’impegno alla riduzione degli sprechi, alla tutela della biodiversità e al contenimento dell’impatto della produzione sull’ecosistema e sul clima anche in fasi dell’attività produttiva non esclusive del ciclo di coltivazione, quali attività amministrative, di commercializzazione e di vendita del prodotto: proviamo a ridurre al minimo gli stampati, preferiamo la comunicazione telematica, materiali riciclabili, più durevoli nel tempo e resistenti all’usura. Per quanto riguarda specificamente la coltura, smaltiamo organicamente tutte le piante e abbiamo istallato un impianto di irrigazione temporizzato per evitare sprechi di acqua”.
Di certo, l’impatto ambientale più complesso da ridurre è quello delle spedizioni: trattandosi di un’azienda che lavora molto con il commercio online (soprattutto dopo la pandemia) lo strumento della spedizione su gomma è praticamente non sostituibile, anche se si è cercato di limitarne l’uso utilizzando biciclette o motorini per effettuare le consegne nelle zone limitrofe ai punti di smistamento del prodotto.
Si deve, inoltre, lavorare sul miglioramento del packaging, cercando soluzioni alternative: la maggior parte dei materiali usati nel confezionamento e nell’imballaggio sono metallo e vetro, solo in parte plastica per cui si sta studiando quale sostituzione sia possibile.
Pensando al futuro…
Attualmente Mediterranea Canapa è oggetto di un’evoluzione rispetto all’assetto aziendale: l’originaria azienda agricola è in liquidazione ma le attività sono confluite nei progetti agricoli Mediterranea Social Food (già spin off di Mediterranea Canapa) e Magariè (già in rete con Mediterranea Canapa), sia per quanto riguarda le coltivazioni di canapa che le attività di trasformazione di cosmesi ed alimentari.
Il quadro occupazionale è rimasto, tuttavia, inalterato.
Le premesse per consolidare prospettive di crescita del progetto partito come Mediterranea Canapa ci sono tutte, avvalorate è stata affrontata la crisi della pandemia, che non ha implicato conseguenze bloccanti per l’attività, proseguita durante il lockdown. In realtà, la fase di fermo ha avuto un notevole impulso per le vendite online che sono cresciute esponenzialmente e hanno mantenuto il trend anche dopo il fermo del Paese.
Alcuni nodi restano da sciogliere, come il reperimento di altra forza lavoro, la necessità di ampliare e diversificare gli investimenti e la valutazione di differenziare la coltivazione con la semina di grano, con il supporto di Terra di Resilienza Montefrumentario.
In ultimo, deve essere valorizzata la comunicazione aziendale, fondamentale per un’impresa che coltiva e lavora canapa “Quando si parla di canapa è facile che la tematica sia travisabile e manipolabile, anche da parti politiche che possono usarla quale argomentazione discutibile e generatrice di confusione rispetto al consumo di droghe leggere. È un rischio già sperimentato quando alcune voci della politica nazionale hanno cavalcato la confusione sul tema dopo una sentenza della Corte di Cassazione Penale[2], provocando una generale diffidenza verso i prodotti a base di canapa, con un contraccolpo per il settore per il conseguente calo degli ordini e ritiro degli stessi da parte dei fornitori. “
Conclusioni
Le iniziative come quelle di Mediterranea Canapa sono tante sul territorio italiano e dimostrano che un’economia diversa è possibile ed è anche redditizia.
Sebbene si tratti spesso di esperienze realizzate in realtà piccole o in crescita, esse sono testimonianza che la visione di ripensare la produzione in funzione delle relazioni tra persone – oltreché dei bisogni delle stesse – non è una forzatura idealistica e che la creazione di lavoro, ancora una volta, rappresenta la salvezza di territori in cui giovani e meno giovani faticano a trovare una propria realizzazione dignitosa, come ben prescrive la nostra Costituzione.
E’ pur vero che in dimensioni piccole e per taluni settori è più semplice adattare un modello di circolarità, ma la sfida a cui tutti siamo chiamati, come consumatori, come lavoratori e come produttori, è proprio la realizzabilità di una sostenibilità complessiva per le generazioni presenti e – soprattutto – per quelle future.
(A cura di Elvira Ciociano)
*I contenuti del presente articolo sono esclusiva opinione dell’autrice e non costituiscono impegno o responsabilità dell’Amministrazione di appartenenza.
Note
[1] Società a responsabilità limitata semplificata
[2] Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, n. 30475 del 10 luglio 2019 (ud. 30 maggio 2019)
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Il diritto all’istruzione nel diritto internazionale: brevi cenni
In ambito internazionale tra i principali diritti culturali, sono individuati il diritto all’istruzione e il diritto di partecipare alla vita culturale del Paese nel quale l’individuo risiede o è cittadino.
La possibilità stessa di esercitare una vasta gamma di diritti umani troverebbe proprio nell’istruzione il suo razionale; rendendo edotto un individuo infatti lo si pone nelle condizioni di conoscere quali diritti soggettivi possiede e come può esercitarli nel rispetto delle regole della comunità di riferimento.
Il diritto indagato e codificato in importanti strumenti internazionali pattizi, quali a titolo esemplificativo il Patto sui diritti economici, sociali e culturali agli artt. 1, 6, 13, 14, 15 e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo all’art. 2, risulta classificabile secondo la teoria generale dei diritti umani come diritto di seconda generazione. Di talché agli Stati è imposto un obbligo di “realizzazione progressiva” del diritto in oggetto predisponendo strumenti idonei affinché ogni individuo, incluso il non abbiente, possa accedervi per formare e sviluppare la propria identità.
Se appare evidente il carattere di diritto umano del diritto all’istruzione, altrettanto non può dirsi rispetto allo spinoso tema del “grado” di istruzione che deve essere assicurato indipendentemente dalle capacità economiche. In altre parole pare complesso delineare una regola generale di diritto internazionale che indichi “fino a che punto” lo Stato debba farsi carico di detta prerogativa.
Argomento a latere di particolare rilievo risulta essere, inoltre, la difficile composizione tra il diritto all’istruzione e l’educazione del minore con riferimento alla conservazione dell’identità culturale del gruppo sociale di appartenenza. Ci si riferisce evidentemente alle minoranze e alle popolazioni indigene ed al margine di “autonomia” o “differenziazione” che dovrebbe essere predisposto a favore di tali individui. Menzione diretta di quanto asserito si individua nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art.20) e la Convenzione ILO n.169 sulla promozione e protezione dei diritti delle popolazioni indigene.
In ossequio a quanto esposto se appaiono delineabili alcuni criteri guida circa l’obbligo in capo agli Stati di predisporre idonei piani di azioni per il raggiungimento di un’istruzione “adeguata” dell’intera platea dei cittadini, di converso risulta non agevole tracciare una comune convergenza sul “grado” di istruzione che deve essere garantito. Parrebbe quindi complesso in tal senso trattare di un “diritto all’istruzione universitaria”.
La configurabilità del “diritto all’istruzione universitaria” nell’ordinamento italiano
Nel nostro ordinamento il “diritto allo studio” trova il suo fondamento nei commi 3 e 4 dell’art. 34 della Costituzione, laddove si afferma che i soggetti capaci e meritevoli, anche laddove privi dei mezzi economici, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, prescrivendo che la Repubblica deve rendere effettiva tale potestà. La dottrina ha interpretato detta disposizione nel senso di introdurre un vero e proprio diritto all’istruzione di grado universitario.
La previsione normativa è “rafforzata” ulteriormente se letta in combinato disposto con il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, dove viene affidato, “nuovamente”, alla Repubblica il compito di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
L’effettività di tale diritto “qualificato” prende forma nel dibattito politico italiano negli anni ’60 con l’approvazione della legge 80 del 1963 che istituisce l’introduzione dell’”assegno di studio”, ovvero un ammontare predeterminato in denaro assegnato tramite bando di gara ed associato al singolo percorso di studi. Sarà tuttavia necessario attendere con la legge 390 del 1991 un primo tentativo di schematizzare organicamente la materia, proponendo una ripartizione di competenze in tema di studi universitari tra Stato, Regioni e singole Università. Secondo l’impostazione della legge 390 spetta allo Stato il coordinamento e la programmazione dei fondi da erogare per il diritto allo studio istituendo un fondo ad hoc per la concessione di borse di studio e prestiti monetari agli studenti denominati “prestiti d’onore”. Alle Regioni, cui spetta una competenza concorrente in materia, viene attribuita l’ulteriore prerogativa dei servizi «egualmente indispensabili», che dovranno essere di natura gratuita o prevedendo un’agevolazione sul prezzo, quali la ristorazione, l’assistenza sanitaria, i servizi abitativi e i trasporti. Infine all’Università residua la competenza circa la previsione di esenzioni totali o parziali dei contributi e tasse, predisposizioni di attività di supporto allo studio quali tutorato e corsi intensivi, nonché la possibilità di prevedere agevolazioni per gli studenti lavoratori (anche presso l’Università stessa). Si tratta a ben vedere di un sistema di concorrenza e coordinamento tra norme statali e norme regionali, mediante l’attribuzione allo Stato di funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di diritto agli studi universitari, e alle Regioni del compito di attivare gli interventi. In virtù dell’art. 10 della legge 390 deve essere predisposta apposita conferenza in ambito regionale fra le amministrazioni territoriali e le singole Università per definire i livelli delle prestazioni minime da erogarsi a favore del diritto allo studio e il relativo perimetro delle competenze ascrivibili ad ambo i soggetti giuridici.
In tal senso, l’art. 19 della citata legge attribuisce la facoltà alle Regioni di stipulare accordi con le Università̀ per assicurare prestazioni fondamentali e accessorie, quali quelle sanitarie e di supporto all’interno del contesto universitario stesso.
A seguito della ben nota riforma del titolo V della Costituzione, intervenuta nel 2001, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario diviene di appannaggio esclusivo (residuale) delle Regioni, non rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente. Spetta tuttavia allo Stato la competenza legislativa esclusiva inerente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; giocoforza che è necessario ancora una volta in questo nuovo quadro un raccordo tra l’amministrazione centrale e quella periferica dello Stato.
Con l’introduzione della legge 240 del 2010, art. 5, viene attribuito al Governo un particolare potere di delega per la revisione della normativa di principio in materia di «diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitavano l’accesso all’istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali».
Nello specifico lo Stato individua e definisce i LEP relativi alla voce economica prodromica all’erogazione di borse di studio e al singolo importo da destinare ai bandi di gara per ottenere la relativa agevolazione. A questo si provvede con decreto di cadenza triennale d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni sentito il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Le relative borse di studio sono erogabili secondo requisiti di merito e con riferimento alla condizione economica del futuro studente. Criteri anche questi definiti con il medesimo decreto interministeriale che deve individuare ogni tre anni l’importo delle borse stesse.
I requisiti di merito sono individuati tenendo conto della durata dei corsi di studio, facendo riferimento ai valori mediani del relativo percorso di laurea, mentre le condizioni economiche sono accertate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), facendo inoltre riferimento alla situazione economica del territorio in cui ha sede l’Università.
Il PNRR come possibile strumento per il “rilancio” del diritto allo studio universitario
Occorre precisare che trattando di diritto allo studio (universitario) spesso vi si accosta l’analisi percentuale delle persone che effettivamente ottengono un titolo di laurea (almeno triennale). Non esiste però tra i due aspetti uno stretto nesso funzionale. In altri termini, potendo fare un esempio, un aumento del gettito di fondi stanziati per le borse di studio del 10% non corrisponderà ad uno speculare aumento delle lauree conseguite. È cioè necessario tenere conto di ulteriori correttivi e incentivi per ampliare l’accesso agli studi; ad esempio favorendo la transizione scuola-Università delle fasce di studenti meno abbienti.
L’Italia secondo le rilevazioni Istat disponibili in open access ha una delle più basse quote di laureati tra i paesi dell’Unione Europea nella fascia di età 30-34 anni, un 20% a fronte del 40% di media di altre nazioni quali la Francia e la Germania.
Denominato anche con la dicitura «Italia Domani», Il PNRR è il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia attraverso il Fondo complementare istituito con il D.L. n°59 del 6 maggio 2021 a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile dello stesso anno. Il totale dei fondi previsti è di 222,1 miliardi. A questi entro il 2032 si aggiungeranno ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il rinnovo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si disporrà in totale di circa 248 miliardi.
In tal senso il PNRR, si riferisce a numerose misure riguardanti l’Università e gli enti pubblici di ricerca proponendosi di aumentare il numero dei laureati anche mediante il potenziamento del diritto allo studio; incrementare le interazioni con il mondo del lavoro; valorizzare l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); coordinare e potenziare le attività di ricerca. Traendo spunto da quest’ultima indicazione si evidenzia che le Università statali e non statali hanno indetto in concordanza con amministrazioni pubbliche e grandi imprese una serie di bandi di dottorato di ricerca le cui borse sono interamente finanziati dai fondi del PNRR. Le tematiche oggetto dei progetti che i candidati sono tenuti a presentare in sede di concorso sono predeterminate e coerenti con le diverse “missioni” che il nostro Stato si è prefissato di raggiungere, con particolare attenzione al tema “green” e della transizione ecologica o della digitalizzazione della pubblica amministrazione.
In totale l’ammontare che si prevede essere sotto l’egida del Ministero dell’Università e della Ricerca è di 10,63 miliardi di euro di cui quasi 1 miliardo per alloggi degli studenti; 500 milioni per le borse di studio; 500 milioni per i bandi di dottorato e innovazioni della didattica; 8 miliardi per la ricerca, i partenariati strategici di ricerca e supporto al collegamento tra ambito accademico e di impresa.
Criticità del sistema italiano per l’accesso agli studi universitari: un’indagine comparatistica con Francia e Germania
Se questi presupposti segnano un indubbio passo in avanti verso una valorizzazione del “diritto umano allo studio universitario”, il confronto comparatistico con altri Paesi, quali Francia e Germania, disvela diverse problematiche del nostro sistema di allocazione delle borse di studio e non solo.
Orbene, la strategia politico-economica per il diritto allo studio universitario in Italia, come evidenziato sinora, prevede numerose misure a sostegno degli individui in virtù delle previsioni normative discusse. Sono in particolare, si ribadisce, previste per gli studenti meritevoli e/o non abbienti la concessione di una borsa di studio che afferisce ad un importo monetario (a totale o parziale copertura delle spese di mantenimento), l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie e l’assegnazione di un’idonea sistemazione per gli studenti fuori sede.
Tale sistema di sostegno risulta analogo a quello di Francia e Germania.
Il primo punto di divergenza in ottica di comparazione attiene alla platea di studenti che effettivamente beneficia delle predette agevolazioni. In Italia soltanto il 12% degli iscritti universitari è studente borsista, rispetto al 33% degli studenti francesi e al 22% degli studenti tedeschi, secondo quanto riportato dal National Student Fee and Support Systems in European Higher Education (Eurydice).
Il secondo punto critico attiene alla costante crescita in termini di studenti borsisti con circa un incremento del 50% in Francia nel decennio 2008-2018. Lo stesso non può dirsi per Italia che registra invece un incremento del tutto esiguo. Risultato questo che potrebbe essere spiegato secondo alcuni autori con l’esistenza di due figure di “studente meritevole” nel nostro sistema: l’idoneo o avente diritto alla borsa di studio e il beneficiario della stessa. Infatti soltanto una parte degli aventi diritto beneficia effettivamente di tale prerogativa. Questa anomalia che deriva da corresponsabilità di Stato e Regioni al finanziamento delle borse, si riversa a cascata sulle Regioni stesse che all’interno del proprio territorio non dettano regole uniformi. Secondo i dati open access dell’Ufficio Statistiche del MIUR ben cinque regioni su venti non hanno garantito l’erogazione della borsa a tutti gli idonei.
Terzo punto di criticità da riscontrare è la complessità dei bandi di concorso: oltre 40 bandi in Italia, uno in Francia e Germania. Sebbene il DPCM 9 aprile 2001 che disciplina la materia sia intitolato «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari» non parrebbe che vi siano effettive misure di omologazione tra le Regioni; non soltanto per quel che concerne l’ottenimento del beneficio (a parità di diritto) ma anche per i criteri di accesso alle borse di studio e la loro modalità di erogazione.
In parte questo deriva dalla competenza delle Regioni nel fissare le soglie ISEE e ISPE di accesso ai benefici, seppur entro un range pre-stabilito dallo Stato. La conseguenza è che uno studente formalmente beneficiario di agevolazioni in una Regione potrebbe non esserlo in un’altra creando una conseguente disparità di trattamento, con le riflessioni di carattere sociologico e giuridico che ne possono derivare. Difformità che inevitabilmente si riverbera anche nelle procedure di erogazione, laddove ognuno dei 40 bandi italiani prevede modalità e tempistiche diverse. In Germania le BAföG e in Francia le bourses sur critères sociaux sono previste da un unico bando le cui indicazioni pratiche, di merito e di capacità economica per accedere alle borse di studio sono contenute in un sito istituzionale apposito. Le informazioni sono valevoli per tutti gli studenti sull’intero territorio nazionale. In Francia, la richiesta di borsa avviene attraverso una sola modalità, ovvero per il tramite di un unico portale online.
Quarta ed ultima criticità sulla quale si vuole riflettere è la tempistica e la cadenza del pagamento della borsa di studio: mensile con dettaglio all’interno del bando in Francia e Germania, in maniera non sempre “chiara” in Italia, ma tendenzialmente in due tranche all’anno. In Francia l’importo è erogato in concomitanza con l’anno scolastico ed è “pagato” entro il 5 di ogni mese a partire da settembre. In Germania è possibile accedere al finanziamento dal mese in cui si presenta la richiesta di agevolazione. Non esiste inoltre un’attuazione territorialmente differenziata come Italia.
(A cura di Matteo Bassetti)
Fonti e approfondimenti
Pustorino, Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani, Cacucci Editore Bari, 2019.
Barbera – C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2015.
Laudisa, “Il diritto allo studio universitario: interventi, risorse e spesa in Piemonte”, in Osservatorio regionale per l‟università e per il diritto allo studio universitario della Regione Piemonte, 2001
L.R. Sciumbata, Aspetti normativi e finanziari dei tributi propri delle Regioni, Milano, 2001
Bin – F. Benelli, “Il diritto allo studio universitario: prima e dopo la riforma costituzionale”, in Il governo del diritto allo studio universitario nel nuovo ordinamento regionale, I quaderni del trentaquattro, 2002.
“Come rendere il sistema di “diritto alle competenze” efficace e mirato a diversi tipi di destinatari?”, in collana UNIMI 2040 Discussion Papers, 2021.
La normativa vigente in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni AFAM è disponibile qui: https://temi.camera.it/leg18/post/la_normativa_vigente_in_materia_di_diritto_allo_studio_universitario.html
Le informazioni frutto della comparazione proposta tra il sistema delle borse di studio in Italia, Francia e Germania sono reperibili qui:
DZHW, “Social and Economic Conditions of Student Life in Europe”, Eurostudent VI, 2016-2018, eurostudent.eu; www.etudiant.gouv.fr; www.bafog.de
Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
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Come ogni organizzazione economica anche uno Stato necessita di risorse finanziarie per esercitare regolarmente le sue funzioni. Al termine di ogni anno solare l’esecutivo presenta al Parlamento il disegno di legge di bilancio, in cui illustra (attraverso un bilancio di previsione) le stime relative ai vari capitolati di spesa e alle entrate fiscali per l’esercizio successivo. Se, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, le entrate fiscali saranno state superiori alla spesa pubblica, avremo registrato un avanzo (o surplus), mentre parleremo di disavanzo di bilancio qualora le spese fossero superiori alle entrate.
Analizziamo adesso, brevemente, le principali voci di spesa nel bilancio dello Stato italiano.
Voci economiche Ammontare % Pil

Fonte: dati Istat (Voci di spesa, bilancio consolidato della Pubblica Amministrazione 2017).
Nel 2017 il totale della spesa pubblica ammontava a circa 840 miliardi di euro (circa il 49% del Pil) con le prestazioni sociali a rappresentare la voce più ingente (340 miliardi di euro).[1]Ogni volta che lo Stato spende di più di quel che effettivamente incassa può procedere secondo due distinte strade:
- Riduzione della spesa pubblica;
- Emissione di obbligazioni per coprire il fabbisogno di risorse finanziarie.
Attraverso politiche fiscali di austerità, ovvero contenimento della spesa pubblica e aumento della tassazione, il Governo può riordinare i conti pubblici, riportando il bilancio in pareggio. Questa azione, seppur sul fronte della stabilità finanziaria si dimostra essere particolarmente efficiente, causa malcontento nella popolazione dal momento che, inevitabilmente, i costi sociali ricadranno principalmente sui cittadini.
Un’altra strategia è quella di emettere obbligazioni, anche identificate con l’appellativo di Titoli di Stato, al fine di recuperare nei mercati finanziari la liquidità necessaria. Vi sono vari tipologie di titoli obbligazionari che il Ministero dell’Economia e delle Finanze può emettere, tra essi ricordiamo:
- Btp – Buoni del Tesoro Poliennali. Essi rappresentano circa il 70% della composizione dei titoli di Stato, hanno una durata che varia da 3,5,7,10,15,20,30 e 50 anni. I Btp, oltre al valore nominale, che verrà garantito a scadenza, consentono di ottenere cedole variabili semestralmente. Tra i Btp vale la pena ricordare anche i Btp€i che, essendo indicizzati al tasso d’inflazione, garantiscono a scadenza una rivalutazione del capitale.
- BOT – Buoni Ordinari del Tesoro. I BOT costituiscono circa il 6% del totale dei Titoli di Stato emessi e hanno scadenze a breve termine tra i 3,6 e i 12 mesi. A differenza dei Btp i BOT non prevedono il pagamento di cedole ma vengono, generalmente, emessi sotto la pari[2] in modo che la remunerazione consista nella differenza di valore.
- CCT (Certificati di Credito del Tesoro) e CTZ (Certificati del Tesoro Zero Coupon). I CCT hanno scadenze tra i 5 e 7 anni mentre i CTZ hanno una durata di 24 mesi.
Grazie a differenti tipologie di titoli, il Governo riesce così a diversificare il debito emesso sia per tipologia che per scadenza. Attualmente la vita media residua del debito è di circa 6,78 anni e ciò consente al Governo di essere moderatamente coperto, almeno nel breve periodo, da variazioni nei tassi d’interesse stabiliti dall’autorità di politica monetaria.
Ogni anno lo Stato italiano deve rinnovare circa 334 miliardi di euro di Titoli di Stato giunti a scadenza con l’emissione di nuove obbligazioni.
E’ importante sottolineare come le politiche monetarie varate dalla Banca Centrale Europea siano particolarmente interconnesse con le politiche fiscali dei singoli Paesi membri. Un aumento dei tassi d’interesse, volto a contrastare l’inflazione, ha notevoli ripercussione sui tassi d’interessi richiesti dal mercato per sottoscrivere i titoli del debito pubblico emessi dai Governi. Un aspetto di cruciale importanza è la relazione vigente tra rischio e rendimento: all’aumentare del rischio percepito dai mercati (circa la stabilità e solvibilità) di un Paese aumenta il rendimento (premio per il rischio) richiesto dai mercati affinché essi si impegnino a prestare liquidità al Paese. L’Italia ha un debito pubblico molto elevato (circa 2700 miliardi di euro) pari al 130% del Pil.
Un grave problema macroeconomico che affligge il nostro Paese, e ne mina la stabilità delle finanze pubbliche, è la spesa per interessi sul debito pubblico che ogni anno pesa per circa 70 miliardi di euro. Ciò sottrae risorse al Governo che, in presenza di una spesa per interessi più moderata, potrebbe indirizzare tali risorse verso altri settori strategici dell’economia. Il debito pubblico, se non adeguatamente monitorato, può innescare una spirale potenzialmente esplosiva in quanto lo Stato potrebbe ritrovarsi nella condizione di dover emettere debito per poter ripagare il debito in scadenza.
Il debito pubblico è perciò un reale problema per l’economia di un Paese?
Si, dal momento che un elevato debito pubblico sottrae risorse finanziarie dal bilancio pubblico per ripagare gli interessi sul debito e, inoltre, potrebbe portare lo Stato a dichiarare default se non fosse in grado di onorare il debito. Sicuramente una gestione attenta dei conti pubblici, evitando disavanzi eccessivi di bilancio, contribuisce a stabilizzare il debito anche se, per evitarne una sua proliferazione, il Governo dovrebbe puntare ad ottenere avanzi di bilancio e a utilizzare tali risorse per ripagare gli interessi. Gli economisti, generalmente, misurano il debito pubblico di un Paese come rapporto tra il livello di debito e il Prodotto interno lordo (Il famoso rapporto debito/Pil), dal momento che la crescita economica risulta essere un buon indicatore circa la possibilità per un Paese di produrre ricchezza e reddito e, quindi, far fronte ai propri debiti. Un concetto quindi chiave dell’economia è che solo chi effettivamente non necessita di risorse finanziarie ne può usufruire a basso costo. Un debito pubblico elevato non risulta essere un problema per il Paese, a patto che esso sia in grado di onorarlo e provvedere ai suddetti pagamenti in tempo.
Pensiamo allo Stato come ad una famiglia: Se il reddito familiare è pari a 1000 euro e le spese risultano essere pari a 2000€, evidentemente bisognerà rinunciare a qualche serata al cinema o cena al ristorante ma, nel caso in cui nonostante la nostra liquidità non ce lo consenta, volessimo mantenere il nostro standard di vita ci ritroveremmo costretti a chiedere in prestito i 1000€.
(A cura di Matteo Bongiovanni)
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Il testo Appunti di diritto per l’insegnamento scolastico si compone di tre volumetti. Nei primi due si propone una definizione dei seguenti temi: la legge in generale, le persone e la famiglia, la successione e la donazione, la proprietà, le obbligazioni, il contratto, contratti inerenti all’attività dell’impresa (Volume 1, Bonomo 2020, ristampa aggiornata 2021); attività economica e tutela del consumatore, il lavoro, l’impresa, l’azienda, le società, la concorrenza, operazioni di intermediazione finanziaria (Volume 2, Bonomo 2021).
Nel Volume 3 si propone una definizione dello Stato, dell’Unione Europea, della Costituzione.
Lo STATO. Gli elementi costitutivi: il popolo, la cittadinanza; il territorio, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, navi e aeromobili militari o della polizia e navi e aeromobili privati, l’ambito di applicabilità della legge penale; la sovranità, la Nato. La Nazione. Forme di Stato e di governo (Aristotele, Kelsen); la forma di Stato e la forma di governo dell’Italia. Decentramento, autonomia, enti pubblici: decentramento e autonomia; le forme di decentramento e di autonomia spiegate dalla dottrina.
L’UNIONE EUROPEA. Dalla Ceca alla Costituzione per l’Europa. Il Trattato di Lisbona. Il Trattato sull’Unione Europea: il mercato interno, l’euro, i principi su cui si fondano le competenze dell’Unione, la CDFUE, la CEDU, la cittadinanza europea; le istituzioni europee; le cooperazioni rafforzate; la politica estera e di sicurezza comune. Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: le norme europee; le disposizioni finanziarie, le risorse proprie dell’Unione, il quadro finanziario pluriennale, il bilancio annuale dell’Unione; disposizioni generali e finali. Il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria. La Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom; il PNRR.
La COSTITUZIONE. La Costituzione. Principi fondamentali: una Repubblica democratica fondata sul lavoro, i diritti inviolabili e i doveri inderogabili; il principio di uguaglianza; il diritto al lavoro e il dovere del lavoro; l’unità della Repubblica e le autonomie; le minoranze linguistiche, la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali; lo Stato e la Chiesa e le altre confessioni religiose; la tutela del paesaggio; i principi di cui agli artt. 10-12 della Costituzione. Diritti e doveri dei cittadini. Rapporti civili: la libertà personale, riserva di legge e riserva di giurisdizione, la carcerazione preventiva; la inviolabilità del domicilio; la tutela della riservatezza, la protezione dei dati personali; la libertà di circolazione, l’insorgenza dell’epidemia da Covid 19; il diritto di riunione; il diritto di associazione; la libera manifestazione del pensiero; è esclusa la perdita per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome; le prestazioni personali e patrimoniali; il diritto alla difesa in giudizio, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi; il principio del giudice naturale; il principio di legalità in materia penale; l’estradizione; la responsabilità penale; la responsabilità civile dei pubblici dipendenti. Rapporti etico sociali: (per gli articoli 29-31 si rinvia al Volume 1, La famiglia, 2., III.); la salute, l’assistenza sociale, la previdenza; il testamento biologico; etica, bioetica, eutanasia; disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita; il diritto all’istruzione. Rapporti economici: (si rinvia: per l’articolo 42 al Volume 1, La proprietà, 1.; per l’articolo 41 al Volume 2, L’attività economica,1., I.; per l’articolo 43 al Volume 2, Le società,1.; per gli articoli 39 e 36 al Volume 2, Il rapporto di lavoro, 3.; per l’articolo 37 al Volume 2, Impresa familiare, 3.; per l’articolo 45 al Volume 2, Le società cooperative, 1.); articoli 35, 40, 44, 46; la tutela del risparmio, artt. 21 del TUIF e 36 del regolamento Consob n.20307 del 15 febbraio 2018 aggiornato con delibera n.21755/2021, sentenza n.19024/2005 della Corte di cassazione.
Rapporti politici: Il diritto di voto; i partiti; il diritto di rivolgere petizioni alle Camere; l’accesso dei cittadini agli uffici pubblici e alle cariche elettive. I doveri costituzionali.
L’ordinamento della Repubblica. Il Parlamento: organo costituzionale, la composizione, la legislatura; la rappresentanza della Nazione; sul tema della rappresentanza (Kelsen); la ripartizione dei seggi della Camera e del Senato; la legge elettorale vigente; le immunità parlamentari; la funzione legislativa; il rapporto tra il diritto interno e il diritto internazionale (Corte cost., n.349/2007 e n. 238/2014); il referendum; altri poteri del Parlamento; la ratifica dei trattati. Il Presidente della Repubblica: ruolo del Presidente, elezione, supplenza, responsabilità; i poteri del Presidente.
Il Governo: composizione, nomina, fiducia; legge n. 400/1988 – Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la responsabilità dei membri del Governo. La Pubblica amministrazione.
La Magistratura: il potere giurisdizionale; la soggezione del giudice alla legge; il giusto processo; la responsabilità civile dei magistrati; la riparazione dell’errore giudiziario in seguito alla revisione; l’azione penale. I giudici.
Le Regioni, le Province, i Comuni. Il Titolo V della parte seconda della Costituzione: l’articolo 114 della Costituzione, principio di sussidiarietà, Città metropolitane (Corte cost., n.50/2015); il rapporto Stato enti territoriali; la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni (Corte cost., n.370/2003 e n. 213/2006); la legge n. 59 del 1997; l’autonomia finanziaria degli enti territoriali; il federalismo fiscale; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; le Regioni.
Garanzie costituzionali. La Corte costituzionale: composizione della Corte e prerogative dei giudici; il giudizio sulle leggi; i conflitti di attribuzione; le altre funzioni della Corte. Revisione della Costituzione.
Il Volume 3 è corredato da 257 note a piè di pagina in cui è anche riportata la bibliografia.
I tre volumetti sono una lettura rivolta agli insegnanti di Diritto degli istituti tecnici e del liceo delle scienze sociali.
(A cura di Pasquale Scarpitta)
Riferimenti
APPUNTI DI DIRITTO per l’insegnamento scolastico Volume 3, Bonomo Editore, San Lazzaro di Savena, 2022. (Pagine 193).
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Premessa
Il merito amministrativo, del quale si conferirà una definizione nel paragrafo seguente, pone in essere una posizione giuridica ben differente dall’interesse legittimo e dal diritto soggettivo. Siffatte situazioni, sottoposte a svariati riconoscimenti legislativi di rango primario [1], prima, e costituzionali, successivamente, sono ormai il discrimine del riparto tra le giurisdizioni civile ed amministrativa. Rammentiamo che, ad eccezion fatta dei casi espressamente derogati dalla legge [2], il merito non è sindacabile dall’autorità giurisdizionale.
Pertanto, nonostante la Costituzione del 1948 all’art. 113 [3] abbia garantito le “posizioni giuridiche tutelate – interessi legittimi e diritti soggettivi – senza deroghe, allorché l’atto sia della pubblica amministrazione” [4], non esclude che vi possano essere dei settori di esclusivo dominio dell’amministrazione attiva.
Il merito amministrativo – così come gli atti politici e l’interesse di fatto – da adito ad una “situazione giuridica sostanziale non riconosciuta dall’ordinamento” [5] che non ammette la tutela per il tramite dell’autorità giurisdizionale e che, come si vedrà nel corso della trattazione, richiama una questione intrinsecamente di merito.
In sintesi, si propone l’esposizione del concetto di merito amministrativo, della dicotomica distinzione tra merito e discrezionalità e del ruolo svolto dalla giurisdizione nel sindacare le decisioni dell’amministrazione.
Si sottolineerà altresì la rilevanza del controllo di legittimità dell’azione amministrativa per scongiurare abusi ed arbitri dell’amministrazione attiva.
- Il merito amministrativo
Il merito amministrativo, nei suoi aspetti essenziali, prende le mosse da concetti che riecheggiano nelle decisioni del Consiglio di Stato e negli indirizzi dottrinari che manifestano l’essenziale “libertà” della pubblica amministrazione.
Sarebbe “bizzarra” un’amministrazione senza una facoltà di movimento. Lo stesso Mendès affermava che “gouverner est choisir”[6] e non soltanto perché la mera presenza di poteri vincolati sia empiricamente impossibile, bensì per la stessa inopportunità ed incapacità che ne conseguirebbe per sopperire a quel “grado ineliminabile di contingenza e di imprevedibilità”[7] immanenti nella realtà.
Lungi dalla volontà di essere esaustivo in un ambito sostanziale, premendo la volontà di esaminare il merito amministrativo nei suoi riscontri processualistici, si può affermare con certezza che il merito amministrativo esprima “la conformità della scelta discrezionale alle regole non giuridiche di buona amministrazione”.[8] Siddetta espressione ha lo scopo di esprimere un concetto che manifesti come l’amministrazione, tramite apprezzamenti di convenienza e opportunità delle proprie determinazioni, sia dotata di una autonomia latu sensu negoziale che è libera ed insindacabile, a patto che la pluralità di selezioni sia sempre legittima.[9]
Delle scelte legittime (e alternative tra loro) possono essere giudicate solo in termini di opportunità e convenienza; parametri non giuridici, questi, che il giudice può sindacare solo nei casi di giurisdizione amministrativa di merito [10] riformando e sostituendo l’atto amministrativo impugnato. Questa rompe la barriera tra giurisdizione e amministrazione tramutando il giudice in amministratore. [11]
Il merito amministrativo appartiene però ad un genere differente dalla discrezionalità amministrativa.
Il primo, come testé definito, si “traduce in una sfera di apprezzamento libero nell’ambito dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione”[12], laddove la seconda consta in un apprezzamento limitato, ossia in un margine di scelta riconosciuto dalla norma attributiva all’amministrazione.[13] La libertà dell’amministrazione è circoscritta da limiti esterni (posti dalla norma di conferimento del potere) e vincoli interni (consistenti nel dovere di perseguire il fine pubblico).[14]
Condivisibile risulta la considerazione di quella parte della dottrina, la quale osserva che “in altri termini, se l’attività discrezionale costituisce un modo di essere dell’attività amministrativa, il merito si risolve, invece, in un giudizio di opportunità ad essa attinente”. [15]
La circostanza sopra evidenziata porge il fianco ad un ulteriore questione: la decisione dell’amministrazione in termini di “scelta discrezionale” configura una posizione giuridica “spuria”[16] – il c.d. interesse semplice – che coincide con la figura dell’interesse legittimo se le si assicura la tutela dei vizi dell’atto amministrativo; laddove confluisce nella categoria degli interessi di fatto se “l’osservanza del dovere di buona amministrazione non è giuridicamente sanzionato”.[17]
Gli interessi semplici, in quanto tali, non permettono il ricorso a strumenti giustiziali (in luogo degli amministrativi) in quanto regolati “da principi extragiuridici che pertengono al merito dell’attività amministrativa”.[18]
È chiaro che sì come il merito differisce dalla discrezionalità amministrativa anche la definizione di quest’ultima diverge da quella di valutazione tecnica (c.d. discrezionalità tecnica[19]).
La valutazione tecnica appare in tutte le circostanze in cui la preferenza tra più opzioni richiede una valutazione di carattere tecnico; “si riferisc[e] ai casi in cui la norma… rinvia a nozioni tecniche o scientifiche che in sede di applicazione alla fattispecie concreta presentano margini di opinabilità (o che consentono giudizi espressi solo in termini ipotetici o probabilistici)”[20]; ancora differenti dalla discrezionalità tecnica sono gli accertamenti tecnici.[21]
Lungi dalla volontà di addentrarsi tra le dispute che si annidano nella differenziazione delle questioni testé segnalate è appena il caso di evidenziare quali aspetti siano acquisiti e le rationes sottese alle medesime.
La Corte di Cassazione è il giudice competente a dirimere questioni vertenti sul discrimen giurisdizione di legittimità – giurisdizione di merito.
La Corte di Cassazione Sez. Un. n. 4442 del 1987 sottolinea che le dispute in esame sono rientranti nel novero delle fattispecie ricomprese tra le questioni di giurisdizione.[22]
Le vertenze in esame sono suscettibili di risoluzione attraverso vari strumenti, primo fra tutti il regolamento preventivo di giurisdizione ma anche l’art. 111, 8° comma, Cost e l’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
Esemplificativamente, il giudice amministrativo che decida una questione di legittimità adoperando gli strumenti riconosciutigli dall’ordinamento per i giudizi di merito (ossia ex art. 134 c.p.a.), incorre in un errore che potrà essere risolto dinanzi alla Corte di Cassazione [23] ex art. 111, 8° comma Cost., non appena siano stati esperiti i mezzi di gravame concessi alle parti in causa. In proposito il Giudice di legittimità sottolinea come all’organo giurisdizionale amministrativo sia concesso l’accertamento autonomo dei fatti e l’interpretazione dei c.d. concetti indeterminati, “sempreché un tal sindacato sia strettamente funzionale alla verifica di legittimità dell’atto impugnato”. L’inosservanza del dettame scorta il giudice verso un eccesso di potere giurisdizionale nella misura in cui “proceda cioè ad una diretta valutazione della corrispondenza dell’atto impugnato all’interesse pubblico in termini d’opportunità o di convenienza”.[24]
Da quanto anzi detto, si può evincere come anche le decisioni del Consiglio di Stato possano essere oggetto di denunzia per usurpazione del potere della pubblica amministrazione. Difatti, l’art. 111, 8° comma, Cost. può essere utilizzato solo in seguito ad una decisione del Consiglio di Stato e non del Tar per il quale è previsto il regolamento preventivo di giurisdizione se si è in pendenza di giudizio (per adire la Suprema Corte e risolvere immediatamente la questione) o l’ordinario mezzo di gravame per devolvere la questione al Consiglio di Stato.
Dunque, allorquando il Consiglio di Stato fuoriesca dai limiti di legittimità del provvedimento (eccesso di potere giurisdizionale) e si sostituisca all’amministrazione attiva mediante una pronunzia autoesecutiva – “intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito”[25] – il suo potere potrà essere esautorato dalla Suprema Corte (al di fuori dai casi ex art. 134 c.p.a.).
Beninteso la questione è di giurisdizione, in luogo della differente fattispecie che potrebbe configurarsi se il merito di un atto amministrativo venisse sindacato da un giudice ordinario. In tale ordine la questione verrebbe risolta attraverso il ricorso all’art. 360 n. 3 c.p.c., in luogo della disposizione costituzionale precedentemente citata; ciò perché “tale sconfinamento conduce (non già ad una pronuncia sulla giurisdizione, bensì) all’annullamento della sentenza affetta da quell’errore in quanto attinente ai limiti interni della giurisdizione”[26].
Appurato che secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario lo sconfinamento della giurisdizione amministrativa nella sfera del merito (amministrativo) è questione di giurisdizione[27], rimane da comprendere, adesso, la natura effettiva della verifica dello sconfinamento del giudice amministrativo dovuto all’impiego dei poteri di riforma e sostituzione in sede di giurisdizione di legittimità[28] e gli strumenti concessi al giudice amministrativo per l’apprezzamento della sussistenza di una situazione giuridica tutelata.
Prende il via da quest’ultima argomentazione l’immediata considerazione che la verifica circa la configurabilità di un interesse semplice sia di merito.
I cangianti congegni dei quali il giudice amministrativo ha usufruito variano nel corso dei decenni per via di orientamenti giurisprudenziali o di inezie del legislatore che qui accenneremo solamente. Bisogna però chiarire che ci occuperemo dapprima dei casi in cui il giudice in materia attinente alla legittimità, per annullare il provvedimento amministrativo, giunga a sindacare nel merito e successivamente l’ipotesi in cui eserciti i poteri di riforma e sostituzione ex art. 134 c.p.a.
In ordine alla prima fattispecie, per comprendere quali siano gli strumenti concessi dal legislatore all’autorità giurisdizionale per eseguire suddetta attività (di controllo di legittimità) bisogna rammentare gli orientamenti giurisprudenziali degli anni antecedenti all’emanazione dell’art. 1 della legge 241 del 1990 e comprendere la rilevanza di suddetta disposizione.
Era necessario uno strumento che consentisse di sindacare sui casi di violazione del principio di buon andamento ex art. 97, 1° comma, Cost. così da escludere un arbitrio dell’amministrazione nell’esercizio dell’attività amministrativa.
L’evoluzione della giurisprudenza maggioritaria fu caratterizzata dalla riconduzione della violazione dell’art. 97 tra le figure sintomatiche dell’eccesso di potere laddove vi fu la propensione per la riconducibilità alla figura della violazione di legge per la giurisprudenza minoritaria.[29]
Un’analisi dottrinaria decennale della connotazione di buon andamento ed una prolifica giurisprudenza hanno scortato il legislatore presso una disposizione che individuasse i “criteri guida dell’azione amministrativa” [30]: l’art. 1 della legge 241 del 1990. [31]
I doveri della pubblica amministrazione passano dall’essere considerati mere “regole metagiuridiche” [32] – e pertanto regole che attengono alla sfera del merito – a disposizioni che ammettono un sindacato dell’atto nella sfera della legittimità attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge.[33] La conseguenza sottesa a tale considerazione è che il giudice non dovrà essere provvisto dei poteri di sostituzione e riforma (ex art. 134 c.p.a.) ma dei meri poteri di legittimità ricompresi generalmente nel novero delle facoltà del giudice amministrativo. [34]
In assenza di espresso riferimento normativo, le questiones che abbiano ad oggetto i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e i principi dell’ordinamento comunitario [35], sarebbero state riconducibili tra i casi di merito amministrativo non tutelabili nei limiti dei meri giudizi di legittimità [36]. Queste sono adesso sussumibili nel già argomentato vizio di violazione di legge che concede al giudice amministrativo di sindacare, alla stregua dei criteri ex art. 1 l. 241/1990, “in sede di giurisdizione generale di legittimità… aspetti del provvedimento comunemente ricondotti alla sfera del merito amministrativo” [37].
I criteri in esame attengono chiaramente al merito della questione. L’individuazione di una posizione giuridica trae origine dall’estensione del vizio di violazione di legge e pertanto dall’elaborazione giurisprudenziale sulla valutazione dei criteri ex art. 1 l. n. 241/1990; maggiore sarà la considerazione della dilatazione dei criteri dettati per l’attività amministrativa e tanto più ampia sarà la valutazione del giudice sull’opportunità e convenienza, circa tali aspetti.
Posto che lo strumento che conceda al giudice amministrativo di sindacare sul provvedimento sia riconducibile ai criteri dell’art. 1 l. n. 240/1990, si può adesso meglio comprendere la tesi per la quale in seguito al ricorso ex art. 111, 8° comma, Cost., la Cassazione per rilevare l’usurpazione del potere della pubblica amministrazione dovrà “ripercorrere l’intero iter logico-argomentativo seguito dal… giudice [amministrativo] e rivalutare la fondatezza della censura di violazione di legge dedotta nel ricorso presentato davanti all’organo di giustizia amministrativa” [38]. La Suprema Corte “rivaluta il merito della causa” [39] alla stregua dei criteri ex art. 1 della legge 241 del 1990 [40] che se erroneamente applicati in eccedenza dal giudice amministrativo comportano uno sconfinamento e, pertanto, la riconducibilità della questione nel novero dei casi di difetto assoluto di giurisdizione. [41]
Viceversa, con riguardo alla effettiva natura della verifica dello sconfinamento del giudice amministrativo causato dall’impiego dei poteri di riforma e sostituzione in sede di giurisdizione di legittimità, sono configurabili due possibili orientamenti ermeneutici.
Da un canto, si può ritenere che le decisioni in cui il giudice amministrativo sancisca illegittimamente l’impiego di poteri concessigli ex art. 134 c.p.a., debbano essere fondanti una questione di giurisdizione; dall’altro, che la violazione dell’art. 134 c.p.a. determini una nullità della decisione scaturente dalla violazione di una norma processuale. Difatti, secondo quest’ultimo orientamento, la decisione del giudice “sarà viziata per violazione di legge, ma non per difetto di giurisdizione” [42] con la conseguenza che se la nullità della sentenza si verifica in un giudizio di primo grado, l’unico rimedio esperibile è l’appello al Consiglio di Stato. [43] Non essendo configurabile una questione di giurisdizione non sarebbe qui possibile sollevare il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.
Laddove fosse il Consiglio di Stato ad emettere una sentenza nulla, non sarebbe possibile ricorrere in Cassazione ex art. 111, 8° comma, Cost. in quanto il ricorso “è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione” [44] con la stretta conseguenza che non si potrà ammettere alcun tipo di ricorso che interferisca nel “controllo di pretesi vizi in procedendo o in iudicando” [45].
- Conclusioni
Al termine della trattazione si può pertanto evidenziare quanto rilevante sia il ruolo del merito amministrativo quale sfera di apprezzamento libero nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione attiva. Il margine di scelta riconosciuto alla pubblica amministrazione per mezzo del merito è comprensibilmente rinvenibile dall’insindacabilità del suo contenuto da parte dell’autorità giurisdizionale se non nelle circostanze espressamente previste dalla legge. Né il giudice amministrativo né alcun’altra autorità giurisdizionale è provvista del potere di valutare le azioni che coinvolgano le “regole metagiuridiche” [46] di buona amministrazione.
Si conclude con l’affermazione che la Corte di Cassazione permane nella sua posizione di organo regolatore della giurisdizione; competenza, quest’ultima, che si ritiene lesa per l’illegittimo impiego degli strumenti propri dei giudizi di merito o dell’eccesso di potere giurisdizionale in sede di giurisdizione generale di legittimità. Tale errore verrà risolto dalla Corte di Cassazione che nell’individuare usurpazioni dell’operato della pubblica amministrazione, esautora il potere del giudice amministrativo. La valutazione posta dal Giudice di legittimità sulla configurabilità di un interesse semplice è sostanzialmente di merito e ciò in considerazione della necessaria valutazione dell’intrinseca estensione dei parametri di legittimità imposti dal legislatore.
(A cura di Francesco Mastroianni)
Riferimenti
[1] Rilevano a riguardo la legge di abolizione del contenzioso amministrativo l. n. 2248 del 1865 e la legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato l. n. 5992 del 1889.
[2] Vedi l’art. 134 l. n. 104/2010.
[3] “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”: così l’art. 113 Cost.
[4] MASTROIANNI F., “L’atto politico quale questione deducibile con il regolamento preventivo di giurisdizione: intrinseca natura e sua rilevabilità”, in economiaediritto.it, 2023
[5] MASTROIANNI F., ibidem.
[6] MENDES-FRANCE P., Discour à l’Assemblée nationale, 3 juin, 1953.
[7] CLARICH M., Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 124.
[8] CARINGELLA F., Corso di diritto amministrativo, tomo II, Milano, 2003, p. 1182. A riguardo v. anche ZINGALES I., Pubblica amministrazione e limiti della giurisdizione tra principi costituzionali e strumenti processuali, Milano, 2007, p. 200; GARRONE G.B., sub artt. 26, 27 e 31 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, in ROMANO A., Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, Padova, 2001, p. 399; VIRGA P., Il provvedimento amministrativo, Milano, 1972, p. 30.
[9] È appena il caso di rammentare come, nonostante il merito amministrativo involga un ambito di valutazione e di scelta spettante all’amministrazione al di là dei limiti coperti dall’area della legalità, l’amministrazione dovrà comunque conformarsi ai principi generali di ragionevolezza, proporzionalità, coerenza con il fine pubblico ai sensi dell’art 97 Cost. poi richiamato anche dall’art. 1 della legge 241/1990.
[10] CAIANIELLO V., Manuale di diritto processuale amministrativo, Milano, 1994, p. 255, afferma che l’espressione “giurisdizione di merito” individua “l’ambito di materie per le quali al giudice amministrativo è attribuito il potere, di cognizione e di decisione, di rivedere la convenienza e l’opportunità delle valutazioni già operate dall’autorità amministrativa”; v. anche GARRONE G.B., in ROMANO A., Commentario, cit., p. 399.
[11] CLARICH M., Manuale, cit., p. 129.
[12] ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 200.
[13] CLARICH M., Manuale, cit., p. 126 definisce la discrezionalità amministrativa come il “margine di scelta che la norma rimette all’amministrazione affinché essa possa individuare, tra quelle consentite, la soluzione migliore per curare nel caso concreto l’interesse pubblico”; VIRGA P., Il provvedimento, cit., p. 19 afferma che non è altro che “la facoltà di scelta fra comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato”.
[14] L’art. 1, legge 241/1990 fissa i principi per l’esercizio dell’attività amministrativa “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.
[15] ZINGALES I., ibidem.
[16] NIGRO M., Giustizia amministrativa, Bologna, 1994, p. 101.
[17] NIGRO M., ibidem, che aggiunge “si tratta… di una categoria, oltre che d’incerta collocazione…, sicuramente spuria…, perché gli interessi che la compongono sono destinati a confluire o nella categoria degli interessi legittimi o nella categoria degli interessi di fatto. I casi infatti sembrano due; o l’ordinamento prevede degli strumenti di tutela di questi interessi, strumenti mediante i quali si possono far valere i vizi di merito dell’atto amministrativo e allora i cosiddetti interessi semplici non sono che interessi legittimi perché i poteri di cui l’interessato dispone sono proprio quelli di cui consiste l’interesse legittimo; oppure l’osservanza del dovere di buona amministrazione non è giuridicamente sanzionato e allora si ricade negli interessi di fatto”.
[18] FERRARA R., in ROMANO A., Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, Padova, 2001, pp. 354 – 355; cfr. anche CARINGELLA F., Il diritto amministrativo, Napoli, 2001, p. 138, secondo cui: “l’interesse semplice è… la pretesa a che la P.A. nell’esercizio del suo potere discrezionale, si attenga a quei criteri di opportunità e di convenienza che afferiscono al c.d. merito amministrativo, e che sono tutelati dalle norme non giuridiche di azione (c.d. norme di buona amministrazione)”.
[19] Contro tale espressione vedi CLARICH M., Manuale, cit., pp. 130-131 che afferma: “A proposito delle valutazioni tecniche è ancora oggi frequente l’uso dell’espressione «discrezionalità tecnica», che non è in realtà corretta proprio perché nella discrezionalità tecnica manca l’elemento volitivo che caratterizza invece, come si è visto, la discrezionalità in senso proprio, cioè quella amministrativa” e giustifica l’utilizzo del sostantivo dicendo che “soprattutto in passato, il problema dei limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche era posto in termini analogici a quello dei limiti del sindacato sulla discrezionalità amministrativa… [ritenendosi in entrambi i casi] precluso un sindacato pieno che comporti una valutazione autonoma del giudice che si sovrapponga (e sostituisca) a quella dell’amministrazione”.
[20] CLARICH M., Manuale, cit., p. 130; cfr. anche VITTA P., Il provvedimento, cit., p. 27; SANDULLI A., Il procedimento, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di CASSESE S., Diritto amministrativo generale, II, Milano, 2000, p.1010; CARINGELLA F., Il diritto amministrativo, cit., p. 461.
[21] CARINGELLA F., Il diritto amministrativo, cit., pp. 461-462, evidenzia che la distinzione sta nel grado di certezza sottesa alla regola. Una regola scientifica o matematica che consenta di ricavare un dato esatto e oggettivo non potrà generare l’esercizio di discrezionalità tecnica. GALLI R., Corso di Diritto amministrativo, Padova, 1994, p. 378, osserva che: “quando… l’accertamento di un fatto è verificabile, sulla base delle attuali conoscenze, in modo indubbio (scienze c.d. esatte) si parla di accertamento tecnico (es. l’accertamento della gradazione alcolica di una bibita); laddove, invece, l’opinabilità della scienza di riferimento mette la P.A. nella condizione di valutare fatti e circostanze suscettibili di vario apprezzamento, si ha discrezionalità tecnica (es. valutazione di un bene come bellezza paesaggistica)”.
[22] Corte cass., sez. un., 14 maggio 1987, n. 4442, in Foro it., 1988, I, p. 3400, per cui: “È giurisprudenza costante di questo Collegio che anche le questioni suddette rientrano nell’ambito di quelle di giurisdizione, e quindi possono formare oggetto di un ricorso per regolamento preventivo, ex art. 41 e 37 c.p.c. (Cass. 29 febbraio 1960 n. 396; 12 aprile 1980 n. 2325; 2 febbraio 1976 n. 327; 24 maggio 1975 n. 2099, in tema di ricorsi ex art. 362 c.p.c., attinenti alla giurisdizione; Cass. 2 febbraio 1977 n. 456, in tema di indagini sui presupposti di fatto del provvedimento impugnato)”.
[23] Oltre che con il già citato regolamento preventivo di giurisdizione.
[24] Cass. civ., Sez. Unite, 19 luglio 2000, n. 507 in Mass. Giur. It., 2000, che afferma: “In presenza di norme implicanti l’applicazione di regole tecniche o facenti comunque rinvio a concetti indeterminati, è consentito al giudice amministrativo di legittimità sia l’accertamento autonomo dei fatti e la loro diretta sussunzione entro lo schema normativo, sia l’interpretazione di quei concetti, sempreché un tal sindacato sia strettamente funzionale alla verifica di legittimità dell’atto impugnato. Mentre l’usurpazione del potere della p.a. è addebitabile a quel giudice solo quando, esulando dai limiti del giudizio di legittimità, egli compia direttamente e con efficacia vincolante ed immediata accertamenti riservati all’amministrazione attiva, proceda cioè ad una diretta valutazione della corrispondenza dell’atto impugnato all’interesse pubblico in termini d’opportunità o di convenienza.”; v. anche ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., pp. 203-204; cfr. Corte cass., sez. un.,15 marzo 1999, n. 137, in Giust. Civ. Mass., 1999, p. 440; Corte cass., sez. un., 22 settembre 1997, n. 9344, in Foro it., 1998.
[25] Cass. civ., Sez. Unite, 14 gennaio 1997, n. 313, in Mass. Giur. It., 1997, dalla quale si desume la massima: “Con riguardo alle pronunzie del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma 3 [ora 8° comma], cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.”.
[26] Corte cass. Sez. un., 9 giugno 1989, n. 2773, in Giur. It., 1990, I, p. 1303.
[27] La quale può essere risolta con l’utilizzo dell’art. 111, 8° comma, Cost.; v. in tal senso la già citata sentenza Cass. civ., Sez. Unite, 14 gennaio 1997, n. 313, cit.
[28] Che, come vedremo, non può essere ricompreso nei casi di giurisdizione, come afferma invece la giurisprudenza della Cassazione.
[29] V. anche ZINGALES I., Pubblica amministrazione, p. 206, che afferma: “Come è noto, l’evoluzione della giurisprudenza del giudice amministrativo è stata caratterizzata – fino ai primi anni Novanta – dalla presenza di orientamenti tendenti a ricondurre la violazione del principio di buon andamento – codificato dall’art. 97, 1° comma, Cost. – nell’ampio e fluttuante alveo delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere.”
[30] ZINGALES I., ibidem. Per la nozione di “buon andamento”, cfr., BERTI G., La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968, pp. 81 e ss.; SANDULLI A., Il procedimento, cit., pp. 1065 e ss.
[31] Che recita: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”: così l’art. 1 legge n. 241 del 1990.
[32] Così CARINGELLA F., Il diritto, cit., p. 460 il quale afferma con fermezza che la disposizione (dell’art. 1 l. 241/1990) “ha tipizzato i doveri amministrativi di economicità ed efficacia, trasferendoli, così, dall’ambito delle regole metagiuridiche (e quindi del merito), a quello delle norme espresse di legge.”
[33] Vedi anche Corte Cass., sez. un. 29 settembre 2003, n. 14488, in Cons. Stato, 2004, II, p. 193, secondo cui: “L’art. 1 comma 1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di «economicità» e di «efficacia», che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall’art. 97 cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell’azione amministrativa.”
[34] Favorevole risulta ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 207, che afferma: “La violazione di tali doveri non resta confinata nella sfera del merito amministrativo ma comporta sicuramente una ipotesi di illegittimità dell’atto censurabile, anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge”. Di diverso avviso è LUMETTI M.V., I mobili confini tra vizio di merito ed eccesso di potere, in GiustAmm.it, che evidenzia: “la suddetta ricostruzione potrebbe contrastare con il principio della separazione dei poteri che… è da ritenersi principio costituzionale. Estendere il sindacato anche al merito significherebbe avallare, infatti, una illegittima sostituzione del giudice all’attività amministrativa, e legittimare una ingerenza del potere giudiziario in quello esecutivo con la conseguenza di creare una figura ibrida, quale è quella del giudice-amministratore.” Nonostante in precedenza la giurisprudenza abbia dilatato la figura dell’eccesso di potere, l’autore non ritiene giustificabile “un’intromissione del giudice nell’amministrazione, stavolta attraverso il vizio della violazione di legge”. Per contro v. Corte Cass., sez. un. 15 luglio 1993, n. 7841, in Giur. It., 1995, I, p. 510, secondo cui: “Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo, nella specie del vizio di eccesso di potere, qualora, al fine di provvedere ad una effettiva tutela giurisdizionale amministrativa, addivenga ad un controllo giurisdizionale più incisivo e penetrante dell’attività della p.a., avvalendosi dei criteri di logicità, uguaglianza e razionalità non esorbita dai limiti propri della giurisdizione dell’a.g.o. restando estraneo a scelte che afferiscono l’opportunità e il merito amministrativo”.
[35] Principi non tutti presenti nella lettera originaria ed introdotti solo con legge 11 febbraio 2005, n. 15.
[36] V. supra quanto detto in merito agli orientamenti giurisprudenziali che ampliavano la sfera dell’eccesso di potere.
[37] ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 208.
[38] ZINGALES I., ivi, p. 209.
[39] ZINGALES I., ibidem.
[40] E questo sia che il giudice amministrativo sia il Consiglio di Stato, sia che si tratti del Tar per il quale l’utilizzo del regolamento preventivo di giurisdizione consente alla Cassazione di valutare se le questioni oggetto di ricorso siano o meno vizi di merito del provvedimento.
[41] Cfr. in dottrina FERRI C., Limiti del controllo della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, 1968, p. 359, che evidenzia come la Corte di Cassazione tenda a dilatare la nozione di difetto di giurisdizione, ampliando i poteri di controllo delle Sezioni unite sulle decisioni del Consiglio di Stato. “Tale tendenza emerge, in particolare,… nell’ipotesi… dell’invasione della sfera di giurisdizione di merito da parte del giudice amministrativo di legittimità… Se tale invasione ha luogo allorché ‘il giudice amministrativo sostituisce ad apprezzamenti discrezionali dell’amministrazione le proprie diverse valutazioni di opportunità’, non c’è dubbio che per decidere sulla fattispecie concreta la Cassazione deve riesaminare il contenuto delle valutazioni e dell’accertamento compiuto dal Consiglio di Stato. La Cassazione deve individuare, infatti, la natura delle valutazioni espresse nella decisione, ed anche se non è suo compito rilevare gli eventuali errori nei quali sia incorso il Consiglio di Stato in iudicando, sembra certo che l’indagine comporti la possibilità di un vero e proprio riesame della sentenza, che investe il merito della causa”. Si veda, anche, MODUGNO F., Eccesso di potere. Eccesso di potere giurisdizionale, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma, 1989, p. 7, secondo cui: “è verissimo che, per statuire sul difetto di giurisdizione (eccesso di potere giurisdizionale), la Cassazione non può limitarsi a definire, per così dire i confini «esterni» della giurisdizione, ma deve penetrare all’interno della singola causa per verificare la sussistenza o la carenza della potestà giurisdizionale”, “…è anche altrettanto indiscutibile che, nel verificare se il giudice amministrativo si sia mantenuto nell’ambito della competenza di legittimità o non abbia piuttosto sconfinato nel merito, la Cassazione può finire per sostituirsi, in pratica, ad esso nella cognizione diretta dei vizi del provvedimento amministrativo, pur avendo riconosciuto in astratto l’esistenza della potestà amministrativa. La sua indagine rischia, in tal modo, di spostarsi dalla cognizione dell’eccesso di potere giurisdizionale all’esame, ad esempio, dello stesso eccesso di potere amministrativo”; ZINGALES I., Pubblica amministrazione, cit., p. 209, secondo cui: “La Corte di cassazione, adita in sede di ricorso ex art. 111, 8° comma, Cost., al fine di accertare l’eventuale sconfinamento, da parte del giudice amministrativo, nella sfera del merito, deve necessariamente ripercorrere l’intero iter logico-argomentativo seguito dal suddetto giudice e rivalutare la fondatezza della censura di violazione di legge dedotta nel ricorso presentato davanti all’organo di giustizia amministrativa; il che significa, in sostanza, rivalutare il merito della causa”.
[42] OTTAVIANO V., Rilievi in tema di c.d. conflitti fra amministrazione e giudice amministrativo, in Il processo amministrativo. Scritti in onore di Giovanni Miele, Milano, 1979, p. 389.
[43] Fermo restando la possibilità per il terzo di far uso dell’istituto dell’opposizione di terzo in entrambi i gradi di giudizio.
[44] Art. 111, 8° comma, Costituzione.
[45] Corte cass., sez. un., 27 luglio 1998, n. 7348 in Mass. Giur. It., 1998.
[46] Così CARINGELLA F., Il diritto, cit., p. 460. Vedi anche nota 32.
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