
People Discussing Business Ideas - Brainstorming and Business Meeting
Milano, non solo piattaforma internazionale della Moda ma anche laboratorio digitale.
Giunta alla seconda edizione, questa interessante iniziativa è stata promossa dal Comune di Milano, Assessorato alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici.
Numerosi gli eventi in programma in città da domani fino al 17 marzo 2019. Tra i tanti si segnalano:
- la Conferenza del 13 marzo 2019 “Welcome to the Supply Chain Finance Collaboration” presso il Politecnico di Milano;
- i due Round Table del 14 marzo 2019 intitolati rispettivamente “L’innovazione è ovunque” all’Università di Milano e “Blockchain, creatività e proprietà intellettuale: sfide, minacce e strumenti di protezione” presso l’Agenzia Connexia.
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Non si può certo dire che la nostra Rivista non sia adeguatamente rappresentata in ambito accademico. Oltre al prestigio derivante dal nostro Comitato Scientifico, costituito da docenti universitari italiani e stranieri, un ulteriore segnale di crescita in questa direzione è rappresentato dalla nomina del Dott. Claudio Melillo, Direttore Editoriale del nostro periodico, a docente del Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale (edizione 2016/2017) della LUISS Business School di Roma, sulle orme dell’Avv. Serena Giglio, attuale Direttore Responsabile di ECONOMIAeDIRITTO.it.
Ciò premesso, di seguito, riportiamo alcune informazioni utili per chi intendesse iscriversi al prestigioso Master, tratte dal sito http://businessschool.luiss.it/diritto-tributario.
La Redazione
Il Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale della LUISS Business School forma i professionisti in ambito tributario che intendono inserirsi in un contesto aziendale o in studi professionali di primario livello, senza trascurare le possibilità di sbocco nell’Amministrazione Finanziaria.
Il Master è rivolto a giovani laureati (II Livello, ordinamento a ciclo unico) in discipline giuridiche ed economiche.
I profili in uscita dal Master possono trovare collocazione in studi di consulenza aziendale, studi legali, uffici fiscali di primarie aziende italiane e multinazionali, uffici studi di Istituzioni Private e Pubbliche, Amministrazioni Finanziarie.
Curriculum:
Il programma dura 12 mesi, distribuiti in 8 mesi d’aula e 4 mesi di esperienza sul campo (Field Project).
Precorso di Contabilità generale e bilancio (2 – 11 novembre 2015)
L’azienda, il sistema delle operazioni di gestione e le condizioni di equilibrio economico-finanziario. La rappresentazione contabile delle operazioni di gestione. Le operazioni di finanziamento. Le operazioni di acquisto: gli investimenti in fattori pluriennali e le spese correnti. Le operazioni di vendita. L’assestamento dei valori economici e la determinazione del reddito. L’analisi di un bilancio di esercizio. La redazione del bilancio d’esercizio nella prospettiva internazionale: principi contabili IAS-IFRS.
Mod. 1 – L’IRPEF: principi e disciplina della tassazione delle persone fisiche. Elementi di fiscalità locale (12 novembre – 9 dicembre)
Responsabile didattico: Prof. Fabio Marchetti
Determinazione dell’imponibile e dell’imposta. Redditi soggetti a tassazione separata. Redditi fondiari e fiscalità degli immobili di impresa. Redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e plusvalenze finanziarie). Il regime dei dividendi percepiti da persone fisiche. Imposizione sui capital gains. Redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e adempimenti del datore di lavoro. Redditi di lavoro autonomo e ritenute alla fonte. Redditi diversi di natura non finanziaria. La previdenza complementare: profili civilistici e fiscali. Casi operativi ed esempi di redazione dei Mod. 730, “Unico”, 770. La semplificazione fiscale e la dichiarazione precompilata. Addizionali IRPEF regionali e comunali. La fiscalità locale: profili generali ed elementi generali sul Federalismo fiscale. IMU, TASI e TARES: soggetti passivi, base imponibile e aliquote, esenzioni e riduzioni. La fiscalità locale: D. LGS 14 marzo 2011 n.23: la cedolare secca sugli affitti. Tassazione patrimoniale delle persone. La fiscalità locale: D. LGS 14 marzo 2011 n.23 – IMU.
Mod. 2 – Fiscalità d’impresa (10 dicembre 2015 – 4 marzo 2016)
Responsabile Didattico: Dott. Massimiliano Longo
- IRES E DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
La qualificazione del reddito d’impresa. Principi generali sulla determinazione del reddito d’impresa e sulle valutazioni fiscali. Dal risultato civilistico all’imponibile fiscale, il principio di imputazione e di derivazione del risultato fiscale da quello civilistico. Il reddito di impresa per i soggetti che adottano gli IAS. Componenti positive e negative del reddito di impresa: approfondimenti su ammortamenti, accantonamenti, rimanenze, oneri pluriennali, dividendi e plusvalenze. Raccordo tra valutazioni civilistiche e fiscali, casi operativi di variazioni in aumento ed in diminuzione. La fiscalità differita attiva e passiva, le variazioni temporanee nella determinazione del reddito di impresa ed il loro riassorbimento nel tempo. Agevolazioni temporanee e/o strutturali per le imprese. Esercitazioni e casi operativi sui valori in bilancio e loro rilevanza fiscale; eventuali novità per il 2016.
- IRES: SOGGETTI PASSIVI E SPECIFICITÀ NELLA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Il modello Ires di tassazione societaria. I soggetti passivi e la residenza fiscale. La base imponibile per società, enti commerciali ed enti non commerciali. Il regime tributario degli utili societari e delle plusvalenze. I vincoli alla deduzione degli interessi passivi. La trasparenza fiscale per le società di capitali. Il consolidato nazionale e mondiale
Federalismo fiscale su base regionale: quadro generale e ultime novità normative. Presupposto e soggetti passivi: quadro evolutivo alla luce dei numerosi interventi giurisprudenziali. La base imponibile delle società di capitali: il principio di derivazione dal risultato civilistico. La base imponibile per società di persone ed imprese individuali. La base imponibile per i professionisti. La base imponibile per Banche, Assicurazioni, Enti non commerciali ed Amministrazioni Pubbliche. Le deduzioni dall’imponibile: quadro analitico e casi operativi. Le aliquote e la deduzione piena del costo del lavoro a tempo indeterminato: novità dal 2015. La gestione operativa del raccordo tra Irap e reddito di impresa. Esercitazione: la redazione del modello autonomo di dichiarazione IRAP per le diverse categorie di soggetti passivi
Presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale: principi generali ed approfondimenti operativi. Le categorie di operazioni rilevanti ai fini Iva. L’esigibilità dell’imposta: regole generali, deroghe e regime di “cash accounting”. La territorialità per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi Base imponibile, rivalsa e detrazione. Approfondimenti su limiti e rettifiche alla detrazione.
Il tributo negli scambi con i Paesi terzi e nei rapporti interni all’Unione Europea . Le novità dal 2015 nelle transazioni internazionali on line. Adempimenti e obblighi dei contribuenti. La gestione Iva per gli enti non profit. Principali regimi speciali. Esempi di redazione di dichiarazione annuale
Mod. 3 – Pianificazione Fiscale Interna (7 marzo – 5 aprile 2016)
Responsabile Didattico: Prof. Livia Salvini
La nozione di elusione fiscale. Aumenti e riduzioni di capitale: profili contabili, civilistici e tributari. Trasformazioni, fusioni, scorpori e scissioni: profili contabili, civilistici e tributari. Liquidazione di società, fallimento e altre procedure concorsuali: profili civilistici e tributari. La disciplina tributaria di titoli e partecipazioni. Aspetti operativi della participation exemption. Il regime fiscale dei dividendi. L’interpello generale e speciale: oggetto e procedimento
Mod. 4 – Accertamento, contenzioso tributario e diritto penale tributario (6 aprile – 6 maggio 2016)
Responsabile Didattico: Prof. Massimo Basilavecchia
La dichiarazione dei redditi e gli obblighi contabili. Accessi, ispezioni e verifiche. Gli accertamenti bancari. Metodi e tipi di accertamento. Parametri e studi di settore. Partecipazione del contribuente al procedimento. Avviso di accertamento globale, parziale, integrativo ed esecutivo. Motivazione e prova. Strumenti deflattivi del contenzioso. Nuova normativa in materia di riscossione dei tributi erariali e locali. Versamenti delle imposte e compensazioni orizzontali e verticali. Le sanzioni amministrative tributarie. Competenza e composizione delle commissioni tributarie. Rappresentanza e difesa del contribuente. Procedimento di primo grado e la fase del reclamo. Procedimento di secondo grado. Ricorso per Cassazione. Il giudicato. Il giudizio di ottemperanza. Redazione di ricorsi. Il sistema penale tributario. Rapporti tra processo tributario e processo penale. Soggetti e struttura del reato tributario. Contravvenzioni in materia di IVA e di imposte sui redditi. Frode fiscale e falso in bilancio
Mod. 5 – Pianificazione fiscale internazionale (9 maggio – 8 giugno 2016)
Responsabile Didattico: Prof. Giuseppe Melis
Nozione di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti nel diritto interno e convenzionale. Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione: struttura e funzionamento. La nozione di stabile organizzazione e gli effetti sulla determinazione del reddito di impresa. Investimenti all’estero sotto forma di branches o di subsidiaries. Tassazione di dividendi, interessi e royalties. Paradisi fiscali e norme antielusive: Controlled. Foreign Companies, regime di indeducibilità dei costi, transfer price. Voluntary disclosure. Il principio di non discriminazione nelle imposte dirette e indirette. L’armonizzazione delle imposte dirette e indirette e la cd. “concorrenza fiscale”. Fondi di investimento e partnerships. Operazioni societarie transnazionali. Consolidato fiscale mondiale. Il trust. Lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali: la cooperazione internazionale contro la frode e l’evasione. Ruling internazionale. Fiscalità doganale
Presidente
Livia Salvini Ordinario di Diritto Tributario LUISS
Direttore del Master
Giuseppe Melis Ordinario di Diritto Tributario LUISS
Advisory Board
- Fabrizio Amatucci Ordinario di Diritto Tributario, Seconda Università degli Studi di NAPOLI;
- Nicola Antoniozzi Socio Fondatore Studio Pirola Pennuto Zei & Associati;
- Claudio Berliri Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani;
- Eugenio Della Valle Ordinario di Diritto Tributario, SAPIENZA;
- Valerio Ficari Ordinario di Diritto Tributario, Università di SASSARI;
- Stefano Fiorentino Ordinario di Diritto Tributario, Università di SALERNO;
- Massimiliano Longo Docente di Scienze delle Finanze LUISS;
- Gerardo Longobardi Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;
- Fabio Marchetti Associato di Diritto Tributario LUISS;
- Francesca Mariotti Direttore Area Politiche Fiscali CONFINDUSTRIA
- Giuseppe Melis Ordinario di Diritto Tributario LUISS;
- Renzo Parisotto Consulente del gruppo Ubi Banca ;
- Giovanni Puoti Rettore Università degli Studi Niccolò Cusano;
- Livia Salvini Ordinario di Diritto Tributario LUISS;
- Rita Santarelli Presidente VISES Onlus – Federmanager
- Andrea Silvestri Socio Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo
Docenti intervenuti nelle precedenti edizioni:
Giacomo Albano – Dottore Commercialista, Studio Legale e Tributario Ernst & Young
Paola Albano – Avvocato, Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Fabrizio Amatucci – Ordinario di Diritto Tributario della Seconda Università degli Studi di Napoli
Giuseppe Ascoli – Dottore Commercialista, Adonnino Ascoli e Cavasola Scamoni Studio Tributario
Massimo Basilavecchia – Ordinario di Diritto Tributario dell’ Università degli Studi di Teramo
Fabio Brunelli – Partner Di Tanno e Associati Studio Legale e Tributario
Bruno Ciappina – Ufficio Fiscale Autostrade per l’Italia
Alberto Comelli – Associato di Diritto Tributario dell’Università di Parma
Giuseppe Corasaniti – Associato in Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Brescia
Giammarco Cottani – Assistente di Direzione – Direzione Centrale Accertamento – Agenzia delle Entrate
Angelo Cremonese – Dottore Commercialista, Studio Perno, Cremonese, Radice & Cereda
Roberto Cusimano – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Davide De Girolamo – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Vincenzo De Sensi – Docente di Diritto Fallimentare luiss Guido Carli, Avvocato in Roma
Lorenzo Del Federico – Ordinario di Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Chieti – Pescara
Gabriele Escalar – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Massimo Fabio – Avvocato, KStudio Associato
Stefano Fiorentino – Ordinario di Diritto Tributario dell’Università di Salerno
Serena Giglio – Avvocato, ACP Studio Consulenza Tributaria (Direttore Responsabile di ECONOMIAeDIRITTO.it)
Claudio Giordano – Avvocato, Studio Legale Macchi di Cellere e Gangemi
Vittorio Giordano – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Fabrizio Iacuitto – Partner, Di Tanno e Associati Studio Legale e Tributario
Antonio Laudati – Sostituto Procuratore Generale Corte di Appello di Roma
Maurizio Lauri – Dottore Commercialista, Studio L4C – Studio Lauri Lombardi Lonardo Carlizzi
Stefano Lizzani – Dottore Commercialista, LT Partners Studio Legale e Tributario
Massimiliano Longo – Docente di Scienza delle Finanze Università LUISS Guido Carli
Luca Longobardi – Dottore Commercialista, Maisto e Associati
Daniele Majorana – Dottore Commercialista e Consulente Fiscale
Fabio Marchetti – Associato di Diritto Tributario Luiss Guido Carli
Giuseppe Marino – Associato di Diritto Tributario dell’Università di Milano
Mario Martinelli – Avvocato, Studio McDermott Will & Emery
Giuseppe Melis – Ordinario di Diritto Tributario LUISS Guido Carli
Rossella Miceli – Ricercatrice di Diritto Tributario dell’Università Sapienza di Roma
Giuseppe Molinaro – Dottore Commercialista, Responsabile Fiscale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo
Roberta Moscaroli – Dottore Commercialista, Dla Piper
Alberto Mula – Ricercatore di Diritto Tributario, Università degli Studi Napoli Federico II
Giuseppe Napoli – Dottore Commercialista, Docente di Diritto Tributario LUISS Guido Carli
Giuseppe Nebbia – Avvocato in Campobasso
Annalisa Pace – Professore Aggregato di Diritto Tributario Università di Teramo
Roberto Padova – Avvocato, Studio Pirola, Pennuto Zei & Associati
Alessio Persiani – Avvocato, Studio McDermott Will & Emery
Vania Petrella – Avvocato, Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Franco Petrucci – Consulente Fiscale già Dirigente Assonime
Luca Peverini – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Antonio Piciocchi – Dottore Commercialista, Studio Tributario e Societario Deloitte
Fabio Pirolozzi – Dottore Commercialista, TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
Pasquale Pistone – Associato di Diritto Tributario dell’Università di Salerno
Giovanni Puoti – Ordinario di Diritto Tributario dell’Università Sapienza di Roma
Paolo Puri – Associato di Diritto Tributario dell’Università del Sannio S.E.A.
Giulio Ranocchiari – Dottore Commercialista, T&R Studio Associato
Federico Rasi – Avvocato, Dottore di Ricerca in Diritto Tributario
Alberto Renda – Avvocato, KLegal Studio Associato
Domenico Riccio – Coordinatore dell’Area Governo e Riscossione presso Agenzia delle Entrate
Carlo Romano – Avvocato, TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
Fabiola Rossi – Dottore Commercialista, Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale
Francesco Rossi Ragazzi – Docente di Diritto Tributario Comparato Università di Chieti – Pescara
Eugenio Ruggiero – Dottore Commercialista, Studio Visentini Marchetti e Associati
Massimiliano Russo – Avvocato, LL.M. in Diritto Tributario
Carlo Sallustio – Avvocato, Fantozzi e Associati – Studio Legale Tributario
Livia Salvini – Ordinario di Diritto Tributario LUISS Guido Carli
Alessandro Serena – Ten.Col. t.ST GDF, Direttore responsabile Rivista della Guardia di Finanza
Enrico Siciliano – Dottore Commercialista, Studio Legale e Tributario Siciliano
Andrea Silvestri – Avvocato, Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale
Gianni Tarozzi – Dottore Commercialista, T&R Studio Associato
Riccardo Tiscini – Ordinario di Economia Aziendale dell’Universitas Mercatorum
Chiara Todini – Avvocato, Studio Associato Legale Tributario Fondato da F. Gallo
Giuseppe Zizzo – Ordinario di Diritto Tributario dell’Università LIUC di Castellanza
DATA DI INIZIO: 24 ottobre 2016
DURATA: 12 mesi
SELEZIONI: Aperte
LEZIONI: 9.30 – 13.30
PROSSIME SELEZIONI
6 ottobre alle 10:00 in sede o alle 14:30 su Skype
CONTATTI
LUISS Business School
Viale Pola, 12 – 00198 Roma
T 06 8522 2327
T 06 8522 2391
T 06 8522 5225
F 06 85 222 400
numero verde 800901194 – 800901195
smluissbs@luiss.it
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TAX LAB FISCALITA' INTERNAZIONALE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
AI LABORATORI DEL CE.S.E.D. – ANNO 2015
accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e dalla Guardia di Finanza di Milano
Per informazioni: formazione@economiaediritto.it
Telefono: 02/00681087 (Melillo & Partners)
****
LABORATORIO N. 2
I LABORATORI TRIBUTARI DI ECONOMIAeDIRITTO.it – ANNO 2015
accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e dalla Guardia di Finanza
****
DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO:
Metodologie e Tecniche di Difesa Tributaria
Laboratorio di Tax Risk Management e Gestione delle Controversie Tributarie
Programma analitico
Obiettivi:
Il Corso intende formare una nuova figura professionale che sarà molto richiesta in futuro, quella del Tax Risk & Dispute Manager, che avrà la competenza di mappare e monitorare i rischi fiscali in azienda, implementando un apposito modello, e di gestire eventuali future controversie tributarie atte a difendere gli interessi aziendali, laddove il modello non sia stato in grado di dimostrare la Tax Compliance nei confronti degli Organi di controllo. La formazione della nuova figura avverrà attraverso la (ri)qualificazione e/o la specializzazione di professionisti tradizionali (es., avvocati, commercialisti, consulenti d’azienda, ecc.) e di dipendenti degli uffici fiscali delle imprese (es., CFO, responsabili fiscali, impiegati, ecc.); il Corso è rivolto anche ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) che svolgono (o intendano svolgere) le verifiche fiscali nei confronti delle imprese nazionali e/o multinazionali. Il percorso formativo consente di conoscere le principali tecniche di Tax Governance finalizzate alla Tax Compliance e alla gestione dei rischi fiscali, con particolare attenzione ai rapporti con il Fisco (verifiche fiscali, accertamenti, monitoraggio, ruling, contraddittorio, ecc.). Questo tema è divenuto oggi cruciale (anche alla luce della Delega Fiscale approvata a marzo 2014 e del successivo decreto sulla certezza del diritto, approvato nel 2015) per chi si trova a gestire i rapporti con l’Amministrazione finanziaria e/o ad affrontare una verifica fiscale. In siffatto scenario, i migliori risultati (secondo l’esperienza empirica) giungono sempre da una corretta impostazione delle politiche di Tax Compliance e da una adeguata attività di prevenzione del rischio fiscale, prima ancora del contenzioso tributario. Lo scenario, dunque, è significativamente mutato rispetto a qualche anno fa in quanto oggi (e sempre più in futuro), soprattutto nelle imprese che operano con l’estero, occorre attuare politiche di prevenzione, prendendo in considerazione il contenzioso (incerto, oneroso e defatigante) solo come extrema ratio.
Questo non vuol dire rinunciare all’azione di difesa ma, al contrario, intraprendere la controversia nella maniera più efficace possibile e con i migliori presupposti in fatto e in diritto, certi di non aver lasciato nulla al caso.
Programma:
MODULO I – 23 OTTOBRE 2015 (14:00 – 18:00)
- Tax Planning & Tax Risk Management:
- Il concetto di rischio fiscale ed i principi dettati dalla legge delega n. 23/2014
- Il Tax Risk Assessment dell’Amministrazione finanziaria e l’attribuzione del Tax Risk Score
- La Tax Compliance e i modelli di trasparenza fiscale
- La nuova figura del Tax Risk Manager con competenze di contenzioso tributario (Tax Risk & Dispute Manager)
- Casi e testimonianze
- La verifica fiscale e i poteri dell’Amministrazione finanziaria:
- La nozione di verifica
- La classificazione delle verifiche
- I periodi d’imposta verificabili
- La durata della verifica
- I poteri esercitabili nel corso della verifica
- I diritti del Contribuente sottoposto a verifica fiscale
- La prova legale in ambito tributario
- Le dichiarazioni rese da terzi
- Il contraddittorio in verifica
- La partecipazione del Contribuente alle operazioni ispettive e il suo diritto di rilasciare osservazioni e memorie
- La gestione delle operazioni di chiusura della verifica fiscale
- Il processo verbale di constatazione
- Le valutazione del PVC e le possibili azioni difensive successive
- La verifica delle operazioni aventi rilevanza internazionale (cenni e casi pratici)
- Casi e testimonianze
MODULO II – 6 NOVEMBRE 2015 (14:00 – 18:00)
- L’accertamento (parte prima)
- Le richieste da parte degli uffici finanziari e le sanzioni derivanti dall’inadempimento del Contribuente
- Le metodologie di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
- L’accertamento sintetico
- L’accertamento basato sugli studi di settore
- L’emissione dell’avviso di accertamento: modalità e presupposti
MODULO III – 13 NOVEMBRE 2015 (14:00 – 18:00)
- L’accertamento (parte seconda)
- Gli istituti deflattivi del contenzioso
- L’accertamento delle operazioni aventi rilevanza internazionale (cenni e casi pratici)
- La scelta: adesione o ricorso?
- Casi e testimonianze
MODULO IV – 20 NOVEMBRE 2015 (14:00 – 18:00)
- Il Contenzioso:
- Il ricorso tributario di I° e II° grado: strumenti di difesa del Contribuente sotto il profilo procedurale e nel merito
- La mediazione-reclamo in ambito tributario
- L’utilizzo della consulenza tecnica nel contenzioso tributario
- La conciliazione giudiziale
- Il ricorso per revoca
- Il ricorso per Cassazione
- Le ultime novità sul processo tributario telematico
MODULO V – 27 NOVEMBRE 2015 (14:00 – 18:00)
- Case History: simulazione in aula di un processo tributario basato su un caso reale.
- Esame e commento del pvc (con eventuale coinvolgimento dei verificatori della Guardia di Finanza presenti in aula)
- Esame e commento dell’avviso di accertamento (con eventuale coinvolgimento dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate presenti in aula)
- Esame e commento degli atti del processo tributario (a cura del Prof. Avv. Paolo Brecciaroli, già Giudice Tributario presso le Commissioni della Lombardia; è stato Giudice nel famoso processo tributario a carico della multinazionale “Philip Morris“, accusata di avere stabili organizzazioni occulte in Italia)
Il programma potrebbe subire modifiche e/o integrazioni in ragione di eventuali esigenze didattiche o organizzative.
Accreditamenti ottenuti:
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: 20 Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti agli iscritti (4 CFP per ciascun modulo);
- Comando Regionale Guardia di Finanza Lombardia: Corso accreditato per l’aggiornamento professionale di 10 Funzionari dei Reparti operativi (es. Nucleo di Polizia Tributaria di Milano);
Date degli incontri:
- 23/10/2015 (Tax Risk Management e Verifica fiscale)
- 06/11/2015 (Accertamento – parte prima)
- 13/11/2015 (Accertamento – parte seconda)
- 20/11/2015 (Contenzioso – procedura)
- 27/11/2015 (Simulazione di un processo tributario – a cura del Giudice tributario, Avv. Paolo Brecciaroli di Milano)
Sede del Corso: MILANO, Via Santa Maria Valle, 3 – c/o Regus Center.
Referente Accademico:
- Claudio Sacchetto, Avvocato Tributarista, Professore Emerito di Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Torino, Membro dei Comitati Scientifici delle principali Riviste scientifiche di Diritto Tributario nazionale, europeo e internazionale, Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria, Docente e relatore in convegni, seminari e corsi nelle principali università e istituzioni del mondo.
Direzione Scientifica:
- Claudio Melillo, Dottore Commercialista in Legnano e Milano, Dottore di Ricerca in Diritto Tributario, membro della Commissione Fiscalità Internazionale dell’ODCEC di Milano, Autore di numerose pubblicazioni, Docente in seminari, convegni e corsi tenuti presso università italiane ed estere nonché presso le scuole di formazione dell’Amministrazione finanziaria, Direttore editoriale della Rivista online ECONOMIAeDIRITTO.it;
Docenti e relatori (in ordine alfabetico):
- Paolo Brecciaroli, Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista, già Giudice Tributario presso le Commissioni Tributarie della Lombardia, Membro della Commissione Contenzioso dell’ODCEC di Milano, Pubblicista e Docente in corsi e convegni in materia tributaria in Italia e all’Estero;
- Marco Cardillo, Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Torino, Autore di alcune pubblicazioni in materia tributaria su ECONOMIAeDIRITTO.it;
- Raffaele Caso, Avvocato Tributarista in Milano, Melillo & Partners Studio Legale Tributario, Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.;
- Serena Giglio, Avvocato Tributarista in Roma, Direttore Responsabile della Rivista online ECONOMIAeDIRITTO.it;
- Cesare Maragoni, Colonnello t. SFP, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia;
- Claudio Melillo, Dottore Commercialista e Tributarista in Legnano e Milano, Esperto di Tax Risk Management, Melillo & Partners Studio Legale Tributario, Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D., Dottore di Ricerca in Diritto Tributario, membro della Commissione Fiscalità Internazionale dell’ODCEC di Milano;
- Ernestina Pollarolo, Avvocato Tributarista in Alessandria e Torino, già Giudice tributario per circa 23 anni presso le Commissioni Tributarie del Piemonte;
- Camillo Sacchetto, Avvocato in Alessandria, Docente di diritto tributario telematico dell’Università degli Studi di Torino, Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.;
- Sergio Sottocasa Biani, Avvocato Tributarista in Milano, Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.;
- Altri relatori provenienti dall’Agenzia delle Entrate.
Ulteriori informazioni:
Il presente intervento formativo, articolato in 5 incontri pomeridiani di 4 ore ciascuno, per un totale di 20 ore, è strutturato come un vero e proprio Laboratorio (analogamente agli altri eventi formativi del Ce.S.E.D.) e mira al trasferimento di know-how da parte dei docenti e relatori nei confronti di discenti (professionisti, managers, funzionari del Fisco, imprenditori, praticanti, laureati, ecc.) interessati a conoscere strumenti e modalità operative di gestione del rischio fiscale e delle controversie aventi natura tributaria: dalla tax governance alle verifiche fiscali (ed eventuali indagini penal-tributarie correlate) e dagli accertamenti tributari fino al contenzioso.
Il Laboratorio ha contenuto prevalentemente pratico e costituisce un momento di crescita e di confronto costruttivo tra professionalità simili ma aventi ruoli differenti e talvolta contrapposti (es. professionisti e funzionari del Fisco). L’approfondimento delle tematiche oggetto dei singoli Moduli, infatti, è divenuta cruciale per chi si trovi ad affrontare una verifica fiscale, sia dal punto di vista della Pubblica Amministrazione che dal punto di vista del Contribuente.
Naturalmente, l’obiettivo principale del Laboratorio rimane quello di approfondire le metodologie e le tecniche difensive adottabili dal Contribuente in sede di verifica, accertamento e contenzioso, tenendo conto che i migliori risultati (secondo l’esperienza) giungono da una corretta impostazione dell’attività di difesa tributaria preventiva (i.e., Tax Risk Management) e da un utilizzo razionale ed equilibrato del contenzioso tributario (che, oggi più che mai, deve essere considerato sempre come extrema ratio, nell’interesse del Contribuente).
Contributo di iscrizione: 150,00 Euro (75,00 Euro Soci Ce.S.E.D.).
Per associarsi al Ce.S.E.D. e avere diritto alla riduzione del 50% è sufficiente seguire le indicazioni riportate nella seguente pagina web:
https://www.economiaediritto.it/centro-studi/aderisci-al-ce-s-e-d/
COME ISCRIVERSI AL CORSO O AD UN SINGOLO MODULO?
Scarica il Modulo di iscrizione entro il 26 novembre 2015 (data dell’ultimo modulo)!
Il pagamento del contributo d’iscrizione di 150,00 euro per la partecipazione al LABORATORIO TRIBUTARIO (RIF. TR&DM) o, in alternativa, ad un singolo modulo di proprio interesse e deve essere eseguito tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Centro Studi di Economia e Diritto” (IBAN: IT32 X031 5801 600C C102 2001 078) inserendo come causale: “Iscrizione al Corso TR&DM“.
Dopo aver effettuato il bonifico è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo formazione@economiaediritto.it con la richiesta di partecipazione al LABORATORIO DI TR&DM, allegando la ricevuta del bonifico bancario.
Coloro che intendono avere la riduzione del 50% sul contributo di iscrizione devono aderire al Ce.S.E.D. in qualità di Soci, seguendo le indicazioni riportate al seguente link:
DIVENTA SOCIO CESED
Gli appartenenti all’Amministrazione finanziaria (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) che si iscriveranno al Ce.S.E.D. come Soci Ordinari Persone Fisiche, versando la quota minima di euro 100,00, avranno diritto a partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di Alta Formazione, sia in presenza che on line (senza alcuna limitazione).
Dal 2015 il Ce.S.E.D., in collaborazione con il Comando Regionale della Guardia di Finanza della Lombardia, offre fino a 10 posti GRATUITI per la formazione professionale di altrettanti funzionari e/o dirigenti in servizio presso i principali Reparti della Lombardia.
LABORATORIO N. 1 (concluso in data 15 ottobre 2015)
STRUMENTI OPERATIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
Programma analitico
SEMINARIO N. 1: Come affrontare i mercati esteri
Obiettivi:
Le opportunità offerte dalla internazionalizzazione sono una risorsa cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di business e per l’incremento del fatturato aziendale. Il seminario fornisce una serie di strumenti operativi per affrontare i mercati esteri in maniera efficace, aiutando l’impresa ad individuare le corrette strategie di marketing e ad orientare al meglio le proprie risorse ed investimenti.
Programma:
- Il sistema delle strategie aziendali;
- Strategie di sviluppo e strategie competitive;
- I percorsi d’internazionalizzazione delle imprese;
- Le diverse forme di internazionalizzazione;
- Gli elementi che influenzano le strategie di sviluppo internazionale;
- Analisi competitiva e strategie di internazionalizzazione;
- Selezione e analisi dei mercati esteri;
- Modalità di entrata nei mercati esteri;
- Business planning per l’internazionalizzazione;
- Le leve di marketing.
SEMINARIO N. 2: Come gestire l’assetto organizzativo
Obiettivi:
Nessuna impresa può fare a meno di organizzare le proprie risorse se intende raggiungere i propri obiettivi. Avviare un progetto di internazionalizzazione richiede un’attenta analisi delle funzioni e dei processi aziendali coinvolti nonché, spesso, una riorganizzazione del modello di business e una modifica della mentalità. Il seminario fornisce gli strumenti operativi indispensabili per gestire il cambiamento organizzativo e adottare una corretta struttura finanziaria in vista dei nuovi traguardi.
Programma:
- I motivi per l’internazionalizzazione;
- Le strategie più adatte per operare sui mercati internazionali;
- Global niche, networking e neoregionalismo;
- Strategie organizzative e modelli di management;
- Scenari e variabili per la definizione delle strategie di impresa;
- Strategia di globalizzazione e strategia (multi) domestica;
- L’Internazionalizzazione delle imprese: il modello a stadi;
- L’integrazione informativa a supporto della strategia di internazionalizzazione;
- Grado e forme di internazionalizzazione;
- Modelli di strutture per l’internazionalizzazione;
- La produzione delocalizzata;
- Il global sourcing e la virtual enterprise;
- Le soluzioni organizzative per lo sviluppo internazionale;
- Modelli organizzativi di imprese internazionali;
- Il nuovo ruolo della Tesoreria nella strategia aziendale;
- Un uso strategico delle risorse finanziarie per l’internazionalizzazione;
- Il cash pooling;
- La Payment Factory;
- L’House Banking;
- Analisi dei modelli operativi bancari in un contesto internazionale;
- Overview dei servizi offerti da SACE;
- Overview dei servizi offerti da SIMEST;
- Cenni su altre forme di finanziamento disponibili.
SEMINARIO N. 3: I programmi europei come percorso privilegiato
Obiettivi:
Prendendo spunto dai finanziamenti a sostegno dell’internazionalizzazione offerti a livello Nazionale e Regionale, il corso fornisce una panoramica completa degli strumenti finanziari e di finanziamento dedicati dall’Unione Europea alle PMI. Il corso offre ai partecipanti una mappa esaustiva di riferimenti e strumenti che consentirà agli stessi di orientarsi in modo autonomo nella ricerca delle soluzioni più adeguate alla proprie esigenze di internazionalizzazione e ricerca di nuove opportunità.
Programma:
- Dati di contesto: il livello di internazionalizzazione delle PMI, fattori agevolanti e barrieranti, benefici per le PMI;
- Accenni alle opportunità, ai soggetti erogatori e alle modalità di accesso ai finanziamenti per l’internazionalizzazione a livello Nazionale e Regionale (Regione Lombardia);
- Presentazione del Portale della Comunità Europea dedicato alle PMI;
- Panoramica delle principali opportunità di finanziamento per le PMI europee:
- Programmi tematici e modalità di accesso (es: COSME o HORIZON 2020);
- Sostegni indiretti all’internazionalizzazione;
- Servizi di supporto: agenzie europee e nazionali;
- Case study: dall’idea allo sviluppo di progetto – comprendere l’articolazione di un bando, i formulari e i criteri di valutazione; utilizzare le banche date dei progetti e dei partner; il proprio ruolo nel progetto; strutturare il progetto in wp e deliverables; il budget; l’invio e il sistema di finanziamento e rendicontazione.
SEMINARIO N. 4: Come gestire gli aspetti legali e contrattuali
Obiettivi:
Per affrontare i mercati esteri e interagire con soggetti ubicati al di là dei confini nazionali occorre conoscere in dettaglio gli aspetti legali e contrattuali delle singole operazioni. Il seminario fornisce una serie di spunti operativi per approfondire tali aspetti e per attuare una politica di internazionalizzazione consapevole ed efficace.
Programma:
- Mercati globali e sistemi giuridici;
- I contratti internazionali e la legge applicabile;
- La forma del contratto;
- La lingua del contratto;
- La conclusione del contratto: tempi e formalità;
- I modi di soluzione delle controversie:
- l’arbitrato;
- la giurisdizione ordinaria;
- Il riconoscimento delle decisioni straniere;
- I contratti tra investitori e Stati e le problematiche connesse;
SEMINARIO N. 5: Come gestire la variabile fiscale
Obiettivi:
Nelle operazioni di internazionalizzazione la variabile fiscale rappresenta un elemento critico e, come tale, meritevole di particolare attenzione. Alla luce del quadro normativo assai complesso e mutevole, infatti, le imprese devono attuare un’attenta politica di Tax Governance e Tax Risk Management finalizzata al raggiungimento della Tax Compliance. Il seminario fornisce una serie di suggerimenti operativi per ridurre i rischi fiscali e far fronte in maniera efficace a tutte le problematiche fiscali delle operazioni aventi rilevanza internazionale.
Programma:
- Gli indirizzi operativi dell’Amministrazione finanziaria in materia di contrasto dell’evasione ed elusione fiscale internazionale;
- I rischi fiscali derivanti dall’internazionalizzazione;
- La residenza fiscale (delle persone fisiche e giuridiche) e l’esterovestizione;
- La stabile organizzazione (personale e materiale);
- Il transfer pricing ed il concetto di “arm’s length price”;
- I paradisi fiscali e la disciplina delle controlled foreign companies (CFC);
- Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (Modello OCSE);
- Le verifiche fiscali dell’Amministrazione finanziaria;
- Base Erosion and Profit Shifting (BEPS);
- Tax Governance e modelli di International Tax Compliance;
- La risoluzione delle controversie internazionali (MAP, ecc.);
- Gli aspetti penal-tributari delle operazioni internazionali.
Il programma potrebbe subire modifiche e/o integrazioni in ragione di eventuali esigenze didattiche o organizzative.
Accreditamenti ottenuti:
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: 20 Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti agli iscritti (4 CFP per ciascun modulo);
- Guardia di Finanza: Corso accreditato dal Comando Regionale Lombardia per l’aggiornamento professionale di 10 Funzionari dei Reparti operativi (es. Nucleo di Polizia Tributaria di Milano).
Date degli incontri:
- 18/09/2015, orario 14:00-18:00 (Aspetti strategici e commerciali) – Dott. Roberto Bottiroli, consulente aziendale, Dott. Valerio Vicenzetto e Dott.ssa Anna Barbieri, MAP SpA.
- 25/09/2015 orario 14:00-18:00 (Aspetti organizzativi) – Ing. Giancarlo Poggi, consulente aziendale, già Partner di Accenture SpA.
- 02/10/2015 orario 14:00-18:00 (Aspetti finanziari) – Prof. Giorgio Beltrami, docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- 09/10/2015 orario 14:00-18:00 (Aspetti contrattuali) – Avv. Anna Pozzato, civilista esperta di contrattualistica internazionale.
- 15/10/2015 orario 14:00-18:00 (Aspetti fiscali) – Dott. Claudio Melillo, dottore commercialista, tributarista e dottore di ricerca in diritto tributario.
Ospiti: Dott. Roberto Bottiroli, consulente aziendale; Avv. Raffaele Caso, fiscalista internazionale; Avv. Sergio Sottocasa Biani (in attesa di conferma).
Sede del Corso: Via Santa Maria Valle, 3 – c/o Regus Center.
Docenti e relatori:
- Claudio Melillo, Dottore Commercialista in Legnano e Milano e Dottore di Ricerca in Diritto Tributario;
- Giorgio Beltrami, Docente a contratto presso l’Università di Milano Bicocca;
- Giancarlo Poggi, Consulente aziendale, già Partner di Accenture SpA;
- Roberto Bottiroli, Consulente aziendale;
- Anna Pozzato, Avvocato civilista esperta di contratti internazionali e infragruppo;
- Valerio Vicenzetto, Presidente del CdA della Società MAP S.p.A. (in attesa di conferma);
- Anna Barbieri Venturi, Responsabile commerciale della Società MAP S.p.A. (in attesa di conferma);
- Lidia Komjanc, Esperta in operazioni di internazionalizzazione nei Paesi balcanici (in attesa di conferma);
- Raffaele Caso, Avvocato Tributarista in Milano;
- Col. t. SFP Cesare Maragoni, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia;
- Marco Cardillo, Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Torino (in attesa di conferma);
- Sergio Sottocasa Biani, Avvocato Tributarista in Milano (in attesa di conferma).
Ulteriori informazioni:
Il presente intervento formativo, articolato in 5 incontri pomeridiani di 4 ore ciascuno, per un totale di 20 ore, è strutturato come un vero e proprio laboratorio (analogamente agli altri eventi formativi del Ce.S.E.D.) e mira al trasferimento di know-how da parte dei docenti e relatori nei confronti di discenti (professionisti, managers, funzionari del Fisco, imprenditori, praticanti, ecc.) interessati a conoscere strumenti e modalità operative di gestione delle operazioni di internazionalizzazione delle PMI.
Il corso ha contenuto prevalentemente pratico e costituisce un momento di crescita e di confronto costruttivo tra i docenti e i discenti, destinato a proseguire anche dopo il Corso, grazie all’attività di networking sviluppata dal Centro Studi.
Contributo (simbolico) di iscrizione: 150,00 Euro (75,00 Euro Soci Ce.S.E.D.).
PER ISCRIVERSI AL CORSO:
Scaricare il Modulo di iscrizione.
Il pagamento del contributo d’iscrizione al Corso n. 1 deve essere eseguito tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Centro Studi di Economia e Diritto” (IBAN: IT32 X031 5801 600C C102 2001 078) inserendo come causale: “Iscrizione al Corso n. 1“.
Dopo aver effettuato il bonifico è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo formazione@economiaediritto.it con la richiesta di partecipazione al Corso n. 1, allegando la ricevuta del bonifico bancario.
Coloro che intendono avere la riduzione del 50% sul contributo di iscrizione devono aderire al Ce.S.E.D. in qualità di Soci, seguendo le indicazioni riportate al seguente link:
DIVENTA SOCIO CESED
Gli appartenenti all’Amministrazione finanziaria (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) che si iscriveranno al Ce.S.E.D. come Soci Ordinari Persone Fisiche, versando la quota minima di euro 100,00, avranno diritto a partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di Alta Formazione, sia in presenza che on line (senza alcuna limitazione).
Dal 2015 il Ce.S.E.D., in collaborazione con il Comando Regionale della Guardia di Finanza della Lombardia, offre fino a 10 posti GRATUITI per la formazione professionale di altrettanti funzionari e/o dirigenti in servizio presso i principali Reparti della Lombardia.
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TAX LAB 2015
CORSI ACCREDITATI DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO – ANNO 2015:
Il “Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.”, in collaborazione con Melillo & Partners Studio Legale Tributario, avvia i “Laboratori di Economia & Diritto”, una serie di workshop formativi, a numero chiuso, pensati per stimolare l’interesse dei discenti (professionisti, imprenditori, manager, funzionari pubblici, laureati, ecc.) a partecipare a sessioni di studio fondate sull’esperienza, oltre che sulla teoria.
Durante i “Laboratori di Economia & Diritto” qualificati docenti metteranno la loro pluriennale esperienza al servizio dei partecipanti, affinché questi possano accrescere con facilità il loro bagaglio di competenze teorico-pratiche.
Nell’ambito dei “Laboratori di Economia & Diritto” rientra il Tax L@b 2015: Laboratorio di Fiscalità Internazionale, corso di alta formazione accreditato dall’ODCEC di Milano con il riconoscimento di 20 CFP, unitamente al quale, su richiesta, è possibile attivare ulteriori incontri di approfondimento in aula, orientati a rispondere a specifiche esigenze di problem solving (anche su proposta di ciascun partecipante).
- TAX LAB 2015 (EVENTO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO PER 20 CFP) – PROGRAMMA – BROCHURE E MODULO DI ISCRIZIONE:
- Rappresentante del Comitato Scientifico di E&D:
- Prof. Avv. Claudio Sacchetto (Professore emerito di Diritto Tributario dell’Università di Torino).
- Direttore Scientifico e Coordinatore del Corso:
- Dott. Claudio Melillo, Dottore Commercialista in Milano (www.melilloandpartners.it) e Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso la Seconda Università di Napoli (www.claudiomelillo.it).
- Relatori e Ospiti:
- Dott. Luigi Busoni, Tax Manager Gruppo IKEA Italia;
- Dott. Gianluca D’Aula, Tax Manager Gruppo ILLY Caffè (in attesa di conferma);
- Avv. Sergio Sottocasa Biani, Tributarista in Milano;
- Dott. Alessio Rombolotti, Analista di transfer pricing, Melillo & Partners Studio Legale Tributario;
- Avv. Massimiliano Sammarco, Tributarista in Roma;
- Dott. Marco Cardillo, Funzionario tributario presso l’Agenzia delle Entrate (in attesa di conferma);
- Col. t. SFP Cesare Maragoni, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia;
- Avv. Serena Giglio, Tributarista in Roma, Direttore Responsabile di ECONOMIAeDIRITTO.it;
- Avv. Claudia Marinozzi, Tributarista in Milano, (in attesa di conferma).
gli eventi sono organizzati in collaborazione con:
La sede dei corsi per i Professionisti è Milano, Via Santa Maria Valle 3. I posti disponibili sono 65.
Tutti gli eventi sono stati accreditati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Ai partecipanti verrà rilasciato apposito attestato ai fini del riconoscimento dei CFP.
La sede dei Corsi è Milano, Via Santa Maria Valle, 3.
Informazioni e prenotazioni:
Melillo & Partners Studio Legale Tributario
Via Santa Maria Valle, 3 – 20123 MILANO
Telefono: (+39) 02 00681087
E-mail: formazionecontinua@economiaediritto.it
ALTRI EVENTI SVOLTI NEL 2015:
- Arriva il Tax Risk Manager in azienda_Worskshop del 7 maggio 2015
- Digital innovation Social Communication_Workshop del 3 giugno 2015
*****
Sei interessato a sponsorizzare i nostri eventi formativi?
A fronte di un contributo a copertura parziale degli oneri organizzativi, Ti offriamo la possibilità di partecipare come relatore ad uno o più eventi nonché di effettuare uno speech di presentazione della Tua organizzazione e di esporre materiale promozionale durante gli eventi.
Per i dettagli contattaci all’indirizzo partnership@economiaediritto.it.
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Finanziamenti
FONDI EUROPEI GESTITI DIRETTAMENTE DALL’EUROPA
> Ambiente, Azione per il Clima, Green economy (2)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Progettazione, pianificazione e conduzione di una valutazione delle esercitazioni per i moduli della protezione civile, le équipe di assistenza tecnica e di sostegno e le équipe della protezione civile dell’Unione europa (ECHO/B1/SER/2014/09).
- Scadenza 9 febbraio 2015 NEW.
Call for application – Presentazione candidature: Premio europeo Natura 2000
> Audiovisivi, Cinema, Media (9)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee (EACEA 24/2014)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti (slate funding) (EACEA 18/2014)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Sostegno allo sviluppo di singoli progetti (EACEA 17/2014)
Call for Proposals – Sovvenzione: Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee (EACEA 24/2014)
- Scadenze 13 gennaio 2015; 28 maggio 2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Invito a presentare le proposte. Sostegno all’accesso ai mercati (EAC/S29/2014)
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Media. Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Agenti di vendita (EAC/S21/2013)
- Scadenza 1 marzo 2016 (Reinvestimenti)
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Media. Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Cinema Automatic (EAC/S28/2013)
- Scadenza 31 luglio 2015 (Reinvestimenti)
Eurimages: Fondo del Consiglio d’Europa a sostegno della coproduzione, distribuzione, sfruttamento e digitalizzazione di opere cinematografiche europee
Call for Proposals – Sovvenzione: Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei – Sistema di sostegno «agente di vendita» 2013 (EACEA/07/13)
- Scadenza 2 marzo 2015 (reinvestimento fondo potenziale)
> Cooperazione con Paesi terzi (9)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Assistenza tecnica per l’integrazione della sostenibilità ambientale, compresi la biodiversità, il cambiamento climatico e la riduzione del rischio di catastrofi (EuropeAid/136473/DH/SER/Multi)
- Scadenza 19 febbraio 2015 NEW
Call for proposals – Sovvenzione: Verso un futuro libero dalla violenza domestica nei Paesi dei Caraibi orientali e Barbados (EuropeAid/136243/DH/ACT/Multi)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Servizi di assistenza tecnica internazionale per il progetto ADESEP (EuropeAid/136417/DH/SER/Multi)
Call for Proposals – Sovvenzione: Creazione di un Meccanismo europeo per i difensori dei diritti umani (EuropeAid/136316/DH/ACT/Multi)
Call for Proposals – Sovvenzione: Sostegno agli attori regionali impegnati nella tutela dei diritti umani negli Stati africani (EuropeAid/136394/DD/OPR/OUA)
Call for Proposals – Sovvenzione: Switch Asia II – Promozione di modelli e abitudini di consumo e di produzione sostenibili (EuropeAid/136362/DH/ACT/Multi)
Call for proposals – Sovvenzione: Rinforzare il ruolo della società civile nella promozione dei diritti dell’uomo e delle riforme democratiche – Algeria (EuropeAid/136240/DD/ACT/DZ)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Supporto tecnico all’attuazione e alla gestione di programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato (EuropeAid/136274/DH/SER/Multi)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Bando Twinning in Internet. “Rafforzare le capacità dei servizi dell’Infrastruttura Nazionale di Qualità (INQ) e la Valutazione di Qualità (VQ) nella Repubblica di Serbia (EuropeAid/136447/IH/ACT/RS)
> Cultura, Turismo, Cittadinanza (7)
Call for Application – Presentazione candidature: Designazione della Capitale europea della cultura per il 2021 (EAC/A03/2014)
- Scadenza 23 ottobre 2015 NEW
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Europa per i Cittadini. Asse 1 – Memoria Europea. Asse 2 – Impegno democratico e partecipazione civica (Gemellaggi di città, Reti di città, Progetti della società civile)
Call for Application – Presentazione candidature: Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura. Supporto alle piattaforme europee (EACEA 47/2014)
- Scadenza 25 febbraio 2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura. Progetti di traduzione letteraria (EACEA 46/2014)
Call for Proposals – Sovvenzione: Facilitare i flussi turistici transnazionali per gli anziani e i giovani nella bassa e media stagione (COS-TFLOWS-2014-3-15)
Premio Internazionale sull’Innovazione Culturale
> Energia, Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Reti Trans-europee TEN-E (1)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Sostegno alle attività principali della piattaforma tecnologica europea sul riscaldamento e il raffreddamento rinnovabili (PP-2041/2014)
- Scadenza 2 marzo 2015 NEW
> Giustizia, Sicurezza, Lotta alla violenza, Lotta alla droga, Diritti, Immigrazione (15)
Call for Proposals – Sovvenzione: Sostegno a progetti che promuovono l’indipendenza economica paritaria tra donne e uomini (JUST/2014/RGEN/AG/GEND)
- Scadenza 31 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Contratto quadro per servizi tecnici e di supporto nel settore della sicurezza legata agli eventi chimici, biologici, radiologici/nucleari ed esplosivi (CBRNE) (HOME/2014/ISFP/PR/CBRN/0025)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Crimini finanziari ed economici, corruzione e crimini ambientali (HOME/2014/ISFP/AG/EFCE)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Prevenzione della radicalizzazione, del terrorismo e dell’estremismo violento (HOME/2014/ISFP/AG/RADX)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Azioni di finanziamento volte a sostenere progetti transnazionali nell’ambito delle politiche comunitarie sulle droghe (JUST/2014/JDRU/AG/DRUG)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Sviluppo di una piattaforma digitale per la lotta contro le mutilazioni genitali femminili (MGF) (JUST/2014/RPPI/AG/FGMU)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Daphne – Progetti nazionali o transnazionali per il sostegno alle vittime di violenza e di reato (JUST/2014/SPOB/AG/VICT)
- Scadenza 10 febbraio 2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Daphne – Progetti transnazionali legati ai bambini vittime del bullismo (JUST/2014/RDAP/AG/BULL)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Lotta contro la criminalità informatica e gli abusi sessuali su minori (HOME/2014/ISFP/AG/CYBR)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Scambio di informazioni ai fini dell’applicazione della legge (HOME/2014/ISFP/AG/LAWX)
Call for Proposals – Sovvenzione: Azioni di sostegno ai progetti nazionali e internazionali volti a promuovere la cittadinanza dell’Unione Europea (JUST/2014/RCIT/AG/CITI)
Call for Proposals – Sovvenzione: Progetti internazionali per rafforzare la capacità dei professionisti che operano nella tutela dei diritti minorili (JUST/2014/RCHI/AG/PROF)
> Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster (20)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Promozione delle competenze di «e-leadership» in Europa (EASME/COSME/2014/013)
- Scadenza 18 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio relativo all’eventuale duplice uso delle tecnologie abilitanti fondamentali (EASME/COSME/2014/019)
- Scadenza 16 febbraio 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Sviluppo e attuazione di un quadro europeo per la professione nel settore delle TIC (EASME/COSME/2014/012)
- Scadenza 11 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio sull’adeguatezza della regolamentazione del quadro legislativo che disciplina la gestione dei rischi delle sostanze chimiche (escluse procedure REACH), in particolare il regolamento CLP e la legislazione pertinente (375/PP/ENT/IMA/14/11917)
- Scadenza 6 febbraio 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio relativo alla fattibilità di alternative ai rating del credito e allo stato del mercato dei rating del credito (MARKT/2014/257/F)
- Scadenza 25 febbraio 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Sostegno della cooperazione internazionale tra le reti di imprese e di cluster attraverso l’ulteriore sviluppo della piattaforma europea di collaborazione tra cluster (EASME/COSME/2014/023)
- Scadenza 13 febbraio 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di Servizi: Organizzazione di eventi tra paesi terzi e Unione europea durante l’esposizione universale di Milano 2015 (424/PP/ENT/SME/14/F/S608)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Settore europeo delle calzature: oltre la moda – Campagna di sensibilizzazione (EASME/COSME/2014/021)
Call fo Proposals – Sovvenzione: Enterprise Europe Network – secondo bando (COS-EEN-2014-2-04)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Quadro di valutazione relativo all’attrattività degli investimenti esteri diretti (IED) — studio in particolare sugli investimenti internazionali e sulla competitività per migliorare le catene di approvvigionamento transfrontaliere/intrafrontaliere nell’UE (EASME/EASME/COSME/2014/016)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Prove interlaboratorio di fibre tessili, compresi test e servizi connessi per l’analisi tecnica della fibra «poliacrilato» (423/PP/ENT/IMA/14/1131)
- Scadenza 12 febbraio 2015
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio per l’assistenza tecnica concernente la progettazione ecocompatibile per il gruppo di prodotti DG ENTR lotto 9 (419/PP/ENT/IMA/14/11931A)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio sulle miscele di detergenti pericolose contenute in imballaggi solubili monouso (406/PP/ENT/IMA/14/119429)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Programma COSME. Analisi dei fattori guida, degli ostacoli e dei fattori di disponibilità delle imprese dell’Unione europea per l’adozione di prodotti e tecnologie di fabbricazione avanzata (EASME/COSME/2014/014)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Facilitare l’accesso al regolamento per Sistemi Aerei leggeri Pilotati Remotamente (COS-RPAS-2014-2-03)
- Scadenza 18 febbraio 2015
Call for Tenders – Appalto di servizi: Prestazione di servizi di valutazione alla Commissione europea nel settore del commercio (TRADE/2014/01/01)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio di sostegno per il controllo dell’adeguatezza nel settore dell’edilizia (408/PP/ENT/SME/14/A/N307C)
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon 2020, Strumento PMI (SME Instrument)
- Fase I, Scadenze: 18 marzo 2015; 17 giugno 2015; 17 settembre 2015; 16 dicembre 2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Progetti EuroTransBio per progetti di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale caratterizzati da eccellenza e innovatività
Call for Proposals – Sovvenzione: Facilitare i flussi turistici transnazionali per gli anziani e i giovani nella bassa e media stagione (COS-TFLOWS-2014-3-15)
> Istruzione, Formazione, Giovani, Sport (5)
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Erasmus+, Azione chiave 3: Supporto per la riforma delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle politiche. Sperimentazione delle politiche nel settore dell’educazione scolastica (EACEA/30/2014)
- Scadenza 20 marzo 2015 Pre-proposte (eForm) NEW
Call for Proposals – Sovvenzioni: Programma Erasmus+. Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emergenti. Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù (EACEA/33/2014)
- Scadenza 24 febbraio 2015
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio sulla comparabilità delle prove linguistiche in Europa (EAC/45/2014)
Premio per la scuola 2014/2015: Inventiamo una banconota. Per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado
- Scadenza 2 marzo 2015: termine per la presentazione dei progetti
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Erasmus+. Invito a presentare proposte 2015 (EAC/A04/2014)
- Azione chiave 1, Scadenze: 4 febbraio 2015; 4 marzo 2015; 30 aprile 2015; 1 ottobre 2015; 4 marzo 2015; 3 aprile 2015
> Pesca, Ricerca marina e marittima (6)
Call for Proposals – Sovvenzione: Migliorare l’interoperabilità negli Stati membri per rafforzare la condivisione di informazioni nell’ambito della sorveglianza marittima (MARE/2014/26)
- Scadenza 31 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio sulle migliori pratiche internazionali per la pianificazione dello spazio marittimo transfrontaliero (MARE/2014/40)
- Scadenza 31 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Networking a sostegno della rete delle zone di pesca europee 2014–2020 — Unità di sostegno FARNET (MARE/2014/29)
- Scadenza 9 febbraio 2015 NEW
Call for Proposals – Sovvenzione: Rafforzare la cooperazione regionale nella raccolta di dati nel settore della pesca (MARE/2014/19)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Appalto per la prestazione di servizi a sostegno del monitoraggio e della valutazione della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito di EMFF 2014–2020 — FAME (MARE/2014/02)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Guardiani del mare (MARE/2014/24)
> Politica regionale e urbana (1)
Call for application – Presentazione candidature: Regiostars 2015 – Premio per i progetti europei più interessanti e innovativi nel contesto dello sviluppo regionale
- Scadenza 28 febbraio 2015
> Protezione sociale, Lavoro e Mobilità, Integrazione, Cittadinanza (3)
Call for Proposals – Sovvenzione: Creazione di una rete sulla qualità e sui costi/benefici nell’assistenza a lungo termine e nella prevenzione della dipendenza (VP/2014/010)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Sostegno a favore dell’istituzione di una «piattaforma a livello UE per agevolare la costituzione di un partenariato transnazionale, scambio di esperienze, sviluppo delle capacità e networking, e capitalizzazione e diffusione dei risultati pertinenti» (VT/2014/011)
Call for Proposals – Sovvenzioni: Programma Europa per i Cittadini. Asse 1 – Memoria Europea. Asse 2 – Impegno democratico e partecipazione civica (Gemellaggi di città, Reti di città, Progetti della società civile)
> Reti di comunicazione, Internet, Information Technology (2)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Servizi di gestione di media online e social media (4 lotti) (COMM/DG/AWD/2014/389)
Call for Proposals – Sovvenzione: FIWARE Accelerator Programme – Settore Smart cities.Inviti a presentare proposte SOUL-FI (Startups Optimizing Urban Life with Future Internet)
> Ricerca e Innovazione (20)
Call for Proposals – Sovvenzione: Programma Eurostars a supporto dei progetti di ricerca delle PMI che sviluppano prodotti, processi e servizi innovativi per guadagnare vantaggio competitivo a livello internazionale
- Scadenza 5 marzo 2015 NEW
Call for Proposals – Sovvenzioni: EraNetMed – Invito a presentare proposte di ricerca sulle Energie Rinnovabili, le Risorse idriche e le connessioni tra loro per la Regione del Mediterraneo. Energie rinnovabili ed efficienza energetica (JC-ENERGY-2014); gestione delle risorse idriche (JC-WATER-2014); nesso energia-acqua (JC-NEXUS-2014)
Call for Proposals – Sovvenzione: Progetti EuroTransBio per progetti di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale caratterizzati da eccellenza e innovatività
Call for Proposals – Sovvenzioni: CHIST-ERA. Invito a presentare proposte per progetti di ricerca 2014
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Azioni trasversali. Programma Scienza con e per la società
- Scadenza 16 settembre 2015: H2020-GARRI-2015-1
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Eccellenza Scientifica. Programma Tecnologie emergenti e future (FET)
- Scadenza 25 novembre 2014: H2020-FETHPC-2014
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Eccellenza Scientifica. Programma Infrastrutture di ricerca europee (comprese le infrastrutture digitali)
- Scadenza 14 gennaio 2015: H2020-EINFRA-2015-1
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Eccellenza Scientifica. Programma Azioni Marie Sklodowska Curie per competenze, formazione e sviluppo della carriera (MSCA)
- Scadenza 13 gennaio 2015: H2020-MSCA-ITN-2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Eccellenza Scientifica. Programma Consiglio Europeo per la Ricerca (CER)
- Scadenza 5 febbraio 2015: ERC-2015-PoC
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Leadership Industriale. Programma Innovazione nelle PMI
- Scadenza 16 dicembre 2015: H2020-SMEINST-2-2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Leadership Industriale. Programma Accesso alla Finanza di Rischio
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 Pilastro Leadership Industriale. Programma Tecnologia Spaziale
- 17 novembre 2014: H2020-PROTEC-2015
Call for Proposals – Sovvenzioni: Horizon2020 – Pilastro Leadership Industriale. Programma Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e manifattura e processi avanzati
- Scadenza 09 dicembre 2014: H2020-EeB-2015
- 09 dicembre 2014: H2020-FoF-2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Società sicure
- Scadenza 21 aprile 2015: H2020-DS-2015-1 NEW
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Società inclusive, innovative e riflessive
- Scadenza 28 maggio 2015: H2020-INT-INCO-2015
- 28 maggio 2015: H2020-INT-SOCIETY-2015
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime
- Scadenza 21 aprile 2015: H2020-SC5-2015-one-stage
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Trasporti intelligenti, verdi e integrati
- Scadenza 15 ottobre 2015: H2020-GV-2015
Call for Proposals – Sovvezione: Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Energia sicura, pulita ed efficiente
- Scadenze
- 3 marzo 2015: H2020-LCE-2015-1
- 3 marzo 2015: H2020-LCE-2015-2
- 3 marzo 2015: H2020-LCE-2015-3
- 3 marzo 2015: H2020-LCE-2015-4
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon2020 – Pilastro Sfide per la Società. Programma Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché bioeconomia
Call for Proposals – Sovvenzione: Horizon 2020 – Pilastro Sfide per la società. Programma Salute, cambiamento demografico e benessere
> Trasporti e Mobilità, Reti trans-europee TEN-T (3)
Call for Tenders – Appalto di servizi: Gestione dell’Osservatorio europeo per i carburanti alternativi (MOVE/C1/2014-797/2015-67)
- Scadenza 12 marzo 2015 NEW
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio di valutazione sull’applicazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Call for Tenders – Appalto di servizi: Studio sull’autorizzazione e sulla promozione della preparazione dei progetti principali della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), in particolare dei progetti riguardanti le vie d’acqua e dei progetti transfrontalieri (MOVE/B3/2014-751)
- Scadenza 11 febbraio 2015
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FONDI EUROPEI GESTITI DALLE REGIONI ITALIANE
E FONDI NAZIONALI/REGIONALI
> Fondazione Unipolis – Progetti d’innovazione culturale e sociale (1)
Bando della Fondazione Unipolis: Culturability – spazi d’innovazione sociale
- Scadenza 28 febbraio 2015
> Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) (3)
Bando Smart&Start Italia: Sostegno alla nascita e alla crescita delle start-up innovative in tutto il territorio nazionale
- Domande a partire dal 16 febbraio 2015
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli
- Scadenza fino ad esaurimento delle risorse
MISE: Strumento agevolativo beni strumentali (“Nuova Sabatini”)
> Regione Campania (1)
Avviso pubblico – Bando ‘Sportello per l’innovazione’. Interventi a favore delle PMI e degli organismi di ricerca.
> Regione Emilia Romagna (4)
Bando Start up innovative 2014, per piccole imprese costituite dopo l’1 gennaio 2011
Ingenium Emilia-Romagna II – Il fondo di investimento per le imprese innovative. Por Fesr 2007-2013, Asse 2, Attività II.1.3 – Fondo di capitale di rischio per le piccole e medie imprese innovative
- Scadenza 31 dicembre 2015
Fondo rotativo di finanza agevolata per la green economy: Programma Por Fesr 2007-2013, Asse 3 Qualificazione energetico ambientale e sviluppo sostenibile – Agevolazioni per piccole e medie imprese
- Fino ad esaurimento delle risorse
Avviso pubblico: Riconoscimento danni e concessione contributi in relazione a eventi alluvionali e trombe d’aria. Concessione di contributi alle imprese interessate
- Scadenza 28 febbraio 2015
> Regione Lazio (11)
Fondo per il Microcredito (L.R. 10/06)
Fondo di Garanzia CCIAA di Roma
FONDO POR I.3 Lazio – Interventi nel capitale di rischio delle imprese. Bando per PMI industriali o di servizi che vogliono avviare programmi di sviluppo tecnologico e innovativo
- Scadenza 15 maggio 2015 (per le PMI)
Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate dai Programmi Locali di Sviluppo Urbano (P.L.U.S.)
Fondo di Garanzia Spettacolo, Cultura, Editoria e Sport
Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative sul territorio del Lazio (art. 6 L.R. 13/2013)
- dal 20 novembre 2014 fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Avviso pubblico per la presentazione di progetti coerenti con il tema di EXPO MILANO 2015 ‘Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita’
- a partire dalle ore 9.00 del 10 novembre 2014 e per i successivi 30 giorni
Bando POR FESR Lazio 2007- 2013: Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione Europea per il finanziamento della ricerca, dell’innovazione e della competitività
Bando Accesso al credito Lazio – Far crescere il patrimonio delle piccole e medie imprese
- bando di prossima apertura
Bando Innovazione e Reti d’impresa Lazio – Fondo ‘Capitale di rischio’. Una partnership pubblico-privato per le imprese innovative
- 15 maggio 2015 o fino a esaurimento delle risorse
Bando Start up Lazio. Fondo per prestiti partecipativi alle start up
- 31 gennaio 2015 o fino a esaurimento delle risorse
> Regione Lombardia (6)
Avviso Pubblico per la selezione di progetti pilota finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica
Bando ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione. Edizione 2014
Bando per individuare le migliori start up lombarde nei settori collegati al tema EXPO ‘Feeding the planet, Energy for life’ (Start up per Expo)
Bando Lombardia Concreta – Contributi al credito per le imprese del turismo e dell’accoglienza
- Fino ad esaurimento delle risorse
Bando voucher per l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde 2014
Avviso pubblico: Azioni di rete per il lavoro, rivolte a gruppi di lavoratori coinvolti in processi di crisi o in cerca di occupazione
- Scadenza 31 dicembre 2015
> Regione Marche (2)
Avviso pubblico: Sostegno a progetti integrati di sviluppo delle PMI in fase di ricambio generazionale
Bando Regione Marche: Fondo di Ingegneria Finanziaria della Regione Marche – “Concessione di un Finanziamento agevolato per le Imprese del Comparto Culturale della Regione Marche”
- Fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
> Regione Piemonte (9)
Contributi per l’acquisto, installazione ed attivazione di parabole e modem per la connessione ad internet via satellite, in zone rurali
Agevolazioni agli investimenti innovativi delle Piccole e Medie Imprese per impianti di proiezione cinematografica digitale: impianti digitali, reti, audio e risparmio energetico
Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione,la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Edizione 2014 (Bando Pmi 2014)
Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese nate dai servizi forniti dagli sportelli provinciali per la creazione d’impresa (art. 42. l.r. 34/2008 e s.m.i.)
Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi – Edizione 2014 (Bando Micro 2014)
Interventi per la nascita e lo sviluppo del “lavoro autonomo” (art. 42. l.r. 34/2008 e s.m.i.)
Interventi per la nascita e lo sviluppo di “creazione d’impresa” (art. 42. l.r. 34/2008 e s.m.i.)
Bando regionale per la realizzazione di interventi volti a promuovere l’occupabilità di cittadini di paesi terzi in condizione di disagio occupazionale
Accesso alle agevolazioni per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione – Bando Studi di fattibilità 2014
- Scadenza 27 febbraio 2015
> Regione Puglia (1)
Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, volti alla penetrazione commerciale ed alla collaborazione industriale, a favore delle reti per ’internazionalizzazione, costituite da P.M.I. pugliesi
> Regione Sardegna (5)
Avviso pubblico: Servizi per l’innovazione. Sostegno alla realizzazione di idee e progetti di innovazione delle imprese
- Scadenza 30 novembre 2015
IV Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “fondo microcredito FSE”. POR FSE 2007-2013 Asse II occupabilità. Asse III inclusione sociale
- Fino ad esaurimento delle risorse
Borse “Generazione Faber” – Secondo bando per l’assegnazione di borse di sperimentazione da spendere presso il FabLab di Sardegna Ricerche
- fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
Avviso Pubblico: Servizi ICT per il turismo. Bando per la presentazione delle domande di aiuti
Bando Pubblico “Microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione digitale”. Incentivi per la competitività delle piccole e medie imprese
> Regione Toscana (7)
Fondo di Garanzia per i giovani professionisti e le professioni
- aperto (data inizio presentazione: 15 novembre 2014)
Bando FAS SALUTE 2014 – Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità della vita, la salute dell’uomo, biomedicale, l’inustria dei farmaci innovativi
Bando FAR-FAS 2014 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati congiuntamente da imprese e organismi di ricerca in materia di nuove tecnologie del settore energetico, fotonica, ICT, robotica e altre tecnologie abilitanti connesse
Fondo di Garanzia, Sezione 3 – Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali” (L.R. 21/2008)
Bando FAR-FAS 2014: Nuove tecnologie del settore energetico, con particolare riferimento al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili
Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della Misura C.2.2. “Sostegno alle attività di valorizzazione dell’ambiente e della fauna di interesse regionale” Azione a) “iniziative e attività di monitoraggio faunistico di interesse regionale in materia faunistico venatoria”
- ventesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n.41 parte III del 15 ottobre
Avviso pubblico per la concessione di incentivi a favore delle imprese di informazione (sostegno alle assunzioni)
- Fino ad esaurimento delle risorse
> Regione Umbria (1)
Bando per il finanziamento di interventi volti all’innalzamento degli standard di qualità, nella ricettività alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta
- Scadenza 11 febbraio 2015
> Regione Veneto (3)
Bando Mettiti in moto! Neet vs Yeet – Le opportunità per i giovani in Veneto
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l’accesso ai servizi digitali in modalità cloud computing. POR 2007-2013 Parte FESR, Asse 4 – Linea di intervento 4.1. – Azione 4.1.3.
- Scadenza 31 dicembre 2015
Avviso pubblico: Programma Operativo Regionale 2007-2013, Parte FESR. Asse 2. Energia – Linea di intervento 2.1. “Produzione di energia da08/01/2015 fondi rinnovabili ed efficienza energetica”. Azione 2.1.3 – Fondo di rotazione e contributi in conto capitale per investimenti realizzati da PMI e finalizzati al contenimento dei consumi energetici
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Sommario
In una società sempre più tecnologica e connessa nella rete diventa di grande importanza il tema della democrazia elettronica, intesa come la forma di partecipazione più adeguata alle caratteristiche delle sfide e dei problemi che le istituzioni si trovano oggi ad affrontare: le interdipendenze settoriali e territoriali, i continui processi di innovazione, le più elevate aspettative da parte di cittadini ed imprese. Questo tema acquista più rilevanza anche nell’ottica di colmare il digital divide che ad oggi resta un ostacolo principale per la partecipazione di tutti i cittadini.
Le teorie sulla democrazia elettronica
La democrazia elettronica (e-democracy), intesa come utilizzo della tecnologia per rafforzare e aggiornare gli strumenti di partecipazione, controllo e decisione democratici, introduce una riflessione sul potenziale democratico dei nuovi media e di Internet in particolare.
Si delineano alcuni scenari che prefigurano l’impatto politico delle tecnologie informatiche sulle democrazie contemporanee[1]. Ciò che ci si chiede, in sostanza, è se la tecnologia comporti il rischio di degenerare in forme di totalitarismo elettronico oppure se possa favorire la democrazia.
Lo sviluppo tecnologico viene presentato come un rischio nell’ambito del cd. scenario big brother, in cui la diffusione delle tecnologie viene presentata come una pericolosa tendenza alla concentrazione del potere nelle mani di pochi; ed altresì, nell’ambito dello scenario cd. tecnocratico, in cui si avrebbe una politicizzazione del potere a fronte di una contemporanea professionalizzazione dell’attività decisionale, in una società in cui si registra un continuo distacco dalla cosa pubblica.
Diametralmente opposti sono gli scenari della democrazia diretta e di quella rappresentativa. Nel primo dei due il potere è esercitato, attraverso le nuove tecnologie, dalla totalità delle persone senza alcuna mediazione. Il campo di elezione della democrazia elettronica sarebbe, così, la democrazia diretta, nella sua dimensione formale (referendum) e nella sua dimensione informale (sondaggio). Secondo questa impostazione, nella rete si verrebbe a creare una nuovaagorà, in cui la partecipazione cancellerebbe la rappresentanza, nel senso che l’intervento dei cittadini renderebbe non più necessaria la presenza dei mediatori nel processo decisionale .
Una delle maggiori critiche a questo tipo di interpretazione è data dal fatto che gli strumenti resi disponibili dalle ICT non devono essere considerati solo come mezzi che rendono possibile un voto sempre più facile, rapido, frequente. Rodotà[2] sottolinea come, in questo modo, “verrebbe accolta una visione ristretta della democrazia, vista non come un processo di partecipazione dei cittadini, ma solo come una procedura di ratifica, come un perpetuo gioco del si e del no, giocato dai cittadini che tuttavia rimangono estranei alla fase preparatoria della decisione, alla formulazione delle domande alle quali dovranno rispondere. Il mutamento concettuale e politico è evidente. La democrazia diretta diventa soltanto democrazia referendaria e, all’orizzonte, compare piuttosto la democrazia plebiscitaria”.
Bobbio[3] definisce “puerile”, l’ipotesi che la futura computer-crazia consenta l’esercizio della democrazia diretta, nel senso di dare ad ogni cittadino la possibilità di trasmettere il proprio voto ad un cervello elettronico. E questo tanto se si inquadra la democrazia elettronica in una logica di tipo referendario tanto se si sposta l’accento sulla cd. sondocrazia, ossia l’uso dilagante dei sondaggi di opinione.
Il secondo scenario, invece, considera l’introduzione delle nuove tecnologie fondamentale per allargare la partecipazione politica e, quindi, per determinare un rafforzamento dei sistemi politici, mantenendo l’elemento della rappresentanza. Tra i sostenitori della introduzione delle nuove tecnologie per l’allargamento della partecipazione politica ed il rafforzamento della democraticità dei regimi politici, Vattimo[4] ha parlato della società della comunicazione come di una società davvero pluralistica, capace di liberare differenze e diversità. Analogamente, Barber ritiene che le potenzialità delle nuove tecnologie possano essere adoperate per sviluppare il dialogo democratico, sia a livello nazionale che locale, per rafforzare l’educazione civica, per garantire uguale accesso alle informazioni, per collegare individui ed istituzioni in reti di comunicazione che renderanno possibile la partecipazione a discussioni e dibattiti attraverso le grandi distanze. Le tecnologie, quindi, per la prima volta, metterebbero insieme persone che altrimenti non potrebbero comunicare. Anche Robert Dahl[5], nel fare il punto sulle prospettive della democrazia, prende le mosse dai possibili sviluppi di una democrazia rappresentativa tecnotronica, basata sullo sviluppo delle telecomunicazioni, e suggerisce proposizioni positive tali da poter favorire l’avvento di una nuova poliarchia, che mantenga le caratteristiche autentiche di una democrazia rappresentativa, con possibilità di controllo e di ricambio di un popolo adeguatamente informati sui problemi e sul mandato che conferisce per risolverli. In attesa di possibili sviluppi di una democrazia tecnotronica, nella quale un sistema integrato dovrebbe consentire al contempo informazioni adeguate e rapide capacità di scelte relazionali, Dahl propone l’istituzione di un minipopulus: un campione di cittadini costituirebbe un organo consultivo che definirebbe, in un dato periodo, le questioni da affrontare, le proposte di soluzioni, le priorità, le modalità di attuazione. Gli orientamenti del minipopulus sarebbero, in tal modo, quelli presumibili dell’elettorato, che rimane titolare del conferimento del mandato, ma che potrebbe essere orientato da un adeguato lavoro preparatorio circa le scelte che gli verrebbero sottoposte.
La partecipazione in rete ed il Digital Divide
Nella sua ampia definizione l’e-democracy comprende elementi di delibera, discussione mediante forum e mailing list, sviluppo di consulte di cittadini, possibilità di e-voting, democrazia assistita dall’utilizzo del computer, referendum deliberanti, Internetworking; ed azioni quali educazione dei cittadini, facilitazione del dialogo, ricerca del consenso.
L’e-democracy, pertanto, rappresenta l’applicazione delle ICT a sostegno della partecipazione dei cittadini ai processi democratici più propriamente politici, quindi di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche, la cui dimensione più importante è sicuramente quella dell’accesso, che comprende in sé l’elemento fondamentale della inclusione sociale e che riguarda sia la disponibilità delle informazioni provenienti dai soggetti pubblici, sia l’accesso alla sfera pubblica in un confronto aperto fra attori sociali, politici ed istituzionali. Ad ogni livello e in ogni ambito, riguardante l’individuo in prima persona, la sua identità, o anche la possibilità di influire realmente sulle decisioni politiche, attraverso l’azione di una collettività, l’accesso alle ICT, ai flussi comunicativi che la rete riesce a costituire e a diffondere, rappresentano una condizione essenziale e costitutiva della nuova partecipazione.
La dimensione dell’accesso alla sfera pubblica è precondizione della partecipazione, del dialogo e del confronto, elementi essenziali per la formazione di opinioni e per il coinvolgimento in specifici processi decisionali. Il problema delle precondizioni della partecipazione che passa attraverso le reti telematiche va tenuto in debito conto specie per quanto riguarda le criticità che, ancora oggi, si riscontrano nella applicazione e nel corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche. Affinché, infatti, la popolazione si senta realmente in grado di svolgere una funzione attiva nella società dell’informazione e apprenda l’importanza della partecipazione politica, considerata come qualcosa di più rispetto alla semplice partecipazione elettorale, occorre promuovere e sviluppare una forte politica di e-inclusion, tesa a superare tutti quei fenomeni di esclusione che determinano il cd. digital divide. Il termine digital divide (o divario digitale) fa riferimento alle nuove disparità determinate dalla possibilità o meno di accedere, in modo appropriato, alle tecnologie digitali e alle risorse dell’informazione e della comunicazione, specie Internet. È, dunque, questa la formula che allude alle disuguaglianze di fatto nell’accesso e nella capacità di utilizzo delle tecnologie. Divario digitale che non riguarda solo il nord e il sud del mondo, ma che si riscontra anche tra un paese e l’altro dell’Europa e all’interno di ciascuna realtà ordinamentale.
In una società in cui l’accesso alla rete si configura come uno dei diritti di base della democrazia e della cittadinanza digitale, è indispensabile avviare un processo di contrasto e superamento delle barriere che producono emarginazione. Per ridurre questo fenomeno occorre che i governi adottino una politica nazionale di corretta informazione per intensificare l’uso dell’informatica ad opera di un sempre maggior numero di utenti. A livello internazionale, si stanno già approntando politiche di cooperazione rivolte ad affrontare sia la dimensione quantitativa del problema, che riguarda i temi dell’accesso, della dotazione infrastrutturale e dei costi, sia la dimensione qualitativa evidenziata dai deficit di capacità umane e dall’incapacità di sviluppare contenuti. Contenuti intesi come capacità, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, di partecipare non solo come utenti e recettori di messaggi e informazioni concepiti altrove, ma anche come protagonisti nella realizzazione e diffusione di nuovi temi, culture, esigenze, previa contestualizzazione delle informazioni disponibili e superamento delle barriere linguistiche.
Nel nostro paese, il problema del divario digitale è stato affrontato a livello normativo nel codice dell’amministrazione digitale che ha previsto per i cittadini, all’art. 8, il diritto alla alfabetizzazione informatica. Si tratta, comunque, ancora, di una norma meramente programmatica e di principio, mentre manca la previsione di misure concrete che possano limitare tale fenomeno, ossia di “azioni che favoriscano coloro che non sono in possesso degli strumenti e delle conoscenze necessarie per utilizzare le tecnologie dell’informazione”).
Ulteriormente, l’applicazione delle ICT nella prospettiva di mutamento sostanziale delle forme di politica democratica deve tendere ad una socializzazione della democrazia stessa, dirigendosi verso l’accrescimento della responsabilità dei rappresentanti, la cittadinanza attiva, la comunicazione e il dibattito pubblico, piuttosto che della semplice informazione e consultazione. Da qui, la necessità di promuovere una vera e propria cultura della partecipazione politica, cominciando con il creare i presupposti perché vengano ampliati gli spazi di dialogo tra governanti e cittadini.
(A cura di Paolo Pastore)
Bibliografia
- a) Fonti dottrinarie
BOBBIO L. e POMATTO G., Deliberative Polling svoltisi in Italia nel 2006 (Lazio) e nel 2007 (Torino).
COTTURRI G., La democrazia partecipativa, in Dem. dir., 2008.
D’AVANZO W., Partecipazione, democrazia, comunicazione pubblica. Percorsi di innovazione della pubblica amministrazione digitale, Rubbettino, 2009;
D’AVANZO W. Partecipazione e democrazia. La nuova governance- www.innovazionediritto.unina.it, 2014
DAHLGREN, P. “The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation”, in Political Communication, 22, pp 147-162, 2005
MARZANO F., I progetti italiani di e-democracy, cit., 15. Per indicazioni concrete v. l’interessante nota di N. Calzolari – F. Marzano, Politica, Cittadini e Tecnologie: raccomandazioni per l’e-Participation, in www.astrid-online.it, 2010
MARZANO F., Politica, Cittadini e Tecnologie: raccomandazioni per l’e-Participation, in www.astrid-online.it, 2010
PITTERI D., Democrazia elettronica, Laterza, 2007.
RODOTÀ S., Tecnopolitica, Laterza, 2004;
- B) sitografia
www.europa.eu.int/yourvoice/index_it.htm
www.europa.eu.int/futurum
www.innovazione.gov.it/ita/egovernment/infrastrutture/open_source_indagine.shtml
http://europa.eu.int/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_it.htm
http://europa.eu.int/growthandjobs/index.htm
http://europa.eu.int/italia/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/guidelines_en.htm
www.astrid-online.it
www.innovazionediritto.unina.it
[1] D’AVANZO W., Partecipazione, democrazia, comunicazione pubblica. Percorsi di innovazione della pubblica amministrazione digitale, Rubbettino, 2009
[2] RODOTÀ S., Tecnopolitica, Laterza, 2004;
[3] BOBBIO L. e POMATTO G., Deliberative Polling svoltisi in Italia nel 2006 (Lazio) e nel 2007 (Torino).
[4] D’AVANZO W. Partecipazione e democrazia. La nuova governance- www.innovazionediritto.unina.it, 2014
[5] D’AVANZO W. Partecipazione e democrazia. La nuova governance- www.innovazionediritto.unina.it, 2014
Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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Il reddito conseguito dallo sfruttamento del marchio come attività d’impresa/lavoro autonomo si ritiene non possa essere assoggettato a contribuzione presso la Gestione separata Inps, dal momento che trattasi di compensi legati o connessi, certamente, ad un’attività autonoma o d’impresa.
Ma andiamo con ordine.
La ratio alla base del tema risiede nel fatto che l’attività svolta – in relazione ai redditi da lavoro autonomo – potrebbe ritenersi strettamente connessa ai redditi derivanti dai marchi, poiché la stessa potrebbe generare un patrimonio di conoscenze e competenze. Le stesse possono essere sfruttate per ideare, progettare e realizzare un bene immateriale da cui è possibile trarre un reddito (soggetto a tassazione agevolata) attraverso la mera concessione di utilizzo del bene immateriale. Sotto il profilo fattuale, quindi, non si configura la presenza di un’autonoma prestazione di servizi e/o commerciale tale da implicare l’assoggettamento delle royalties a contribuzione Inps (tralasciando le ipotesi di iscrizione presso le Casse private).
Quindi, i redditi derivanti dall’utilizzo dei marchi commerciali possono essere configurati come una tipologia di redditi “ibrida” che, è sì considerata attinente all’esercizio dell’attività ordinariamente svolta, ma non si riesce a ravvisare una vera e propria cessione di beni o prestazioni di servizi da cui traggono origine le royalties.
A conferma di quanto detto l’articolo 53 del TUIR rubricato “Redditi da lavoro autonomo” prevede che sono considerati redditi da lavoro autonomo anche “b) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, brevetti industriali e di processi, formule e informazioni…se non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”. La lettera b dell’articolo 53, in buona sostanza, non richiama i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di marchi di fabbrica indi per cui, se il Legislatore avesse voluto ricomprenderli nella categoria del lavoro autonomo – come disciplinato dall’ ex art. 49 comma 3 lett. b del DPR 597/73 -, ne avrebbe dovuto fare esplicita menzione.
Ne consegue che si ritiene giusto quanto considerato a più riprese dalla autorevole dottrina e dalla prassi: tali redditi rientrano fra quelli ricompresi nell’articolo 67 comma 1 lettera l del TUIR, se conseguiti da persone fisiche non in regime d’impresa -le quali realizzano i cosiddetti “passive income” – e che però non vengono menzionati dall’articolo 71 del TUIR ai fini dell’applicazione della deduzione forfettaria (25% o 40%) di spese.
Il problema fondamentale si pone invece per quel che concerne la percezione di questi redditi nel caso di soggetto esercente attività di lavoro autonomo strettamente connessa ai redditi derivanti dallo sfruttamento dei marchi (es. lavoratore che esercita attività di consulenza di marketing per la promozione di un’azienda), in quanto trattasi di redditi che non sarebbero stati conseguiti se non si fosse esercitata quella specifica attività, che genera, come detto poc’anzi, quel patrimonio di conoscenze che può essere sfruttato per generare redditi (dei marchi) “assimilati” a quelli di lavoro autonomo.
Ne consegue che tali proventi possano essere assimilati ai redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, realizzati da soggetti passivi nell’esercizio delle proprie attività (es. avvocati che cedono in uso il diritto su opere attinenti alla propria attività), con la differenza che, mentre l’articolo 53 del Tuir fa espressamente rientrare tali proventi (opere dell’ingegno) nella categoria di redditi da lavoro autonomo, d’altra parte, lo stesso articolo non menziona più tra questi ultimi le concessioni d’uso di marchi di fabbrica.
Se si volesse quindi adoperare questa impostazione, si dovrebbe presupporre che la tassazione agevolata con deduzione forfettaria del 25% o 40% prevista per diritti d’autore si applichi anche al caso delle royalties su marchi, qualora percepite da soggetti esercenti attività “assimilate” a quelle da lavoro autonomo.
Ai fini previdenziali, nel caso in cui il soggetto fosse privo di una Cassa privata, ci si potrebbe porre il problema dell’obbligatorietà dell’iscrizione presso la gestione separata dell’Inps. A tal proposito lo stesso Istituto ha previsto che “la norma istitutiva della predetta Gestione separata contempla, tra i soggetti obbligati al versamento, oltre a coloro che producono redditi da lavoro autonomo (ex. Articolo 53, comma 1 del TUIR) anche coloro che producono redditi di cui all’articolo 50, comma 1 lett. c)-bis del TUIR, mentre il reddito sul diritto d’autore è regolato dalla lettera b) dell’articolo 53, comma 2 del TUIR”.
La contribuzione sui redditi derivanti dal diritto d’autore è stata quindi espressamente esclusa dall’Inps, anche in questo caso non menzionando i redditi derivanti dal marchio. Tuttavia, il vecchio articolo 49 del DPR 597/1973 disciplinava al comma 3 lettera b) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica dei marchi e delle opere dell’ingegno, e, prima della precisazione dell’Inps del 2013 (di cui sopra) che richiamava l’articolo 53 del TUIR sulla non contribuzione dei redditi delle opere dell’ingegno, i soggetti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata erano solo quelli “che esercitano…attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 del TUIR,…..nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico…”.
Ne deriva quindi che anche prima della riforma, l’Inps non assoggettava a contribuzione presso la Gestione separata i proventi derivanti dall’utilizzazione dei marchi di fabbrica o commerciali, ancorché rientranti nella categoria dei redditi da lavoro autonomo, così come stessa cosa dicasi per i proventi derivanti dalle opere dell’ingegno.
Seguendo quindi l’impostazione che eguaglia i redditi derivanti dallo sfruttamento del marchio a quelli derivanti dal diritto d’autore ed opere dell’ingegno, percepiti in relazione all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, entrambe le tipologie di redditi potranno essere assoggettate a tassazione con deduzione forfettaria di spese del 25% ex. articolo 71 del TUIR. Il suddetto articolo, da un lato richiama l’articolo 67 rubricato “Redditi diversi”, se percepiti da soggetti non imprenditori, dall’altro fa salvo il disposto dell’articolo 53 del TUIR relativo ai redditi di lavoro autonomo. Allo stesso modo, al pari dei redditi sul diritto d’autore, le royalties sui marchi potrebbero ritenersi esenti da contribuzione presso la Gestione separata dell’Inps.
Contrariamente a questa interpretazione, si rileva che la giurisprudenza costituzionale, a salvaguardia degli interessi che si contrappongono nel rapporto tributario (la garanzia dei contribuenti e l’esigenza di bilancio), ha previsto che l’ambito d’imposizione sia tracciato dal legislatore attraverso l’indicazione precisa di oggetti e soggetti tassabili, con la conseguenza che, in relazione alle norme impositive, è pacificamente escluso che la tassazione possa investire soggetti non espressamente richiamati nelle norme. Allo stesso modo, le norme agevolative -come nel caso di specie, la tassazione agevolata prevista per talune categorie reddituali ex. articolo 71 del TUIR- per esigenze speculari, non possono essere suscettibili di integrazione ermeneutica che trascenda i confini semantici del dettato normativo. Da quanto detto poc’anzi, si potrebbe addirittura sostenere che, non essendo più richiamati dalla legge, quali soggetti tassabili, coloro che percepiscono i proventi derivanti da licenze d’uso sui marchi, i soggetti passivi o non passivi d’imposta, possono non essere assoggettati a imposizione, ma questa è ancora un’altra storia…
In conclusione, la stretta interpretazione che deroga all’imposizione ordinaria dei redditi, nella specie derivanti dalla licenza d’uso dei marchi, dovrebbe ritenersi consentita solo dalla legge. A tal riguardo, essendo stata prevista, prima della riforma del nuovo TUIR, una disciplina derogatoria dell’imposizione ordinaria di questi redditi, sostituita da un silenzio normativo attraverso l’introduzione del DPR 917/1986 (nuovo TUIR), si ritiene coerente, per ragioni di sistematicità e certezza del diritto, continuare ad applicare la vecchia normativa che assimilava i redditi di lavoro autonomo, derivanti dalle opere dell’ingegno, a quelli provenienti dalle licenze d’uso sui marchi.
(A cura di Riccardo di Biase)
Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
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Milano, 27 marzo 2019, convegno Claudio Melillo
Il 18 maggio 2023, a Milano, si festeggerà il decimo anniversario della fondazione della Rivista Economia & Diritto (www.economiaediritto.it) edita dal Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. di Legnano. Durante l’evento verrà proclamato il vincitore del Premio Giornalistico Economia & Diritto – I Edizione 2023.
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Introduzione
Tra le più dibattute tematiche di economia del lavoro, il salario minimo è tornato al centro dell’interesse politico nel 2022, in particolare dal giugno scorso, quando il Consiglio dell’Unione Europea ha raggiunto un accordo con i negoziatori per il Parlamento europeo su una bozza di direttiva relativa ad un salario minimo adeguato, quale strumento migliorativo delle condizioni di vita e di lavoro delle persone [1].
Già in tempo di pandemia da Covid-19 c’era stata una ripresa della proposta di un salario minimo europeo che, ai sensi dell’art. 153 del TFUE[1], dovrebbe essere definito direttamente dagli Stati membri, non solo in attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, ma pure per il suo potenziale contrasto alla povertà, specialmente in periodi di crisi economica [2].
Le radici della discussione sul salario minimo in Italia sono ben precedenti al 2020: la l. n. 183 del 2014 cita l’eventuale introduzione di un compenso minimo nei settori non regolamentati dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si sono succedute numerose proposte di legge presentate in Parlamento e, similmente ad un riforma sul salario minimo, l’ex ministro del lavoro Orlando aveva proposto un intervento legislativo per l’estensione dei contratti collettivi nazionali più rappresentativi erga omnes, utilizzando il trattamento economico in essi previsto per definire il minimo legalmente riconosciuto.
Le opinioni sull’introduzione di un salario minimo sono varie e contrastanti. Durante l’ultima campagna elettorale è stato uno dei temi che ha marcato maggiormente la distanza tra le aree politiche del centro destra e del centro sinistra.
D’altra parte, neanche le parti sociali hanno una visione comune sul tema. Se Confindustria non ha espresso favore alla misura, preferendo una riduzione del costo del lavoro, tra i favorevoli c’è la CGIL e l’INPS, che per il presidente Tridico potrebbe costituire una vera e propria protezione da remunerazioni troppo basse per chi percepisce meno.
Chi ha ragione? Verrebbe da dire tutti e nessuno, guardando alla fitta e varia letteratura accademica sugli effetti del salario minimo nel mercato del lavoro.
E’ pur vero che ad oggi la discussione è alquanto sopita, anche per la chiara posizione non di favore rispetto alla misura dichiarata dall’attuale governo, ma ciò non sottrae attualità e interesse all’argomento.
Prima è utile capire come si definisce e si introduce il salario minimo, quali obiettivi la direttiva si pone e perché le posizioni al riguardo sono così differenziate.
Salario minimo: cos’è?
L’I.L.O., l’International Labour Office definisce il salario minimo come “the minimum amount of remuneration that an employer is required to pay wage earners for the work performed during a given period, which cannot be reduced by collective agreement or an individual contract”[2] [3].
E’ una soglia – stabilita per ora, mese, giorno, ecc. – quindi, al di sotto della quale non può andare la remunerazione riconosciuta al lavoratore perché fissata da legge, né può essere modificata in peius da atti negoziali (contratti collettivi o individuali).
Da tale definizione si evince che non può identificarsi come una mera misura assistenziale, alla stregua del reddito di cittadinanza o del reddito minimo, con cui spesso è erroneamente confuso, poiché non è una forma di assistenza erogata in uno stato di disoccupazione, ma è un’istituzione del mercato del lavoro che assurge a strumento di garanzia di una retribuzione dignitosa, proporzionata alla prestazione di lavoro svolta [4] [5].
Sorge spontanea la domanda riguardo alla qualificazione “dignitosa”: cosa si intende? Non è un aspetto secondario, perché determina il quantum di base per la definizione del costo del lavoro (se si ragiona in termini datoriali) e di salario (se si valuta dal punto di vista del lavoratore).
Nel documento di lavoro della Commissione europea accompagnatorio della direttiva citata nell’introduzione, sono definiti adeguati i salari minimi che si reputano equi rispetto ai salari di altri lavoratori e se consentono un tenore di vita dignitoso, tenendo conto delle condizioni economiche generali del Paese.
I parametri di valutazione, dunque, sono due: l’equità relativa ad altri salari, definita come rapporto tra il salario minimo lordo, il salario mediano lordo e il salario medio lordo; la capacità di garanzia del tenore di vita dignitoso, calcolato come rapporto tra salario minimo netto, soglia di povertà[3] (AROP – At-risk-of-poverty gap) e salario medio netto [6].
La stima di un adeguato salario minimo non può prescindere, in accordo con la direttiva, dal potere d’acquisto dello stesso, dal livello generale dei salari e dalla loro distribuzione, dai livelli e dall’andamento nazionale a lungo termine della produttività [2].
Già nel 1928, la Convenzione I.L.O. sul salario minimo nelle “Fixing machinery” [7] sollecitava l’adozione di salari minimi, soprattutto in contesti in cui le remunerazioni erano particolarmente basse e non esistevano regolazioni al riguardo derivanti dalla contrattazione collettiva, come ribadito in una più recente convenzione del 1970, che ha richiamato ad una piena consultazione delle parti sociali al fine di definire una copertura ampia della retribuzione minima [8].
Sempre l’I.L.O. suggerisce che i salari minimi devono essere definiti e progettati in coordinamento e rinforzo di altre politiche sociali e del lavoro, soprattutto con la contrattazione collettiva, considerando le condizioni complessive dell’economia e del mercato del lavoro e l’unità di misura temporale per il lavoro [9].
Il salario minimo, quindi, non definisce solo un minimo valore dignitoso del lavoro, ma è pure un mezzo per ridurre la povertà e le disuguaglianze e per evitare che vi siano lavoratori sottopagati, a discrezione di datori di lavoro, specialmente in contesti ad alta disoccupazione, pochi controlli, povertà diffusa.
E’ chiaro che i principali beneficiari di una siffatta misura sono principalmente i cd. working poors, lavoratori sottopagati e sfruttati, domestici, lavoratori di forme atipiche, lavoratori informali o a nero [3].
L’introduzione del salario minimo, pertanto, dovrebbe coordinarsi necessariamente con altre misure socioeconomiche.
Come si introduce?
Chiarita la definizione di salario minimo, la fase di implementazione della policy è solo successiva a quella di determinazione della soglia.
Questa fase può avvenire in 3 modalità: può essere normativa, se il salario minimo viene fissato per legge; negoziale, se è fissato dalla contrattazione collettiva nazionale; mista, se è una combinazione delle due forme precedenti.
Guardando ai Paesi UE, 21 hanno salari minimi legali, mentre 6 Stati membri (Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia) sono dotati di una protezione del salario minimo fornita dai contratti collettivi [2].
In figura 1 sono riportati i valori assoluti dei salari minimi applicati nei paesi riportati, nel secondo semestre del 2022 (fonte Eurostat); i salari minimi più alti sono fissati in Lussemburgo, Irlanda e Olanda; quelli più bassi in Bulgaria, Lettonia ed Estonia.
Fig. 1 – Livello salario minimo mensile (valori in euro – secondo semestre 2022).

Fonte: Propria elaborazione su dati Eurostat.
In alcuni contesti, si preferisce fissare il valore del salario minimo per scelta politica, come accade negli Stati Uniti, o si demanda alle parti sociali o a commissioni ad hoc [5].
A prescindere dal modo, esso può essere stabilito in maniera differente per territorio – come negli Stati Uniti (può addirittura differenziarsi per città), in Messico, in Brasile o in Giappone – o per settore (esempio classico è la Germania) o, infine, per tipologie di professione.
La direttiva sul salario minimo illustra i principali caratteri che dovrebbe avere una buona riforma implementativa, consistente – oltre che nell’adeguatezza dei salari minimi legali – anche nella promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione degli stessi minimi salariali, nell’accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo e, infine, nell’istituzione di un sistema di monitoraggio [10].
Su quest’ultimo punto la direttiva fa riferimento all’obbligo in capo agli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni due anni, prima del 1° ottobre dell’anno di riferimento, una serie di informazioni, diverse a seconda che la definizione del salario minimo sia attribuita alla legge o alla contrattazione collettiva (ad esempio e rispettivamente: livello del salario minimo legale e percentuale di lavoratori coperti; tasso di copertura della contrattazione collettiva, livello dei salari pagati ai lavoratori non coperti dai contratti collettivi e suo rapporto con il livello dei salari pagati ai lavoratori coperti dai contratti collettivi) [2].
Quali sono gli effetti del salario minimo?
Pro e contro dell’eventuale introduzione del salario minimo sono il fulcro del contrasto di opinioni sulla questione.
Assieme a sindacalizzazione, politiche attive e passive del lavoro, sussidi di disoccupazione e misure di protezione dei livelli occupazionali, il salario minimo rientra tra le istituzioni del mercato del lavoro tradizionalmente più studiati per l’impatto sull’occupazione.
Modelli teorici ed empirici nella letteratura accademica hanno variamente rappresentato i contrastanti effetti del salario minimo sul lavoro e sull’economia tutta.
La fissazione di una soglia minima di remunerazione implica più certezza e trasparenza retributiva per i lavoratori e minore forza contrattuale per i datori di lavoro; d’altro canto, un livello troppo alto rischierebbe di irrigidire il mercato del lavoro, rendendo l’offerta di forza lavoro più costosa e, quindi, meno accessibile e sostenibile per la domanda di lavoro: da un punto di vista macroeconomico, infatti, un aumento del salario minimo comporterebbe un complessivo rialzo dei salari reali nell’economia e, dunque, del costo del lavoro, col rischio di innalzare pure la disoccupazione, semplicemente perché la forza lavoro costerebbe di più.
In aggiunta, ciò comporterebbe il rischio di una riduzione del monte ore di lavoro e di aumento del lavoro sommerso e/o di una minore partecipazione delle imprese ai tavoli di contrattazione collettiva, con possibile pregiudizio della tutela dei diritti dei lavoratori [11].
Le interpretazioni e gli studi confermano che la relazione tra salario minimo e occupazione non è scontata: altre posizioni hanno sostenuto che salari minimi troppo bassi possono sortire un effetto a catena di ribasso dei salari in generale, indebolendo la forza negoziale delle organizzazioni sindacale (oltrechè causare una possibile minor sindacalizzazione dei lavoratori) [12].
Secondo l’interpretazione classica microeconomica, invece, un salario fissato oltre quello di mercato (determinato dal libero incontro tra domanda e offerta) comporterebbe un aumento della disoccupazione.
In un mercato del lavoro (particolarmente se oltre i confini nazionali, come quello europeo), potrebbe essere utile valutare eventuali effetti di dumping salariale dovuti ad alti differenziali di costo del lavoro: la proposta di direttiva, infatti, solca la volontà di contrastare questo fenomeno.
In sostanza, definire con certezza gli effetti economici di impatto del salario minimo non sembra realistico: è una valutazione che dipende molto dalle condizioni specifiche del paese e del mercato del lavoro e, come suggerito da autorevoli studiosi, sarebbe utile identificare i lavoratori potenzialmente interessati al salario minimo e un gruppo di controllo controfattuale per ciò che avverrebbe in assenza di aumenti del salario minimo [13].
Certo è che a favore del salario minimo ci sono argomenti oggettivi, come il miglioramento del tenore di vita di gruppi più vulnerabili e maggiormente esposti al rischio povertà, più certezza dei livelli delle retribuzioni e il contributo a rendere più chiare le regole del mercato del lavoro.
La situazione in Italia
Sebbene in Italia non vi sia una specifica legislazione sul salario minino, vi è una larga copertura da parte della contrattazione collettiva per la definizione dei minimi contrattuali.
Il salario minimo sarebbe utile, pertanto, per garantire i settori non coperti da contrattazione.
L’art. 39 della Costituzione scioglie molti nodi sul tema per capire la genesi della legislazione in materia: esso sancisce che i sindacati rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Tali contratti averebbero potuto avere efficacia erga omnes se i sindacati si fossero registrati: la mancata registrazione, forse dovuta a timori di ingerenza esterna e controlli (come accadde durante il periodo fascista), ha fatto sì che la norma restasse disattesa, nonostante tentativi di attuazione da parte del legislatore (vedasi la cd. “Legge Vigorelli”).
Il risultato è, quindi, che un contratto collettivo di lavoro vale tra le parti che lo sottoscrivono, sebbene possa essere applicato anche da soggetti non firmatari (proprio per i minimi tabellari, l’estensione a parti non firmatarie è sancita da giurisprudenza); resta, tuttavia, privo di efficacia generalizzata.
L’art. 39 va letto in combinato con l’art. 36 della Costituzione, che enuncia il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Dal testo costituzionale si comprende che non c’è un vero e proprio vuoto normativo sulla retribuzione minima, ma restano ferme delle problematiche, oltre alla mancata efficacia erga omnes, quali la crescita del lavoro povero e del lavoro nero, i contratti cd. “pirata” ed un eccesso di contratti collettivi nazionali, con conseguente rischio di influire al ribasso sui minimi salariali (il su citato dumping salariale).
L’Italia non è l’unico caso di assenza di previsione del salario minimo legale (nell’UE, 21 paesi su 27 hanno un salario minimo garantito): Svizzera, Austria, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia sono paesi in cui sono vigenti minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva.
In figura 2 è rappresentato lo stato del tasso di copertura della contrattazione collettiva per lavoratore nei principali paesi OECD per l’anno 2017.
L’Italia si conferma come uno tra i paesi a più elevata copertura.
Conclusioni
E’ chiaro che, ad oggi, forse una discussione sul tema potrebbe essere riaperta in senso concretamente propositivo, almeno con lo scopo di indagare possibili adattamenti della misura al contesto italiano e pensarlo, dunque, come soluzione alle mancate coperture della contrattazione o laddove – pur essendo presente la negoziazione collettiva – vi siano discutibili risultati in termini di garanzia per i minimi contrattuali (contratti pirata).
La contrattazione collettiva, quindi, potrebbe essere integrata e non sostituita dal salario minimo, anche a salvaguardia dei rapporti tra le parti sociali e degli equilibri di negoziazione, in coordinamento con altre misure sociali ed economiche di contrasto alla povertà.
L’auspicio è che ci sia la volontà politica per intraprendere finalmente questa strada, avvalendosi della leva propulsiva data dalla direttiva.
Fig. 2 – Tasso di copertura della contrattazione collettiva (quota di lavoratori coperti da contrattazioni collettive in vigore). Anno 2018.

Fonte: Propria elaborazione su dati OECD.
*I contenuti del presente articolo sono esclusiva opinione dell’autrice e non costituiscono impegno o responsabilità dell’Amministrazione di appartenenza.
(A cura di Elvira Ciociano)
Bibliografia
[1] |
Council of the EU, «Minimum wages: Council and European Parliament reach provisional agreement on new EU law,» 07 giugno 2022. [Online]. Available: https://www.consilium.europa.eu. |
[2] |
Camera dei Deputati legislatura – Sezione Studi, «Salario minimo,» 2022. |
[3] |
ILO International Labour Office, «Minimum Wage Systems,» International Labour Conference, Geneva, 2014. |
[4] |
«Che cos’è il salario minimo,» 3 luglio 2019. [Online]. Available: https://www.openpolis.it/parole/che-cose-il-salario-minimo/. |
[5] |
A. Garnero, «Salario minimo,» [Online]. Available: http://www.disuguaglianzesociali.it. |
[6] |
European Commission, «Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adequate minimum wages in the European Union,» COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT , Bruxelles, 2020. |
[7] |
International Labour Office, Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26), Geneva, 1928. |
[8] |
International Labour Office, Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), Geneva, 1970. |
[9] |
«Minimum wage,» [Online]. Available: https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/lang–en/index.htm. |
[10] |
A. Garnero, «Direttiva sul salario minimo: in Italia cambia poco,» 15 dicembre 2022. [Online]. Available: https://lavoce.info/. |
[11] |
C. Lucifora, «Salario minimo europeo: tanti obiettivi per un solo strumento,» 3 Novembre 2020. [Online]. Available: https://www.lavoce.info. |
[12] |
https://lavoce.info/archives/99242/il-salario-minimo-complementare-alla-contrattazione/. |
[13] |
D. Neumark, J.M. Ian Salas e W. Wascher, «Revisiting the Minimum Wage-Employment Debate: Throwing Out the Baby with the Bathwater?,» Industrial and Labor Relations Review, n. 67, pp. 608-648, 2014. |
[14] |
E. Boffy – Ramirez, «The Short-Run Effects of the Minimum Wage on Employment and Labor Market Participation: Evidence from an Individual-Level Panel,» IZA DP, n. 12137, 2019. |
[15] |
«Eurostat,» [Online]. Available: https://ec.europa.eu/eurostat. |
Note
[1] Trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 13 dicembre 2007
[2] “L’importo minimo di retribuzione che un datore di lavoro è tenuto a pagare ai lavoratori salariati per il lavoro prestato durante un determinato periodo, che non può essere ridotto con la contrattazione collettiva o individuale”.
[3] Il divario del tasso di rischio di povertà (soglia di povertà) mediano relativo è calcolato come la differenza tra il reddito disponibile mediano equivalente delle persone al di sotto della soglia di rischio di povertà e la soglia di rischio di povertà, espressa in percentuale della soglia di rischio di povertà (punto limite: 60% del reddito mediano equivalente al netto di trasferimenti sociali) [15].
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- Trading algoritmico e trading algoritmico ad alta frequenza: introduzione al fenomeno
Con il termine FinTech (termine derivante dall’abbreviazione di Financial Techonology) si vuole identificare quell’ecosistema di servizi finanziari erogati attraverso l’utilizzo delle attuali tecnologie digitali[1] le quali hanno modificato, irreversibilmente, le modalità classiche di offerta dei servizi riguardanti il settore finanziario ovverosia il mercato bancario, il mercato assicurativo e il mercato mobiliare.
Con specifica attenzione a quest’ultimo comparto facente parte del settore finanziario, il FinTech ha stravolto le modalità di negoziazione degli strumenti finanziari: grazie all’introduzione degli algoritmi[2] negli scambi di borsa si è avuto un sostanziale abbandono del mercato alle grida, facendo sorgere una nuova modalità di negoziazione denominata Trading Algoritmico (o Algorithmic Trading, AT) la quale contiene al suo interno una sottocategoria che prende il nome di Trading Algoritmico ad Alta Frequenza (High Frequency Trading, HFT), dove quest’ultima permette alle negoziazioni di procedere una velocità elevatissima in quanto l’algoritmo viene progettato al fine di rispondere in modo pressoché istantaneo alle varie ed eterogenee condizioni di mercato come i prezzi nelle diverse piazze o la liquidità di un certo titolo in un determinato istante.[3]
In particolare, l’obiettivo principale delle negoziazioni effettuate tramite l’impiego del trading algoritmico ad alta frequenza è quello di realizzare profitti unitari derivanti da ogni singola negoziazione i quali, seppur esigui, se effettuati su un numero considerevole di negoziazioni possono consentire il raggiungimento di profitti totali considerevoli.[4] Per questo motivo, gli operatori di mercato che effettuano attività di negoziazione mediante l’AT o soprattutto HFT, hanno come intento quello di ottenere dalle loro infrastrutture informatiche performance elevate in termini sia di velocità che di mole di valori negoziabili, potendo anticipare i concorrenti, influenzare il comportamento di quest’ultimi traendo di conseguenza la maggior utilità possibile.
- La normativa europea sul trading algoritmico e trading algoritmico ad alta frequenza: aspetti generali
Il legislatore Europeo, a partire dal 2014, ha disciplinato – fra i diversi temi – anche le negoziazioni algoritmiche e le negoziazioni algoritmiche ad alta frequenza e tra i diversi atti che saranno in questa sede analizzati, occorre fissare come punto di partenza d’analisi quanto previsto dalla Direttiva 2014/65/EU (MiFID II) la quale, insieme al Regolamento EU n. 600/2014 (MiFIR) disciplina il funzionamento dei mercati finanziari all’interno dell’Unione Europea.
La Direttiva MiFID II infatti, all’art. 4, comma 1, punto 39, puntualizza che per negoziazione algoritmica «si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l’avvio dell’ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell’ordine dopo l’invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni.»
Al contempo, tale Direttiva fornisce all’art. 4, comma 1, punto 40 una definizione di negoziazione algoritmica ad alta frequenza definendola come «una qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:
- infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l’inserimento algoritmico dell’ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata;
- determinazione da parte del sistema dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e
- elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.»
Occorre precisare due aspetti inerenti all’AT e HFT: il primo aspetto attiene alla figura della persona fisica, la quale importanza non deve essere trascurata: nonostante l’automazione delle decisioni da parte degli algoritmi, l’attività dell’uomo è ancora presente ed è di fondamentale rilevanza in quanto è il trader, inteso come persona fisica, che stabilisce a priori le modalità attraverso le quali l’algoritmo debba rispondere al verificarsi di determinate condizioni di mercato o cosa fare quando esso riceve precise informazioni: per esempio, è la persona fisica che imposta a che prezzo immettere o cancellare un ordine, quanti titoli negoziare e sotto quali condizioni.[5]
Il secondo aspetto meritevole di precisazione attiene ai titoli negoziabili: dalla lettura delle definizioni di negoziazione algoritmica e negoziazione algortimica ad alta frequenza sopra riportate si può comprendere che possono costituire oggetto di scambio, in entrambe le modalità di negoziazione algoritmiche, tutti gli strumenti finanziari così come riportati nella sezione C dell’allegato I della suddetta Direttiva.[6]
- Cenni regolamentari inerenti alle sedi di negoziazione
Ritornando alla definizione di negoziazione algoritmica, in essa si fa cenno alle sedi di negoziazione, le quali sono conosciute anche come trading venues. Tali organizzazioni hanno il compito di ridurre i costi di transazione che gli emittenti e intermediari debbono sostenere: infatti, le trading venues sono volte a favorire le contrattazioni facilitando l’incontro tra la domanda e l’offerta di strumenti finanziari, accrescere – di conseguenza – la liquidità di quest’ultimi e garantire certezza alle regole di negoziazione assicurando al contempo sicurezza nell’esecuzione contrattuale. Al fine di garantire la trasparenza, la tutela degli investitori e il corretto svolgimento delle negoziazioni, la direttiva MiFID II prevede che su tutte le sedi di negoziazione – sia che consentano o meno le negoziazioni algoritmiche – e sui gestori di esse insista la vigilanza delle Autorità Nazionali Competenti (ANC).[7] I gestori delle sedi di negoziazione sono tenuti, in base all’art. 48 par. 1 MiFID II, a garantire e monitorare che i sistemi delle trading venues (intesi come infrastruttura composta da rete, software, server, fibre ottiche ecc) siano[8]:
- «resilienti e abbiano capacità sufficiente a gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;
- siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche;
- siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b);
- siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento».
Tuttavia, le sedi di negoziazione trovano una loro compiuta e precisa disciplina nel Reg (UE) 2017/584 il quale integra la Direttiva MiFID II. Il regolamento in questione disciplina tutte le sedi di negoziazione, comprese anche quelle che consentono la negoziazione algoritmica, dove quest’ultime debbono soddisfare dei precisi requisiti nei seguenti aspetti:
- governance;
- personale;
- capacità e resilienza delle sedi di negoziazione.
La governance delle trading venues che consentono lo svolgimento di AT o HFT in base all’art. 3 del reg. (UE) 2017/584 (che implementa l’art. 48, paragrafo 1 della direttiva MiFID II[9]) deve avere una struttura che sia chiara e formalizzata, volta a stabilire l’analisi inerenti agli aspetti tecnici, il rischio da adottare e la conformità riguardo le decisioni importanti. La governance inoltre deve decretare chiare linee di responsabilità e le procedure atte per l’approvazione dello sviluppo, installazione ed aggiornamenti dei sistemi di negoziazione[10] e degli eventuali sistemi di risoluzioni dei problemi. Infine, la governance deve stabilire la divisione dei compiti e delle responsabilità, con il fine ultimo di garantire un efficace e proficuo monitoraggio delle attività delle sedi di negoziazione. Riguardo il personale, l’art. 5 del Reg (UE) 2017/584 prevede che un numero sufficiente di esso sia in possesso delle competenze necessarie a gestire sia i sistemi di negoziazione algoritmica, sia degli algoritmi stessi di negoziazione: in riferimento agli algoritmi, il personale deve avere adeguate conoscenze riguardo la loro struttura, funzionamento e il monitoraggio di questi, oltre che avere un’adeguata preparazione circa le varie tipologie di negoziazione effettuate dai membri[11] delle sedi di negoziazione. Inoltre, sono le stesse sedi di negoziazione che stabiliscono quali debbano essere le competenze che il personale deve avere al momento dell’assunzione o dopo un periodo di formazione successivo all’assunzione, tenuto conto della natura, dimensioni e complessità dell’attività che il personale andrà a svolgere. Infine, riguardo alla capacità e resilienza delle sedi di negoziazione, il Reg. (UE) 2017/584 all’art. 8 – rubricato “Prova dei sistemi di negoziazione” – prevede che le sedi di negoziazione, prima di installare o aggiornare i loro sistemi di negoziazione, debbano assicurarsi che quest’ultimi non abbiano comportamenti imprevisti, che possano funzionare efficacemente nel caso in cui vi sia un considerevole aumento di messaggi e che vi sia una corretta gestione dei rischi, soprattutto riguardante le segnalazioni automatiche da inviare ai membri nel caso in cui vi siano errori di sistema. L’art 20 del regolamento, integrando il già citato art.48 della direttiva MiFID II, prevede infine che vi siano controlli pre e post negoziazione, con il fine di evitare che vi siano situazioni di turbamento del mercato, andando a bloccare automaticamente tutti quegli ordini che non rispecchiano il prezzo della combinazione, oppure quegli ordini con un valore di strumenti oggetto di negoziazione talmente elevato all’interno del book da rendere tale negoziazione insolita.
- L’entità dell’AT e HFT nei mercati finanziari europei
Il 29 settembre 2021, ESMA[12] ha pubblicato un report denominato “MiFID II/MiFIR review report on Algorithmic Trading” nel quale viene analizzato l’impatto del trading algoritmico e del trading algoritmico ad alta frequenza all’interno dei mercati finanziari dell’Unione Europea, riassumendo i principali interventi normativi e rispondendo alle diverse domande sottoposte ad ESMA stessa in sede di consultazione pubblica. La maggior parte delle risposte alla consultazione pubblica ha espresso una valutazione complessivamente positiva riguardo al framework giuridico della MiFID II in materia di AT e di HFT. Inoltre, è stato evidenziato come i mercati dell’Unione Europea abbiano ottenuto buoni risultati sia durante, sia nel periodo successivo a quello delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID – 19, evidenziando come le norme dei vari atti normativi siano adeguati a prevenire eventuali rischi sistemici. Infatti, gli intervistati hanno espresso la volontà di non introdurre modifiche all’attuale regime a meno che esse non si basino su una solida analisi costi – benefici.
Tuttavia, sono state poste osservazioni su diverse questioni specifiche, ad esempio si ritiene opportuno calibrare la normativa applicabile alla negoziazione algoritmica in base al grado di sofisticazione degli algoritmi e all’impatto che questi potrebbero avere. Riguardo alle imprese di investimento inoltre, è stato evidenziato come solo un numero limitato di esse possa sostenere ingenti investimenti in infrastrutture (elaboratori, bunker sotterranei nel quale situare server ecc.) al fine di poter effettuare trading algoritmico o trading algoritmico ad alta frequenza e ciò potrebbe comportare una concentrazione del rischio in capo ad un numero limitato di imprese le quali, data la loro entità, gestiscono in modo quasi totalitario le negoziazioni algoritmiche.
Tale report, inoltre, per analizzare l’evoluzione delle negoziazioni algoritmiche nel corso degli anni, ha raccolto le informazioni fornite da 52 trading venues provenienti da 24 paesi dell’Unione Europea. Tali informazioni riguardano gli anni 2018 e 2019 e sono suddivise in trimestri. L’analisi si concentra sui tre strumenti finanziari principali, ovverosia shares (azioni), bonds (obbligazioni) e derivates (derivati). Il primo strumento finanziario analizzato dal report sono le azioni: come si può osservare dal grafico sottostante (Figura 1), per quanto riguarda la loro negoziazione circa il 60% del volume negoziato avviene tramite l’utilizzo di HFT (corrispondente all’area arancione), il 20% attraverso trading algoritmico (area blu) ed infine, il restante 10% delle negoziazioni avviene tramite altre tecniche di negoziazione.[13]

Le negoziazioni inerenti alle obbligazioni, come dimostrato dal grafico successivo (Figura 2), hanno un andamento completamente diverso rispetto a quello delle azioni. Infatti, dal primo trimestre del 2018 fino alla metà dell’ultimo trimestre dello stesso anno, le negoziazioni risultano essere state effettuate né con trading algoritmico (AT), né con trading algoritmico ad alta frequenza (HFT), bensì con tecniche diverse. Tuttavia, la situazione è cambiata a partire dalla metà dell’ultimo trimestre del 2018, in quanto che si è registrato un notevole incremento delle negoziazioni di obbligazione effettuato tramite AT, arrivando a toccare il picco dell’80%. Nulla risulta essere la presenza dell’HFT nelle negoziazioni di bonds il che potrebbe essere spiegato dalla natura meno liquida di questi strumenti.[14]

Infine, l’ultimo strumento finanziario analizzato è quello dei derivati (Figura 3): fino al secondo trimestre del 2019, le negoziazioni dei derivati attraverso AT sono rimaste praticamente stabili, nello specifico risultano essere poco più del 10% del totale delle negoziazioni. Da tale trimestre in poi, si è vista una crescita delle negoziazioni attraverso AT, arrivando a toccare il picco del 30% nel quarto trimestre del 2019.
Come si è potuto notare, il trading algoritmico ed il trading algoritmico ad alta frequenza sono, rispettivamente per le obbligazioni e per le azioni, il principale strumento attraverso i quali tali strumenti vengono negoziati. Riguardo agli strumenti finanziari derivati, invece, si è assistito ad un incremento, seppur lento, delle negoziazioni attraverso il trading algoritmico.
Proprio per la sua imponente portata – soprattutto riguardo a strumenti come azioni ed obbligazioni – si può comprendere il motivo per il quale il legislatore ha posto una capillare e corposa attenzione.
- La disciplina europea dell’abuso di mercato in riferimento alle negoziazioni algoritmiche e negoziazione algoritmiche ad alta frequenza
In riferimento all’abuso di mercato, il legislatore europeo ha emanato il Reg. (UE) n. 596 denominato Market Abuse Regulation (MAR) e la Direttiva n. 57 del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato denominata Market Abuse Directive (MAD). Uno degli scopi principali di tali atti è quello di tutelare la categoria degli slow – traders, ovverosia quei soggetti che non dispongono delle medesime potenti piattaforme di cui dispongono le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche, specie se di alta frequenza. Infatti, gli operatori di trading algoritmico ad alta frequenza, sfruttando la velocità che caratterizza tale tipologia di trading, possono generare un elevato traffico infra-giornaliero delle negoziazioni [15] influendo nella creazione di quello che viene definito “mercato disordinato”[16] facendo leva sia sulla bassa frequenza di negoziazione degli slow – traders (generando in modo artificiale le condizioni di negoziazione a loro più favorevoli mediante la conoscenza delle intenzioni negoziali dei competitors stessi), sia inducendo quest’ultimi ad assumere determinate posizioni negoziali con il fine di essere incrociate con quelle degli operatori HFT andando a creare a favore di questi un eventuale lucro.[17] Sono tre le condotte che costituiscono abuso di mercato, ovverosia abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, dove quest’ultima sarà oggetto di indagine. Da tali premesse, l’art. 15 del reg. MAR – rubricato “divieto di manipolazione del mercato” – prevede che «non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.» [18]
A tali manipolazioni si connettono anche specifiche sanzioni penali previste nel caso in cui tali tecniche vengano realizzate da parte dei traders. Tali sanzioni penali sono contenute nella direttiva 2014/57/UE – la già citata MAD – che all’art. 1 comma 1, stabilisce «le norme minime per le sanzioni penali applicabili all’abuso di informazioni privilegiate, alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, al fine di assicurare l’integrità dei mercati finanziari all’interno dell’Unione e di rafforzare la protezione degli investitori e la fiducia in tali mercati».[19]All’articolo 5, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie con il fine di far costituire quale reato la manipolazione del mercato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo. La direttiva in questione, all’articolo 7 stabilisce le sanzioni penali attribuibili alle persone fisiche e invece agli articoli 8 e 9, si occupa delle sanzioni da attribuire alle persone giuridiche. Per quanto concerne le persone fisiche e nello specifico per la manipolazione del mercato, l’art. 7 comma 2 prevede che venga imposta la pena della reclusione per una durata non inferiore ai quattro anni. Invece, per le persone giuridiche, l’articolo 8 – rubricato “responsabilità delle persone giuridiche” – prevede che esse debbano rispondere dei reati inerenti all’abuso di mercato, comprendente quindi anche la manipolazione del mercato, commessi da «qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all’interno della persona giuridica, in virtù:
- del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
- del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) dell’esercizio del controllo all’interno della persona giuridica.»
Inoltre, gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche vengano ritenute responsabili nel caso in cui vi sia una carenza di vigilanza o controllo.
Infine, il comma 3 dell’art. 8 prevede che la responsabilità delle persone giuridiche non esclude l’azione penale sulle persone fisiche che siano divenute autori, istigatori o concorrenti in relazione di tali reati. L’articolo 9 della direttiva invece – rubricato “sanzioni per le persone giuridiche” – stabilisce che la persona giuridica, se viene ritenuta responsabile in relazione ad un reato commesso nel sopra menzionato articolo 8, deve essere sottoposta a sanzioni (adottate dagli Stati membri) che debbono essere «effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale». Inoltre, possono essere previste altre sanzioni, quali:
- l’esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività d’impresa;
- l’assoggettamento a controllo giudiziario;
- provvedimenti giudiziari di liquidazione;
- la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.
(A cura di Luca Bellan)
RIFERIMENTI
[1] CASSANO G. – DI CIOMMO F. – RUBINO DE RITIS M. (2021), Banche, Intermediari, Fintech. I nuovi strumenti digitali in ambito finanziario, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre
[2] Ad oggi, non esiste in letteratura una definizione univoca di algoritmo, però esso può essere identificato o come una sequenza di istruzioni scritte in linguaggio “se…allora” oppure come una sequenza di equazioni matematiche, inoltre, la complessità generale di un algoritmo dipende dalla complessità di ogni singolo passaggio e dal numero di passaggi che questi deve eseguire.
[3] ALVARO S. – VENTORUZZO M. (2016), High-Frequency Trading»: note per una discussione, Banca Impresa Società̀, Rivista quadrimestrale, n.3, pp. 417-444.
[4] ALVARO S. – VENTORUZZO M. (2016), High-Frequency Trading»: note per una discussione, Banca Impresa Società̀, Rivista quadrimestrale, n.3, pp. 417-444.
[5] PARACAMPO M.T. (2021) Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, G. Giappichelli Editore
[6] Sono strumenti finanziari: 1) Valori mobiliari, 2) Strumenti del mercato monetario, 3) Quote di un organismo di investimento collettivo, 4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti, 5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione), 6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regola mentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica, 7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito, 9) Contratti finanziari differenziali, 10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione, 11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).
[7] In Italia, tale compito è svolto dalla Consob e nel caso in cui oggetto delle negoziazioni siano titoli di Stato, la vigilanza è esercitata dalla Banca d’Italia e dal Ministro dell’economia e delle finanze. La Consob e la Banca d’Italia – nel rispetto delle loro competenze – possono, fra gli altri interventi:
- a) effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti;
- b) chiedere la comunicazione, anche periodica di dati, notizie o atti;
- c) procedere ad audizione del personale
- d) richiedere ai revisori legali o alle società di revisione delle sedi di negoziazione di fornire informazioni.
Tali interventi possono essere eseguiti anche nei confronti di coloro ai quali i gestori delle sedi di negoziazione hanno esternalizzato funzioni operative di caratura essenziale e al loro personale. Inoltre, il considerando n. 16 della direttiva, prevede che coloro i quali hanno accesso ai mercati regolamentati o ai sistemi multilaterali di negoziazione, vengono definiti – indifferentemente – membri o partecipanti e tali termini non includono quella categoria di utenti che accedono alle sedi di negoziazione attraverso l’accesso elettronico diretto (DEA).
[8] BERTANI M. (2019), Trading algoritmico ad alta frequenza e tutela dello «slow trader, Analisi Giuridica dell’Economia, Studi e discussioni sul diritto dell’impresa, n.1, pp. 261-298
[9] Tale articolo recita quanto segue: «Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano resilienti, abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi, siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche, siano pienamente testati per garantire il rispetto di tali condizioni, siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.»
[10] L’art. 1 comma 3 del reg. (UE) 2017/584 prevede che per “sistemi di negoziazione algoritmica” si indicano «tutti quei meccanismi o sistemi che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica.»
[11] Per “membri” ci si riferisce ai partecipanti o clienti della sede di negoziazione.
[12] European Securities and Markets Authority (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). Tale autorità fa parte del SEVIF, il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria. Oltre all’ESMA, fanno parte del SEVIF il CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico); l’ABE (Autorità bancaria europea) ed infine l’EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), dal comitato congiunto delle AEV e dalle autorità di vigilanza nazionali.
[13] MiFID II Review Report MiFID II/MiFIR review report on Algorithmic Trading, 28 September 2021, 20 ss.
[14] MiFID II Review Report MiFID II/MiFIR review report on Algorithmic Trading, 28 September 2021, 21 ss.
[15] [5] PARACAMPO M.T. (2021) Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, G. Giappichelli Editore
[16] LUCANTONI P.(2019), L’«high frequency trading» nel prisma della vigilanza algoritmica del mercato, Analisi Giuridica dell’Economia, Studi e discussioni sul diritto dell’impresa, n.1, 297-312
[17] BERTANI M. (2019), Trading algoritmico ad alta frequenza e tutela dello «slow trader, Analisi Giuridica dell’Economia, Studi e discussioni sul diritto dell’impresa, n.1, pp. 261-298
[18] Per un approfondimento delle condotte che costituiscono manipolazione di mercato, si consiglia la lettura dell’art. 12 MAR.
[19] Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, articolo 1 comma 1. Il secondo prevede che: «La presente direttiva si applica: a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; b) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione al MTF; c) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF); d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.»
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Cassazione sentenza n 4650 del 14.2.23
“2. Il secondo motivo, il quale può essere esaminato per primo, trattandosi di una ragione della decisione concorrente, è inammissibile nella parte in cui deduce che il nuovo avviso sarebbe stato emesso sul presupposto dell’emissione della
L. n. 147 del 2013,
art. 1, comma 281, in quanto non coglie pienamente la ratio decidendi. Il giudice del merito ha ritenuto – a dispetto dell’imprecisa indicazione del comma della norma di cui al
D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 43 vigente pro tempore (il comma 4 e non il comma 3) – che l’avviso di accertamento impugnato, di natura integrativa, avesse fatto seguito a un analogo avviso di accertamento relativo alle imposte dirette, relativo al medesimo periodo di imposta, fondato sui medesimi elementi di fatto e non anche su nuovi elementi di fatto. Ha osservato, in particolare, che entrambi gli avvisi (quello in oggetto e il precedente avviso) fossero stati fondati entrambi sul medesimo PVC in data 29 luglio 2011. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che non potessero considerarsi nuovi fatti la mera rielaborazione degli elementi già conosciuti dall’Ufficio e frutto, pertanto, di “una semplice riconsiderazione di quanto era già noto al momento dell’emanazione del primo avviso, come invece abbia proceduto in previsione della norma contenuta nella legge finanziaria 2014”. Non vi è, pertanto, questione nella sentenza impugnata (in relazione al primo profilo di censura) della corretta o meno applicazione della disciplina del transfer pricing all’IRAP per effetto della norma di interpretazione autentica della legge finanziaria 2014 al caso di specie, bensì il fatto che tale avviso, di natura integrativa, avesse fatto seguito a un precedente avviso fondato sui medesimi elementi di fatto.
3. Infondato è, invece, il motivo nella parte in cui deduce che un avviso di accertamento parziale, ove seguito da un ulteriore avviso di accertamento parziale, possa essere emesso anche sulla base del medesimo corredo documentale e fattuale senza incorrere nel divieto di doppia imposizione. L’avviso di accertamento parziale non esonera l’Ufficio, che intenda procedere con un nuovo avviso di accertamento per il medesimo periodo di imposta, dall’addurre nuovi fatti, dovendo il nuovo accertamento fondarsi su fonti diverse da quelle poste a base del primo o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell’ente impositore, sia ad esso sopravvenuta, in applicazione del generale principio della tendenziale unicità degli accertamenti, di cui gli strumenti previsti da queste due disposizioni costituiscono deroga, altrimenti pregiudicandosi il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva che tale principio garantisce (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2020, n. 27788; Cass., Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 23685).
4. Deve, pertanto, darsi continuità al principio affermato da questa Corte, secondo cui “l’accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti a giustificarlo, non essendo ammissibile un accertamento a singhiozzo, senza che di essi debba darsi indicazione in modo specifico a pena di nullità, come invece sancito dall’art. 43 del citato D.P.R. (cfr. Cass., Sez. 5, 1/10/2018, n. 23685)” (Cass., n. 27788/2020; conf. Cass., Sez. V, 13 ottobre 2011, nn. 21070 – 21073; Cass., Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 1817). Principio di cui la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, osservando che “l’integrazione dell’accertamento originario, presupposto a quello successivo a base dell’odierno contenzioso sarebbe stato possibile solo nell’ipotesi di nuove segnalazioni”)”.
Cassazione sentenza n 3854 del 08.2.23
“Va osservato, tuttavia, che l’accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l’Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest’ultima una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 4) solo per il periodo di imposta interessato dall’accordo, che costituisce il limite oggettivo della definizione concordata fra le parti, definizione che peraltro, nel caso di specie, ebbe ad oggetto soltanto il quantum debeatur della pretesa impositiva, essendo in discussione unicamente la plusvalenza derivante dalla cessione. Al contrario, per gli altri periodi d’ imposta, l’accertamento con adesione non ha carattere vincolante per le parti, non potendo certo essere paragonato ad un giudicato, con gli effetti esterni tipici di questo, con particolare riferimento ai presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa impositiva.
Sul punto, va evidenziato che, in materia tributaria, l’accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicchè esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, nè di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l’assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel D.Lgs. n. 218 del 1997, avente carattere cogente siccome afferente all’obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile (in tal senso Cass. 26 maggio 2021, n. 14568; v. anche Cass. 24 maggio 2022, n. 16675). Proprio il profilo dell’accordo, tuttavia, l’atto di adesione limita l’efficacia dell’accertamento entro i
confini (contenutistici e temporali) in cui tale accordo si è formato, non potendosi quindi estendere l’efficacia di tale accordo, con riferimento ai presupposti ed al periodo dell’ imposta, oltre i termini ed i limiti in esso indicati. In ragione di ciò, non può certo affermarsi che l’Amministrazione finanziaria, procedendo all’accertamento per gli anni successivi, abbia violato il canone di correttezza di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1, (c.d. statuto del contribuente), non potendosi certo considerare
l’accordo raggiunto per un determinato periodo d’ imposta ostativo con riferimento ad accertamenti relativi a periodi d’ imposta successivi, tanto più che, essendosi in presenza di comportamenti elusivi, il contribuente non può considerarsi sorpreso dall’attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria”.
Cassazione Ordinanza n 5586 del 23.2.23
“12.1. Secondo l’orientamento espresso da questa Corte “In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex
art. 39, comma 2, del
D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (da ultimo,
Cass. n. 34996 del 2022).
12.3. Va premesso che la Commissione tributaria provinciale di Arezzo, con ordinanza del 26 aprile 2021, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui pone la presunzione per la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell’imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario. In particolare, la CTP assumeva che, in mancanza di giustificazione, un prelievo dal conto può essere attribuito, altrettanto ragionevolmente, a costi d’impresa quanto a spese personali, specie nell’ipotesi di piccoli imprenditori individuali che abbiano optato per il regime di contabilità semplificata. Sosteneva che la giurisprudenza di legittimità non consente una deduzione automatica dei costi presuntivamente sostenuti per conseguire i ricavi ottenuti grazie alle somme prelevate senza giustificazione.
12.4. La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 2023, n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale essendo possibile un’interpretazione adeguatrice della norma.
Ha osservato che, in caso di accertamento induttivo in senso stretto (o “puro”), l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio – cui ha fatto riferimento la stessa Corte nella sentenza n. 225 del 2005 – secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi. L’accertamento analitico-contabile (che aveva ha originato l’incidente di legittimità costituzionale) si caratterizza – invece – per la rettifica di singole componenti del reddito dichiarato e può derivare dal confronto tra la dichiarazione e le scritture contabili (il bilancio, in particolare) e dall’esame della documentazione posta a fondamento della contabilità, come le risultanze delle movimentazioni bancarie. Presupposto dell’utilizzo del metodo analitico o “misto” è l’attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali: in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell’ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l’inesattezza. Proprio la presenza di una contabilità generalmente attendibile, e una ripresa a tassazione che si realizza mediante rettifiche di singole “poste” della stessa, implica che ai fini della deduzione dei costi, operi in generale la regola ritraibile dall’art. 109 t.u.i.r., in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l’onere della prova è a carico del contribuente.
Da tale sistema, secondo il giudice delle leggi, deriverebbero esiti irragionevoli perchè finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamento induttivo, ha omesso qualsiasi contabilità ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, la disposizione censurata intanto si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale in quanto si interpreti nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la “incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (Corte Cost. n. 225 del 2005).
12.5. L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 32/E/2006 (capitolo quinto, punto 5.5), aveva già affermato, con riguardo agli accertamenti induttivi “puri”, che “il riconoscimento di costi deve essere livellato – anche in misura percentualistica – in ragione dei maggiori ricavi accertati sulla base del meccanismo presuntivo” di cui all’art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973. A seguito della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, tale principio deve ritenersi estensibile anche al caso di utilizzo del metodo analitico o “misto”.
12.6. In conclusione sul punto, alla stregua dell’interpretazione adeguatrice fornita dal giudice delle leggi, si rivela dunque errata la decisione impugnata nella parte in cui afferma che non è possibile riconoscere, in mancanza di idonea documentazione, una incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi.
Il motivo va dunque accolto.
In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria dovrà quindi rideterminare il reddito imponibile del contribuente riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, avvalendosi anche – se del caso – dell’ausilio di consulenza tecnica d’ufficio”.
(A cura di Michele Vanadia)
Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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In this article, some aspects of insurance law will be dealt with briefly, with historical references. In particular, the aspect on which we will focus is the usefulness of the law within the insurance field for the protection of individuals, companies and the market, as it was born and developed in the European context, comparing it with the Chinese insurance phenomenon also in light of the developments following the covid-19 pandemic.
Utility of insurance
Although for many, insurance is almost useless (and in some cases, they don’t go very far from reality if it is offered without actually analysing the customers’ needs and providing correct consultancy), insurance still plays a fundamental role in modern society and has had this function for centuries. At this point, how does insurance law fit into the market context? It would suffice to say that the law regulates the usefulness and functioning of the insurance phenomenon. The presence and development of the insurance phenomenon correspond to a general interest, and it has been essential for the development of the modern economy, constituting, in fact, one of the determining factors of economic progress.
In particular, the “possibility to protect ourselves”:
- It enabled existence of high-risk careers or positions assigned with special responsibilities. For example, insurances allowing surgeons to carry out riskier operations by protecting them from a possible failure;
- It allows the existence of many useful economic activities for the community but, at the same time, constitutes an incentive to take risks. For example, of agricultural activities, which in addition to the business risk also run a natural risk, or of a bank which, by granting a loan, exposes itself to a substantial risk.
- Furthermore, insurance can allow for greater security (also for others) concerning compensation for damages that may occur [1].
In the event of excessive risk aversion, insurance is also useful because it allows dangerous activities to be carried out without excesses of prudence which could be counterproductive beyond certain levels. On the other hand, an insured person could also do the opposite, leading to an excessive propensity for risk.
Let’s now consider the case of an economic activity in which there is no form of protection. Faced with the lack of insurance coverage or something that guarantees the peaceful conduct of business, the entrepreneur could engage in illegal conduct in the face of too high risks or could have to spend too much to adopt security measures appropriate to the corporate risk. In the worst case, an accident of a large amount would even lead to the bankruptcy of the company (for example, in the event of a fire which leads to a compensation duty that is too high compared to the company and/or personal assets of the entrepreneur). It, therefore, becomes necessary to recognise the usefulness of insurance.
Self-insurance vs insurance
Without insurance, a possible solution, which then represents how the insurance phenomenon was born, is that of self-insurance. Through self-insurance, liquidity is set aside [2] to protect ourselves in difficult situations. Like self-insurance is co-insurance, i.e. the division of the insurance risk among several heads. To understand it better, suppose we live in the same building and decide to avoid the traditional insurance, replacing it with a risk fund into which each of us pays 300 euros a year. In the event of damage, such as the breakage of a condominium water pipe, we would use the amount set aside to repair the damage. Or again, we decide to allocate 1000 euros each to another fund in case of theft. If the car one of us were stolen, the fund would be used to buy back the car. Sure, it might sound functional, but it’s not efficient. Without insurance, much more resources would have to be immobilised to face future risks, so insurance allows you to free up a significant amount of resources that can be invested in productive uses, freeing up the economy [3].
Other reasons for the usefulness of insurance concern competitive dynamics and the distribution of costs. Insurance improves the functioning of competitive dynamics, making fortuitous events no longer a selection factor. It also improves competition in the sense of facilitating competition, allowing even less economically gifted companies to participate [4]. Furthermore, if it works correctly, the insurance assigns the premiums in proportion to the riskiness of the insured, better distributing the costs of social danger.
Nonetheless, insurance facilitates negotiations. In any contract, which is not executed instantaneously, the agreement can also be seen as an allocation of future risks between the parties. The fact that there is insurance for the risks in the contractual relationship means that in the negotiation, try to identify the party most able to insure and not the one able to bear the risks. For example, no director of a large corporation would accept the position without a D&O policy [5].
Furthermore, from a social point of view rather than an economic one, insurance makes people responsible.
Insurance companies tend to be economic entities that have large amounts of capital available; this does not mean that the accounts are necessarily positive [6], but it makes insurance companies potential investors of the first rank, having to make investments compatible with the commitments deriving from the indemnities they have to pay. For this reason, the insurance sector is considered a very important component of the financial sector, through the circuit that allows the flow of monetary resources between those who have excess resources (resource unit) and those who need resources to carry out an activity (deficit unit).
Self-insurance vs Official insurance in China
Insurance plays an important role in the job market as an important part of social welfare. Companies providing five fundamental insurances, including pension, medical, unemployment, work injury, and maternity, would be preferred. According to the Labour Law and Insurance Law, among the five insurances, the first three types of insurance are paid for by both the company and the individual with different ratios. In contrast, the rest are paid by workers only. Some companies would provide another type of insurance named Commercial Insurance, which is not required by law.
Regarding the fact that not everyone will choose to work, pension insurance could also be paid individually. Combined with the household system, another official insurance named Social Pension Insurance allowed jobless residents to get paid when they aged up. It determines that the pension rate would be defined by where you were born.
Still taking Pension Insurance as an example, the official insurance, whether paid by an individual or not, is decided by area. Since companies have to share part of the payment, many would pay workers’ insurance according to the lowest income instead of the workers’ real wages to save money and meet the legal requirements. Jobless residents are only allowed to purchase insurance according to the lowest income. Pensions would be delivered after the insured people reached the retirement age and had paid 15-year pension insurance. Residences paid less than 15-year pension could not get the pension unless they made up for the gaps. However, pensions would be limited, so people could also choose pensions insurances instructed by banks. For example, China Bank released pension insurance in 2023 to guarantee a pension of 1000RMB after retirement, which could also be used for tax deductions.
History of insurance in Europe and China
Without going too far, having due points of similarity, we will now see how the insurance phenomenon was born in Europe and China. Although there are no certainties in this regard, it seems that in Europe, insurance policies were born in the era of trade by sea to protect traders (and also their noble clients) from the risk of pirate attacks or shipwrecks, often resulting in the ruin of the same due to too large a loss of invested money. In the fourteenth century, there were the first public interventions of insurance regulation. Still, they were essentially punctual interventions (only of some specific aspects), of a restrictive or limiting nature of the practice and essentially dictated by reasons of public order (remember, for example, the statutes in medieval times which forbade insuring foreign goods and ships to prevent monetary resources and gold from leaving the states). The first organic regulations of the insurance relationship arose a few centuries later. For example, with the ordinances of Barcelona of the fifteenth century [7] and the French ordinances of the seventeenth century, a tendentially organic insurance regulation was implemented. In Italy, however, we must wait for the first Code of Commerce of 1865 [8].
According to other theories, in the late 1600s, the first real forms of insurance spread, driven by industrial development, to cover the risks associated with fire and personal life insurance policies. In China, forms of insurance, or rather co-insurance, appear to be even earlier to cover any risks of unproductive harvests or bad years. Only in 1800, with the monopoly on Chinese trade of the British East India Company, did the insurance of ships and goods also spread to China, with the payment of high premiums. From the commercial routes between Europe, India and China, the first Chinese insurance company was born in 1805, the Canton Insurance Society, based in Hong Kong, made up of two independent trading houses, Dent&Co. And Jardine Matheson & Co., later split into other smaller insurance companies. Initially, the clientele did not include Chinese. Still, from the 1860s, Canton Insurance and other insurance companies of European calibre began to accept Chinese customers, guaranteeing an opening to insurance law also in Asia. Shanghai became another important pole at the end of the First Opium War (1839-1842). A fishing town, it soon became a very important commercial pole, starting to expand itself and attract foreign investments. In addition to the more than 180 Chinese and foreign banks, small insurance companies spread like wildfire.
In the first half of the 1900s, the types of policy still known today were born, albeit in a rudimentary form: life and non-life policies, which also began to cover damage to property and damage due to atmospheric phenomena [10]. Given the aversion of the Chinese to the mention of death (everything that refers to the concept of death, as well as the number 4, which in terms of pronunciation is close to that of death), life insurance policies had a slow and difficult diffusion.
With the establishment of the government of Mao and the People’s Republic of China, insurance companies aimed at becoming state-owned were subjected to heavy taxation. Within a year (from 1949 to 1950), their number decreased by 80%. In 1953, the remaining insurance companies were merged into the People’s Insurance Company of China (PICC). To wait for the resurgence of the insurance phenomenon in China, we have to wait until the 1980s, when the Minister of Finance closed the PICC, not recognising its role in the modern communist civilisation [11], and leading to the birth of new companies, especially in Hong Kong and in the neighbouring areas. A real acceleration occurred in the 1990s, with the spread of wildfire of new insurance companies, both European and Chinese, and a huge collection of insurance premiums. In 1995, the insurance law was adopted in China, recognising the different insurance policies and laying the foundations for insurance globalisation [12].
Insurance in China during the pandemic
Covid Insurance and Quarantine Insurance became popular during the pandemic, which could be purchased easily through AliPay. Providing evidence of a negative nucleic acid test report and a less than 100RMB insurance fee would guarantee you to be paid more than 2000RMB once you tested positive or be defined as close contacts and isolated. However, since the virus is highly contagious, normally, a city could be covered in less than half a month, it is not surprising to witness many insurance companies start to offer their service when there are sporadic affected spots but cancel their service immediately when the situation could be defined as during pandemic.
(A cura di Lorenzo Nobile e di Liu Jiawen)
References
[1] However, if this were an absolutely priority issue, then consequently there should be an obligation and not just a faculty to insure.
[2] Through funds.
[3] Obviously, companies have a provision for risks and charges which is used for non-insurable risks.
[4] It is necessary to pay only the premium and not set aside money for a possible disbursement.
[5] D&O policy protects the personal assets of directors and members of other management bodies in the event they are sued for damages.
[6] The availability of huge capital has the correlate of possible liabilities, i.e. compensation to be paid.
[7] The Barcelona ordinances on marine insurance allow us to follow the development of marine insurance up to the point in which it was recognized as a necessary tool for trade.
[8] The Commercial Code of 1865 was a revision of the Albertine Code of 1842, which in turn was based on the French Code de commerce of 1807.
[9] Situation defined by an inefficient distribution of goods and services in the free market.
[10] See the flooding of the Yanghe and Huaihe in the early 1930s, as well as the cyclonic phenomena that caused huge victims in the same years.
[11] Which split into other companies.
[12] https://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/insurance/insurance-law-of-the-peoples-republic-of-china-1995.html.
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Dopo circa un decennio caratterizzato da un’inflazione nulla e, addirittura, leggermente negativa, i principali Paesi sviluppati hanno riscoperto, con grande rammarico, questo fenomeno economico che, ripeto, dal 2008 sino al 2020, è rimasto una semplice notazione tecnica rintracciabile sui testi accademici.
L’inflazione, nonostante rappresenti un’erosione del potere d’acquisto, se contenuta ed adeguatamente monitorata dalle autorità monetarie, la Banca centrale europea ha come mandato quello di perseguire la stabilità dei prezzi, individuata in un tasso d’inflazione annuo inferiore ma prossimo al 2%, rappresenta uno stimolo per il sistema economico ed è sinonimo, sul fronte della stabilità monetaria, di un’economia resiliente e in salute.
Per quale motivo un tasso d’inflazione, positivo ma moderato, nonostante riduca la nostra ricchezza reale sia un fattore benevolo per l’economia di un Paese?
Partiamo dalle certezze e proseguiamo andando a ritroso: Un tasso d’inflazione galoppante ovviamente danneggia la struttura economico-sociale di un Paese perché, a parità di salario nominale, l’incremento persistente e marcato nel livello generale dei prezzi dei beni e servizi comporta una prevedibile riduzione dello standard qualitativo della vita per consumatori e imprese, celando il sistema economico in un limbo di incertezza dal quale uscirne risulta essere complesso.
La storia, d’altronde, insegna e appena un secolo fa nella Repubblica di Weimar l’inflazione raggiunse circa il 29.000 % su base mensile; in Argentina e Brasile, attorno agli anni ’90, la situazione macroeconomica non fu sicuramente delle più rosee con un incremento medio del livello dei prezzi stimato sul 2000 % su base annua.
Cosa voglio dire con questo?
Il sistema economico, studiando il comportamento e le relazioni degli agenti economici, è molto complesso ed in continua evoluzione ma vi è un fattore, la cui presenza fa sì che la nostra vita possa o meno, economicamente parlando, essere più stabile possibile e meno soggetta alla variabilità dei cicli economici: La fiducia.
La fiducia, nella vita di ogni persona, è un elemento indispensabile affinché i rapporti e le relazioni sociali possano rimanere consolidate nel tempo e, qualora, ciò venisse meno inevitabilmente inizieremmo, in un clima di grande disorientamento mentale, a inseguire nuove certezze e paradigmi che possano suscitare in noi fiducia e reciproco rispetto.
L’economia funziona esattamente così, vi sono periodi di crescita economica in cui il reddito nazionale aumenta, la disoccupazione diminuisce e le imprese incrementano la capacità produttiva aggregata e gli investimenti, alternati poi da fasi recessive e depressive. I cicli economici esistono perché si intervallano periodi di fiducia ed euforia seguiti da stagnazione e pessimismo.
Il sistema economico mondiale dopo il 1971, anno in cui il Presidente degli Stati Uniti d’America R. Nixon sancì conclusi gli Accordi di Bretton Woods1, si fonda sulla cosiddetta fiat money ovvero una moneta fiduciaria. Riflettiamo un attimo insieme: le banconote, che tutti i giorni utilizziamo e impieghiamo per effettuare transazioni, altro non sono che fogli di carta privi di valore materiale intrinseco, non vi è alcun legame tra esse e l’oro o particolari metalli preziosi come durante il Gold Standard, in cui gli agenti, avendo fiducia in essi, li riconoscono come mezzi di pagamento e li scambiano in cambio di beni e servizi.
La Banca centrale ha perciò l’arduo compito di dover difendere il valore di una valuta e far si che la fiducia in essa non venga mai messa in discussione, altrimenti l’intera impalcatura, su cui è stato edificato il sistema economico moderno, potrebbe essere sradicata in un istante.
Facciamo un esempio: vi recate al bar per consumare il solito buon caffè per iniziare al meglio la giornata e, dopo averlo gustato intensamente, il barista vi dice che da oggi il caffè costerà ben 5 €. Perplessi non capite se vi stia, volontariamente, ingannando o se, data l’ora siate ancora leggermente assonnati. La triste e spiacevole verità è che senza alcuna fiducia in una valuta il sistema dei prezzi, come tutti noi conosciamo, non esisterebbe e ogni venditore sarebbe spinto ad incrementare i prezzi, semplicemente temendo che ciò che abbia nel portafoglio non abbia valore in termini di capacità d’acquisto. Questo, come dovremmo aver intuito, porterà nel medio periodo a una iperinflazione potenzialmente fuori controllo.
L’inflazione, secondo le ultime stime relative al mese di novembre, si attesta nell’Eurozona attorno al 9,2%. La Banca centrale europea, in virtù di ente regolatore del sistema monetario, è chiamata a intervenire per rispondere al suo mandato di stabilità monetaria. I due strumenti di politica monetaria, a disposizione della Banca centrale, per incidere sul sistema economico sono: il controllo dei tassi d’interesse e la quantità di moneta disponibile nell’economia.
L’istituto di Francoforte, nella sua ultima conferenza stampa del 27 ottobre per illustrare le nuove decisioni di politica monetaria, ha confermato il terzo aumento consecutivo di 75 punti base sui tre tassi d’interesse di riferimento.
Un aumento dei tassi d’interesse, ripercuotendosi sul costo del finanziamento delle banche commerciali presso la Bce, ha l’obiettivo di incrementare il costo del prendere denaro a prestito per le imprese, famiglie e Stati e sancisce, perciò, una precisa volontà di ridurre il credito nell’economia.
Famiglie e imprese che hanno stipulato contratti di mutuo a tasso variabile vedranno un significativo incremento nell’onere della rata da versare, e dovendo rimborsare più liquidità per servire il debito, minore sarà la messa monetaria a disposizione del sistema economico, con l’obiettivo che questo comporti una riduzione della domanda i prezzi con una contestuale diminuzione del livello medio dei prezzi.
L’inflazione che stiamo sperimentando in questi mesi è legata, anche e soprattutto, alla carenza di materie prime e allo shock energetico derivante dell’incertezza scaturita in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina.
L’Italia come sappiamo ha un debito pubblico, in percentuale del Pil, i circa il 140 % e una stretta monetaria dell’Eurotower implica, per tutti i Paesi ovviamente, un incremento dei tassi d’interesse sul debito per compensare gli investitori con maggiori rendimenti a causa dell’elevata inflazione2. Lo scenario macroeconomico futuro per il nostro Paese è molto incerto soprattutto per due ragioni:
- Un incremento della spesa per interessi sul debito pubblico con un’inevitabile perdita di risorse utili per fronteggiare la crisi energetica;
- Rischio di una recessione economica a causa della riduzione della stretta monetaria decisa da Francoforte.
Per concludere: La Bce sta affrontando oggi la sfida più complessa dal 2012, in quanto non compiere scelte, anche forti e decise, per salvaguardare la stabilità dell’euro rischierebbe seriamente di innescare una crisi fiduciaria nella valuta con conseguenze potenzialmente devastanti per l’intera Unione Monetaria, dal momento che gli investitori e i mercati non crederebbero più alle decisioni varate dalla Bce che ne uscirebbe sconfitta e inerme.
F.E. Kydland e E. Prescott3 nel loro modello economico: “la politica monetaria ed il problema dell’incoerenza temporale”, sostengono come solo provocando una deliberata recessione, o comunque un rallentamento dell’economia, gli investitori e i mercati finanziari riuscirebbero a percepire l’impegno deciso di una Banca centrale nell’impegnarsi nella lotta all’inflazione e nel far fede al mandato che gli compete.
Riuscirà l’istituto di Francoforte a salvaguardare l’euro e a non perdere la sua reputazione anti inflazionistica preservando l’euro?
(A cura di Matteo Bongiovanni)
Ulteriori approfondimenti:
1Gli Accordi di Bretton Woods si tennero nell’omonima città nel New Hampshire e durarono dal 1 al 22 luglio 1944. Si tratta di Accordi economici per creare, ormai conclusa la II guerra mondiale, un nuovo coordinamento economico internazionale. Il Dollaro americano divenne la valuta cardine del sistema monetario internazionale, alla quale tutte le altre valute erano legate da un regime di cambi fissi, potendo essere convertita su precisa richiesta in oro (35 $ per oncia).
2A parità di rischio un incremento del tasso d’inflazione, data la riduzione in termini reali del potere d’acquisto della valuta, comporta un incremento dei tassi d’interesse sui titoli del debito pubblico di nuova emissione e, data la relazione inversa esistente tra prezzo del titolo e rendimento, una diminuzione del prezzo dei titoli di stato emessi in precedenza dal momento che ad essi sarà corrisposto un minor rendimento. Ciò impatta sicuramente sui detentori dei titoli di Stato e soprattutto su banche e istituti previdenziali che, nell’attivo dei loro bilanci, detengono molte obbligazioni statali.
3Vincitori del Premio Nobel per l’Economia nel 2004 per i loro contributi alla macroeconomia dinamica.
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Sommario
Negli ultimi anni è sempre più frequente, a livello comunitario e nazionale, il ricorso a varie tipologie di strumenti normativi ed operativi che prevedono processi deliberativi partecipati di tutte le fasi del processo decisionale, e che si avvalgono anche delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione in grado di favorire scambi dei flussi informativi sia orizzontalmente sia verticalmente. Tali nuovi modelli di governo e processi decisionali si basano sui principi della governance democratica, intesa come il processo di governo più adeguato alle caratteristiche delle sfide e dei problemi che le istituzioni si trovano oggi ad affrontare: le interdipendenze settoriali e territoriali, la scarsità delle risorse, i continui processi di innovazione, le più elevate aspettative da parte di cittadini ed imprese. Diventa sempre più importante, per tutte le istituzioni democratiche predisporre le condizioni, gli spazi e gli strumenti affinché i cittadini siano coinvolti, ascoltati e valorizzati per il loro apporto di esperienze e competenze.
Governance e partecipazione
I processi innovativi, innescati dai fenomeni peculiari dell’epoca attuale, hanno imposto un ripensamento delle tradizionali modalità sia di elaborazione e attuazione delle politiche che di definizione dei ruoli e delle responsabilità nei processi decisionali, nonché delle tradizionali modalità di azione ed organizzazione della pubblica amministrazione. In Europa sono in atto da più di un decennio, nei sistemi politici e amministrativi dei singoli Stati nazionali, cambiamenti radicali che interessano, in modo diretto, il problema del modello di società e di sviluppo da adottare nell’ambito della costruzione di un unico spazio pubblico europeo. In un contesto caratterizzato da interdipendenze settoriali e territoriali sempre più forti, dalla scarsità delle risorse pubbliche, dalla accelerazione dei processi di innovazione, da maggiori aspettative da parte di cittadini e imprese rispetto alle performances pubbliche, si è determinata una crescente espansione dell’area di cooperazione fra attori pubblici e privati nella definizione delle politiche e nell’erogazione dei servizi. E questa nuova area di relazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati organizzati, insieme all’urgenza di un maggior coordinamento dell’azione degli attori istituzionali ai diversi livelli territoriali, costituisce una importante novità nei processi di governo democratico.
A queste trasformazioni si riferisce il concetto di governance che, negli ultimi anni, ha riscosso un notevole successo nel dibattito sui sistemi istituzionali, soprattutto in seguito alla pubblicazione del Libro Bianco ad essa dedicato, elaborato dalla Commissione europea.
Nato nel contesto dell’analisi economica, il termine governance è stato ripreso nel corso degli anni ottanta e adattato all’ambito della scienza politica, incentrando così l’accento, non più solo sugli aspetti di efficacia ed efficienza del management pubblico, ma anche su altre tematiche quali la partecipazione e la democratizzazione. Tradizionalmente, si individuano due meccanismi di coordinamento tra gli agenti economici, che si collocano agli estremi opposti: il meccanismo di mercato, che è un meccanismo spontaneo basato sulla risposta anonima e individuale degli agenti ai segnali di prezzo; e il meccanismo gerarchico, che è basato sulla imposizione agli agenti di comportamenti generalmente determinati da una qualche forma di autorità. Nella modalità di governance la dicotomia tra gerarchia e mercato è superata da una tipologia di coordinamento che può essere chiamata relazionale, o reticolare, perché il coordinamento si realizza attraverso una dinamica interattiva tra gli elementi che costituiscono la rete di un dato sistema economico complesso.
Questo tipo di coordinamento avviene, oltre che attraverso l’adesione a regole formali imposte ai singoli agenti, anche attraverso l’adozione di modelli di comportamento non formalizzati ma emergenti dallo stesso sviluppo delle interazioni tra gli agenti e condivisi attraverso un processo di apprendimento collettivo. Poiché, poi, il coordinamento, nella società della comunicazione e dell’informazione, richiede che le organizzazioni elaborino rapidamente la conoscenza per ridefinire obiettivi, problemi e strategie, è necessario che tutti i soggetti partecipino ai processi di apprendimento organizzativo, conferendo gli elementi di conoscenza in loro possesso. Questa necessità è il risultato, da un lato, del fatto che la conoscenza non è più concentrata in alcune sedi privilegiate, ma è dispersa nella molteplicità di agenti economici e di attori sociali che compongono il sistema, e, dall’altro lato, del fatto che gli elementi di conoscenza non sono tutti producibili, codificabili e trasmissibili come merci in un sistema di mercato. In quest’ottica, quindi, la governance interattiva corrisponde all’attivazione e al governo di una rete di coordinamento e di cooperazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi condivisi.
La crisi della partecipazione nell’era della globalizzazione
Lo stretto nesso tra democrazia, cittadinanza e partecipazione si è sviluppato, nell’età moderna, a partire dall’esistenza di una comunità politica organizzata, fondata sulla stabilizzazione dei confini e sulla costruzione di stabili identità collettive nazionali. Oggi, però, questa configurazione non risponde più alle esigenze dei nuovi assetti politici delineatisi a seguito della globalizzazione economica e al dispiegamento di fenomeni di importanza planetaria, che hanno cambiato le vecchie prospettive degli stati nazionali democratici.
La situazione storica attuale mostra, infatti, come siano andate affermandosi due logiche antitetiche, che hanno determinato una crisi, prodotta, da una lato, dal cambiamento sociale e, dall’altro, dalla incapacità delle istituzioni politiche di sintonizzarsi con la rapidità delle trasformazioni della società. Convivono, pertanto, una logica statocentrica, che tende ancora ad organizzare la vita del cittadino indirizzandola verso certe finalità, e una logica “umanocentrica”, che si afferma sempre più a livello culturale ed internazionale, “meno aderente alla realtà istituzionale che mostra la sua vischiosità”. In altri termini, lo stato contemporaneo è diventato troppo grande per le funzioni amministrative, che richiedono forme di autonomia e organizzazione federale, che si pongono al di fuori della logica statocentrica; è diventato troppo piccolo per le funzioni di governo, che esigono un impegno politico che tenga conto dei fini dell’uomo in un processo di internazionalizzazione, e che comportano uno spostamento dei processi decisionali verso autorità sovranazionali[1].
La crisi delle strutture istituzionali delle democrazie rappresentative contemporanee ha generato situazioni di discredito diffuso della politica, insoddisfazione della cittadinanza verso i governi, con richieste frequenti di nuove elezioni, scarsa partecipazione elettorale, invasività dei poteri economici, incapacità della politica di rappresentare i settori socialmente non tradizionali, che hanno determinato un vero e proprio deficit democratico.
La nuova struttura della partecipazione
Le trasformazioni che si intende realizzare nei rapporti tra Stato e cittadini, per dare piena attuazione alla metodologia di governance, incidono in modo significativo sulle caratteristiche dell’informazione e della comunicazione, che si presentano come potenti strumenti di cambiamento e come fattori centrali per rendere operanti i “diritti di cittadinanza”. Un decisivo rimedio per risolvere il deficit democratico, di cui sono affette le società contemporanee, che renda possibile una effettiva partecipazione collettiva alle decisioni politiche, sembra essere l’uso delle moderne tecnologie informatiche[2].
Le tecnologie diffuse, tra cui Internet, hanno, infatti, determinato una notevole evoluzione nelle teorie e pratiche dell’informazione e della comunicazione. Ed infatti “in questo quadro, la prospettiva di una democrazia rinnovata o trasformata in profondità dalle tecnologie si è sempre più concretizzata nella direzione dell’allargamento della partecipazione, da un alto appoggiandosi alle opportunità funzionali che le tecnologie stesse determinano, dall’altro ancorandosi alla logica a rete del web, capace di generare un nuovo spazio pubblico, di mettere in relazione, attraverso legami orizzontali, i cittadini tra loro e di «connettere», attraverso legami verticali, la società civile con il mondo politico”[3].
La comunicazione è, dunque, già oltre i mass media tradizionali e il mutamento fondamentale nel passaggio ai nuovi media è rappresentato dalla digitalizzazione dell’informazione. L’informazione, che trova nelle tecnologie il luogo ideale di trasmissione, in tempo reale, diventa accessibile in uno spazio virtuale in cui il pubblico può, non solo seguire le proposte politiche di ogni processo decisionale, in ciascuna delle sue fasi, ma anche intervenire e comunicare attivamente con le rappresentanze istituzionali. I nuovi media, così, ampliano l’orizzonte creando un possibile passaggio dalla passività del destinatario della comunicazione, ad una condizione di autonomia, superando l’antica distinzione tra produttori e consumatori di informazioni. L’uso delle ICT a sostegno della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni è un campo delle nuove tecnologie sul quale è notevolmente cresciuto, negli ultimi anni, l’interesse tanto dei governi nazionali e degli organismi internazionali, quanto delle comunità locali. Lo sviluppo di nuove forme di partecipazione ha, così, portato all’attenzione quella che si definisce e-democracy (democrazia elettronica), ossia l’insieme di policy, strumenti e modelli tecnologici volti ad accrescere la partecipazione dei cittadini ai momenti decisionali dell’azione pubblica, nell’ambito di percorsi di rivitalizzazione della sfera del confronto tra istituzioni pubbliche, rappresentanti politici e cittadini elettori[4].
La nuova forma di Consultazione
Il rapporto tra le nuove tecnologie della comunicazione e le vecchie e nuove forme della partecipazione politica e democratica, è tema al centro di numerose ricerche, analisi e discussioni. Senza entrare qui nel merito di tale dispute, è possibile dare qui qualche esempio di un uso efficace di tecnologie elettroniche, ovvero dagli strumenti che si riconducono al concetto, come si dice, di edemocracy[5]. Internet è per definizione uno strumento rapido, flessibile, che consente la cooperazione a distanza, ha in genere costi bassi, permette in poco spazio la creazione di archivi anche grandi di documentazione; se non usata da sola ed utilizzata in modo opportuno, la rete può essere uno dei mezzi per rispondere alla “cultura della segretezza, alla poca disponibilità dei funzionari, alla scarsa comunicazione all’interno dell’amministrazione” e che il tipo di sostegno che la legge deve privilegiare concerne soprattutto gli strumenti di “informazione e comunicazione”. Nuovi legami che facilitano i rapporti attraverso il coinvolgimento, la consultazione, la concertazione e che stimolano una nuova leadership politica basata sulla creatività, il cambiamento e il confronto diretto con i cittadini. Elettori ed eletti che collaborano in diretta per comunicare e scambiare opinioni, prendere decisioni, fare scelte condivise, incoraggiare la partecipazione alla politica. E quando c’è bisogno di grandi politiche e nuove idee, il dialogo e l’interazione con i cittadini diventano fattori critici di successo e danno vita alla componente più attiva della strategia politica: la partecipazione». Queste righe mettono bene in rilievo il ruolo che Internet ha assunto nel mondo di oggi: senza giungere alle enfatizzazioni di quanti ritengono internet “una nuova agorà”, è giusto sottolineare che, grazie alla rete, tutti hanno in linea di principio la possibilità di intervenire ed essere ascoltati, e che le informazioni possono essere disponibili in tempo reale ed in modo più completo possibile. Le fonti informative possono essere di vario genere: si va dalla messa a disposizione di elaborati tecnici fino ad uno strumento più semplice, ma molto efficace come le newsletters gratuite, ossia e-mail in cui si cerca di ovviare alle difficoltà inevitabili degli elaborati tecnici e nelle quali a cadenza periodica si riassumono in linguaggio accessibile tutti i provvedimenti presi da una certa amministrazione.
Conclusioni
Le tecnologie digitali di rete sono senz’altro potenzialmente democratizzanti, ma devono incontrare un contesto sociale che avverta il bisogno di arricchire il processo democratico con l’interattività elettronica. La rete non causa la partecipazione, ma è la partecipazione off line che può servirsi dei nuovimedia per rendere più efficiente ed efficace la propria azione. Solo una democrazia già animata da una vivace partecipazione può usare le tecnologie per intensificare la produzione di potere comunicativo. Da qualsiasi angolazione si osservi il problema della partecipazione politica in rete, così come quello della democrazia elettronica, “finché il pubblico rimarrà politicamente passivo, i progressi compiuti nel campo delle tecnologie dell’informazione non daranno contributi significativi nella formazione dell’opinione”.
La sostanza discorsiva della democrazia può essere alimentata solo da flussi comunicativi originati da una sfera pubblica autonoma, vigile, mobile, che rigeneri le forze della solidarietà sociale, tenendo in vita e rianimando la scintilla della libertà comunicativa. Solo la ricettività del contesto sociale, quindi, può attualizzare le potenzialità tecniche dei mezzi di comunicazione. La rete potrebbe essere strumento di libertà politica per una società abituata alla libertà politica. La democrazia continua ha bisogno di partecipazione continua.
(A cura di Paolo Pastore)
Bibliografia
- a) Fonti dottrinarie
BOBBIO L. e POMATTO G., Deliberative Polling svoltisi in Italia nel 2006 (Lazio) e nel 2007 (Torino).
COTTURRI G., La democrazia partecipativa, in Dem. dir., 2008.
D’AVANZO W., Partecipazione, democrazia, comunicazione pubblica. Percorsi di innovazione della pubblica amministrazione digitale, Rubbettino, 2009;
D’AVANZO W. Partecipazione e democrazia. La nuova governance- www.innovazionediritto.unina.it, 2014
DAHLGREN, P. “The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation”, in Political Communication, 22, pp 147-162, 2005
HABERMAS, J. Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari: Laterza, 2005
MASCIA, M., La società civile nell’Unione Europea. Nuovo orizzonte democratico, Venezia, Marsilio, 2004
MARZANO F., I progetti italiani di e-democracy, cit., 15. Per indicazioni concrete v. l’interessante nota di N. Calzolari – F. Marzano, Politica, Cittadini e Tecnologie: raccomandazioni per l’e-Participation, in www.astrid-online.it, 2010
MERLONI F. e ARENA G., Le diverse finalità della trasparenza amministrativa, La trasparenza amministrativa, Milano, Giuffré, 2008.
MARZANO F., Politica, Cittadini e Tecnologie: raccomandazioni per l’e-Participation, in www.astrid-online.it, 2010
- B) sitografia
www.europa.eu.int/yourvoice/index_it.htm
www.europa.eu.int/futurum
www.innovazione.gov.it/ita/egovernment/infrastrutture/open_source_indagine.shtml
http://europa.eu.int/index_it.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_it.htm
http://europa.eu.int/growthandjobs/index.htm
http://europa.eu.int/italia/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/guidelines_en.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/Compa2004/progetti/DAE_Politica_economic/ LISB/home.htm
www.astrid-online.it
www.innovazionediritto.unina.it
[1] DAHLGREN, P. “The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation”, in Political Communication, 22, pp 147-162, 2005
[2] MARZANO F., Politica, Cittadini e Tecnologie: raccomandazioni per l’e-Participation del 2010, in www.astrid-online.it.
[3] MARZANO F., Politica, Cittadini e Tecnologie: raccomandazioni per l’e-Participation, in www.astrid-online.it, 2010
[4] MASCIA, M., La società civile nell’Unione Europea. Nuovo orizzonte democratico, Venezia, Marsilio, 2004
[5] COTTURRI G., La democrazia partecipativa, in Dem. dir., 2008.
Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti
a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013
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Definizione del campo di analisi
Il termine “riciclare”, nell’accezione che intendiamo nel presente articolo, si riferisce fondamentalmente all’azione di “ripulire, “lavare” del denaro, dei beni o delle utilità in generale, provenienti da delitti (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, 2017). I fenomeni del riciclaggio ed autoriciclaggio sono complessi, entrambi prevedono quindi il reinserimento di proventi illeciti nel circuito dell’economia legale. Queste operazioni di “ripulitura” avvengono attraverso diverse attività, che gli offenders cercano di occultare e mascherare. Nel corso del 2021 le segnalazioni per operazioni sospette che l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto sono state complessivamente 139.524; il 99% di queste segnalazioni hanno riguardato il sospetto di riciclaggio. Sempre nel periodo in oggetto l’Unità di cui sopra ha trasmesso agli organi investigativi 69.659 segnalazioni. Rispetto ai gruppi di segnalanti il 55,2% è risultato costituito da banche e poste, il 33,4% da altri intermediari e operatori finanziari e l’11,3% da soggetti non finanziari (BANCA D’ITALIA – U.I.F., 2022).
Per ciò che attiene l’attività preventiva contro il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo, il D.Lgs 231 del 2007 definisce: “Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti”(D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
Sempre nella norma di cui sopra all’art. 2 vengono qualificate come riciclaggio le seguenti azioni :
“a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.”(D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
Per ciò riguarda invece l’attività repressiva contro il fenomeni oggetto di studio il codice penale italiano distingue i seguenti tipi di reato: Riciclaggio 648 bis, Impiego 648 ter e Autoriciclaggio 648 ter 1. Nello specifico prevede quanto segue:
“ – art. 648 bis “Riciclaggio”: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493”.
– art. 648 ter “Impiego”: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493”.
– art. 648 ter 1 “Autoriciclaggio” comma 1: “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.” (MANIERI & TOVINI, 2019).
Sempre in base al D.Lgs 231 del 2007 sopra richiamato, l’attività preventiva rivolta al contrasto dei fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio deve basarsi su un approccio basato sul rischio. Cioè, in base al profilo di rischio attribuito al cliente, attraverso un’intervista ed una raccolta di informazioni rivolta allo stesso, derivano tre diversi tipi di verifica: adeguata verifica ordinaria, adeguata verifica semplificata ed adeguata verifica rafforzata.
Per ciò che riguarda invece le tipologie di soggetti segnalanti circa le operazioni sospette, riportiamo sommariamente il seguente elenco:
“ Intermediari e operatori bancari e finanziari
- Banche e Poste
- Intermediari e operatori finanziari
- IMEL (Istituto di Moneta Elettronica) e punti di contatto di IMEL comunitari
- IP (Istituti di Pagamento) e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari
- SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)
- SGR (Società di Gestione del Risparmio)
- SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile)
- SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso)
- Intermediari finanziari ex art. 106 TUB
- Società fiduciarie ex art. 106 TUB
- Imprese di assicurazione
- Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie
- Società di gestione di mercati e strumenti finanziari
Soggetti obbligati non finanziari
- Professionisti
- Notai e CNN (Consiglio Nazionale del Notariato)
- Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro
- Studi associati, interprofessionali e tra avvocati
- Avvocati
- Società di revisione e revisori legali
- Altri soggetti esercenti attività professionale
- Operatori non finanziari
- Soggetti in attività di custodia e trasporto valori
- Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi
- Operatori in valuta virtuale
- Altri operatori non finanziari
- Prestatori di servizi di gioco
Pubblica amministrazione”
(BANCA D’ITALIA – U.I.F., 2022. Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria – Secondo Semestre 2021. Divisione Editoria e stampa della Banca d’Italia).
A partire dalle definizioni di cui sopra, proveremo quindi a delineare una modellizzazione dei fenomeni. oggetto di studio. Per fare ciò ci baseremo su alcuni indicatori di anomalia che l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia mette a disposizione.
Scenari di mercato a confronto
Consideriamo il mercato delle transazioni economico-finanziarie come un sistema globale fondamentalmente soggetto a due forze diverse. Da una parte vi sono le spinte messe in atto dai diversi Stati, tese a garantire il più possibile un sistema economico-finanziario legalmente orientato (Legally Oriented Environment); dall’altro vi sono invece le tendenze di altri Stati nel mantenere i loro sistemi normativi meno rigorosi, favorendo corruzione e fenomeni di riciclaggio (Corruptive Oriented Environment). Rispetto alle normative antiriciclaggio abbiamo pertanto Stati che si dotano di una legislazione rigorosa ed adeguata mentre altri che assumono regole molto più lasche ed ambigue. Stando a ciò ne deriva una condizione di particolarismo territoriale e di frammentazione del mercato globale per quanto riguarda la rigorosità delle normative antiriciclaggio. Tutto questo porterebbe ad un funzionamento di tipo misto del mercato globale (Mixed Oriented Environment). Questa ambivalenza di fondo rappresenterebbe una costante del mercato, che funzionerebbe quindi in modo misto, favorendo certe condotte economiche illecite da parte di alcuni operatori economici, condotte che tenderanno a permanere occulte.
I tre disegni di cui sotto rendono uno spaccato dei tre scenari di mercato economico-finanziario discusse sino ad ora.



Gli indicatori di anomalia
Attraverso una disamina di alcuni dei principali indicatori di anomalia estrapoleremo delle dimensioni, che tenteremo di tradurre poi in un quadro d’insieme. L’ipotesi sottostante al presente articolo è che i fenomeni di riciclaggio e di autoriciclaggio rappresentano un tipo peculiare di devianza, che va approfondita nella sua specificità.


Le dimensioni coinvolte nel processo di riciclaggio ed autoriciclaggio
Si tratta ora di organizzare e riassumere le dimensioni sopra esposte entro un quadro organico.
Renderemo operativa ogni dimensione trasformandola in una variabile di tipo dicotomico.
1) Luogo
Il cliente, il beneficiario, il titolare effettivo e/o l’esecutore dell’operazione possono risiedere in un Paese a basso rischio di riciclaggio oppure in un Paese considerato ad alto rischio di riciclaggio.
Paese a basso rischio di riciclaggio
↨
Paese ad alto rischio di riciclaggio
2) Beni
Beni ed utilità, oggetto dell’operazione, presentano anomalie per ciò che attiene vari aspetti: la loro movimentazione, il loro tracciamento, la loro quantificazione, il loro valore, la loro trasformazione, la loro frammentazione ed il loro ricompattamento. Nell’ambito della presente dimensione troviamo tutte e tre le fasi del processo di riciclaggio, che sono: collocazione dei beni presso un luogo, loro frazionamento e loro successiva movimentazione presso altri luoghi, reintegrazione e ricompattamento dei beni iniziali presso un luogo finale con lo scopo di immetterli nell’economia legale. Il fenomeno è pertanto polimorfo e difficile da cogliere in un unica dimensione. Maggiore è il polimorfismo assunto dal fenomeno minore sarà la possibilità di tracciarlo adeguatamente. Pertanto se volessimo individuare un continuum rappresentativo questo potrebbe essere il seguente:
Possibilità di tracciare tutte le operazioni
↨
Impossibilità di tracciare tutte le operazioni
3) Identità
Cliente, beneficiario, titolare effettivo e/o esecutore dell’operazione possono fornire generalità corrette oppure false circa la propria identità.
Identità reale dei soggetti coinvolti nell’operazione
↨
Identità fittizia dei soggetti coinvolti nell’operazione
4) Rapporto
Valutando i riscontri documentali non si riesce ad individuare un nesso che lega chiaramente i soggetti da un rapporto qualificato di tipo professionale. Al contrario, ciò che lega i soggetti potrebbe essere il frutto di rapporti personali, parentali se non addirittura il frutto di vincoli di natura criminale.
Presenza di documentazione che attesti la natura del rapporto professionale tra soggetti
↨
Assenza di documentazione che attesti la natura del rapporto professionale tra soggetti
5) Informazione
Le informazioni che i soggetti coinvolti nelle operazioni economico-finanziarie forniscono ai professionisti o agli organismi preposti alla segnalazioni, risultano poco plausibili, illogiche, inconsuete se non deliberatamente false. Ne risulta che il vuoto informativo che il cliente deve colmare dinanzi al professionista di fatto non viene colmato. Permane quindi un debito formativo del cliente verso il professionista/organismo preposto alla segnalazione.
Assenza di un debito informativo da parte del cliente verso il segnalante
↨
Sussistenza di un debito informativo da parte del cliente verso il segnalante
6) Atteggiamento
E’ importante rilevare come il cliente si pone dinanzi alle richieste di informazione da parte degli organismi/professionisti segnalanti. E’ utile poter rilevare se nel complesso il suo atteggiamento è connotato da chiarezza e linearità, oppure si palesa in modo incoerente ed erratico.
Coerenza
↨
Incoerenza
7) Terzi
Occorre appurare se vi sia l’interposizione di intermediari nell’ambito della movimentazione di beni ed utilità economiche. Siano essi in forma di società o di persona fisica, occorre approfondire la funzione di questi. Un campanello di allarme potrebbe essere rappresentato dall’ubicazione degli intermediari.
Orizzonte nazionale delle operazioni
↨
Orizzonte transnazionale delle operazioni
8) Logica
Guardando nell’insieme l’operazione occorre valutare se essa soddisfa il criterio del come-sè (VAIHINGER, H., 1978). Vale a dire se il modus operandi dei soggetti coinvolti nelle transazioni economico-finanziarie e quello che ci si aspetti che sia in situazioni analoghe.
Logica comune
↨
Logica particolare
Un modello dimensionale per l’analisi dei fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio
Sulla base di quanto discusso sino ad ora, proponiamo la seguente checklist da poter affiancare a quelle già presenti sul mercato, al fine di poter avere un riscontro di tipo dimensionale dei fenomeni oggetto di studio. Alle dimensioni sopra trattate aggiungeremo una qualificazione dello scenario di mercato (come sopra descritto) nel quale dichiara di operare il cliente:
- O.E. (Legally Oriented Environment)
Quando i Paesi coinvolti nelle operazioni risultano tutti a basso rischio di riciclaggio di denaro.
- O.E. (Mixed Oriented Environment)
Quando nella dimensione transnazionale delle operazioni almento un Paese coinvolto risulta ad alto rischio di riciclaggio.
- O.E. (Corruptive Oriented Environment)
Quando nella dimensione transnazionale delle operazioni la maggior parte dei Paesi coinvolti risulta ad alto rischio di riciclaggio.


Conclusioni
La checklist di cui sopra se diffusa ed utilizzata, in affiancamento agli strumenti già presenti nel settore dell’antiriciclaggio, consentirebbe di acquisire una serie di dati da poter organizzare in cluster. La possibilità cioè di poter disporre di un campione rappresentativo di dati, derivante dalla somministrazioni ai clienti dello strumento in questione, consentirebbe di articolare delle ipotesi ulteriori in merito ai fenomeni indagati. Ciò che si potrebbe approfondire è se esiste o meno un profilo tipico del soggetto dedito ai reati di riciclaggio ad autoriciclaggio. E’ convinzione del sottoscritto infatti che, come sopra richiamato, questo tipo di devianza sia peculiare e specifica. Le due funzioni psicologiche che questa tipologia di offender attiverebbe in modo combinato sembrano essere le seguenti: creatività ed aggressività. La creatività sarebbe finalizzata ad escogitare strategie che consentono di perseguire fini illeciti aggirando i vincoli normativi, mentre l’aggressività fornirebbe “il carburante” alla prima attraverso la violazione del patto sociale. Sarebbe interessante poter approfondire in futuro questi due ulteriori aspetti.
(A cura di Aurelio Calcagno)
BIBLIOGRAFIA
BANCA D’ITALIA – U.I.F. (2022). Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria – Secondo Semestre 2021. Divisione Editoria e stampa della Banca d’Italia.
BANCA D’ITALIA (2009). Delibera n. 357 del 27.5.2009.
BANCA D’ITALIA (2010). Delibera n. 616 del 24.8.2010.
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (2010). Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l’adeguata verifica della clientela. A cura della commissione “antiriciclaggio”, aprile 2010.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (2017). Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati. Commissione antiriciclaggio, Roma 14 luglio 2017.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
D.M. del 16.4.2010 – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 03-05-2010 Serie generale n.101
D.M. del 17.2.2011 – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 28-02-2011 Serie generale n.48
MANIERI, N. & TOVINI G.M. (2019). I primi quattro anni dell’autoriciclaggio nell’interpretazione della cassazione. Giurisprudenza penale web, 2019, 3.
VAIHINGER, H. (1978). La filosofia del <>. Roma: Astrolabio Ubaldini.
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