La Rivista

Ruolo e funzioni dell’OIC riconosciuti dalla legge 116/14

(di Valerio Micheli)

Il bilancio, la sua redazione e la valutazione delle voci sono disposti dal codice civile negli articoli dal 2423 e seguenti. Le fattispecie e le disposizioni del codice sono – giocoforza – generali e non esaustive. Le stesse norme del codice civile obbligano i redattori di bilancio a derogare alcune disposizioni, qualora in contrasto con il fine ultimo del bilancio: la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si pone come standard setter in tema di redazione del bilancio, predispone i principi contabili, fornisce supporto per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e delle direttive europee in materia di contabilità e bilancio. L’OIC promuove la cultura contabile e lo sviluppo di prassi aziendali e professionali.

Uno dei fini dell’OIC è anche quello di assistere il legislatore nazionale nell’attività di emanazione di norme che riguardino la materia contabile e quelle ad essa annesse, sempre in ottica di coordinamento e allineamento ai dettami europei.

Come si può leggere nel Principio Contabile Nazionale OIC 11:

I principi contabili, intesi come regole tecnico-ragionieristiche, sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. La legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata e interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine”.

Con la legge n. 116 dell’11 agosto 2014, di conversione del decreto legge 91/2014, viene integrato il d. lgs. 38/2005 ed è interessante leggere in particolare il disposto del nuovo art. 9-bis “Ruolo e funzioni dell’Organismo Italiano di Contabilità”.

Secondo tale articolo, l’OIC emana i principi contabili nazionali che rispondono e sono ispirati alla migliore prassi amministrativa e sono funzionali alla redazione dei bilanci, secondo le disposizioni del codice civile.

Viene riconosciuta inoltre la funzione di supporto dell’OIC all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia contabile; l’OIC – se previsto da disposizioni di legge o richiesto da istituzioni pubbliche – esprime pareri.

L’OIC è anche identificato come partecipante attivo nel processo di elaborazione degli IAS adottati in Europa (intrattenendo rapporti con altri organismi analoghi, quali IASB e European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG).

Annualmente, l’OIC riferisce al Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta e nell’esercizio delle sue attività si coordina con le autorità nazionali competenti in materia contabile.

L’articolo 9-ter tratta del finanziamento dell’OIC, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria. Le modalità di finanziamento dell’OIC rimangono invariate rispetto a quelle già previste dalla legge 244/2007.