La Rivista

La riforma dell’ISEE: la circolare 171 dell’INPS

(di Valerio Micheli)

La circolare INPS 171 del 18 dicembre 2014 ha come oggetto la riforma dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Tale riforma è stata apportata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

L’articolo 5 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 prevede una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE. La nuova disciplina in materia di ISEE è stata introdotta dal sopracitato D.P.C.M.; il decreto di approvazione interministeriale del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell’attestazione è datato 7 novembre 2014 e le nuove norme entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015. La circolare 171 dell’INPS illustra i principi normativi e fornisce alcune indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa ISEE.

Tra i principi che hanno guidato la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE si annoverano: l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione di somme anche fiscalmente esenti; il miglioramento della capacità selettiva dell’ISEE mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale; specifica attenzione a tipologie familiari con tre o più figli o con persone con disabilità; la differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta e altre.

L’ISEE rimane lo strumento per valutare l’accesso a prestazione sociali agevolate, prestazioni cioè non destinate alla totalità dei soggetti, bensì limitate a chi sia in possesso di determinati e particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di questi requisiti, ma collegate nella misura o nel costo a specifiche situazioni economiche.

L’ISEE è livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione; per gli enti erogatori è possibile introdurre ulteriori criteri di selezione per identificare i beneficiari delle prestazioni suddette.

Una delle modifiche principali apportate riguarda la pluralità di ISEE che vengono introdotti dalla riforma. Oltre all’ISEE standard o ordinario, sono previsti anche:

– ISEE Università, per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;

– ISEE Sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie come l’assistenza domiciliare per persone con disabilità;

– ISEE Sociosanitario-Residenze;

– ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi;

– ISEE Corrente.

La circolare si articola in un totale di 16 punti ed esamina dettagliatamente gli articoli e i rilevanti nuovi aspetti apportati dalla riforma dell’ISEE.

Lasciando al lettore l’approfondimento sulle singole sezioni della circolare, approfondiamo nell’articolo il punto 12. I controlli (art. 11): il sistema di controlli di cui Agenzia delle Entrate, INPS, enti erogatori e Guardia di Finanza dispongono è stato rafforzato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici sui dati autodichiarati, potendo rilevare omissioni e difformità con i dati del sistema informativo dell’anagrafe tributaria. Qualora l’Agenzia non possieda informazioni utili sui dati, l’INPS stabilisce procedure per il controllo automatico tramite collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che, invece, ne dispongono. Ulteriori e diversi controlli possono essere messi in atto dagli enti erogatori, i quali si avvalgono di archivi in proprio possesso.