La bozza dell’OIC 10: redazione del rendiconto finanziario
(di Valerio Micheli)
Il 27 gennaio 2014 l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la bozza dell’OIC 10, principio contabile dedicato alla redazione del rendiconto finanziario. In precedenza le disposizioni sul rendiconto finanziario erano incluse nell’OIC 12; il progetto è ora quello di dare vita a un principio a sé stante.
Appare quindi riconosciuta e accreditata la crescente importanza di un documento che, per quanto non espressamente richiesto dalle norme civilistiche[1], risulta fortemente consigliato dall’OIC[2] sia a fronte di quanto espresso nello IAS 7 (che al paragrafo 3 recita: il presente Principio richiede che tutte le imprese presentino un rendiconto finanziario), sia a fronte della necessità per le aziende di completare l’informativa di bilancio. Il rendiconto finanziario è infatti un utile strumento per valutare le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale, le modalità di impiego e copertura, la capacità delle entità di affrontare gli impegni a breve termine e l’attitudine alla generazione di autofinanziamento.
Il rendiconto finanziario, in sintesi, fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione in quelli successivi.
Risulta evidente, anche stante quanto espresso nell’OIC 12 (par. 5) e dalla bozza dell’OIC 10 nell’Appendice C (al punto C.5), che gli schemi di conto economico e stato patrimoniale da soli non riescono immediatamente a fornire informazioni che invece risultano più facilmente intellegibili nel rendiconto finanziario, il quale troverà collocazione nella nota integrativa.
Una delle prime novità che emerge, rispetto all’OIC 12, è che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide[3] (par. 1). Non si avrà più l’alternativa del capitale circolante netto quale risorsa finanziaria; le motivazioni vanno ricercate in uno scarso utilizzo di tale grandezza nella prassi e nel fatto che sia una grandezza considerata obsoleta e non prevista dai principi contabili internazionali[4].
In base all’OIC 10, il rendiconto finanziario, che include tutti i flussi in entrata e uscita delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio, è composto da tre categorie, da presentare secondo il seguente ordine in una forma di tipo scalare:
- Gestione reddituale;
- Attività di investimento;
- Attività di finanziamento.
Il par. 16 stabilisce che il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato con il metodo indiretto o diretto; il primo parte dall’utile/perdita d’esercizio per poi apportarvi delle rettifiche, il secondo presenta i flussi finanziari positivi e negativi lordi.
Dalla lettura della bozza dell’OIC 10, il metodo indiretto sembra il preferito per rappresentare i flussi in parola e ciò si desume sia poiché è il primo ad essere presentato (par. 28: il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è determinato con il metodo indiretto) anche con dovizia di particolari in merito alle rettifiche da apportare, sia dal fatto che al paragrafo 31 il testo recita il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale può essere determinato anche con il metodo indiretto.
Continuando nell’analisi delle altre principali novità introdotte dall’OIC 10, si noti che rispetto all’OIC 12 vengono eliminate alcune alternative:
– Gli interessi pagati e ricevuti sono classificati nella gestione reddituale, in quanto partecipano alla determinazione del risultato d’esercizio. Nell’OIC 12 essi possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di finanziamento, investimento o afferire alla gestione reddituale.
– I dividendi ricevuti saranno presentati nella gestione reddituale, quelli pagati nell’attività di finanziamento. Nell’OIC 12 i dividendi possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di finanziamento, investimento o afferire alla gestione reddituale.
L’OIC 10 prevede inoltre la classificazione delle imposte nella gestione reddituale, sia per motivi di semplificazione che di comparabilità; vengono ritenute particolarmente difficili ed arbitrarie l’identificazione dei flussi relativi alle imposte e la loro allocazione nelle tre categorie previste[5].
Nella bozza del principio vengono riformulate le definizioni delle tre categorie; fornite indicazioni circa l’aggiunta, il raggruppamento e la suddivisione dei flussi finanziari; inserito il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari.
Vengono fornite indicazioni sul rendiconto finanziario consolidato (parr. 41-44); nel flusso dell’attività di finanziamento si introduce la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o di debito. Nell’attività di investimento si dedica una voce all’acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda (al netto delle disponibilità liquide). Per quanto riguarda i flussi finanziari connessi ai derivati di copertura (par. 52), essi saranno presentati nella stessa categoria dei flussi finanziari dell’elemento coperto.
La bozza dell’OIC 10 include l’appendice A che illustra i due schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario, i quali differiscono per la modalità di determinazione del flusso della gestione reddituale (schema n. 1 metodo indiretto, schema n. 2 metodo diretto), l’appendice B che riporta un esempio di redazione di rendiconto finanziario e la già citata appendice C che motiva le scelte operate nel principio contabile.
Sebbene quindi, come accennato, il rendiconto finanziario rimanga un documento non imposto dalle norme civilistiche, appare apprezzabile l’impegno dell’OIC nel dotarlo di maggiore dignità e importanza.
In tale iniziativa pare potersi leggere anche una volontà di sensibilizzare le aziende e i redattori di bilancio su una tematica che sempre più sta diventando rilevante nel contesto economico nazionale e internazionale.
[1] L’art. 2423 del codice civile, comma 2, prevede che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
L’art. 2427 del codice civile stabilisce che:
– Al punto 4 devono essere indicate nella nota integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo […];
– Al punto 2 devono essere indicate nella nota integrativa, in particolare, le movimentazioni delle immobilizzazioni.
[2] La bozza dell’OIC 10 al paragrafo 9 recita: il presente principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa.
[3] Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa e comprendono anche gli analoghi espressi in valuta estera (par. 11). Per approfondimenti sulle disponibilità liquide, si veda l’OIC 14. Tra le disponibilità liquide sono ricompresi anche gli strumenti regolati a vista (par. 12).
[4] Cfr. Appendice C: Motivazioni delle scelte operate nel principio contabile della bozza dell’OIC 10, par. C.7.
[5] La scelta dell’OIC risulta più tranchant rispetto a quanto previsto dallo IAS 7, secondo il quale i flussi finanziari delle imposte sono da indicare nella gestione operativa, a meno che essi possano essere specificatamente identificati o con l’attività di investimento o con quella di finanziamento.