Cassazione civile, Sez. III, sentenza 7 maggio 2014, n. 9859
Il venditore, il quale abbia pagato all’amministrazione finanziaria l’imposta integrativa di registro, definita soltanto nei suoi confronti mediante concordato fiscale, non ha azione di regresso verso l’acquirente rimasto estraneo al procedimento di accertamento per adesione.