Cassazione civile, sez. I, sentenza 22 maggio 2013, n. 12545
Presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 145, comma terzo, c.p.c. è l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della recezione del plico con il destinatario dell’atto processuale: non essendo ammissibile l’equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione in mani proprie (art.138, secondo comma, cod. proc. civ.) non solo, com’è ovvio, nell’ipotesi che il comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell’atto.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 22 maggio 2013, n. 12545