Corte costituzionale, sentenza 24 ottobre – 6 dicembre 2012, n. 272
La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del decreto legislativo delegato 28/2012 nella parte in cui ha reso la mediazione obbligatoria in un ampio ventaglio di materie, comprendenti: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
La Corte ha ritenuto che si fosse in presenza di un eccesso di delega, in quanto la obbligatorietà non era affatto indicata tra i principi e criteri da parte della legge di delega.
Per questo l’articolo 5, comma I del decreto legislativo n. 28/2010 è contrario agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Le motivazioni addotte dalla Consulta fanno chiarezza anche dei rapporti tra normativa nazionale e legislazione europea.
La Consulta ha chiarito che l’Unione europea non ha affatto imposto tale scelta; la legislazione comunitaria è “neutra” e non impone alcuna soluzione precostituita. Né tale scelta è ascrivibile alla discrezionalità che entro certi limiti spetta al legislatore delegato. Il carattere obbligatorio, date la sue conseguenze, avrebbe dovuto trovare ancoraggio necessario nella legge delega, che sul punto invece è stata silente.
Corte costituzionale, sentenza n.272/2012